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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 6055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6055 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 7945/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Specializzata in materia di Impresa
in composizione collegiale, in persona di:
- dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente
- dott. Bruno Conca Giudice
- dott. Stefano Demontis Giudice rel.
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 22.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. , (C.F. , Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), (C.F. C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
, (C.F. ), (C.F. C.F._10 Parte_11 C.F._11 Parte_12
), (C.F. , C.F._12 Parte_13 C.F._13 Parte_14
(C.F. ), (C.F. , tutti elettivamente C.F._14 Parte_15 C.F._15 domiciliati in Torino, Via Cavalli n. 38, presso l'avv. Riccardo Sampieri (C.F. C.F._16
), che li rappresenta e difende
[...]
ATTORI contro con sede Controparte_1
a Torino, Via Perrone n. 3, C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro P.IVA_1
SCIOLLA (C.F.: , Sergio VIALE (C.F.: ), Giovanni CodiceFiscale_17 CodiceFiscale_18
IS MA (C.F.: ), (C.F.: ) CodiceFiscale_19 CP_2 CodiceFiscale_20 ed (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio CP_3 CodiceFiscale_21 in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 92
CONVENUTA
OGGETTO: , rapporti sociali, impugnativa delibera di esclusione, Controparte_1
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 PARTE ATTRICE:
“In via principale
Previa occorrendo disapplicazione dei sottesi provvedimenti del MISE, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità ovvero l'illegittimità della deliberazione di esclusione dei Soci dalla
[...]
adottata dal C.d.A. in data 1.8.2022, in quanto contraria alla legge ed Controparte_1 alle disposizioni statutarie e regolamentari e per l'effetto conferire con effetto ex tunc a questi ultimi tutti i diritti inerenti a tale carica, ordinando al sig. Conservatore del Registro delle imprese di Torino di iscrivere la declaratoria di invaliditá per nullità o annullamento;
In via subordinata
Nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda principale, i soci esclusi domandano di condannare la al rimborso delle relative quote sociali;
Controparte_1
In via istruttoria
….
In ogni caso, con vittoria delle spese, compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A”.
PARTE CONVENUTA:
“Nel merito: pronunciarsi sulla legittimità o meno della delibera del CdA di esclusione del 01/08/2022 ex adverso impugnata.
Con compensazione delle spese ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione le parti attrici, in sintesi, rappresentano di essere stati tutti per numerosi anni soci della , e di esserne stati esclusi ingiustamente con Controparte_1 delibera del consiglio di amministrazione del 1.8.2022, adottata a seguito di ispezione da parte del
MISE e dell'invito a deliberare l'esclusione immediata di due categorie di soci: quelli che “non possiedono i requisiti previsti in quanto hanno riscattato l'appartamento che era loro assegnato in godimento”, e quelli che da molti anni permangono nella compagine sociale senza mai dimostrare una concreta esigenza di risolvere la propria necessità abitativa.
In particolare, gli attori osservano che:
- le cooperative edilizie hanno come scopo principale l'assegnazione ai soci, a condizioni agevolate rispetto a quelle di mercato, di alloggi in proprietà, in godimento o in locazione, e come scopo accessorio o strumentale l'erogazione di servizi connessi direttamente all'oggetto sociale principale e comunque riconducibili alla loro attività caratteristica;
- nelle cooperative a proprietà indivisa, quale è la , “il programma edilizio non si conclude CP_1 con la realizzazione degli alloggi e l'assegnazione in godimento ai soci perché, gli immobili entrano nel patrimonio immobilizzato della cooperativa, che prosegue nella propria attività di gestione per consentire ai propri soci il godimento del bene della casa”;
- lo statuto della Cooperativa individua lo scopo sociale nel far ottenere ai propri soci il soddisfacimento dei bisogni abitativi mediante l'assegnazione in godimento di unità immobiliari a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato;
- la ogni anno assegna circa 150 unità abitative di risulta, liberate a seguito della mobilità CP_1 degli occupanti, e ha un programma non limitato alla gestione dei complessi immobiliari già esistenti, ma aperto alla realizzazione futura di nuovi insediamenti;
pagina 2 di 5 - gli attori sono stati esclusi o perché avevano riscattato in passato gli alloggi loro assegnati, o perché sono stati considerati inattivi;
- in realtà, tutti loro hanno attivamente partecipato all'attività sociale e hanno sempre regolarmente pagato il contributo annuale;
- la loro esclusione non è giustificata, in quanto, in generale, si tratta di misura consentita soltanto per l'inadempimento dei soci, ovvero quando la loro partecipazione sia incompatibile, inutile o dannosa con il perseguimento del fine sociale;
- neppure lo statuto della Cooperativa contiene previsioni che la giustifichino;
- al contrario, l'art. 4 testualmente prevede che “Possono essere soci coloro che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società” e che “I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente al fine di poter beneficiare delle attività e dei servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni”;
- al contrario, i soci esclusi hanno tutti un interesse attuale a conservare il rapporto sociale;
- in particolare, quanto ai soci ritenuti inattivi, il loro interesse alla partecipazione permane perché la
[...]
è una Cooperativa edilizia c.d. multiprogramma, che potrebbe attivare nuovi interventi in CP_1 futuro, e perché il Regolamento per l'assegnazione degli alloggi sociali (cfr. art. 5.1) prevede quale criterio principale l'anzianità di iscrizione;
- inoltre, in ogni caso il socio di una cooperativa mutualistica non può essere obbligato a contrarre un rapporto di assegnazione, potendo far parte dell'ente anche solo partecipando all'assemblea o all'attività sociale, o svolgendo le attività previste dall'art. 3 dello Statuto (volontariato per l'autogestione dei servizi comuni relativi all'amministrazione e/o alla gestione degli stabili), attività idonee da sole a dimostrare la sua affectio societatis;
- quanto ai soci assegnatari che hanno riscattato l'alloggio, “il requisito dell'assenza di proprietà intestate al socio è richiesta solo al momento dell'assegnazione ed esclusivamente per gli immobili realizzati con l'ausilio di risorse pubbliche, e non è pertanto un requisito per l'iscrizione o la permanenza del socio, né tanto meno è prevista come causa di esclusione del socio”, senza contare che anche in questo caso le situazioni personali di ciascuno potrebbero mutare nel tempo per svariate ragioni (lavoro, aumento o riduzione del numero dei componenti della famiglia, etc.), e determinare l'interesse di taluno a partecipare a futuri bandi per cercare una soluzione abitativa diversa da quella attuale;
2) La convenuta si è costituita rappresentando di aver adottato la delibera al solo fine di CP_1 assecondare la richiesta del MISE ed evitare eventuali sanzioni, rimettendosi alla valutazione del
Tribunale e chiedendo in ogni caso la compensazione delle spese di lite.
Non è contestato che i soci esclusi abbiano regolarmente corrisposto i contributi dovuti e partecipato all'attività sociale.
3) All'udienza di comparizione, valutate come inammissibili e/o superflue le richieste istruttorie di parte attrice, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, sono stati assegnati i termini ex art. 189
c.p.c. ed è stata fissata l'udienza cartolare del 7.11.2024 per la rimessione al Collegio.
4) La delibera di esclusione, effettivamente, è motivata unicamente dall'esigenza di assecondare la diffida del MISE in ordine all'esigenza di escludere “i soci che non possiedono i requisiti previsti in
pagina 3 di 5 quanto hanno riscattato l'alloggio che era loro assegnato in godimento” e “i soci con anzianità maggiore non interessati allo scambio mutualistico” (cfr. doc. 3 di parte convenuta).
Anche la diffida dell'organo ispettivo non contiene particolari motivazioni, dando per pacifico il fatto che i soci nelle predette condizioni non soddisfino i requisiti di partecipazione alla Cooperativa (doc. 2 di parte convenuta).
Il verbale ispettivo che l'ha preceduta, invece, contiene la considerazione che i soci che hanno già riscattato l'alloggio hanno “esaurito l'interesse a permanere nella platea sociale”, con l'aggiunta che la loro esclusione è necessaria “non potendosi ravvisare diversi ad ulteriori interessi sia del socio che della cooperativa che potrebbero, intera alia, introdurre dinamiche distorsive dell'attuazione del principio della democraticità dei processi decisionali in seno alla cooperativa”. Per quanto i soci inattivi, lo stesso verbale afferma che “occorre accertare se l'interesse dello scambio mutualistico dichiarato dai soci interpellati sia effettivo e concreto rispetto a specifici progetti edilizi o situazioni contingenti e risponda ad una comprovata esigenza abitativa, non ritenendosi sufficiente una generica dichiarazione non riconducibile ad un progetto edilizio quantomeno in corso di pianificazione” (doc. 1 di parte convenuta).
5) Per quanto riguarda le previsioni statutarie, lo scopo della Cooperativa è quello di “far ottenere ai propri Soci, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associativa, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, con scambio mutualistico, il soddisfacimento dei bisogni abitativi mediante l'assegnazione in godimento di unità immobiliari” (art. 3a).
A tale fine, la Cooperativa può svolgere una serie di attività anche collaterali rispetto alla realizzazione ed assegnazione di alloggi, tra cui, per segnalare le più rilevanti: “e. promuovere ed attuare la mutualità fra i soci anche mediante contributi e/o conferimenti finanziari da parte dei medesimi;
f. promuovere e svolgere iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo;
in particolare, in accordo con gli Enti nel cui territorio opera la Cooperativa, e concorrere alla loro gestione;
g. promuovere e gestire nuove forme dell'abitare, anche temporanee, a favore di studenti, anziani o altre specifiche categorie, fornendo i correlati necessari servizi;
h. assumere il compito di stazione appaltante;
i. promuovere il volontariato fra i soci al fine del raggiungimento dello scopo sociale ed in particolar modo per l'autogestione dei servizi comuni relativi all'amministrazione e/o alla gestione degli stabili;
…. m. organizzare la “domanda casa”, promuovere un movimento di soci organizzato fra tutti i lavoratori e intraprendere quelle iniziative di carattere politico, giuridico e finanziario tali da consentire il realizzarsi della riforma della casa intesa come servizio sociale” (art. 3b).
Il numero dei soci è “illimitato, e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all'Albo nazionale della società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi”, mentre “Possono essere soci coloro che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società”
(art. 4). L'esclusione dalla società è deliberata, oltre che l'inadempimento degli obblighi gravanti sul socio, quando il socio “c). prenda parte, senza preventiva autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione, ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della
Cooperativa; d. nel corso del tempo venga a perdere i requisiti necessari per il godimento dell'alloggio; e. arrechi, in qualunque modo, gravi danni alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per l'immagine della Cooperativa o comprometta, anche in parte, il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale” (art. 9). pagina 4 di 5 6) Sulla base della documentazione appena esaminata, si deve concludere per la fondatezza della domanda.
Si deve ricordare infatti, che “in tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma” (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13641 del 30/05/2013).
Il rapporto associativo, d'altra parte, trova fondamento nella libertà di associazione assicurata in generale dall'art. 18 Cost., e ribadita, per la cooperazione mutualistica, dall'art. 45 della Carta.
A fronte di questo diritto di natura personale e di rango costituzionale, nessuna norma di legge o dello statuto della convenuta prevede il divieto di partecipare alla Cooperativa per chi, pur condividendone lo scopo, non abbia un rapporto di scambio in corso di esecuzione. E infatti, da un lato può ben sussistere l'interesse del singolo a partecipare all'ente cooperativo partecipando alle attività sociali e condividendone le finalità sociali, nell'intenzione di contribuire alla loro realizzazione, dall'altro lato, la mancanza di attualità dell'interesse all'instaurare un rapporto di scambio collegato al rapporto sociale, non esclude che tale interesse potrebbe nascere in futuro.
E infatti, nessuna norma, di legge o di statuto, prevede neppure l'esclusione del socio che abbia riscattato l'alloggio o che non abbia fatto nell'ultimo periodo domande di assegnazione. In verità, l'esclusione sarebbe giustificata solo nell'ipotesi in cui la partecipazione dei soci in questa condizione possa compromettere il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale, ma questa evenienza, nella fattispecie, non pare ravvisabile, posto che essa non è in alcun modo segnalata nella delibera di esclusione, e negli atti dell'autorità di vigilanza compare in termini del tutto marginali, generici e astratti, solo nella parte in cui si cita il timore di “dinamiche distorsive dell'attuazione del principio della democraticità dei processi decisionali in seno alla cooperativa”, senza però che questa ipotesi sia supportata da un qualsiasi elemento più circostanziato e concreto.
7) Di conseguenza, deve essere annullata la delibera del consiglio di amministrazione, con cui sono state escluse le parti attrici, trattandosi di atto contrario allo statuto annullabile a norma degli artt. 2377,
2388 e 2519 c.c.
8) Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, tenuto conto delle ragioni dell'esclusione, adottata dalla Cooperativa in adempimento ad una diffida a cui non poteva sottrarsi, e del contegno processuale della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, annulla la deliberazione adottata dal C.d.A. della il Controparte_1
1.8.2022, con la quale sono stati esclusi gli attori, e per l'effetto dispone la loro reintegrazione nella qualità di socio.
Compensa integralmente le spese di lite.
Torino, 29.11.2024
Il Giudice rel.
Stefano Demontis
La Presidente
Maria Luciana Dughetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Specializzata in materia di Impresa
in composizione collegiale, in persona di:
- dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente
- dott. Bruno Conca Giudice
- dott. Stefano Demontis Giudice rel.
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 22.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. , (C.F. , Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), (C.F. C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
, (C.F. ), (C.F. C.F._10 Parte_11 C.F._11 Parte_12
), (C.F. , C.F._12 Parte_13 C.F._13 Parte_14
(C.F. ), (C.F. , tutti elettivamente C.F._14 Parte_15 C.F._15 domiciliati in Torino, Via Cavalli n. 38, presso l'avv. Riccardo Sampieri (C.F. C.F._16
), che li rappresenta e difende
[...]
ATTORI contro con sede Controparte_1
a Torino, Via Perrone n. 3, C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro P.IVA_1
SCIOLLA (C.F.: , Sergio VIALE (C.F.: ), Giovanni CodiceFiscale_17 CodiceFiscale_18
IS MA (C.F.: ), (C.F.: ) CodiceFiscale_19 CP_2 CodiceFiscale_20 ed (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio CP_3 CodiceFiscale_21 in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 92
CONVENUTA
OGGETTO: , rapporti sociali, impugnativa delibera di esclusione, Controparte_1
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 PARTE ATTRICE:
“In via principale
Previa occorrendo disapplicazione dei sottesi provvedimenti del MISE, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità ovvero l'illegittimità della deliberazione di esclusione dei Soci dalla
[...]
adottata dal C.d.A. in data 1.8.2022, in quanto contraria alla legge ed Controparte_1 alle disposizioni statutarie e regolamentari e per l'effetto conferire con effetto ex tunc a questi ultimi tutti i diritti inerenti a tale carica, ordinando al sig. Conservatore del Registro delle imprese di Torino di iscrivere la declaratoria di invaliditá per nullità o annullamento;
In via subordinata
Nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda principale, i soci esclusi domandano di condannare la al rimborso delle relative quote sociali;
Controparte_1
In via istruttoria
….
In ogni caso, con vittoria delle spese, compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A”.
PARTE CONVENUTA:
“Nel merito: pronunciarsi sulla legittimità o meno della delibera del CdA di esclusione del 01/08/2022 ex adverso impugnata.
Con compensazione delle spese ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione le parti attrici, in sintesi, rappresentano di essere stati tutti per numerosi anni soci della , e di esserne stati esclusi ingiustamente con Controparte_1 delibera del consiglio di amministrazione del 1.8.2022, adottata a seguito di ispezione da parte del
MISE e dell'invito a deliberare l'esclusione immediata di due categorie di soci: quelli che “non possiedono i requisiti previsti in quanto hanno riscattato l'appartamento che era loro assegnato in godimento”, e quelli che da molti anni permangono nella compagine sociale senza mai dimostrare una concreta esigenza di risolvere la propria necessità abitativa.
In particolare, gli attori osservano che:
- le cooperative edilizie hanno come scopo principale l'assegnazione ai soci, a condizioni agevolate rispetto a quelle di mercato, di alloggi in proprietà, in godimento o in locazione, e come scopo accessorio o strumentale l'erogazione di servizi connessi direttamente all'oggetto sociale principale e comunque riconducibili alla loro attività caratteristica;
- nelle cooperative a proprietà indivisa, quale è la , “il programma edilizio non si conclude CP_1 con la realizzazione degli alloggi e l'assegnazione in godimento ai soci perché, gli immobili entrano nel patrimonio immobilizzato della cooperativa, che prosegue nella propria attività di gestione per consentire ai propri soci il godimento del bene della casa”;
- lo statuto della Cooperativa individua lo scopo sociale nel far ottenere ai propri soci il soddisfacimento dei bisogni abitativi mediante l'assegnazione in godimento di unità immobiliari a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato;
- la ogni anno assegna circa 150 unità abitative di risulta, liberate a seguito della mobilità CP_1 degli occupanti, e ha un programma non limitato alla gestione dei complessi immobiliari già esistenti, ma aperto alla realizzazione futura di nuovi insediamenti;
pagina 2 di 5 - gli attori sono stati esclusi o perché avevano riscattato in passato gli alloggi loro assegnati, o perché sono stati considerati inattivi;
- in realtà, tutti loro hanno attivamente partecipato all'attività sociale e hanno sempre regolarmente pagato il contributo annuale;
- la loro esclusione non è giustificata, in quanto, in generale, si tratta di misura consentita soltanto per l'inadempimento dei soci, ovvero quando la loro partecipazione sia incompatibile, inutile o dannosa con il perseguimento del fine sociale;
- neppure lo statuto della Cooperativa contiene previsioni che la giustifichino;
- al contrario, l'art. 4 testualmente prevede che “Possono essere soci coloro che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società” e che “I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente al fine di poter beneficiare delle attività e dei servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni”;
- al contrario, i soci esclusi hanno tutti un interesse attuale a conservare il rapporto sociale;
- in particolare, quanto ai soci ritenuti inattivi, il loro interesse alla partecipazione permane perché la
[...]
è una Cooperativa edilizia c.d. multiprogramma, che potrebbe attivare nuovi interventi in CP_1 futuro, e perché il Regolamento per l'assegnazione degli alloggi sociali (cfr. art. 5.1) prevede quale criterio principale l'anzianità di iscrizione;
- inoltre, in ogni caso il socio di una cooperativa mutualistica non può essere obbligato a contrarre un rapporto di assegnazione, potendo far parte dell'ente anche solo partecipando all'assemblea o all'attività sociale, o svolgendo le attività previste dall'art. 3 dello Statuto (volontariato per l'autogestione dei servizi comuni relativi all'amministrazione e/o alla gestione degli stabili), attività idonee da sole a dimostrare la sua affectio societatis;
- quanto ai soci assegnatari che hanno riscattato l'alloggio, “il requisito dell'assenza di proprietà intestate al socio è richiesta solo al momento dell'assegnazione ed esclusivamente per gli immobili realizzati con l'ausilio di risorse pubbliche, e non è pertanto un requisito per l'iscrizione o la permanenza del socio, né tanto meno è prevista come causa di esclusione del socio”, senza contare che anche in questo caso le situazioni personali di ciascuno potrebbero mutare nel tempo per svariate ragioni (lavoro, aumento o riduzione del numero dei componenti della famiglia, etc.), e determinare l'interesse di taluno a partecipare a futuri bandi per cercare una soluzione abitativa diversa da quella attuale;
2) La convenuta si è costituita rappresentando di aver adottato la delibera al solo fine di CP_1 assecondare la richiesta del MISE ed evitare eventuali sanzioni, rimettendosi alla valutazione del
Tribunale e chiedendo in ogni caso la compensazione delle spese di lite.
Non è contestato che i soci esclusi abbiano regolarmente corrisposto i contributi dovuti e partecipato all'attività sociale.
3) All'udienza di comparizione, valutate come inammissibili e/o superflue le richieste istruttorie di parte attrice, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, sono stati assegnati i termini ex art. 189
c.p.c. ed è stata fissata l'udienza cartolare del 7.11.2024 per la rimessione al Collegio.
4) La delibera di esclusione, effettivamente, è motivata unicamente dall'esigenza di assecondare la diffida del MISE in ordine all'esigenza di escludere “i soci che non possiedono i requisiti previsti in
pagina 3 di 5 quanto hanno riscattato l'alloggio che era loro assegnato in godimento” e “i soci con anzianità maggiore non interessati allo scambio mutualistico” (cfr. doc. 3 di parte convenuta).
Anche la diffida dell'organo ispettivo non contiene particolari motivazioni, dando per pacifico il fatto che i soci nelle predette condizioni non soddisfino i requisiti di partecipazione alla Cooperativa (doc. 2 di parte convenuta).
Il verbale ispettivo che l'ha preceduta, invece, contiene la considerazione che i soci che hanno già riscattato l'alloggio hanno “esaurito l'interesse a permanere nella platea sociale”, con l'aggiunta che la loro esclusione è necessaria “non potendosi ravvisare diversi ad ulteriori interessi sia del socio che della cooperativa che potrebbero, intera alia, introdurre dinamiche distorsive dell'attuazione del principio della democraticità dei processi decisionali in seno alla cooperativa”. Per quanto i soci inattivi, lo stesso verbale afferma che “occorre accertare se l'interesse dello scambio mutualistico dichiarato dai soci interpellati sia effettivo e concreto rispetto a specifici progetti edilizi o situazioni contingenti e risponda ad una comprovata esigenza abitativa, non ritenendosi sufficiente una generica dichiarazione non riconducibile ad un progetto edilizio quantomeno in corso di pianificazione” (doc. 1 di parte convenuta).
5) Per quanto riguarda le previsioni statutarie, lo scopo della Cooperativa è quello di “far ottenere ai propri Soci, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associativa, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, con scambio mutualistico, il soddisfacimento dei bisogni abitativi mediante l'assegnazione in godimento di unità immobiliari” (art. 3a).
A tale fine, la Cooperativa può svolgere una serie di attività anche collaterali rispetto alla realizzazione ed assegnazione di alloggi, tra cui, per segnalare le più rilevanti: “e. promuovere ed attuare la mutualità fra i soci anche mediante contributi e/o conferimenti finanziari da parte dei medesimi;
f. promuovere e svolgere iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo;
in particolare, in accordo con gli Enti nel cui territorio opera la Cooperativa, e concorrere alla loro gestione;
g. promuovere e gestire nuove forme dell'abitare, anche temporanee, a favore di studenti, anziani o altre specifiche categorie, fornendo i correlati necessari servizi;
h. assumere il compito di stazione appaltante;
i. promuovere il volontariato fra i soci al fine del raggiungimento dello scopo sociale ed in particolar modo per l'autogestione dei servizi comuni relativi all'amministrazione e/o alla gestione degli stabili;
…. m. organizzare la “domanda casa”, promuovere un movimento di soci organizzato fra tutti i lavoratori e intraprendere quelle iniziative di carattere politico, giuridico e finanziario tali da consentire il realizzarsi della riforma della casa intesa come servizio sociale” (art. 3b).
Il numero dei soci è “illimitato, e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all'Albo nazionale della società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi”, mentre “Possono essere soci coloro che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società”
(art. 4). L'esclusione dalla società è deliberata, oltre che l'inadempimento degli obblighi gravanti sul socio, quando il socio “c). prenda parte, senza preventiva autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione, ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della
Cooperativa; d. nel corso del tempo venga a perdere i requisiti necessari per il godimento dell'alloggio; e. arrechi, in qualunque modo, gravi danni alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per l'immagine della Cooperativa o comprometta, anche in parte, il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale” (art. 9). pagina 4 di 5 6) Sulla base della documentazione appena esaminata, si deve concludere per la fondatezza della domanda.
Si deve ricordare infatti, che “in tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma” (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13641 del 30/05/2013).
Il rapporto associativo, d'altra parte, trova fondamento nella libertà di associazione assicurata in generale dall'art. 18 Cost., e ribadita, per la cooperazione mutualistica, dall'art. 45 della Carta.
A fronte di questo diritto di natura personale e di rango costituzionale, nessuna norma di legge o dello statuto della convenuta prevede il divieto di partecipare alla Cooperativa per chi, pur condividendone lo scopo, non abbia un rapporto di scambio in corso di esecuzione. E infatti, da un lato può ben sussistere l'interesse del singolo a partecipare all'ente cooperativo partecipando alle attività sociali e condividendone le finalità sociali, nell'intenzione di contribuire alla loro realizzazione, dall'altro lato, la mancanza di attualità dell'interesse all'instaurare un rapporto di scambio collegato al rapporto sociale, non esclude che tale interesse potrebbe nascere in futuro.
E infatti, nessuna norma, di legge o di statuto, prevede neppure l'esclusione del socio che abbia riscattato l'alloggio o che non abbia fatto nell'ultimo periodo domande di assegnazione. In verità, l'esclusione sarebbe giustificata solo nell'ipotesi in cui la partecipazione dei soci in questa condizione possa compromettere il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale, ma questa evenienza, nella fattispecie, non pare ravvisabile, posto che essa non è in alcun modo segnalata nella delibera di esclusione, e negli atti dell'autorità di vigilanza compare in termini del tutto marginali, generici e astratti, solo nella parte in cui si cita il timore di “dinamiche distorsive dell'attuazione del principio della democraticità dei processi decisionali in seno alla cooperativa”, senza però che questa ipotesi sia supportata da un qualsiasi elemento più circostanziato e concreto.
7) Di conseguenza, deve essere annullata la delibera del consiglio di amministrazione, con cui sono state escluse le parti attrici, trattandosi di atto contrario allo statuto annullabile a norma degli artt. 2377,
2388 e 2519 c.c.
8) Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, tenuto conto delle ragioni dell'esclusione, adottata dalla Cooperativa in adempimento ad una diffida a cui non poteva sottrarsi, e del contegno processuale della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, annulla la deliberazione adottata dal C.d.A. della il Controparte_1
1.8.2022, con la quale sono stati esclusi gli attori, e per l'effetto dispone la loro reintegrazione nella qualità di socio.
Compensa integralmente le spese di lite.
Torino, 29.11.2024
Il Giudice rel.
Stefano Demontis
La Presidente
Maria Luciana Dughetti
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