Articolo 3 della Legge 30 luglio 1959, n. 700
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 settembre 1959
Art. 3.
Il personale dei soppressi ruoli e' inquadrato, all'atto della entrata in vigore della presente legge, nel ruolo organico unico di cui al precedente articolo 1, nella qualifica indicata nell'annessa tabella, corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando, nel nuovo ruolo e nella qualifica predetti, la relative anzianita', maturata nei soppressi ruoli, ai fini della successiva progressione di carriera e delle attribuzioni degli aumenti periodici di stipendio.
Entrata in vigore il 23 settembre 1959