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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6248 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di AP
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Giuseppe Gustavo Infantini – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4040/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di AP RD n. 582 del 4.03.2021), vertente tra
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Tripodi, c.f. , appellanti C.F._3
e
, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Andreozzi, c.f. appellata C.F._4
nonché
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Antonio Ormanni, c.f. C.F._5
appellata e
, appellato contumace Controparte_3
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.2025.
La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 10.06.2025 con i termini di cui
1 all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue:
1. , in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul mi- Parte_1
RE , convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di AP RD, la Parte_2 [...]
, la e , chiedendo che venisse accerta- Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
ta la responsabilità di nella determinazione del sinistro occorso il 1.04.2012, Parte_3
alle ore 21.50 circa, in Casapesenna alla via Orazio, all'altezza dell'incrocio con Corso Italia. In particolare, a sostegno della domanda, l'attrice dedusse che, nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, (all'epoca miREnne), trasportato sul ciclomotore Parte_2 [...]
di proprietà dell'attrice, assicurato dalla e nell'occasione condot- CP_4 Controparte_5
to da , rimase coinvolto in un incidente stradale causato per colpa e Persona_1
responsabilità di , conducente dell'autovettura Mercedes Classe B, tg. Parte_3
DP93XP (di proprietà di ) e assicurata . Controparte_3 Controparte_2 [...]
, mentre percorreva a velocità elevata Corso Italia, nell'immettersi in via Orazio, Per_2
omettendo di moderare la velocità e non avvedendosi della presenza del ciclomotore fermo all'intersezione tra Corso Italia e Via Orazio, lo investì frontalmente e causò danni al motori- no e gravi lesioni personali al miRE . Parte_2
Alla luce di quanto esposto, chiese in via principale che venisse accertata Parte_1
e dichiarata la responsabilità di , con conseguente condanna di Parte_3 CP_6
, , e , al risarcimento di tutti i danni subiti dal
[...] Controparte_3 Controparte_1
miRE e da essa attrice, in proprio e nella qualità indicata, quantificati nel- Parte_2
la somma di € 84.639,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, che venisse accertato e dichiarato il grado di responsabilità da imputarsi a ciascuno dei condu- centi dei veicoli coinvolti nel sinistro, con conseguente condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni come sopra quantificati, o nella diversa somma ritenuta di giusti- zia, oltre interessi e rivalutazione.
Costituitasi in giudizio, la , eccepì la prescrizione del diritto per Controparte_2
essersi verificato il sinistro in data 1.04.2012 e notificata la citazione in data 3.05.2017; l'im- proponibilità e improcedibilità della domanda, nonché l'erronea ricostruzione dell'evento dannoso. In particolare, evidenziò come dalle indagini svolte emergessero rilevanti incon- gruenze. Osservò che la stessa parte attrice aveva ammesso che il ciclomotore era condotto
2 dal miRE e percorreva Via Orazio contromano, integrando così una chia- Parte_2
ra assunzione di responsabilità. Contestò inoltre la qualità di trasportato del miRE, richia- mando la denuncia cautelativa resa dalla stessa al proprio assicuratore e la succes- Pt_1
siva diffida presentata alla dalle quali emergeva che il miRE si trovava alla guida del CP_2
ciclomotore e verosimilmente da solo. Sottolineò che tanto emergeva anche dal rapporto redatto dai Carabinieri di Casal di Principe intervenuti nell'immediatezza sul luogo del sini- stro. In relazione al quantum della pretesa, ne contestò la fondatezza e il rapporto causale con l'evento. Chiese, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Sì costituì in giudizio , in qualità di successore di , assicu- Controparte_1 Controparte_5
ratrice del ciclomotore. Eccepì la nullità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo l'attrice fornito la prova del- la proprietà del veicolo e risultando il miRE conducente del motociclo e non trasportato.
Chiese, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Rimase contumace, invece, . Controparte_3
2. All'esito dell'istruttoria (documenti, c.t.u., testimonianza), il Tribunale di AP RD ha rigettato la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle assicurazioni convenute, nonché al pagamento delle spese di c.t.u..
In motivazione il primo giudice ha osservato che:
-- l'istruttoria non ha confermato la ricostruzione dei fatti come narrati dall'attrice;
-- le dichiarazioni testimoniali di sono in contrasto con quanto accertato dai Testimone_1
Carabinieri intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti e con le risultanze documentali prodotte dalle parti;
-- la ricostruzione del sinistro operata dai Carabinieri, sebbene costituisca una valutazione cui non può estendersi l'efficacia probatoria fino a querela di falso, è convincente e coerente con i dati oggetti rilevati dagli stessi sul luogo del sinistro;
-- in definitiva, gli elementi probatori acquisiti non sono idonei a configurare una responsabi- lità in capo al conducente della Mercedes, né a provare che il miRE fosse trasportato sul motociclo in questione.
3. e , frattanto divenuto maggiorenne, hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: in accoglimento dei motivi di appello esposti, riformare integralmente la sentenza n. 582/2021, del Tribunale di
3 AP RD (…), o modificarla nei modi e nei termini indicati nel presente atto ai sensi del novellato art. 342 c.p.c.. - Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. Parte_3
per la causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare la Controparte_6
(…), il sig. (…), nonché la (…), al risarcimento
[...] Controparte_3 Controparte_1
di tutti i danni subiti dalla sig.ra (in relazione al danno subito dal ciclo- Parte_1
motore) e dal sig. , che si quantificano nella somma di € 84.639,44 o Parte_2
nella somma maggiore o miRE ritenuta di giustizia, da corrispondersi anche a titolo di i.t.t. ed i.t.p., danno biologico permanente, danno estetico, cd. danno morale e danno patrimonia- le specifico, spese per cure mediche sostenute e da sostenersi – da liquidarsi nelle somme ri- tenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i dati ISTAT dal dì dell'e- vento sino al soddisfo, come per legge. - In via subordinata: accertare e dichiarare il grado di responsabilità da imputarsi a ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. , così come quantificati, o nella diversa somma ritenuta di Parte_2
giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i dati ISTAT dal dì dell'evento sino al soddisfo, come per legge. - In ulteriore subordine, senza rinuncia alle superiori richieste, accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale del sig. in ordine alla causazio- CP_3
ne del sinistro, stabilendo la relativa percentuale di colpa, e condannare gli appellati, in soli- do, al risarcimento di tutti i danni patiti dai sigg. e Parte_1 Parte_2
nella misura della riconosciuta responsabilità concorrente;
- Con vittoria di spese, competen- ze e onorari di entrambi i gradi di giudizio e da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
4. Sì sono separatamente costituite e , conclu- Controparte_1 Controparte_2
dendo per il rigetto del gravame con vittoria di spese. nonostante la ritua- Controparte_3
lità della sua evocazione in giudizio, è rimasto contumace.
Ragioni della decisione
5.1. Con il primo motivo di appello gli istanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamen- te ritenuto inattendibile la testimonianza di , privilegiando invece la relazione Testimone_1
dei Carabinieri, nonostante il loro intervento fosse postumo e non decisivo. Sostengono che la testimonianza, ritenuta chiara e coerente dal primo giudice che aveva disposto la c.t.u., ha confermato che il miRE era trasportato sul ciclomotore e che la responsabilità del sinistro appartenesse al conducente della Mercedes. Aggiungono che la c.t.u. aveva accertato la
4 compatibilità delle lesioni con tale dinamica, sicché, ove ritenuta insufficiente la prova orale, il giudice avrebbe dovuto proseguire l'istruttoria anziché escludere l'an debeatur.
5.2. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza ritenendo che il primo giudice abbia sminuito la portata probatoria delle dichiarazioni testimoniali di parte attrice, valorizzando unicamente le presunzioni e facendo il confronto delle dichiarazioni con la relazione di incidente redatta dai Carabinieri di Casal di Principe.
5.3. Con il terzo motivo di appello criticano il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha valutato il comportamento del conducente dell'autovettura. Sottolineano che la pro- va testimoniale ha fornito piena prova della colpa esclusiva di in quanto è Parte_3
provato che lo stesso, nell'esecuzione della manovra di attraversamento di un incrocio alta- mente pericoloso, ha omesso le necessarie cautele per impedire il sinistro.
5.4 Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano che il Tribunale non abbia correttamente considerato il disposto dell'art. 2054 c.c..
6. È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale. Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, in- vero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. ord.
n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessi- tà di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere na- tura, portata e senso della critica (cfr. Cass. ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugna- zione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancan- do alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'impiego di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez.Un., n. 27199 del
16/11/2017; cfr. anche Cass. ord., 29/03/2025, n. 8279; Cass. ord. 28/03/2025, n. 8247;
5 Cass. ord. 24/03/2025, n. 7829; Cass. ord. 19/03/2025, n. 7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi an- che nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non es- sendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. ord. n. 23781 del 28/10/2020).
7. Passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
– valutando congiuntamente i motivi di appello, in quanto strettamente connessi –
[...]
la Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto va analizzata la domanda proposta dall'originaria attrice ai sensi dell'art. 141
Cod. Ass. (d.lgs. 209/2005).
Ora, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 141 cod. ass. introduce uno strumento di tutela non innovativo quanto al fondamento della responsabilità che con esso può essere fatta valere – trattandosi pur sempre di una responsabilità per colpa, ancorché presunta, e in tal senso non dissimile da quella prevista dall'art. 2054 c.c. (cfr. Cass., n. 4147/2019; Cass. n.
10220/2017; Corte Cost. 13/6/2008, n. 205; Corte Cost. 23/12/2008, n. 440) – e tuttavia cer- tamente agevolato sotto il profilo della distribuzione degli oneri allegatori e probatori. Infat- ti, l'azione risarcitoria diretta è concessa al terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, salva l'ipotesi del caso fortuito, “a prescindere dall'accertamento della respon- sabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti”, con evidente deroga, pertanto, ai principi gene- rali sul riparto degli oneri di allegazione e prova in tema di responsabilità extracontrattuale.
Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (così Cass., n. 16181/2015).
Nel caso di specie, tuttavia, ritiene questa Corte che il Tribunale abbia correttamente valu- tato che l'istruttoria non abbia confermato la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte attrice e, più in particolare, che non sia stata raggiunta la prova che l'allora miRE Parte_2
fosse effettivamente trasportato sul motociclo Liberty Piaggio della madre.
6 Depongono in senso contrario a quanto affermato da diversi elementi probatori Pt_1
raccolti in giudizio:
-- anzitutto, nella “denuncia di sinistro cautelativa con diffida di pagamento” indirizzata all'assicurazione del Piaggio Liberty 50 (prima Lloyd Italico Ass.ni Spa) e firmata dalla stessa
, ella dichiarò: “il giorno 2.04.2012 verso le ore 20:30 circa in Casapesenna, mio fi- Pt_1
glio miRE , alla guida del suddetto ciclomotore percorreva via Orazio per Parte_2
immettersi su Corso Italia, giunto all'intersezione si fermava e veniva urtato dall'auto Merce- des classe B tg DP937XT che proveniva da Corso Italia ad alta velocità”;
-- nella richiesta di risarcimento danni inoltrata il 4.06.2012 si legge che “il sinistro avveniva per esclusiva responsabilità del veicolo investitore Mercedes classe B (…) condotto da
[...]
, il quale, nelle riferite circostanze, mentre percorreva ad alta velocità Corso Persona_3
Italia per immettersi in via Orazio, senza azionare l'indicatore di direzione e in modo anoma- lo, investiva il ciclomotore (…) di proprietà della mia assistita e condotto dal figlio miRE
, che al momento dell'impatto era fermo all'intersezione tra via Orazio e Parte_2
Corso Italia”;
-- ancora, nella relazione di incidente stradale, redatta dai Carabinieri nell'immediatezza del fatto, veniva qualificato come conducente del veicolo B, ossia del ciclomo- Parte_2
tore con passeggero Piaggio Liberty 50;
-- inoltre, sempre nella relazione dei Carabinieri, si legge che “Il giorno 2.04.2012, a seguito di accertamenti a carico del conducente del ciclomotore, emergeva che alla guida del ciclo- motore vi era tale , nato a [...] in data [...], pertanto si appura- Parte_2
va che il predetto non ha mai conseguito alcun titolo utile alla conduzione di veicoli. A carico dello stesso, per il tramite della mamma , esercente patria potestà si eleva- Parte_1
no contestazioni al C.d.s. ai sensi dell'art. 116, co 13 bis e relativo fermo amministrativo, nonché art. 116 co 12 (rispettivamente guida di ciclomotore senza idoneità tecnica e incauto affidamento a persona senza titolo di guida)”;
-- ancora, sempre dallo stesso documento, si evince che , destinataria delle Parte_1
contestazioni per violazione al codice della strada (veicolo che circolava senza aver effettua- to la revisione;
affidamento del veicolo a persona non munita di patente di guida;
mancanza certificato di idoneità alla guida;
conducente del veicolo che circolava contromano;
miRE di 18 anni che conduceva un ciclomotore trasportando altre persone), non impugnò tali con-
7 testazioni ma si avvalse del diritto alla conciliazione;
[...
-- infine, la qualità di conducente del miRE si evince anche dalle dichiarazioni rese da all'agente di Polizia: “in merito al sinistro stradale avvenuto in data Persona_1
1.04.2012 alle ore 21.55 in via Orazio di Casapesenna dichiaro quanto segue: ieri 1.04.2012 alle ore 21:55 circa mentre percorrevamo via Orazio di Casapesenna a bordo del ciclomotore cc. 50 Liberty TG. X4N2B7 io in qualità di passeggero mentre il mio amico Parte_2
in qualità di conducente, con direzione di marcia Corso Italia ci immettevamo contromano per vedere meglio se sopraggiungeva qualche veicolo su Corso Italia di Casapesenna direzio- ne San Cipriano d'Aversa–Casapesenna. A questo punto andavamo ad impattare frontalmen- te con un'autovettura tipo Mercedes di colore nero che procedeva regolarmente sulla sua corsia. Dopo l'urto venivamo trasportati entrambi da un'autombulanza del 118 presso l'O- spedale di Aversa”.
Con riguardo al valore probatorio dei verbali di polizia, il rapporto dei Carabinieri, quale at- to pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto ri- guarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probato- rio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istrut- torie (Cass. ord. n. 9037/2019); con la precisazione che “per quanto riguarda le altre circo- stanze di fatto accertate nel corso dell'indagine, per averle il pubblico ufficiale apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova con- traria (v. Cass. ord. n. 10376/2024; Cass. ord. n. 29320/2022).
Orbene, l'esame complessivo delle emergenze processuali e del materiale probatorio ac- quisito, a parere di questo Collegio, non consente di ritenere raggiunta la prova che Parte_2
avesse, nelle circostanze di luogo e di tempo in cui si verificò il sinistro, la qualità di
[...]
terzo trasportato. Né potrebbe portare a conclusioni diverse la valutazione delle dichiarazio- ni rese dal teste poiché esse risultano scarsamente attendibili. Infatti, come Testimone_1
bene ha evidenziato il primo giudice, tali dichiarazioni presentano gravi incongruenze rispet- to alla documentazione versata in atti e, soprattutto, rispetto alla relazione dei Carabinieri, la cui ricostruzione appare maggiormente convincente e soprattutto coincidente con i dati rile-
8 vati dagli stessi in loco: posizione dei veicoli post urto, danni riportati dai veicoli, dichiarazio- ni dei soggetti direttamente coinvolti nel sinistro.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'azione di risarcimento danni degli appellanti va rigettata anche sotto il profilo della disciplina di cui all'art. 2054 c.c., così come invocato dall'attrice sin dall'atto introduttivo in primo grado, nel quale (a pag. 10) concludeva chie- dendo di “accertare e dichiarare il grado di responsabilità da imputarsi a ciascuno dei condu- centi dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa”.
Sul punto va premesso che nel caso di scontro tra veicoli, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., sussiste una presunzione di uguale colpa a carico dei conducenti dei veicoli che ha funzione meramente sussidiaria e opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può scaturire dalla prova diretta di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro o di aver conformato il suo contegno alle regole della cir- colazione stradale o di comune prudenza;
ma anche dalla prova indiretta “tramite l'accerta- mento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col compor- tamento dell'altro conducente antagonista” (così in motivazione, Cass. n. 12884/2021; Cass.
n. 6941/2021; Cass. n. 6655/2020; nello stesso senso già Cass. n. 14379/2019 Cass. n.
13672/2019; Cass. n. 9550/2009; Cass., n. 5226/2006).
Più di recente la Corte di Cassazione ha precisato che in tema di responsabilità civile da si- nistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada, ma è altresì necessaria la di- mostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della cau- salità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver ri- lievo in termini di responsabilità civile (Cass., n. 8311/2023).
Nel caso di specie, da un esame complessivo delle risultanze istruttorie, questa Corte ritie- ne provata l'esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore, il quale, procedendo contromano su via Orazio, privo di abilitazione alla guida, trasportando un passeggero seb-
9 bene non fosse a ciò abilitato, ha causato lo scontro oggetto di lite.
Alla luce di quanto esposto, dunque, l'appello va rigettato.
8. Spese del secondo grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55/2014 e suc- cessive modifiche. Scaglione di valore (in base al petitum) tra € 52.000,01 ed € 260.000,00.
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 2.977,00), introduttiva (€ 1.911,00) e decisionale (€ 5.103,00), per complessivi € 9.991,00. Nulla viene liquidato per la fase istrut- toria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orien- tamento di recente espresso da Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgi- mento di attività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giu- diziali, degli scritti avversari e le ulteriori attività difensive riconducibili a tale fase. Diversa- mente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trat- tazione è ammessa unicamente qualora siano effettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non essendo sufficiente la mera produzione di docu- menti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
9. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quanto dovu- to a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di AP, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_2
e , avverso la sentenza del Tribunale di AP RD, del Controparte_1 Controparte_3
4.03.2021 n. 582, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e in solido alla refusione delle spese pro- Parte_1 Parte_2
cessuali in favore della , con distrazione in favore dell'avv. Antonio An- Controparte_1
dreozzi, dichiaratosi antistatario, liquidate in € 9.991,00, per compensi ed € 1.498,65 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa se dovuta e documentata;
c) condanna e in solido alla refusione delle spese pro- Parte_1 Parte_2
10 cessuali in favore della , liquidate in € 5.000,00, per compensi ed Controparte_2
€ 750,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa se dovuta e docu- mentata;
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in AP il 25 novembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
11
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di AP
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Giuseppe Gustavo Infantini – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4040/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di AP RD n. 582 del 4.03.2021), vertente tra
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Tripodi, c.f. , appellanti C.F._3
e
, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Andreozzi, c.f. appellata C.F._4
nonché
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Antonio Ormanni, c.f. C.F._5
appellata e
, appellato contumace Controparte_3
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.2025.
La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 10.06.2025 con i termini di cui
1 all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue:
1. , in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul mi- Parte_1
RE , convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di AP RD, la Parte_2 [...]
, la e , chiedendo che venisse accerta- Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
ta la responsabilità di nella determinazione del sinistro occorso il 1.04.2012, Parte_3
alle ore 21.50 circa, in Casapesenna alla via Orazio, all'altezza dell'incrocio con Corso Italia. In particolare, a sostegno della domanda, l'attrice dedusse che, nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, (all'epoca miREnne), trasportato sul ciclomotore Parte_2 [...]
di proprietà dell'attrice, assicurato dalla e nell'occasione condot- CP_4 Controparte_5
to da , rimase coinvolto in un incidente stradale causato per colpa e Persona_1
responsabilità di , conducente dell'autovettura Mercedes Classe B, tg. Parte_3
DP93XP (di proprietà di ) e assicurata . Controparte_3 Controparte_2 [...]
, mentre percorreva a velocità elevata Corso Italia, nell'immettersi in via Orazio, Per_2
omettendo di moderare la velocità e non avvedendosi della presenza del ciclomotore fermo all'intersezione tra Corso Italia e Via Orazio, lo investì frontalmente e causò danni al motori- no e gravi lesioni personali al miRE . Parte_2
Alla luce di quanto esposto, chiese in via principale che venisse accertata Parte_1
e dichiarata la responsabilità di , con conseguente condanna di Parte_3 CP_6
, , e , al risarcimento di tutti i danni subiti dal
[...] Controparte_3 Controparte_1
miRE e da essa attrice, in proprio e nella qualità indicata, quantificati nel- Parte_2
la somma di € 84.639,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, che venisse accertato e dichiarato il grado di responsabilità da imputarsi a ciascuno dei condu- centi dei veicoli coinvolti nel sinistro, con conseguente condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni come sopra quantificati, o nella diversa somma ritenuta di giusti- zia, oltre interessi e rivalutazione.
Costituitasi in giudizio, la , eccepì la prescrizione del diritto per Controparte_2
essersi verificato il sinistro in data 1.04.2012 e notificata la citazione in data 3.05.2017; l'im- proponibilità e improcedibilità della domanda, nonché l'erronea ricostruzione dell'evento dannoso. In particolare, evidenziò come dalle indagini svolte emergessero rilevanti incon- gruenze. Osservò che la stessa parte attrice aveva ammesso che il ciclomotore era condotto
2 dal miRE e percorreva Via Orazio contromano, integrando così una chia- Parte_2
ra assunzione di responsabilità. Contestò inoltre la qualità di trasportato del miRE, richia- mando la denuncia cautelativa resa dalla stessa al proprio assicuratore e la succes- Pt_1
siva diffida presentata alla dalle quali emergeva che il miRE si trovava alla guida del CP_2
ciclomotore e verosimilmente da solo. Sottolineò che tanto emergeva anche dal rapporto redatto dai Carabinieri di Casal di Principe intervenuti nell'immediatezza sul luogo del sini- stro. In relazione al quantum della pretesa, ne contestò la fondatezza e il rapporto causale con l'evento. Chiese, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Sì costituì in giudizio , in qualità di successore di , assicu- Controparte_1 Controparte_5
ratrice del ciclomotore. Eccepì la nullità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo l'attrice fornito la prova del- la proprietà del veicolo e risultando il miRE conducente del motociclo e non trasportato.
Chiese, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Rimase contumace, invece, . Controparte_3
2. All'esito dell'istruttoria (documenti, c.t.u., testimonianza), il Tribunale di AP RD ha rigettato la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle assicurazioni convenute, nonché al pagamento delle spese di c.t.u..
In motivazione il primo giudice ha osservato che:
-- l'istruttoria non ha confermato la ricostruzione dei fatti come narrati dall'attrice;
-- le dichiarazioni testimoniali di sono in contrasto con quanto accertato dai Testimone_1
Carabinieri intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti e con le risultanze documentali prodotte dalle parti;
-- la ricostruzione del sinistro operata dai Carabinieri, sebbene costituisca una valutazione cui non può estendersi l'efficacia probatoria fino a querela di falso, è convincente e coerente con i dati oggetti rilevati dagli stessi sul luogo del sinistro;
-- in definitiva, gli elementi probatori acquisiti non sono idonei a configurare una responsabi- lità in capo al conducente della Mercedes, né a provare che il miRE fosse trasportato sul motociclo in questione.
3. e , frattanto divenuto maggiorenne, hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: in accoglimento dei motivi di appello esposti, riformare integralmente la sentenza n. 582/2021, del Tribunale di
3 AP RD (…), o modificarla nei modi e nei termini indicati nel presente atto ai sensi del novellato art. 342 c.p.c.. - Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. Parte_3
per la causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare la Controparte_6
(…), il sig. (…), nonché la (…), al risarcimento
[...] Controparte_3 Controparte_1
di tutti i danni subiti dalla sig.ra (in relazione al danno subito dal ciclo- Parte_1
motore) e dal sig. , che si quantificano nella somma di € 84.639,44 o Parte_2
nella somma maggiore o miRE ritenuta di giustizia, da corrispondersi anche a titolo di i.t.t. ed i.t.p., danno biologico permanente, danno estetico, cd. danno morale e danno patrimonia- le specifico, spese per cure mediche sostenute e da sostenersi – da liquidarsi nelle somme ri- tenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i dati ISTAT dal dì dell'e- vento sino al soddisfo, come per legge. - In via subordinata: accertare e dichiarare il grado di responsabilità da imputarsi a ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. , così come quantificati, o nella diversa somma ritenuta di Parte_2
giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i dati ISTAT dal dì dell'evento sino al soddisfo, come per legge. - In ulteriore subordine, senza rinuncia alle superiori richieste, accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale del sig. in ordine alla causazio- CP_3
ne del sinistro, stabilendo la relativa percentuale di colpa, e condannare gli appellati, in soli- do, al risarcimento di tutti i danni patiti dai sigg. e Parte_1 Parte_2
nella misura della riconosciuta responsabilità concorrente;
- Con vittoria di spese, competen- ze e onorari di entrambi i gradi di giudizio e da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
4. Sì sono separatamente costituite e , conclu- Controparte_1 Controparte_2
dendo per il rigetto del gravame con vittoria di spese. nonostante la ritua- Controparte_3
lità della sua evocazione in giudizio, è rimasto contumace.
Ragioni della decisione
5.1. Con il primo motivo di appello gli istanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamen- te ritenuto inattendibile la testimonianza di , privilegiando invece la relazione Testimone_1
dei Carabinieri, nonostante il loro intervento fosse postumo e non decisivo. Sostengono che la testimonianza, ritenuta chiara e coerente dal primo giudice che aveva disposto la c.t.u., ha confermato che il miRE era trasportato sul ciclomotore e che la responsabilità del sinistro appartenesse al conducente della Mercedes. Aggiungono che la c.t.u. aveva accertato la
4 compatibilità delle lesioni con tale dinamica, sicché, ove ritenuta insufficiente la prova orale, il giudice avrebbe dovuto proseguire l'istruttoria anziché escludere l'an debeatur.
5.2. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza ritenendo che il primo giudice abbia sminuito la portata probatoria delle dichiarazioni testimoniali di parte attrice, valorizzando unicamente le presunzioni e facendo il confronto delle dichiarazioni con la relazione di incidente redatta dai Carabinieri di Casal di Principe.
5.3. Con il terzo motivo di appello criticano il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha valutato il comportamento del conducente dell'autovettura. Sottolineano che la pro- va testimoniale ha fornito piena prova della colpa esclusiva di in quanto è Parte_3
provato che lo stesso, nell'esecuzione della manovra di attraversamento di un incrocio alta- mente pericoloso, ha omesso le necessarie cautele per impedire il sinistro.
5.4 Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano che il Tribunale non abbia correttamente considerato il disposto dell'art. 2054 c.c..
6. È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale. Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, in- vero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. ord.
n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessi- tà di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere na- tura, portata e senso della critica (cfr. Cass. ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugna- zione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancan- do alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'impiego di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez.Un., n. 27199 del
16/11/2017; cfr. anche Cass. ord., 29/03/2025, n. 8279; Cass. ord. 28/03/2025, n. 8247;
5 Cass. ord. 24/03/2025, n. 7829; Cass. ord. 19/03/2025, n. 7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi an- che nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non es- sendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. ord. n. 23781 del 28/10/2020).
7. Passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
– valutando congiuntamente i motivi di appello, in quanto strettamente connessi –
[...]
la Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto va analizzata la domanda proposta dall'originaria attrice ai sensi dell'art. 141
Cod. Ass. (d.lgs. 209/2005).
Ora, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 141 cod. ass. introduce uno strumento di tutela non innovativo quanto al fondamento della responsabilità che con esso può essere fatta valere – trattandosi pur sempre di una responsabilità per colpa, ancorché presunta, e in tal senso non dissimile da quella prevista dall'art. 2054 c.c. (cfr. Cass., n. 4147/2019; Cass. n.
10220/2017; Corte Cost. 13/6/2008, n. 205; Corte Cost. 23/12/2008, n. 440) – e tuttavia cer- tamente agevolato sotto il profilo della distribuzione degli oneri allegatori e probatori. Infat- ti, l'azione risarcitoria diretta è concessa al terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, salva l'ipotesi del caso fortuito, “a prescindere dall'accertamento della respon- sabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti”, con evidente deroga, pertanto, ai principi gene- rali sul riparto degli oneri di allegazione e prova in tema di responsabilità extracontrattuale.
Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (così Cass., n. 16181/2015).
Nel caso di specie, tuttavia, ritiene questa Corte che il Tribunale abbia correttamente valu- tato che l'istruttoria non abbia confermato la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte attrice e, più in particolare, che non sia stata raggiunta la prova che l'allora miRE Parte_2
fosse effettivamente trasportato sul motociclo Liberty Piaggio della madre.
6 Depongono in senso contrario a quanto affermato da diversi elementi probatori Pt_1
raccolti in giudizio:
-- anzitutto, nella “denuncia di sinistro cautelativa con diffida di pagamento” indirizzata all'assicurazione del Piaggio Liberty 50 (prima Lloyd Italico Ass.ni Spa) e firmata dalla stessa
, ella dichiarò: “il giorno 2.04.2012 verso le ore 20:30 circa in Casapesenna, mio fi- Pt_1
glio miRE , alla guida del suddetto ciclomotore percorreva via Orazio per Parte_2
immettersi su Corso Italia, giunto all'intersezione si fermava e veniva urtato dall'auto Merce- des classe B tg DP937XT che proveniva da Corso Italia ad alta velocità”;
-- nella richiesta di risarcimento danni inoltrata il 4.06.2012 si legge che “il sinistro avveniva per esclusiva responsabilità del veicolo investitore Mercedes classe B (…) condotto da
[...]
, il quale, nelle riferite circostanze, mentre percorreva ad alta velocità Corso Persona_3
Italia per immettersi in via Orazio, senza azionare l'indicatore di direzione e in modo anoma- lo, investiva il ciclomotore (…) di proprietà della mia assistita e condotto dal figlio miRE
, che al momento dell'impatto era fermo all'intersezione tra via Orazio e Parte_2
Corso Italia”;
-- ancora, nella relazione di incidente stradale, redatta dai Carabinieri nell'immediatezza del fatto, veniva qualificato come conducente del veicolo B, ossia del ciclomo- Parte_2
tore con passeggero Piaggio Liberty 50;
-- inoltre, sempre nella relazione dei Carabinieri, si legge che “Il giorno 2.04.2012, a seguito di accertamenti a carico del conducente del ciclomotore, emergeva che alla guida del ciclo- motore vi era tale , nato a [...] in data [...], pertanto si appura- Parte_2
va che il predetto non ha mai conseguito alcun titolo utile alla conduzione di veicoli. A carico dello stesso, per il tramite della mamma , esercente patria potestà si eleva- Parte_1
no contestazioni al C.d.s. ai sensi dell'art. 116, co 13 bis e relativo fermo amministrativo, nonché art. 116 co 12 (rispettivamente guida di ciclomotore senza idoneità tecnica e incauto affidamento a persona senza titolo di guida)”;
-- ancora, sempre dallo stesso documento, si evince che , destinataria delle Parte_1
contestazioni per violazione al codice della strada (veicolo che circolava senza aver effettua- to la revisione;
affidamento del veicolo a persona non munita di patente di guida;
mancanza certificato di idoneità alla guida;
conducente del veicolo che circolava contromano;
miRE di 18 anni che conduceva un ciclomotore trasportando altre persone), non impugnò tali con-
7 testazioni ma si avvalse del diritto alla conciliazione;
[...
-- infine, la qualità di conducente del miRE si evince anche dalle dichiarazioni rese da all'agente di Polizia: “in merito al sinistro stradale avvenuto in data Persona_1
1.04.2012 alle ore 21.55 in via Orazio di Casapesenna dichiaro quanto segue: ieri 1.04.2012 alle ore 21:55 circa mentre percorrevamo via Orazio di Casapesenna a bordo del ciclomotore cc. 50 Liberty TG. X4N2B7 io in qualità di passeggero mentre il mio amico Parte_2
in qualità di conducente, con direzione di marcia Corso Italia ci immettevamo contromano per vedere meglio se sopraggiungeva qualche veicolo su Corso Italia di Casapesenna direzio- ne San Cipriano d'Aversa–Casapesenna. A questo punto andavamo ad impattare frontalmen- te con un'autovettura tipo Mercedes di colore nero che procedeva regolarmente sulla sua corsia. Dopo l'urto venivamo trasportati entrambi da un'autombulanza del 118 presso l'O- spedale di Aversa”.
Con riguardo al valore probatorio dei verbali di polizia, il rapporto dei Carabinieri, quale at- to pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto ri- guarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probato- rio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istrut- torie (Cass. ord. n. 9037/2019); con la precisazione che “per quanto riguarda le altre circo- stanze di fatto accertate nel corso dell'indagine, per averle il pubblico ufficiale apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova con- traria (v. Cass. ord. n. 10376/2024; Cass. ord. n. 29320/2022).
Orbene, l'esame complessivo delle emergenze processuali e del materiale probatorio ac- quisito, a parere di questo Collegio, non consente di ritenere raggiunta la prova che Parte_2
avesse, nelle circostanze di luogo e di tempo in cui si verificò il sinistro, la qualità di
[...]
terzo trasportato. Né potrebbe portare a conclusioni diverse la valutazione delle dichiarazio- ni rese dal teste poiché esse risultano scarsamente attendibili. Infatti, come Testimone_1
bene ha evidenziato il primo giudice, tali dichiarazioni presentano gravi incongruenze rispet- to alla documentazione versata in atti e, soprattutto, rispetto alla relazione dei Carabinieri, la cui ricostruzione appare maggiormente convincente e soprattutto coincidente con i dati rile-
8 vati dagli stessi in loco: posizione dei veicoli post urto, danni riportati dai veicoli, dichiarazio- ni dei soggetti direttamente coinvolti nel sinistro.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'azione di risarcimento danni degli appellanti va rigettata anche sotto il profilo della disciplina di cui all'art. 2054 c.c., così come invocato dall'attrice sin dall'atto introduttivo in primo grado, nel quale (a pag. 10) concludeva chie- dendo di “accertare e dichiarare il grado di responsabilità da imputarsi a ciascuno dei condu- centi dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa”.
Sul punto va premesso che nel caso di scontro tra veicoli, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., sussiste una presunzione di uguale colpa a carico dei conducenti dei veicoli che ha funzione meramente sussidiaria e opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può scaturire dalla prova diretta di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro o di aver conformato il suo contegno alle regole della cir- colazione stradale o di comune prudenza;
ma anche dalla prova indiretta “tramite l'accerta- mento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col compor- tamento dell'altro conducente antagonista” (così in motivazione, Cass. n. 12884/2021; Cass.
n. 6941/2021; Cass. n. 6655/2020; nello stesso senso già Cass. n. 14379/2019 Cass. n.
13672/2019; Cass. n. 9550/2009; Cass., n. 5226/2006).
Più di recente la Corte di Cassazione ha precisato che in tema di responsabilità civile da si- nistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada, ma è altresì necessaria la di- mostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della cau- salità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver ri- lievo in termini di responsabilità civile (Cass., n. 8311/2023).
Nel caso di specie, da un esame complessivo delle risultanze istruttorie, questa Corte ritie- ne provata l'esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore, il quale, procedendo contromano su via Orazio, privo di abilitazione alla guida, trasportando un passeggero seb-
9 bene non fosse a ciò abilitato, ha causato lo scontro oggetto di lite.
Alla luce di quanto esposto, dunque, l'appello va rigettato.
8. Spese del secondo grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55/2014 e suc- cessive modifiche. Scaglione di valore (in base al petitum) tra € 52.000,01 ed € 260.000,00.
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 2.977,00), introduttiva (€ 1.911,00) e decisionale (€ 5.103,00), per complessivi € 9.991,00. Nulla viene liquidato per la fase istrut- toria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orien- tamento di recente espresso da Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgi- mento di attività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giu- diziali, degli scritti avversari e le ulteriori attività difensive riconducibili a tale fase. Diversa- mente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trat- tazione è ammessa unicamente qualora siano effettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non essendo sufficiente la mera produzione di docu- menti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
9. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quanto dovu- to a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di AP, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_2
e , avverso la sentenza del Tribunale di AP RD, del Controparte_1 Controparte_3
4.03.2021 n. 582, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e in solido alla refusione delle spese pro- Parte_1 Parte_2
cessuali in favore della , con distrazione in favore dell'avv. Antonio An- Controparte_1
dreozzi, dichiaratosi antistatario, liquidate in € 9.991,00, per compensi ed € 1.498,65 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa se dovuta e documentata;
c) condanna e in solido alla refusione delle spese pro- Parte_1 Parte_2
10 cessuali in favore della , liquidate in € 5.000,00, per compensi ed Controparte_2
€ 750,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa se dovuta e docu- mentata;
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in AP il 25 novembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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