Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5073 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 27692/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori conformemente al decreto che disponeva la trattazione del procedimento secondo le modalità fissate dall'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 27692/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in Napo- Parte_1 P.IVA_1
li al Corso Umberto I n. 106 presso lo studio dell'Avv. ORLANDO ANTONIO (c.f.:
, dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._1
- Attore
E
(c.f.: , elett.te dom.to alla VIA TOLEDO 348 CP_1 C.F._2
80134 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. CARINI GIOVANNI (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._3
- Convenuto
NONCHE'
( ) e CP_2 C.F._4 Controparte_3
( ), entrambe elett.te dom.te in Napoli alla Via Toledo n.348, C.F._5
presso lo studio dell'Avv. ( ed ai sensi dell'art.16 CP_1 C.F._2
sexies del D.L. 179/2012.
- Chiamate in causa
(C.F.: , difesa congiuntamente e disgiuntamen- CP_4 C.F._6
te, dagli avv.ti EDGARDO DIOMEDE D'AMBROSIO BORSELLI (C.F. C.F._7
[...
[...]
e (C.F. ) ed elettivamente
[...] Controparte_5 CodiceFiscale_8
domiciliata presso il loro studio in Napoli, alla Via Posillipo n. 56/85.
- Convenuta
NONCHE'
(c.f.: , in persona del p.t., dom.to per la Controparte_6 P.IVA_2 CP_7
carica in Napoli al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Carla D'Alterio ( ), giusta pro- C.F._9
cura generale per Notaio dott. , allegata in atti. Persona_1
- Convenuto
OGGETTO: azione di responsabilità
CONCLUSIONI: come da note di trattazione ex art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione (notificato in data 28 novembre 2021), la Parte_1
ha citato in giudizio i sig.ri , e chie- CP_1 CP_4 Controparte_6
dendo ha chiesto dichiararsi:
“- Che l'immobile di cui è comproprietario in qualità di erede il comparente, fosse privo di autorizzazione edilizia, poiché non è stato “esibito alcun documento au- torizzativo”;
- Che tale immobile fosse già stato oggetto di vendita ad una tal signora
[...]
, dalla SI.ra , contratto poi risolto;
Parte_2 CP_4
- Che il Comune di Napoli avesse rifiutato le autorizzazioni per la ristrutturazio- ne dell'immobile, stante la mancata autorizzazione dello stesso”.
Ha, infine, chiesto “Che ed i fratelli e CP_1 Per_2 Controparte_3
fossero condannati in solido, al pagamento di ogni danno causato al Condominio, per
l'impossibilità di utilizzare le provvidenze di legge e per l'impossibilità di commercializ- zare il fabbricato”.
Si sono costituiti i convenuti signori chiedendo, preliminarmente, di- CP_1
chiararsi la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza di petitum e causa petendi.
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I convenuti hanno poi eccepito la carenza di legittimazione attiva della società attrice, che non avrebbe fornito prova del suo diritto nonché della circostanza che i presunti immobili di sua proprietà siano urbanisticamente legittimi, né del suo inte- resse ad agire ex art. 100 c.p.c.; oltre alla carenza di legittimazione passiva delle con- venute, atteso che alcuna domanda era stata proposta nei loro confronti.
Inoltre, hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, rile- vando che, in merito alla dedotta decadenza dall'eredità per una presunta preceden- te vendita dell'immobile di proprietà dei convenuti, sarebbe stata la stessa contropar- te a riconoscere che tale vendita non si era concretizzata e che essa concerneva pre- sunti diritti di terzi, ossia la SI.ra , neppure evocata in giudizio. Parte_3
Infine, i convenuti hanno invocato la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Costituitosi in giudizio, il pur rilevando la genericità dell'atto Controparte_6
di citazione, da cui ha ritenuto che mal si evinca il ruolo processuale dell'ente comu- nale, ha depositato il riscontro dell' dal quale emergeva l'inesistenza Parte_4
di pratiche o titoli edilizi. Più precisamente, ha depositato la nota PG 223134/2023 con cui il Servizio Sportello Unico Urbanistica comunicava l'assenza di pratiche o titoli edilizi in relazione all'immobile sito in via A. Falcone n 260/G.
Con ordinanza del 6.04.2023, l'originario Giudice Unico (dottor Attanasio) ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza di petitum e causa petendi ed ha ordinato a parte attrice l'integrazione dell'atto di citazione ex art. 164, comma 5, c.p.c., entro il termine perentorio del 3/07/2023, fissando per il prosieguo l'udienza del 4/12/2023.
Parte attrice, mal interpretando il tenore dell'ordinanza, in data 18 ottobre
2023 ha depositato note evidenziando il deposito di “atto di integrazione del con- traddittorio nei confronti di e , notificato a mezzo CP_4 Controparte_3
servizio postale con le relative ricevute di accettazione atto giudiziario e avviso di ricevimento”.
L'atto è stato, in realtà, notificato alle signore e CP_8 _9
, le quali hanno provveduto a costituirsi associandosi alle difese degli ulteriori con- venuti . CP_1
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La causa veniva, infine, rinviata all'udienza dell'8.05.2025 per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 c.p.c.
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Va preliminarmente evidenziando che, a fronte della declaratoria di nullità dell'atto di citazione a norma dell'art. 164 4° comma c.p.c. in ragione dell'assoluta incertezza ed indeterminatezza di petitum e causa petendi, parte attrice ha omesso di provvedere a depositare, entro il termine perentorio del 03 luglio 2023 (fissato con l'ordinanza del
6 aprile 2023), l'atto integrativo prescritto dall'art. 164 5° comma c.p.c.
Occorre, quindi, valutare le conseguenze di tale condotta processuale;
in particolare occorre domandarsi quali siano le conseguenze del mancato deposito dell'atto inte- grativo dell'atto di citazione, situazione equiparabile, sul piano sostanziale, a quella in cui si sia provveduto a depositare atto che si palesi assolutamente inidoneo a porre rimedio ai profili di nullità evidenziati dal Giudice in quanto riproducente gli stessi vizi.
Ebbene i vizi relativi alla editio actionis, previsti a pena di nullità dal quarto comma dell'art. 164 c.p.c., riguardano l'omissione o l'assoluta incertezza del requisito previ- sto dal n. 3 del terzo comma dell'art. 163 c.p.c. (e cioè la determinazione della cosa oggetto della domanda), e la mancanza dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, di cui all'art. 163, terzo comma, n. 4 c.p.c.
Si tratta di vizi che si riflettono sulla stessa individuabilità della domanda oggetto del giudizio, in quanto afferiscono rispettivamente al petitum ed alla causa petendi, ren- dendo l'atto inidoneo ad individuare il diritto che si vuol far valere.
A differenza dei vizi relativi alla vocatio, quelli inerenti alla editio actionis, pur essen- do sempre rilevabili ex officio dal Giudice, data la loro natura, non possono essere sanati dalla mera costituzione del convenuto, risultando necessaria, in ogni caso, un'ulteriore attività da parte dell'attore.
La sanatoria di tali vizi opera, quindi, sempre con efficacia ex nunc, dal momento della rinnovazione o dell'integrazione dell'atto nullo, che costituiscono le due fatti- specie sananti previste dal legislatore, rispettivamente, a fronte della avvenuta costi- tuzione o della contumacia del convenuto.
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L'art. 164 quinto comma, c.p.c., infatti, impone al Giudice di rilevare in ogni caso ex officio la nullità e di ordinare all'attore la rinnovazione della citazione, ovvero, se il convenuto si è costituito (come nel caso di specie), di integrare la domanda entro un termine perentorio.
Tali adempimenti hanno effetto sanante ex nunc, e quindi lasciano salvi i diritti que- siti medio tempore dal convenuto, mentre resta irrilevante a tal fine, sia il momento in cui si costituisce il convenuto, sia il momento in cui il Giudice rileva la nullità, atteso che a fronte di una domanda non oggettivamente identificabile, l'accertamento della nullità implica quella che è stata definita una sorta di 'rimessione in termini di tutte le parti, e quindi, un'inevitabile regressione del processo alla fase iniziale.
Se l'attore (ovvero il convenuto, attore in riconvenzionale) non adempie all'ordine di rinnovazione della citazione ovvero vi provvede con una memoria integrativa che omette di ridepositare, poiché il quinto comma dell'art. 164 c.p.c. diversamente dal secondo comma di tale disposizione, non prevede espressamente la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, si pone il problema di verificare quali siano le conseguenze da ricollegare all'omissione della rinnovazione della citazione prevista dal quinto comma dell'art. 164 c.p.c.
Secondo un certo orientamento dottrinario, le ipotesi di cui al secondo ed al quinto comma dell'art. 164 c.p.c. andrebbero nettamente differenziate, risultando impossi- bile applicare analogicamente il secondo comma alla diversa ipotesi disciplinata nel quinto comma attesa la diversità di formulazione letterale della norma, con conse- guente necessità di concludere il processo con una sentenza di rigetto in rito attesa la decadenza maturatasi in capo all'attore per il decorso del termine perentorio.
Secondo altri autori, invece, l'inutile decorso del termine perentorio assegnato per la rinnovazione comporterebbe l'estinzione immediata del processo, ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c., che com'è noto prevede l'estinzione del processo ove le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal Giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
In proposito ritiene questo Giudice decisamente preferibili le argomentazioni addotte
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a sostegno della tesi che ritiene, in tali ipotesi, doversi adottare sentenza in rito di- chiarativa della persistenza dell'originario motivo di nullità.
Alla luce di quanto sopra va dichiarata, in ragione dell'omissione di cui sopra, l'impro- ponibilità delle domande proposte dall'attore nei confronti del e Controparte_6
dei signori , , e . CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
Parte attrice, in ragione dell'evidenziata soccombenza (seppure in rito), va condanna- ta alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti costituitisi in giudizio, spese che si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.
55 del 2014, dello scaglione corrispondente alla misura del credito risarcitorio aziona- to (valore indeterminabile e complessiva bassa) e della modestissima attività concre- tamente svolta dai difensori delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1. dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, l'improponibilità delle domande avanzate dall'attore nei confronti dei convenuti e Parte_1 Controparte_6
dei signori , , e;
CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
3. condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
convenuto che si liquidano in euro 1.453,00 per compensi, oltre Controparte_6
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, ed acces- sori di legge se dovuti;
4. condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
convenuto , spese che si liquidano in euro 1.453,00 per compensi, CP_1
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, ed accessori di legge se dovuti, con attribuzione al difensore, Avvocato Giovanna Di
Santo, dichiaratasi antistatario;
5. condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1
convenuta , spese che si liquidano in euro 1.453,00 per compensi, oltre CP_4
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, ed acces- sori di legge se dovuti, con attribuzione ai difensori dichiaratasi antistatari;
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6. condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore dei Parte_1
chiamati in causa e , spese che si liquidano in euro CP_10 Controparte_3
1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% degli onorari, ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli il 21 maggio 2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura )
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