Ordinanza cautelare 30 ottobre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00242/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00308/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU EZ GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paride Cesare Creti', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- della Determinazione Ministeriale Reg. 2024 0393929 del 3.7.2024 con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha rigettato l’istanza avanzata ex art. 1369 cod. ord. militare dal sig. -OMISSIS- per la cessazione degli effetti della sanzione disciplinare inflitta in data 13.5.2021;
- del parere negativo dell’Autorità Sovraordinata (in atti);
- di ogni atto comunque connesso e presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e – assente il ricorrente - udito per il Ministero intimato l’Avvocato distrettuale dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In estrema prossimità dell’udienza pubblica del 4 giugno 2025 il ricorrente ha dimesso la dichiarazione di rinuncia al ricorso in data 26 marzo 2025, asseritamente notificata a mezzo pec alla difesa erariale, invocando la compensazione delle spese di lite.
Celebrata l’udienza pubblica del 4 giugno 2025 - nel corso della quale l’Avvocato distrettuale dello Stato ha rappresentato di non avere ricevuto alcuna comunicazione del ricorrente nei sensi poc’anzi evidenziati, ma di non avere, in ogni caso, nulla da obiettare alla ex adverso invocata declaratoria con compensazione delle spese di lite - l’affare è stato introitato per la decisione.
Il Collegio osserva che la dichiarazione resa dal ricorrente - ancorché inidonea a condurre all’estinzione del giudizio a mente dell’art. 84 c.p.a., in quanto irritualmente formulata non essendo stata né tempestivamente notificata a controparte, né ribadita a verbale nel corso dell’odierna udienza, dato che il ricorrente non vi ha partecipato - vale, in ogni caso, ad appalesare, in maniera inequivoca, che è venuto meno ogni suo interesse alla decisione nel merito, avvalorando, peraltro, quanto ritraibile dalla circostanza che il medesimo, dopo la proposizione del ricorso introduttivo e la partecipazione all’udienza camerale in esito alla quale gli era stata denegata la misura cautelare invocata, non ha svolto alcuna ulteriore attività difensiva.
Il Consiglio di Stato ha, in ogni caso, precisato che, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha, per l’appunto, attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse al ricorso. Pertanto, in tal caso il giudice è senz’altro tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse (cfr. Cons. di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016).
Conseguentemente, al cospetto della dichiarazione del ricorrente, questo Collegio non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del c.p.a. (cfr. ex multis Cons. di Stato, n. 3061/2018), essendo evidente che la pur irrituale rinuncia resa dal medesimo appalesa, comunque, essere venuto meno ogni suo interesse alla coltivazione del ricorso in questione.
Le spese di lite possono essere compensate per intero tra le parti, avendo il Ministero intimato aderito alla richiesta in tal senso avanzata dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU EZ GI, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del medesimo.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.