Art. 33.
All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re provvedera':
a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;
b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito della detta revisione;
c) per tutte le altre istituzioni, nei medi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.
All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re provvedera':
a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;
b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito della detta revisione;
c) per tutte le altre istituzioni, nei medi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.