Articolo 33 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 32Articolo 34
Versione
6 agosto 1890
Art. 33.

All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re provvedera':

a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;

b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito della detta revisione;

c) per tutte le altre istituzioni, nei medi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 6 agosto 1890