Sentenza breve 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 08/07/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00933/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00890/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Cerisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Foggia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, con sede in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 0024779 del 21.03.2025 (all. 1) emesso dalla Prefettura di Foggia, Ufficio Territoriale del Governo, AREA IV – S.U.I., con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato in data 26.04.2024 in favore del ricorrente (Prot. n. P-FG/L/Q/2023/120843), nonché il rigetto della correlata istanza di autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato stagionale, presentata in data 12.12.2023 dalla Sig.ra -OMISSIS-;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Foggia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori l'avv. Valentina Cerisano, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Lydia Fiandaca, per la difesa erariale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la parte ricorrente
- ha chiesto l'annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale;
- ha allegato che dopo aver ottenuto un nulla osta per lavoro stagionale su richiesta della sua datrice di lavoro ed essere entrato regolarmente in Italia, la prevista sottoscrizione del contratto di soggiorno entro 8 giorni non è avvenuta nei termini, in quanto la datrice di lavoro non aveva ancora reperito un alloggio idoneo, onere posto dalla legge a suo esclusivo carico ; ha inoltre evidenziato di aver agito con diligenza, attivandosi autonomamente presso l'Agenzia delle Entrate per ottenere il codice fiscale in data 13 agosto 2024, e che, ciononostante, l'Amministrazione ha revocato il nulla osta addebitando a lui il ritardo;
- ha dedotto la violazione di legge ed il difetto di istruttoria, non avendo l'Amministrazione verificato la non imputabilità del ritardo al lavoratore; la violazione delle garanzie partecipative per l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto in un procedimento di natura discrezionale; il difetto di motivazione e, infine, la violazione del principio di proporzionalità, avendo l'Amministrazione adottato una misura sproporzionata a fronte di una condotta non colpevole del ricorrente.
Premesso altresì, che si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, resistendo al ricorso.
Preso atto che all'udienza del 2 luglio 2025 la causa è passata in decisione, dando avviso alle parti, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., di una possibile sentenza in forma semplificata.
Rilevato che il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Considerato che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il potere esercitato dall'Amministrazione ha natura vincolata e non discrezionale; la presenza nella norma attributiva del potere (art. 22, comma 5- ter , T.U.I.) di un concetto giuridico indeterminato, qual è la "forza maggiore", impone alla P.A. un'attività di verifica del caso concreto, ma non trasforma la natura del potere in discrezionale, il cui esercizio resta vincolato una volta esclusa la causa di giustificazione; ne consegue l'infondatezza dei motivi di carattere formale e procedurale, stante l'inapplicabilità delle garanzie partecipative ai procedimenti vincolati (art. 21- octies , comma 2, L. n. 241/1990).
Considerato inoltre che il termine di otto giorni previsto dalla legge per la sottoscrizione del contratto di soggiorno ha carattere perentorio, essendo finalizzato a garantire l'immediata e certa corrispondenza tra l'ingresso autorizzato e l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, al fine di assicurare un controllo rapido sulla regolarità del soggiorno ed evitare abusi (cfr. TAR Puglia-Bari, Sez. III, n. 284/2025).
Considerato, quanto al merito, che il ricorrente non ha fornito sufficienti elementi di prova a sostegno della non imputabilità del ritardo; l'aver ottenuto autonomamente il codice fiscale, infatti, non costituisce un indizio univoco, potendo tale adempimento rispondere anche ad altre finalità, mentre sarebbe stato onere del lavoratore dimostrare di aver attivato ogni strumento a sua disposizione per compulsare il datore di lavoro all'adempimento, ad esempio attraverso una formale richiesta scritta, di cui non vi è traccia in atti.
Ritenuto, pertanto, di dover respingere il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di lite in ragione della natura della controversia nonché del tipo e del contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO