TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 20002078 dell'anno 2011
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Milano, come da procura a Parte_1
margine dell'atto di citazione, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Colliano, alla Contrada
Coppe n.10 presso Cavallo Angelomaria,
ATTORE
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Nigro, presso la Parte_2 CP_1
quale elettivamente domiciliano in Colliano, alla Via Macchia, come da procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nei motivi della decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1
i sigg. e , per “ordinare al convenuto il rendiconto Parte_2 CP_1 dei frutti percepiti, condannare i convenuti in solido ad indennizzare l'attore per la correlativa diminuzione patrimoniale che ad istruttoria espletata risulterà dovuta, e ad adottare ogni altro consequenziale e necessario provvedimento di legge, con vittoria di spese diritti ed onorario di lite”.
A sostegno, deduceva che in data 21/4/2007 aveva stipulato una scrittura privata con il Pt_2
per l'acquisto di una beton pompa, Marca Astra 84420 HD7 con braccio porta tubi;
[...]
1 che esso attore, per tale acquisto, versava la somma di Euro 27.500,00; che in detta scrittura si conveniva che la beton pompa sarebbe stata affidata alla ditta del , che la Parte_2
remunerazione spettante all'attore sarebbe stata pari a 50% del risultato mensile di gestione, che il convenuto avrebbe rendicontato entro il 20 di ogni mese l'attività della beton pompa;
che nel corso degli anni e fino alla notifica della citazione (giugno 2011), benché la beton pompa fosse stata sempre impegnata in attività lavorativa, il convenuto non aveva mai reso il chiesto rendiconto. Che il interveniva nella detta scrittura quale genitore del CP_1 Pt_2
, e per garantire l'esatto adempimento degli accordi sottoscritti. Agiva pertanto, per
[...]
l'accoglimento delle conclusioni come formulate.
Si costituivano i convenuti che eccepivano la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c.; la nullità della scrittura privata in quanto risultava indeterminabile l'oggetto del contratto;
l'inesistenza del contratto di società fra le parti per inosservanza della forma pubblica dell'atto. Concludevano, quindi per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Così instauratosi il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183, V comma, c.p.c., il primo istruttore della causa, con ordinanza del 18/10/2012, ammetteva l'interrogatorio formale dei convenuti, e la prova per testi come richiesta dall'attore; inoltre, faceva ordine ex art. 210 c.p.c al convenuto di esibire la documentazione contabile relativa alla beton Parte_2
pompa targata BX 420 HS, relativamente agli anni dal 2009 al 18/10/2012, onerandolo del deposito entro 10 gg. prima della successiva udienza fissata al 5/3/2013 (adempimento che non risulta rispettato da parte convenuta), ed infine delegava il GOT all'assunzione della prova come ammessa.
Espletata la prova, il GOT, che nel frattempo sostituiva il primo istruttore, ammetteva una CTU tecnico-contabile. Espletata la stessa, dopo vari rinvii la causa perveniva a questo giudicante solo in data 26/3/2024 che, fatte precisare le conclusioni, la tratteneva per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda non è fondata per le ragioni che seguono.
1. In via preliminare, la eccepita nullità della citazione di cui all'articolo 164, comma quarto, del codice di procedura civile deve esser rigettata. Questa nullità, invero, si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta. La valutazione, però, deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le proprie difese (Cassazione civile sezione III del 15/05/2013 n. 11751)
2 Ebbene, nel caso in esame, vi è una “sintetica” esposizione dei fatti, dalla quale, tuttavia, emergono, anche dalla documentazione allegata, quali sono le ragioni giuridiche della domanda, i fatti costitutivi della domanda attorea sia con riferimento al rapporto contrattuale intercorso tra le parti
(associazione in partecipazione), che l'oggetto della domanda (obbligo di rendiconto, pagamento degli utili/indennizzo), nonché dai documenti prodotti e offerti in comunicazione alla controparte
(cfr. Cass. 25.11.03 n. 1741).
2 Parte opponente ha eccepito, altresì, la nullità del contratto in quanto non è determinato l'oggetto dello stesso.
Tale eccezione va rigettata.
In vero, l'art. 1325 c.c. annovera tra i requisiti essenziali del contratto, previsti a pena di nullità dello stesso, l'oggetto del contratto che, ai sensi dell'art. 1346 c.c. deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. E si ha la determinabilità quando sono indicati o sicuramente identificabili, i criteri da utilizzare al fine di fissare l'oggetto del contratto, e quando l'oggetto medesimo possa essere in concreto determinato con riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti ed aventi una preordinata rilevanza obiettiva, mentre non sarebbe sufficiente il riferimento ad elementi concernenti la fase di esecuzione del contratto come il comportamento successivo delle parti (Cass. civ. n.1513/1984)
Orbene, nella fattispecie in esame si ritiene che ricorra la figura del contratto di associazione in partecipazione.
In vero, agli atti di causa è stata esibita ed allegata la scrittura privata del 21/4/2007 con la quale l'attore “apporta nella ditta la somma di Euro Parte_1 Parte_2
27.500,00 a mezzo contanti da destinarsi all'acquisto della beton pompa Marca Astra 84420 HD7 con braccio porta tubi anno 2001 esattamente corrispondente al 50% del costo complessivo della predetta beton pompa” (v. art 2 delle dette scrittura).
Si stabilisce, altresì, (v. art.3) che il si impegna ad utilizzare la detta Parte_2
somma, unitamente alla sua, (altri euro 27.500,00) proprio per l'acquisto della citata beton pompa;
che la stessa beton pompa sarà sempre al 50% di proprietà dell'attore e del Pt_2
(art. 4); e che la remunerazione spettante all'attore è costituita dal” 50% del risultato
[...]
di gestione: utile o perdita che sia” (art.5).
Appare, dunque, evidente che oggetto del contratto del 21/472007 è la costituzione di un'associazione in partecipazione, dove vi è l'apporto (economico) dell'associato Parte_1
, all'associante , al fine di procedere all'acquisto della beton
[...] Parte_2
pompa, che sarà gestita dall'associante (e la sua ditta), a cui, sinallagmaticamente, consegue a favore dell'associato la partecipazione- in quota parte- agli eventuali utili, così come pure delle
3 eventuali perdite.
Orbene, precisato che a detta scrittura è stato allegato anche il contratto di acquisto della beton pompa, si deve rimarcare come il citato contratto non è stato mai disconosciuto nelle sottoscrizioni da parte dei convenuti.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2549 c.c. l'associazione in partecipazione è il contratto con cui una parte
(associante) attribuisce ad un'altra (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto. Sicché, elementi essenziali del contratto –posti in rapporto sinallagmatico- sono: a) L'apporto da parte dell'associato, di regola consistente in una somma di denaro;
b) L'attribuzione di una partecipazione agli utili da parte dell'associante e, salvo patto contrario, la partecipazione alle perdite nella stessa misura.
Di conseguenza, attraverso l'apporto, l'associato partecipa al rischio dell'impresa o dell'affare altrui, potendo perdere il capitale investito e non percepire alcun reddito per il bene apportato.
In base alla generale disciplina dell'istituto, dunque, l'iniziativa economica è rimessa alla determinazione dell'associante, che rimane il solo responsabile verso i terzi e che mantiene la gestione dell'impresa.
Nel caso in esame, l'associato, come detto, è l'attore, che ha apportato una somma di danaro,
l'associante è il convenuto , che ha gestito la beton pompa con la sua Parte_2
ditta.
Secondo la giurisprudenza, in tema di associazione in partecipazione, il rendimento del conto non è
l'unico, né il principale adempimento dovuto dall'associante all'associato; sicché, il mancato rendimento del conto non comporta, necessariamente e qualunque sia concretamente la sua importanza, la risolvibilità del contratto, trovando applicazione il criterio dell'art. 1455 c.c. (Cass.
Sez. I sentenza n. 8027 del 13 giugno 2000).
Ne consegue che valutando gli addebiti mossi all'associante alla luce del complessivo comportamento delle parti, deve pervenirsi alla conclusione che, nell'economia generale del rapporto, il mancato formale invio dei rendiconti non rappresentano inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto per responsabilità dell'associante. Risoluzione contrattuale, peraltro, non chiesta dall'attore nella domanda.
Con riferimento, poi, alla domanda di adempimento, nel contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale e gestione attribuita esclusivamente all'associante e pertanto senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, è previsto che quest'ultimo possa
4 unicamente pretendere, una volta che l'affare sia concluso con esito positivo, la liquidazione ed il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'apporto ed alla quota spettante degli utili.
Come affermato dalla Cassazione (sentenza 13968/2011 e in senso conforme, la precedente
6757/01), il contratto di associazione in partecipazione, che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa e di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto da quest'ultimo conferito, non determina la formazione di un soggetto nuovo e la costituzione di un patrimonio autonomo, né la comunanza dell'affare o dell'impresa, i quali restano di esclusiva pertinenza dell'associante: ne deriva che soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, il quale può pretendere unicamente che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettante degli utili e all'apporto; a seconda dell'esito positivo o negativo dei risultati, l'associato diventa creditore dell'associante quanto alla restituzione dell'apporto o non può ripetere dall'associante l'apporto conferito.
E dal momento in cui l'affare è concluso, con lo svolgimento delle attività liquidatorie che normalmente si accompagnano alla conclusione dell'associazione in partecipazione, diventa esigibile il diritto alla restituzione dell'apporto, sempre che siano derivati utili (diversamente, secondo la previsione di cui all'ultima parte dell'art. 2553 c.c., l'associato partecipa alle perdite, entro il valore del proprio apporto).
Ebbene, nella fattispecie si rileva che parte attrice non ha agito per la risoluzione del contratto, ma solo per ottenere il rendiconto e, con locuzione alquanto contorta, “per condannare i convenuti ad indennizzare l'attore per la correlativa diminuzione patrimoniale che ad istruttoria espletata risulterà dovuta”.
Ebbene, come sopra detto, l'associato può agire solo affinché gli venga liquidata una quota degli utili o l'apporto che ha conferito. Ma trattandosi di un affare unitario lo stesso potrebbe ritenersi concluso solo con la vendita della beton pompa o con la sua rottamazione, o con la cessazione dell'attività della ditta del convenuto, e solo allora potrebbe avere luogo la distribuzione degli utili che l'intero affare avesse eventualmente prodotto.
Nel caso di specie, non è stato provato che la beton pompa sia stata dismessa (ceduta o rottamata) dall'associante- odierno convenuto-, o che la ditta del sia cessata. Parte_2
5 Ciò porta ad escludere che sussista un diritto alla liquidazione della propria quota da parte dell'attore.
La domanda attorea va pertanto rigettata.
3. Sulle spese di lite.
In considerazione della obiettiva complessità della questione trattata, del comportamento complessivo delle parti e della reciproca soccombenza sulle domande ed eccezioni come sollevate, sussistono gravi ed eccezionali motivi per integralmente compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –seconda sezione civile- definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP_1
, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
[...]
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. spese di CTU, come già liquidate, a carico definitivo di entrambe le parti al 50% ciascuna.
Così deciso in Salerno, lì 26/3/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 20002078 dell'anno 2011
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Milano, come da procura a Parte_1
margine dell'atto di citazione, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Colliano, alla Contrada
Coppe n.10 presso Cavallo Angelomaria,
ATTORE
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Nigro, presso la Parte_2 CP_1
quale elettivamente domiciliano in Colliano, alla Via Macchia, come da procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nei motivi della decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1
i sigg. e , per “ordinare al convenuto il rendiconto Parte_2 CP_1 dei frutti percepiti, condannare i convenuti in solido ad indennizzare l'attore per la correlativa diminuzione patrimoniale che ad istruttoria espletata risulterà dovuta, e ad adottare ogni altro consequenziale e necessario provvedimento di legge, con vittoria di spese diritti ed onorario di lite”.
A sostegno, deduceva che in data 21/4/2007 aveva stipulato una scrittura privata con il Pt_2
per l'acquisto di una beton pompa, Marca Astra 84420 HD7 con braccio porta tubi;
[...]
1 che esso attore, per tale acquisto, versava la somma di Euro 27.500,00; che in detta scrittura si conveniva che la beton pompa sarebbe stata affidata alla ditta del , che la Parte_2
remunerazione spettante all'attore sarebbe stata pari a 50% del risultato mensile di gestione, che il convenuto avrebbe rendicontato entro il 20 di ogni mese l'attività della beton pompa;
che nel corso degli anni e fino alla notifica della citazione (giugno 2011), benché la beton pompa fosse stata sempre impegnata in attività lavorativa, il convenuto non aveva mai reso il chiesto rendiconto. Che il interveniva nella detta scrittura quale genitore del CP_1 Pt_2
, e per garantire l'esatto adempimento degli accordi sottoscritti. Agiva pertanto, per
[...]
l'accoglimento delle conclusioni come formulate.
Si costituivano i convenuti che eccepivano la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c.; la nullità della scrittura privata in quanto risultava indeterminabile l'oggetto del contratto;
l'inesistenza del contratto di società fra le parti per inosservanza della forma pubblica dell'atto. Concludevano, quindi per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Così instauratosi il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183, V comma, c.p.c., il primo istruttore della causa, con ordinanza del 18/10/2012, ammetteva l'interrogatorio formale dei convenuti, e la prova per testi come richiesta dall'attore; inoltre, faceva ordine ex art. 210 c.p.c al convenuto di esibire la documentazione contabile relativa alla beton Parte_2
pompa targata BX 420 HS, relativamente agli anni dal 2009 al 18/10/2012, onerandolo del deposito entro 10 gg. prima della successiva udienza fissata al 5/3/2013 (adempimento che non risulta rispettato da parte convenuta), ed infine delegava il GOT all'assunzione della prova come ammessa.
Espletata la prova, il GOT, che nel frattempo sostituiva il primo istruttore, ammetteva una CTU tecnico-contabile. Espletata la stessa, dopo vari rinvii la causa perveniva a questo giudicante solo in data 26/3/2024 che, fatte precisare le conclusioni, la tratteneva per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda non è fondata per le ragioni che seguono.
1. In via preliminare, la eccepita nullità della citazione di cui all'articolo 164, comma quarto, del codice di procedura civile deve esser rigettata. Questa nullità, invero, si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta. La valutazione, però, deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le proprie difese (Cassazione civile sezione III del 15/05/2013 n. 11751)
2 Ebbene, nel caso in esame, vi è una “sintetica” esposizione dei fatti, dalla quale, tuttavia, emergono, anche dalla documentazione allegata, quali sono le ragioni giuridiche della domanda, i fatti costitutivi della domanda attorea sia con riferimento al rapporto contrattuale intercorso tra le parti
(associazione in partecipazione), che l'oggetto della domanda (obbligo di rendiconto, pagamento degli utili/indennizzo), nonché dai documenti prodotti e offerti in comunicazione alla controparte
(cfr. Cass. 25.11.03 n. 1741).
2 Parte opponente ha eccepito, altresì, la nullità del contratto in quanto non è determinato l'oggetto dello stesso.
Tale eccezione va rigettata.
In vero, l'art. 1325 c.c. annovera tra i requisiti essenziali del contratto, previsti a pena di nullità dello stesso, l'oggetto del contratto che, ai sensi dell'art. 1346 c.c. deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. E si ha la determinabilità quando sono indicati o sicuramente identificabili, i criteri da utilizzare al fine di fissare l'oggetto del contratto, e quando l'oggetto medesimo possa essere in concreto determinato con riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti ed aventi una preordinata rilevanza obiettiva, mentre non sarebbe sufficiente il riferimento ad elementi concernenti la fase di esecuzione del contratto come il comportamento successivo delle parti (Cass. civ. n.1513/1984)
Orbene, nella fattispecie in esame si ritiene che ricorra la figura del contratto di associazione in partecipazione.
In vero, agli atti di causa è stata esibita ed allegata la scrittura privata del 21/4/2007 con la quale l'attore “apporta nella ditta la somma di Euro Parte_1 Parte_2
27.500,00 a mezzo contanti da destinarsi all'acquisto della beton pompa Marca Astra 84420 HD7 con braccio porta tubi anno 2001 esattamente corrispondente al 50% del costo complessivo della predetta beton pompa” (v. art 2 delle dette scrittura).
Si stabilisce, altresì, (v. art.3) che il si impegna ad utilizzare la detta Parte_2
somma, unitamente alla sua, (altri euro 27.500,00) proprio per l'acquisto della citata beton pompa;
che la stessa beton pompa sarà sempre al 50% di proprietà dell'attore e del Pt_2
(art. 4); e che la remunerazione spettante all'attore è costituita dal” 50% del risultato
[...]
di gestione: utile o perdita che sia” (art.5).
Appare, dunque, evidente che oggetto del contratto del 21/472007 è la costituzione di un'associazione in partecipazione, dove vi è l'apporto (economico) dell'associato Parte_1
, all'associante , al fine di procedere all'acquisto della beton
[...] Parte_2
pompa, che sarà gestita dall'associante (e la sua ditta), a cui, sinallagmaticamente, consegue a favore dell'associato la partecipazione- in quota parte- agli eventuali utili, così come pure delle
3 eventuali perdite.
Orbene, precisato che a detta scrittura è stato allegato anche il contratto di acquisto della beton pompa, si deve rimarcare come il citato contratto non è stato mai disconosciuto nelle sottoscrizioni da parte dei convenuti.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2549 c.c. l'associazione in partecipazione è il contratto con cui una parte
(associante) attribuisce ad un'altra (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto. Sicché, elementi essenziali del contratto –posti in rapporto sinallagmatico- sono: a) L'apporto da parte dell'associato, di regola consistente in una somma di denaro;
b) L'attribuzione di una partecipazione agli utili da parte dell'associante e, salvo patto contrario, la partecipazione alle perdite nella stessa misura.
Di conseguenza, attraverso l'apporto, l'associato partecipa al rischio dell'impresa o dell'affare altrui, potendo perdere il capitale investito e non percepire alcun reddito per il bene apportato.
In base alla generale disciplina dell'istituto, dunque, l'iniziativa economica è rimessa alla determinazione dell'associante, che rimane il solo responsabile verso i terzi e che mantiene la gestione dell'impresa.
Nel caso in esame, l'associato, come detto, è l'attore, che ha apportato una somma di danaro,
l'associante è il convenuto , che ha gestito la beton pompa con la sua Parte_2
ditta.
Secondo la giurisprudenza, in tema di associazione in partecipazione, il rendimento del conto non è
l'unico, né il principale adempimento dovuto dall'associante all'associato; sicché, il mancato rendimento del conto non comporta, necessariamente e qualunque sia concretamente la sua importanza, la risolvibilità del contratto, trovando applicazione il criterio dell'art. 1455 c.c. (Cass.
Sez. I sentenza n. 8027 del 13 giugno 2000).
Ne consegue che valutando gli addebiti mossi all'associante alla luce del complessivo comportamento delle parti, deve pervenirsi alla conclusione che, nell'economia generale del rapporto, il mancato formale invio dei rendiconti non rappresentano inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto per responsabilità dell'associante. Risoluzione contrattuale, peraltro, non chiesta dall'attore nella domanda.
Con riferimento, poi, alla domanda di adempimento, nel contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale e gestione attribuita esclusivamente all'associante e pertanto senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, è previsto che quest'ultimo possa
4 unicamente pretendere, una volta che l'affare sia concluso con esito positivo, la liquidazione ed il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'apporto ed alla quota spettante degli utili.
Come affermato dalla Cassazione (sentenza 13968/2011 e in senso conforme, la precedente
6757/01), il contratto di associazione in partecipazione, che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa e di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto da quest'ultimo conferito, non determina la formazione di un soggetto nuovo e la costituzione di un patrimonio autonomo, né la comunanza dell'affare o dell'impresa, i quali restano di esclusiva pertinenza dell'associante: ne deriva che soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, il quale può pretendere unicamente che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettante degli utili e all'apporto; a seconda dell'esito positivo o negativo dei risultati, l'associato diventa creditore dell'associante quanto alla restituzione dell'apporto o non può ripetere dall'associante l'apporto conferito.
E dal momento in cui l'affare è concluso, con lo svolgimento delle attività liquidatorie che normalmente si accompagnano alla conclusione dell'associazione in partecipazione, diventa esigibile il diritto alla restituzione dell'apporto, sempre che siano derivati utili (diversamente, secondo la previsione di cui all'ultima parte dell'art. 2553 c.c., l'associato partecipa alle perdite, entro il valore del proprio apporto).
Ebbene, nella fattispecie si rileva che parte attrice non ha agito per la risoluzione del contratto, ma solo per ottenere il rendiconto e, con locuzione alquanto contorta, “per condannare i convenuti ad indennizzare l'attore per la correlativa diminuzione patrimoniale che ad istruttoria espletata risulterà dovuta”.
Ebbene, come sopra detto, l'associato può agire solo affinché gli venga liquidata una quota degli utili o l'apporto che ha conferito. Ma trattandosi di un affare unitario lo stesso potrebbe ritenersi concluso solo con la vendita della beton pompa o con la sua rottamazione, o con la cessazione dell'attività della ditta del convenuto, e solo allora potrebbe avere luogo la distribuzione degli utili che l'intero affare avesse eventualmente prodotto.
Nel caso di specie, non è stato provato che la beton pompa sia stata dismessa (ceduta o rottamata) dall'associante- odierno convenuto-, o che la ditta del sia cessata. Parte_2
5 Ciò porta ad escludere che sussista un diritto alla liquidazione della propria quota da parte dell'attore.
La domanda attorea va pertanto rigettata.
3. Sulle spese di lite.
In considerazione della obiettiva complessità della questione trattata, del comportamento complessivo delle parti e della reciproca soccombenza sulle domande ed eccezioni come sollevate, sussistono gravi ed eccezionali motivi per integralmente compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –seconda sezione civile- definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP_1
, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
[...]
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. spese di CTU, come già liquidate, a carico definitivo di entrambe le parti al 50% ciascuna.
Così deciso in Salerno, lì 26/3/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
6