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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al n. 2652/2024 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi promosso
DA
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Massimo Amico che la rappresenta e difende per procura in atti ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
Oggetto: Separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025
DEL PM: cfr. visto del 4.11.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.12.2024, ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la Parte_1 separazione personale dal coniuge , nonché lo scioglimento del matrimonio con Controparte_1 questi contratto il 25.1.1997 a RO (Agrigento), con atto trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di RO (Agrigento) al n. 1, Parte I, Anno 1997.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha rappresentato che l'unione, dalla quale sono nati tre figli ( , di anni 43, , di anni 44, e , di Persona_1 Persona_2 CP_1 Per_3 anni 40, la sola non economicamente autosufficiente in quanto affetta da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992) si fosse da tempo deteriorata, atteso il venir meno dell'affectio coniugalis tra le parti, e non esistendo più possibilità alcuna di ricostruire l'unità familiare;
allegando che il , padre di altri quattro figli nati da precedente matrimonio, non avrebbe mai partecipato CP_1 concretamente alla vita familiare, tanto dal punto di vista affettivo-relazionale quanto da quello economico, mostrando di fatto di preferire i figli nati dalla precedente relazione.
Chiedeva, pertanto, l'assegnazione della ex casa coniugale sita in RO, Via Vittorio Emanuele n. 119, di proprietà esclusiva della ricorrente nonché disporsi l'affidamento esclusivo della figlia maggiorenne affetta da handicap grave ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, Per_3 con collocazione prevalente presso la stessa nella ex casa coniugale, e la fissazione a carico del di in un contributo mensile di mantenimento in favore della figlia per l'importo CP_1 Per_3 non inferiore ad € 250,00 mensili, rivalutabili, oltreché il rimborso della metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa.
Ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il convenuto, indi all'udienza del 7.4.2025, sentita la ricorrente e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del coniuge, ne veniva preliminarmente dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 22.4.2025 a scioglimento della riserva, il giudice assegnava la ex casa coniugale alla ricorrente e, stante la rilevata inapplicabilità delle disposizioni che regolano l'affidamento dei figli minori a quelli maggiorenni disabili, disponeva ( art 337 septies c.c) la collocazione prevalente della figlia presso la madre, con facoltà per il padre di vederla previo accordo tra le parti, o Per_3 in caso di disaccordo, per due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso i locali dell'Agenzia immobiliare del fratello siti in RO Via Vittorio Persona_2 Emanuele n. 121, ed esclusivamente alla presenza della madre o dello stesso Persona_2
o dell'altro fratello , se presente e nei periodi di ferie;
ponendo,
[...] Persona_1 infine, a carico del convenuto , l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 figlia nella misura di € 250,00 mensili rivalutabili, nonché a rimborsare alla ricorrente il Per_3 50% delle spese straordinarie da questa sostenute nell'interesse della stessa.
All'udienza cartolare dell'1.10.2025, non oppostosi il P.M., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni scritte di parte ricorrente.
Così delineato sinteticamente l'oggetto del giudizio, va preliminarmente ritenuta fondata la domanda volta a dichiarare la separazione personale dei coniugi che deve, pertanto, essere accolta, considerate l'impossibilità di una riconciliazione tra le parti e il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze allegate da parte del ricorrente, oltre che dalla mancata opposizione del convenuto.
Emergono, inoltre, dalle allegazioni documentali di parte ricorrente e dalle dichiarazioni rese da questa in udienza di comparizione, elementi che giustificano la conferma dei provvedimenti già resi con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 22.4.2025, essendo risultata la stessa economicamente autosufficiente in quanto, quale ex insegnante di scuola primaria oggi in congedo, percepisce una pensione mensile di € 1.790,00, mentre il resistente, ex imprenditore edile, percepisce una pensione mensile pari ad € 700,00 circa, oltre ad essere proprietario ed usufruttuario di diversi immobili (vedasi allegate visure catastali), alcuni dei quali concessi in locazione. Nessuna domanda di addebito della separazione, nonché di condanna al versamento di contributi economici in favore della ricorrente stessa è stata, invece, specificamente articolata, di talché non devono essere adottate ulteriori statuizioni.
Va disposta, cosi come previsto in ordinanza, l'assegnazione alla ricorrente della Parte_1 ex casa coniugale sita in RO, Via Vittorio Emanuele n. 119, di proprietà esclusiva della stessa, che ivi continuerà ad abitare unitamente alla figlia maggiorenne ma non Persona_4 economicamente autosufficiente in quanto affetta da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, e disposta, ex art 337 septies c.c., la collocazione prevalente presso la madre della figlia affetta da handicap grave ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, con Persona_4 facoltà per il padre di vederla previo accordo tra le parti, o in caso di disaccordo, per due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso i locali dell'Agenzia immobiliare del fratello siti in RO Via Vittorio Emanuele n. 121, ed esclusivamente Persona_2 alla presenza della madre o dello stesso o dell'altro fratello Persona_2 Persona_1
, se presente e nei periodi di ferie.
[...]
A carico del convenuto va previsto l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 figlia nella misura di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Persona_4
ISTAT, nonché a rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie da questa sostenute da intendersi quelle non preventivabili, (es. spese mediche per interventi non coperti dal SSN, ecc.), comunque attestate e documentate, nell'interesse della stessa.
In ordine, invece, alla spiegata domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente cumulativamente a quella separazione, la stessa non è allo stato procedibile, stante il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
dovendosi allo scopo rimettere la causa sul ruolo del Giudice, unitamente alla pronuncia in ordine alle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, viste le conclusioni rese dalla parte ricorrente e non oppostosi il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata ad Parte_1
Agrigento il 25.5.1949, e , nato a [...] il [...], i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 25.1.1997 a RO (Agrigento), con atto trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di RO (Agrigento) al n. 1, Parte I, Anno 1997;
- DISPONE l'assegnazione alla ricorrente della ex casa coniugale sita in Parte_1
RO, Via Vittorio Emanuele n. 119, di proprietà esclusiva della stessa, che ivi continuerà ad abitare unitamente alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in Persona_4 quanto affetta da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992;
- DISPONE la collocazione prevalente presso la madre della figlia affetta Persona_4 da handicap grave ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, con facoltà per il padre di vederla previo accordo tra le parti, o in caso di disaccordo, per due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso i locali dell'Agenzia immobiliare del fratello
[...]
siti in RO Via Vittorio Emanuele n. 121, ed esclusivamente alla presenza della Persona_2 madre o dello stesso o dell'altro fratello , se Persona_2 Persona_1 presente e nei periodi di ferie;
- PONE a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 della figlia nella misura di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli Persona_4 indici ISTAT, nonché a rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie da questa sostenute da intendersi quelle non preventivabili, (es. spese mediche per interventi non coperti dal SSN, ecc.), comunque attestate e documentate, nell'interesse della stessa;
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del Giudice con separata ordinanza.;
- DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al n. 2652/2024 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi promosso
DA
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Massimo Amico che la rappresenta e difende per procura in atti ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
Oggetto: Separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025
DEL PM: cfr. visto del 4.11.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.12.2024, ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la Parte_1 separazione personale dal coniuge , nonché lo scioglimento del matrimonio con Controparte_1 questi contratto il 25.1.1997 a RO (Agrigento), con atto trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di RO (Agrigento) al n. 1, Parte I, Anno 1997.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha rappresentato che l'unione, dalla quale sono nati tre figli ( , di anni 43, , di anni 44, e , di Persona_1 Persona_2 CP_1 Per_3 anni 40, la sola non economicamente autosufficiente in quanto affetta da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992) si fosse da tempo deteriorata, atteso il venir meno dell'affectio coniugalis tra le parti, e non esistendo più possibilità alcuna di ricostruire l'unità familiare;
allegando che il , padre di altri quattro figli nati da precedente matrimonio, non avrebbe mai partecipato CP_1 concretamente alla vita familiare, tanto dal punto di vista affettivo-relazionale quanto da quello economico, mostrando di fatto di preferire i figli nati dalla precedente relazione.
Chiedeva, pertanto, l'assegnazione della ex casa coniugale sita in RO, Via Vittorio Emanuele n. 119, di proprietà esclusiva della ricorrente nonché disporsi l'affidamento esclusivo della figlia maggiorenne affetta da handicap grave ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, Per_3 con collocazione prevalente presso la stessa nella ex casa coniugale, e la fissazione a carico del di in un contributo mensile di mantenimento in favore della figlia per l'importo CP_1 Per_3 non inferiore ad € 250,00 mensili, rivalutabili, oltreché il rimborso della metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa.
Ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il convenuto, indi all'udienza del 7.4.2025, sentita la ricorrente e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del coniuge, ne veniva preliminarmente dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 22.4.2025 a scioglimento della riserva, il giudice assegnava la ex casa coniugale alla ricorrente e, stante la rilevata inapplicabilità delle disposizioni che regolano l'affidamento dei figli minori a quelli maggiorenni disabili, disponeva ( art 337 septies c.c) la collocazione prevalente della figlia presso la madre, con facoltà per il padre di vederla previo accordo tra le parti, o Per_3 in caso di disaccordo, per due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso i locali dell'Agenzia immobiliare del fratello siti in RO Via Vittorio Persona_2 Emanuele n. 121, ed esclusivamente alla presenza della madre o dello stesso Persona_2
o dell'altro fratello , se presente e nei periodi di ferie;
ponendo,
[...] Persona_1 infine, a carico del convenuto , l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 figlia nella misura di € 250,00 mensili rivalutabili, nonché a rimborsare alla ricorrente il Per_3 50% delle spese straordinarie da questa sostenute nell'interesse della stessa.
All'udienza cartolare dell'1.10.2025, non oppostosi il P.M., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni scritte di parte ricorrente.
Così delineato sinteticamente l'oggetto del giudizio, va preliminarmente ritenuta fondata la domanda volta a dichiarare la separazione personale dei coniugi che deve, pertanto, essere accolta, considerate l'impossibilità di una riconciliazione tra le parti e il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze allegate da parte del ricorrente, oltre che dalla mancata opposizione del convenuto.
Emergono, inoltre, dalle allegazioni documentali di parte ricorrente e dalle dichiarazioni rese da questa in udienza di comparizione, elementi che giustificano la conferma dei provvedimenti già resi con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 22.4.2025, essendo risultata la stessa economicamente autosufficiente in quanto, quale ex insegnante di scuola primaria oggi in congedo, percepisce una pensione mensile di € 1.790,00, mentre il resistente, ex imprenditore edile, percepisce una pensione mensile pari ad € 700,00 circa, oltre ad essere proprietario ed usufruttuario di diversi immobili (vedasi allegate visure catastali), alcuni dei quali concessi in locazione. Nessuna domanda di addebito della separazione, nonché di condanna al versamento di contributi economici in favore della ricorrente stessa è stata, invece, specificamente articolata, di talché non devono essere adottate ulteriori statuizioni.
Va disposta, cosi come previsto in ordinanza, l'assegnazione alla ricorrente della Parte_1 ex casa coniugale sita in RO, Via Vittorio Emanuele n. 119, di proprietà esclusiva della stessa, che ivi continuerà ad abitare unitamente alla figlia maggiorenne ma non Persona_4 economicamente autosufficiente in quanto affetta da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, e disposta, ex art 337 septies c.c., la collocazione prevalente presso la madre della figlia affetta da handicap grave ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, con Persona_4 facoltà per il padre di vederla previo accordo tra le parti, o in caso di disaccordo, per due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso i locali dell'Agenzia immobiliare del fratello siti in RO Via Vittorio Emanuele n. 121, ed esclusivamente Persona_2 alla presenza della madre o dello stesso o dell'altro fratello Persona_2 Persona_1
, se presente e nei periodi di ferie.
[...]
A carico del convenuto va previsto l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 figlia nella misura di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Persona_4
ISTAT, nonché a rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie da questa sostenute da intendersi quelle non preventivabili, (es. spese mediche per interventi non coperti dal SSN, ecc.), comunque attestate e documentate, nell'interesse della stessa.
In ordine, invece, alla spiegata domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente cumulativamente a quella separazione, la stessa non è allo stato procedibile, stante il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
dovendosi allo scopo rimettere la causa sul ruolo del Giudice, unitamente alla pronuncia in ordine alle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, viste le conclusioni rese dalla parte ricorrente e non oppostosi il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata ad Parte_1
Agrigento il 25.5.1949, e , nato a [...] il [...], i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 25.1.1997 a RO (Agrigento), con atto trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di RO (Agrigento) al n. 1, Parte I, Anno 1997;
- DISPONE l'assegnazione alla ricorrente della ex casa coniugale sita in Parte_1
RO, Via Vittorio Emanuele n. 119, di proprietà esclusiva della stessa, che ivi continuerà ad abitare unitamente alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in Persona_4 quanto affetta da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992;
- DISPONE la collocazione prevalente presso la madre della figlia affetta Persona_4 da handicap grave ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, con facoltà per il padre di vederla previo accordo tra le parti, o in caso di disaccordo, per due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso i locali dell'Agenzia immobiliare del fratello
[...]
siti in RO Via Vittorio Emanuele n. 121, ed esclusivamente alla presenza della Persona_2 madre o dello stesso o dell'altro fratello , se Persona_2 Persona_1 presente e nei periodi di ferie;
- PONE a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 della figlia nella misura di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli Persona_4 indici ISTAT, nonché a rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie da questa sostenute da intendersi quelle non preventivabili, (es. spese mediche per interventi non coperti dal SSN, ecc.), comunque attestate e documentate, nell'interesse della stessa;
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del Giudice con separata ordinanza.;
- DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori