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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile in persona del giudice monocratico dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3377/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Grimaldi, come da Parte_1 procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Bartolomeo, come da TE procura in atti
APPELLATA
, IN Controparte_2
PERSONA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE P.T.
Controparte_3
APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza di precisazione delle conclusioni qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 544/2013 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni riportati dall'autovettura di proprietà deducendo la erronea e/o falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c., l'erronea valutazione delle prove documentali prodotte in primo grado, la contraddittoria, illogica e insufficiente motivazione della sentenza su punti decisivi della controversia. Per tali motivi chiedeva che in totale riforma dell'impugnata decisione venisse accolta la domanda da lui proposta in primo grado, con condanna della quale impresa designata dalla TE
CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., al risarcimento dei danni in favore di esso appellante nella misura di euro 1.534,17 oltre a danno da fermo tecnico per giorni 4 e svalutazione commerciale con interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo, oltre condanna alle spese del doppio grado di giudizio. Costituitasi in giudizio, la quale impresa designata per la Regione TE
Campania per il F.G.V.S., eccepiva l'inammissibilità dell'appello perché proposto oltre il termine lungo di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., atteso che la sentenza impugnata era stata pubblicata in data 8.01.2013 mentre la notifica era stata ricevuta in data 9.07.2013.
Eccepiva l'inammissibilità dell'appello anche perché formulato senza il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.. Nel merito chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente il GdP aveva ritenuto non provata la domanda risarcitoria sulla base della sola testimonianza di , incapace a testimoniare ex art. 246 Testimone_1
c.p.c., in quanto anch'egli aveva subito danni alla sua autovettura nel medesimo sinistro, tanto da aver proposto autonomo giudizio risarcitorio davanti al GdP di Nocera Inferiore.
Rilevava di aver sollevato l'eccezione di incapacità del testimone all'udienza successiva a quella in cui era stato sentito ovvero all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Non si costituivano in giudizio il commissario liquidatore della Controparte_4
[...
e la , che peratro erano rimasti contumaci anche in primo grado. Controparte_3
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. L'appello è ammissibile e fondato. L'appello risulta tempestivamente proposto in quanto il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza scadeva l'8.07.2013 e in tale data risulta documentato che l'atto di citazione in appello fu consegnato all'Ufficiale Giudiziario competente per la notificazione, che ebbe a perfezionarsi successivamente. Orbene, in base al principio della scissione dei termini di notifica per il notificante ed il notificato, di cui alle sentenze 26 novembre 2002, n. 447 e 23 gennaio 2004, n. 28, della Corte costituzionale, il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, che deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, è esclusivamente quello della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 4993/2014). Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata, atteso che l'appellante ha in modo puntuale e sufficiente indicato le parti della sentenza da censurare e i relativi motivi in fatto ed in diritto, proponendo la decisione alternativa, tanto è vero che la si è difesa in appello in modo completo. TE
Passando al merito, risulta dagli atti del giudizio di primo grado, che avverso la richiesta di escutere il teste , la compagnia assicurativa non sollevò Testimone_1
l'eccezione ex art. 246 c.p.c., né si oppose alla testimonianza all'udienza fissata per l'assunzione della prova. Solo successivamente, con la memoria conclusionale depositata in data 21.12.2012 la sollevò l'eccezione, laddove la posizione del teste TE , quale proprietario dell'auto danneggiata nel medesimo sinistro, era Testimone_1 circostanza ben conosciuta dalle parti già dal 26.03.2012, avendo lo stesso instaurato già da quel tempo un giudizio risarcitorio con svolgimento di varie udienze. Orbene, a parte la tardività dell'eccezione di tale nullità, che è relativa e non assoluta e quindi andava proposta dalla parte interessata subito dopo l'ordinanza ammissiva della prova e comunque prima dell'escussione del teste (art. 157 comma 2 c.p.c.), per consolidata giurisprudenza si ritiene che “non può ritenersi nulla la dichiarazione resa dal testimone assunto nonostante la presenza di una delle cause di incapacità a testimoniare previste dall'art.
246 c.p.c., che non sia stata tempestivamente eccepita, non può per tale solo motivo essere ritenuto inattendibile, e un giudizio in tal senso può essere formulato solo in base ad una rigorosa valutazione della sua deposizione” (cfr. Cass. Civ. n. 1429 /1999). Il giudice di prime cure non ha tenuto presente che la ricostruzione dei fatti come operata dall'attore in atto di citazione si fondava sul modello C.A.I. (constatazione amichevole di incidente) sottoscritto dalla conducente dell'autoveicolo danneggiante (Fiat
Marea Weekend), che descriveva la dinamica del sinistro e ne indicava il responsabile. La giurisprudenza insegna che “il modulo di constatazione amichevole di incidente stradale qualora sia sottoscritto dalle parti contenendo la descrizione delle circostanze di fatto
(come nel caso de quo) e non impugnata dalla società convenuta vale a superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. in quanto liberamente apprezzata dal giudice in tale senso (Cass. Civ. Sez. Un. 10311/2006). Ciò è in linea con l'art. 5 legge n. 39 del 1977, per il quale in caso di sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole di incidente, si presume, salvo prova contraria a carico dell'assicuratore, che l'incidente si sia verificato con le modalità indicate. La versione di fatti, come descritta nel CAI e in atto di citazione, non risulta contrastata da nessun'altra ricostruzione alternativa, non avendo le parti del giudizio di primo grado allegato fatti contrastanti con essa, né richiesto prove in senso contrario ad essa. La stessa condotta processuale tenuta dalla proprietaria del suddetto veicolo, (contumace in primo grado come nel presente gravame benché regolarmente citata) andava valutata ai sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c. La dinamica, peraltro, risulta confermata anche nelle sentenze n. 1925/2014 e n. 5455/2015 del GdP di Nocera Inferiore, prodotte in giudizio, dinanzi al quale fu portata la cognizione di altre domande risarcitorie attinenti al medesimo sinistro stradale per cui è causa.
Passando all'esame del quantum richiesto dall'appellante, il quale Parte_1 proprietario del veicolo tg. BV232FT tamponato da dietro senza alcuna sua colpa ma solo per mancato rispetto della distanza di sicurezza dagli autoveicoli che lo precedevano, ebbe a indicare come spese di riparazione quelle di cui al preventivo di spesa depositato in atti ammontanti ad euro 1.910,00 + I.V.A. o in alternativa quelle di cui alla perizia di stima dei Contro danni redatta dal dott. fiduciario dell'assicurazione nella quale Persona_1 ebbe a stimare i danni - all'indomani del sinistro - quantificandoli in complessivi euro 1.541,83 non comprensivi dell'indennità per i giorni fermo tecnico, voce di danno pacificamente riconosciuta in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. n. 1688/2010). Questo giudice, alla luce della tipologia di danno subita dall'autovettura del ritiene, Pt_1 quale peritus peritorum, più corretta e misurata la stima dei danni fatta dal fiduciario assicurativo (euro 1.541,83) a cui vanno aggiunte euro 200,00 per fermo tecnico dell'autovettura. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate riguardo al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e decisionale per il primo grado e studio, introduzione e decisionale per il grado di appello.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio con le parti appellate contumaci, tali rimaste sia in primo grado che in grado di appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall'appellante e condanna la
[...]
a pagare in favore di la somma di euro 1.741,83 oltre CP_1 Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo secondo i criteri statuiti da Cass. S.U. 1712/1995
2) Condanna la al pagamento all'appellante delle spese del doppio TE grado di giudizio, che liquida per ciascuna parte in euro 632,50 per compensi di difesa per il primo grado e in euro 850,50 per compensi di difesa per il grado di appello, oltre, per entrambe le fasi, rimborso contributo unificato, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 28/03/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo