Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2024, n. 1237
CASS
Sentenza 20 novembre 2024

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In tema di reati tributari, l'omologazione del concordato preventivo in data successiva a quella in cui l'inadempimento determina il perfezionamento del delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, pur se disposta con il voto contrario dell'Amministrazione finanziaria ex art. 180, comma 4, legge fall., integra la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 13, comma 1, d.lgs. cit., a condizione che l'importo stabilito nell'atto omologato sia interamente corrisposto prima dell'apertura del dibattimento.

Commentario1

  • 1Procedure conciliative e sospensione del procedimento penale: quando la rateizzazione tributaria è vantaggiosa per l’Erario e per l’imputato
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 4 settembre 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2024, n. 1237
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1237
Data del deposito : 20 novembre 2024

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