Sentenza 20 novembre 2024
Massime • 1
In tema di reati tributari, l'omologazione del concordato preventivo in data successiva a quella in cui l'inadempimento determina il perfezionamento del delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, pur se disposta con il voto contrario dell'Amministrazione finanziaria ex art. 180, comma 4, legge fall., integra la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 13, comma 1, d.lgs. cit., a condizione che l'importo stabilito nell'atto omologato sia interamente corrisposto prima dell'apertura del dibattimento.
Commentario • 1
- 1. Procedure conciliative e sospensione del procedimento penale: quando la rateizzazione tributaria è vantaggiosa per l’Erario e per l’imputatoErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 4 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2024, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
01237-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1961 Aldo Aceto Presidente - Antonio Corbo Relatore - CC 20/11/2024 Giovanni Giorgianni R.G.N. 23227/2024 Enrico Mengoni Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Format s.r.l. avverso l'ordinanza del 10/06/2024 del Tribunale di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G anluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 10 giugno 2024, e depositata in pari cata, il Tribunale di Lucca, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l'istanza di riesame proposta dalla società "Format s.r.l.", in persona cel suo liquidatore giudiziale, Marco Neri, avverso il decreto con il quale il G.i p. del Tribunale di Lucca aveva disposto nei confronti della stessa il sequestro preventivo a fini di confisca diretta dell'importo di 871.311,26 euro, con riguardo al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, oltre che il sequestro a fini di confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante della precisata società, LE NE, se e nei limiti in cui la misura cautelare non potesse essere seguita nei confronti della società. Il reato per cui si procede, relativo all'omesso versamento di ritenute certificate, è stato ipotizzato nei confronti di LE NE quale amministratore della "Format s.r.l." in riferimento sia al periodo di imposta 2019, con riguardo a ritenute non versate per l'importo di 560.583,57 euro, che al periodo di imposta 2020, con riguardo a ritenute non versate per l'importo di 310.727,69 euro. In sede di esecuzione, il vincolo reale è stato apposto sulla somma di euro 614.592,81 rinvenuta sui conti della società, e, per il residu ), sulla somma di euro 24.384,26 presente sul conto di LE NE, nonché su due immobili intestati allo stesso, per il valore complessivo di 246.960,00 euro 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza impugnata indicata in epigrafe la società "Format s.r.l.", in persona del suo liqu datore giudiziale, Marco Neri, con atto sottoscritto dall'Avv. Enrico Marzaduri, articolando un unico motivo. Con il motivo si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa motivazione del provvedimento impugnato sulle questioni dedotte in sede di riesame. Si premette che, in sede di udienza camerale tenutasi il 6 giugno 2024 cavanti al Tribunale del riesame, la difesa della ricorrente aveva presentato memo la con la quale contestava: a) la sussistenza del fumus, in particolare sotto il profilo soggettivo;
b) la determinazione del quantum sequestrabile alla società sottoposta a concordato, che dovrebbe ritenersi limitato alla somma determinata nella transazione fiscale (c.d. cram down), avendo la relativa decisione del Tribunale ex art. 317 codice crisi di impresa natura costitutiva;
c) l'omessa considerazion = delila configurabilità della transazione fiscale quale causa di non punibilità, siccome assimilabile alle procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, anche ai fini della esclusione del periculum in mora. Si premette, ancora, che, a questi motivi, ne era stato aggiunto uno ulteriore, rappresentato oralmente in udienza, sebbene non ripreso dal relativo verbale, fondato sulla presenza di poste in prededuzione, emergenti da una nota del liquidatore: si osservava, precisamente, che il pagamento di queste poste, indispensabili per lo svolgimento della procedura liquidatoria, sarebbe stato impossibile a causa della persistenza del vincolo cautelare;
si chiedeva, ino tre, di Au tener conto degli importi già recuperati dall'Agenzia delle Entrate per circa 100.000,00 euro. 2 Si deduce, sulla base di queste premesse, che l'ordinanza impugnata difetta di motivazione in ordine a tutti i profili sopra prospettati, in quanto si è imitata esclusivamente alle diverse censure enunciate nel ricorso di LE NE. Al ricorso sono allegati: la memoria depositata dall'Avv. Enrico Marzaduri all'udienza del 6 giugno 2024; il verbale di tale udienza;
documentazione elativa agli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
2. Manifestamente infondate sono le censure che contestano la configurabilità del fumus commissi delicti, anche con riguardo al profilo soggettivo, deducendo che la richiesta di ammissione al concordato preventivo è stata presentata prima della data in cui il mancato versamento delle ritenute certificate, in qualità di sostituto di imposta, integra il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Costituisce infatti ormai principio consolidato, condiviso dal Collegio, quello in forza del quale la procedura di concordato preventivo scrimina il reato di cmesso versamento di ritenute di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, . 74, riguardante gli obblighi scaduti tra la presentazione dell'istanza di ammiss one al concordato, sia esso "in bianco" che con deposito del piano, e l'adozione del relativo decreto, solo ove sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato, o comunque non autorizzato, come invece richiesto dall'interessato, il pagamento dei suddetti debiti, essendo in tal caso configurabile la scrirr inante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità di cui all'art. 51 cod. pen. (così, tra le tante: Sez. 3, n. 9248 del 02/12/2021, dep. 2022, Dotolo, Rv. 283228 01; Sez. 3, n. 13628 del 20/02/2020, Ferrarini, Rv. 279421 - 01; Sez. 3, n. 2860 del 30/10/2018, dep. 2019, Maurina, Rv. 274822 01; l'unica decisione massimata in senso contrario è Sez. 3, n. 36320 del 02/04/2019, Prefabbricati s.r.l. in liquidazione, Rv. 277687 -01). Questo principio, del resto, rinviene il suo solido fondamento nella disciplina del concordato preventivo, secondo la quale, durante la procedura, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sia pure sotto la vigilanza del commissario giudiziale, e può compiere anche atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, con il solo onere di ottenere l'autorizzazione del giudice per evitarne l'inefficacia rispetto ai creditori anteriori al concordat) (art. 167 r.d. n. 267 del 1942, applicabile ratione temporis). Né, nella specie, emergono o sono indicati elementi da cui inferire l'a: senza dell'elemento soggettivo della fattispecie delittuosa. Anzi, per un verso, proprio la 3 ر ے presentazione della proposta di concordato preventivo prima del termine alla cui scadenza si sono perfezionati i reati ipotizzati, almeno sotto il profilo obiettivo, evidenzia la consapevolezza in capo all'amministratore della "Format s.r.l.", LE NE, dell'esistenza dei debiti relativi a ritenute certificate. E, sotto altro profilo, l'ordinanza impugnata dà atto che, per quanto risulta dag! atti, il Tribunale adito con il ricorso per l'ammissione del concordato preventivo non aveva disposto nessun divieto, ma solo imposto chiedere un'autorizzazione, e che, inoltre, il precisato LE NE non ha mai chiesto di essere autorizzato a pagare i debiti né ha mai ricevuto provvedimenti di diniego ad effettuare tali pagamenti.
3. Manifestamente infondate o comunque prive di specificità sono le censure che contestano sia la determinazione dell'importo che si è ritenuto d poter sottoporre a sequestro nonostante l'intervenuta omologazione del concordato, sia l'omessa considerazione della configurabilità della transazione fiscale quale causa di non punibilità anche ai fini della esclusione del periculum in mora. Per una puntuale risposta alle censure appena sintetizzate, occorre esa minare i temi della rilevanza della omologazione del concordato preventivo ai fir i della configurabilità e punibilità del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nonché della determinazione del profitto confiscabile del precisato delitto, nonché ancora dell'applicazione e del mantenimento del sequestro strumenta e alla confisca di tale profitto. In punto di fatto, è utile rappresentare, secondo quanto si evince dall'ordinanza impugnata, e non è contestato nel ricorso, che: a) in prossimità del 10 dicembre 2020, data alla cui scadenza l'inadempimento avrebbe integrato la configurabilità del reato per l'omesso versamento delle ritenute relative a l'anno 2019, e precisamente il 14 ottobre 2020, l'amministratore della "Format s.r.l.", LE NE, aveva presentato domanda di concordato preventivo "in bianco"; b) il successivo 27 ottobre 2020, il Tribunale di Lucca aveva concesso un termine di 120 giorni per la presentazione del piano, per poi successivamente prorogarlo;
c) nel prosieguo, la proposta di concordato non era approvata per il voto contrario di tre classi di creditori su cinque (il voto contrario era delicerato anche dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS); d) in data 3 gennaio 2022, la "Format s.r.l." aveva chiesto l'omologazione del concordato, nonostante l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS; e) il Tribunale, in data 8 aprile 2022, ha omologato il concordato preventivo a norma dell'art. 180, quarto comma, r.d. n. 267 del 1942, ritenendo che la proposta di soddisfacimento dei crediti dell'A Jenzia delle Entrate e dell'INPS fosse conveniente rispetto all'alternativa liquidator a.M 4 4. Il primo tema da approfondire ha ad oggetto la rilevanza attribuibile all'intervenuta omologazione del concordato preventivo, anche nella specifica ipotesi prevista dall'art. 180, quarto comma, r.d. n. 267 del 1942, ricorrer te nella vicenda in esame, ai fini della configurabilità, o, in subordine, della punibilità del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000. 4.1. In proposito, il Collegio intende anzitutto ribadire il principio secondo cui l'omologazione del concordato preventivo esclude la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate solo se interviene prima della data di scadenza del versamento prevista dall'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Invero, come già osservato in giurisprudenza, il reato di omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d'imposta ha carattere istantaneo, perfezionandosi alla scadenza del termine di legge, con la conseguenza che l'ammissione al concordato preventivo della società in epoca successivi a tale termine non elide la responsabilità del rappresentante legale dell'ente (così, espressamente, Sez. 3, n. 3541 del 16/12/2015, dep. 2016, Faranda, Rv. 165937 - 01). Di conseguenza, solo la "preventiva" omologazione del concordato preventivo incide sul termine di pagamento, che può essere dilazionato ovvero frazionato in più rate, ed eventualmente sull'importo stesso del tributo, che può essere addirittura ridotto per effetto dell'accordo, con eventuale rimodulazione del debito al di sotto della soglia di punibilità (così, in particolare, Sez. 3, n. 6! 91 del 26/10/2016, dep. 2017, Taccone, Rv. 269146 - 01, ma anche Sez. 3, n. 28 60 del 30/10/2018, dep. 2019, Maurina, Rv. 274822-01). È opportuno sottolineare che l'orientamento giurisprudenziale indicato risulta perfettamente coerente con il complessivo assetto del sistema normativo desumibile dal d.lgs. n. 74 del 2000. In particolare, infatti, va segnalato che, a norma dell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, l'«integrale pagament > degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso», è previsto come causa di non punibilità per i reati di cui agli art. 10- bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. cit., e, quindi, non certo come elemento negativo di tipicità del fatto.
4.2. Ciò posto, deve invece ritenersi che l'omologazione del concordato preventivo in data successiva a quella in cui l'inadempimento determina la consumazione del delitto di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, anche se disposta in presenza di voto contrario dell'Amministrazione finanziaria ex art. 180, quarto comma, r.d. n. 267 del 1942, concorre ad integrare una causa di puribilità per tale reato, quando all'omologa fa seguito, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'integrale pagamento dell'importo stabilito nell'atto omologato, MM a norma dell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000. 5 In linea generale, può premettersi che diverse pronunce hanno espressamente qualificato la "conciliazione giudiziale" e la "transazione iscale" come assunzioni di impegno in presenza delle quali, a norma dell'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, nel testo vigente prima della riforma recata dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, non opera la confisca, salvo il caso di rrancato versamento di quanto concordato (vds., per tutte, Sez. 3, n. 28225 del 09/02/2016, Passamonti, Rv. 267334 - 01, e Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268383 - 01). Ma, segnatamente, è da un punto di vista sistematico che appare ragic nevole includere il concordato omologato nell'ambito delle «speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie» di cui all'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000. Occorre rilevare che, a norma dell'art. 184 r.d. n. 267 del 1942, applicabile nella specie ratione temporis, il concordato omologato, senza eccezioni, e quindi anche nel caso di cui all'art. 180, quarto comma, r.d. cit., implicante il c.c. cram down fiscale e assistenziale, è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso con il quale si chiede l'ammissione alla relativa procedura, e, salvo patto contrario, ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Ora, posto che il concordato preventivo omologato ha efficacia liberatcria per l'imprenditore (nonché, salvo patto contrario, anche per i soci illimitata mente responsabili) nei confronti di tutti i creditori, e quindi anche dell'Amministi azione finanziaria, eccetto i casi di annullamento o di risoluzione per inadempimento ex art. 186 r.d. n. 267 del 1942, non sembra coerente ritenere lo stesso irrilevante ai fini dell'integrazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 1 d.lgs. n. 74 del 2000. Invero, la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 risponde all'esigenza di assicurare un'efficace attività di riscossione da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché allo scopo pratico di incentivare la definizione delle pendenze con il Fisco mediante adempimento volontario di quanto dovuto. E se il concordato preventivo sia stato omologato e adempiuto, e stata soddisfatta l'esigenza "riscossiva" ed è stato attuato il comporta mento "incentivato", perché la somma stabilita nella procedura in cui è parte l'Amministrazione finanziaria e successivamente corrisposta fissa definitiva mente l'importo del credito tributario che l'Erario può pretendere ed incamera re dal contribuente, mentre l'adempimento volontario esclude la necessità di att vare o proseguire procedure esecutive ai fini della sua soddisfazione. Né questa opzione ermeneutica risulta in contrasto con il dato letterale dell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74. La disposizione appena indicata, infatti, anche da un punto del significato testuale delle parole impiegate, considerate nella loro connessione, così come prevede l'art. 12 disp. prel. cod. civ., non sembra richiedere l'integrale pagamento del debito, senza alcuna possibilità di "riduzione" degli importi da versare. Se infatti il legislatore avesse voluto escludere qualunque possibilità di "ridefinizione", e "riduzione", degli importi da versare, si sarebbe limitato a richiedere l'ir tegrale pagamento del debito, senza aggiungere la specificazione, perché del tutto superflua, relativa agli «importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso». E, nel senso della ammissibilità della riduzione dell'importo dovuto al Fisco mediante transazione fiscale in sede di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 182-ter r.d. n. 267 del 1942, si è già espressa la giurisprudenza, come già indicato nel § 4.1. (cfr., specificamente, Sez. 3, 11. 6591 del 26/10/2016, dep. 2017, Taccone, Rv. 269146 – 01).- Ma se è ammissibile una "riduzione" concordata degli importi da versare all'Erario ex art. 182-ter r.d. n. 267 del 1942, non si vede perché la concusione dovrebbe essere diversa nel caso di concordato omologato a norma dell'art. 180, quarto comma, r.d. cit., posto che le due vicende sono pienamente parificate (anche) quanto alla vincolatività per il Fisco della commisurazione delle sonime ad esso dovute, nonché agli effetti liberatori per il contribuente.
4.3. Per chiarezza, va precisato che l'omologazione del concordato preventivo seguita dall'integrale pagamento dell'importo stabilito rileva come causa di non punibilità anche quando il debito tributario sia a carico di un soggetto liverso dall'autore del reato. Sotto il profilo del dato letterale, anzitutto, l'art. 13, comma 1, d.lgs n. 74 del 2000 non richiede che il debito tributario debba gravare sull'inda jato o sull'imputato, o debba essere adempiuto da tale soggetto. Sotto il profilo della razionalità del sistema, poi, la limitazione dell'applicabilità della causa di non punibilità in esame prevista dall'art. 13, comma 1, d.lgs n. 74 del 2000 ai soli casi in cui il debito tributario gravi direttamente sull'indagato o sull'imputato, non risulta necessaria. Anzi, tale limitazione escluderebbe l'applicazione della causa di punibilità in esame nel caso di debiti tributari insistenti su una società o una persona giuridica, ossia quando gli importi dovuti, e cuindi i vantaggi per l'Erario derivanti da una più sollecita ed agevole riscossione, sono in genere ben più significativi.
5. Il secondo tema da approfondire riguarda la rilevanza del concordato omologato in data successiva a quella di perfezionamento del reato di cui all'art.An 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ai fini della individuazione del profitto derivante da tale fattispecie delittuosa. Si è già osservato che il concordato omologato in data successiva a quella di perfezionamento del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 non solo non esclude la configurabilità di tale fattispecie delittuosa, ma è anche ca solo insufficiente ad integrare la causa di non punibilità di cui all'art. 13, corima 1, d.lgs. cit., perché, ai fini della verificazione di questa è anche necessario 'intero pagamento delle somme dovute. Invero, in relazione a tale ultimo profilo, è utile rimarcare che l'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 richiede testualmente, perché sia configurabile la causa di punibilità da esso prevista, l'«integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso». Ora, se la mera omologazione del concordato preventivo non escude la configurabilità del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, e non è sufficiente ad integrare una causa di non punibilità dello stesso, non può ner meno incidere sulla individuazione del relativo profitto. Se, infatti, l'omologazione del concordato preventivo non seguita dall'in segrale pagamento degli importi in esso stabiliti non incide in alcun modo né sulla configurabilità, né sulla punibilità del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, il profitto di questo, fino al definitivo adempimento, e stante l'assenza di previsioni normative di segno diverso, continua a dover essere determinato secondo i canoni ordinari, ossia sulla base delle ritenute certificate non versate, ed in misura corrispondente a tale importo.
6. Il terzo tema da esaminare concerne la rilevanza del concordato omologato in data successiva a quella di perfezionamento del delitto di cui all'art. 10-bi. d.lgs. n. 74 del 2000, quando non sia avvenuto l'integrale pagamento di quanto covuto, in relazione al sequestro funzionale alla confisca del profitto del reato con ri guardo al profilo del periculum in mora.
6.1. Una precisa indicazione sulla rilevanza del concordato omologato in tema di sequestro è desumibile dall'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, nel testo vigente a seguito della riforma recata dall'art. 1, comma 1, lett. e), d. gs. 14 giugno 2024, n. 87. Questa disposizione statuisce: Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni red dituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è dispos o se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito て di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti».
6.2. Occorre premettere che la disposizione appena citata, pe come formulata, sembrerebbe relativa alla sola applicazione del sequestro, e non anche al mantenimento dello stesso, e, quindi, potrebbe essere ritenuta non riferibile ai sequestri già disposti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 87 del 2024 Tuttavia, è lo stesso d.lgs. n. 87 del 2024 a fornire un elemento significativo per ritenere che la verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 12- bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, nel testo vigente, sia da estendere anche ai sequestri già disposti. Invero, il comma 6 dell'art. 1 d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87, prevede un'amplissima applicazione della disposizione di cui all'art. 12-bis, comrna 2, d.lgs. n. 74 del 2000, disponendone l'operatività «anche quando il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dell'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbrai > 2024, n. 18, e dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39: Inoltre, non vi sono ragioni per differenziare tra sequestri dispost prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 87 del 2024 e sequestri disposti in data successiva, riconoscendo rilevanza a procedure di estinzione dei debiti tributari già in corso solo con riguardo a questi ultimi. Ancora, la regola posta dal “nuovo" art. 12, comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 non opera una cesura rispetto al passato, ma, piuttosto, costituisce una puntualizzazione legislativa del principio già da tempo enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui, anche ai fini dell'applicazione e del mantenimer to del sequestro preventivo a fini di confisca, è necessario accertare la sussistenza di esigenze che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, e di dare conto in motivazione (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01).- 6.3. Ora, nella specie (il sequestro è stato disposto in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 87 del 2024), se si ritiene applicabile la disciplina di cui all'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 nel testo attualmente in vigore, per la mancata applicazione del sequestro (rectius: per il dissequestro) è necessario che il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti». Nella disciplina in vigore, quindi, non è sufficiente che sia stato omologato il concordato preventivo, ma anche che risulti la regolarità degli adempimenti prefissati in tale atto fino al momento in cui deve essere presa la decisior e sulla misura cautelare. れ 6 Si deve aggiungere, inoltre, che deve ritenersi onere di chi è interessato al dissequestro dare concreta allegazione della regolarità di pagamenti previsti. Il dato in questione, infatti, è in genere immediatamente documentabile dall'interessato al dissequestro, in quanto soggetto che effettua i pagarmenti o comunque collegato al soggetto che provvede agli stessi (ad esempio qual: legale rappresentante della società ammessa alla procedura di definizione del debito fiscale). Ovviamente, l'interessato sarà sollevato dal predetto onere di allegazione se l'informazione sia già rilevabile dagli atti o sia a lui in concreto non accessibile, per ragioni dal medesimo puntualmente indicate.
6.4. Se, invece, si ritiene applicabile la disciplina previgente, va rilevato che nessuna disposizione prevedeva l'incidenza delle vicende in cui il «debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione» sul sequestro. E, anzi, la giurisprudenza ha costantemente affermato che la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs. n. 58 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca ed il sequestro preventivo ad essa preordinato possono essere cisposti anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, e devono essere conservati fino all'integrale effettivo pagamento della somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate solo ai fini della riquantificazione della misura (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, D'Angela, Rv. 280014 - 01, e Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268384 – 01).
7. Sulla base delle indicazioni precedentemente esposte nei §§ 4, 4. ., 4.2, 4.3, 5, 6, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, è agevole comprendere perché sono manifestarnente infondate e, in parte, anche prive di specificità le censure formulate nel ricorso che contestano, per un verso, la determinazione dell'importo che si è ritenuto d poter sottoporre a sequestro senza considerare la riduzione del debito fiscale prevista nel concordato preventivo omologato, sia l'omessa considerazione della configurabilità della transazione fiscale quale causa di non punibilità anche ai fini della esclusione del periculum in mora. Precisamente, le censure relative alla determinazione dell'importo che si è ritenuto di poter sottoporre a sequestro, perché compiuta senza conside are le somme indicate nel concordato preventivo omologato, sono manifestamente infondate, perché l'omologazione non seguita dall'integrale pagamento del debito stabilito non incide in alcun modo né sulla configurabilità, né sulla punibil tà, né sulla determinazione del profitto del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74. M سای ت 10 C Le censure riferite alla omessa considerazione della configurabilità della transazione fiscale quale causa di non punibilità anche ai fini della esclusione del periculum in mora, sono invece manifestamente infondate o comunque prive di specificità, perché, a fronte di una omologazione del concordato risalente all'8 aprile 2022, e quindi ad oltre due anni prima dell'applicazione del sequestro, non risulta agli atti, né è documentato o allegato nel ricorso, che vi sia stata la "regolare" esecuzione dei pagamenti ivi previsti.
8. Diverse da quelle consentite, infine, sono le censure relativa all'omessa considerazione, ai fini della determinazione dell'ammontare del sequestro delle poste in prededuzione per lo svolgimento della procedura liquidatoria. Invero, indipendentemente da ogni altra considerazione, queste censure non solo non sono state enunciate in sede di riesame o nella memoria, ma non sono state nemmeno verbalizzate in udienza. Di conseguenza, le stesse sono precluse in questa sede a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di - colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/11/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corpo Aldo Aceto Deposi ta in Cancelleria Oggi, 13 GEN. 2025 E R P U 11Aty S T R O C IL FUNZIONAT