Sentenza 19 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4023 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA DI CASSAZIONE0:4023/03 LA COR Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LOSAVIO Presidente R.G.N.856/00 Dott. Giovanni Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Cron.9212 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep. 1154 Cons. Rel. Dott. Luigi MACIOCE Ud. 29/11/02 Dott. Carlo Consigliere DE CHIARA ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ET EL IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Silvio Pellico a 44, presso l'avv. Achille Carone Fabiani, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Pietro Referza di Teramo
- ricorrente -
contro
Comune di OLBIA in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, via Arenula 21, presso l'avv. Isabella Lesti con l'avv. Mario Solinas, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
sex distacc. di Samari avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari) n. 126 del 15.9.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.11.02 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito l'avv. A.Carone Fabiani che ha chiesto accogliersi il ricorso ed udito l'avv. M.Solinas che ne ha chiesto la 2250 1 2002 reiezione. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, e per la reiezione del terzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 20.1.1987 IO ET EL conveniva il Comune di Olbia innanzi al Tribunale di Tempio Pausania e, sull'assunto che il Comune avesse occupato in via d'urgenza una quota di Ha 10.92 della sua vasta azienda agricola al fine di realizzare una discarica e che avesse realizzato l'opera senza che, allo scadere del quinquennio dall'occupazione, fosse stato adottato il decreto, chiedeva il risarcimento dei danni pari al valore venale dell'area irreversibilmente trasformata ed il deprezzamento di valore dell'area residua. Contumace il Comune convenuto, il Tribunale con sentenza 20.7.93 condannava l'Enteral ristoro dei 393.145.000 oltre и4 023/03 accessori. La Corte d'appello di Cagliari, di Sasar com 15.9.99, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Comune, e costituitosi l'appellato ET EL, condannava il Comune al pagamento della minor somma di lire 108.993.460 con gli interessi dal 28.8.86 sul capitale. Affermava la Corte in motivazione che:
1. Impugnata dal Comune la statuizione relativa al criterio di calcolo, tanto per l'esagerata base di computo quanto per l'incongruo computo della rivalutazione, ed irrevocabile essendo l'accertamento del verificarsi al 28.8.87 della irreversibile trasformazione del fondo occupato, si doveva dare ingresso al sopravvenuto art. 3 comma 65 della L. 662/96 2 i introduttivo del noto comma 7 bis all'art. 5 bis della L. 359/92. 2. Tale normativa sopravvenuta era applicabile anche alla occupazione acquisitiva di terreno agricolo, quale quello del ET EL, secondo il condivisibile orientamento di Cass. 6912/97 e 8075/97 e non essendo invece persuasivo il successivo pronunziato di Cass. 2336/98 (per il quale il risarcimento del danno per accessione invertita del fondo agricolo doveva comunque ragguagliarsi al valore venale).
3. Nessun danno era invece rilevabile e risarcibile per la residua proprietà del ET EL posto che: Nessun danno poteva ritenersi provocato dalla perdita di poco più di 10 Ha ad un'azienda agricola di complessivi 450 Ha e destinata in prevalenza all'allevamento del bestiame, In tal senso militava anche la specifica applicazione alla specie dell'art. • Ш 5 bis citato, D'altro canto non poteva ritenersi risarcibile il deprezzamento economico del residuo che, probabilmente esistente per usi non agricoli del fondo, era stato provocato non dalla espropriazione sostanziale ma dall'opera pubblica (questa non essendo produttiva di danno ingiusto ove realizzata in conformità alla normativa sulla salute e sull'ambiente). Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 10.11.1999, ha proposto ricorso il ET EL con atto notificato il 7.1.2000 contenente tre motivi illustrati con memoria;
il Comune ha notificato controricorso il 16.2.2000 ed entrambi i difensori hanno discusso oralmente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il ET EL denunzia l'indebita 3 applicazione del comma 7 bis dell'art. 5 bis della legge 359/92 (comma introdotto dall'art. 3 comma 65 della legge 662/96) per aver applicato, al ristoro del danno da espropriazione "sostanziale" di area indiscutibilmente agricola, il parametro normativo indefettibilmente riservato alle aree edificabili, in tal guisa omettendo di ragguagliare il ristoro, come dovuto, al valore venale del fondo ablato. Il motivo è indiscutibilmente fondato, posto che la Corte d'Appello, aderendo ad un indirizzo seguito dai due citati precedenti del 1997 e mancando di applicare gli esatti e condivisibili principi posti da tutta la successiva giurisprudenza di questa Corte, e fatti propri anche da quella pronunzia del 1998 dalla quale i Giudici del merito hanno ritenuto di allontanarsi consapevolmente (cfr. Cass. 2336/98 - 5893/98 - 1090/00 - - Ш 9082/02), ha commesso la denunziata violazione di legge, 9683/00 - omettendo di commisurare il ristoro del danno patito dal ET EL per effetto della irreversibile trasformazione occorsa il 28.8.87 all'area di mq 109.286 -al solo valore di mercato dei terreni agricoli considerato congruo (lire 1.000 a mq) ed ha invece applicato l'abbattimento radicale ed il parziale aumento perequativo dalle cennate norme riservato alla liquidazione del ristoro per l'ablazione delle sole aree edificabili. Quanto alla censura di cui al secondo motivo, per la quale la Corte avrebbe errato nel dare ingresso allo jus superveniens senza che tale applicazione fosse stata dal Comune richiesta, essa, che attinge una statuizione in diritto astrattamente esatta del Giudice del merito (Cass. 6483/98 e 11382/99), deve però ritenersi assorbita nell'accoglimento del primo motivo, dovendosi, secondo il sopra richiamato principio di diritto, comunque 4 negare applicazione allo stesso jus superveniens in ragione della natura dell'area che all'ambito di quel diritto è affatto estranea. Infondata è invece la censura esposta nel terzo motivo, avendo la Corte di Sassari fatto esatta applicazione dell'art. 46 della L. 2359/1865 e cioè esattamente compreso, come da questa Corte sempre affermato (Cass. 7590/01), che la diminuzione di valore dell'area residua sia valutabile soltanto ove essa sia intimamente collegata all'area ablata da un vincolo oggettivo e strumentale (ad esempio per la preesistenza di strutture unitarie a servizio dell'intera azienda agricola) e per aver motivatamente negato - con esatta proposizione non impugnata né tampoco compresa dal ricorrente - che quale incidenza sul valore del residuo possa richiamarsi non già l'effetto indotto da tale “scorporo" bensì, addirittura, la pretesa nocività o insalubrità (né dimostrate né comunque presumibili) dell'opera pubblica realizzata sulla quota ablata. Accolto il primo motivo, e non potendo questa Corte adottare pronunzia sulmerito ex art. 384 c.p.c., stante la necessità di procedere alla rielaborazione dei conteggio sulla base dei sopravvenuti accessori del credito, dovrà quindi rinviarsi la causa alla stessa Corte per nuovo esame in applicazione dell'esposto principio e per la determinazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo e rigetta il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Cagliari. Così deciso in Roma, il 29.11.2002 Al Cons.est. il Presidente . losavio % 5 7