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Rigetto
Sentenza breve 12 marzo 2026
Rigetto
Sentenza breve 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 12/03/2026, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01053/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 12/03/2026
N. 02011 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01053/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2026, proposto dal signor -OMISSIS-
, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in
Milano, viale Lunigiana, 46
contro la Questura di Caserta e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma N. 01053/2026 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Sesta) n. 472/2026, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Caserta e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026, il Cons. Antonio
IM AR e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. In data 2 maggio 2023, il signor il signor -OMISSIS-, odierno appellante, otteneva visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato e successivamente faceva ingresso nel territorio nazionale. Giunto in Italia evidenziava - malgrado la convocazione da parte della Prefettura di Caserta in data 26 febbraio 2024 - di non essere riuscito a sottoscrivere il contratto di lavoro per motivi addebitabili al datore di lavoro, sostenendo che quest'ultimo avrebbe “perso interesse” all'assunzione stessa per effetto del prolungarsi dei tempi della procedura.
Per tale ragione, l'UTG di Caserta ha revocato il nulla osta all'ingresso sul rilievo che
“l'asseverazione presentata all'atto di convocazione non indica con precisione quanti lavoratori il datore di lavoro può assumere”.
2. Il provvedimento della Prefettura di Caserta è stato impugnato dall'interessato dinanzi al TAR Campania. Il primo giudice, con la sentenza indicata in epigrafe (n.
472 del 2026), ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di giudizio.
2.1. Contro la suddetta decisione ha proposto appello il signor -OMISSIS-, sostenendo che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione dell'obbligo di preavviso di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; non smentendo peraltro l'affermazione dell'Amministrazione secondo cui il preavviso di rigetto, nel N. 01053/2026 REG.RIC.
quale la suindicata causa ostativa era evidenziata, fu regolarmente trasmesso alle PEC indicate in sede di richiesta di nulla osta quali domicili sia del datore di lavoro che del lavoratore.
3. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Caserta si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
4. Nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 la causa è stata chiamata per la decisione della istanza cautelare presentata contestualmente al ricorso.
Il Collegio, tuttavia, rilevata l'evidente infondatezza dell'appello, ha dato avviso a verbale della possibile definizione in forma abbreviata dello stesso.
5. In proposito può infatti essere rilevato che:
i) l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione è stata presentata dall'odierno appellante ex novo ossia non correlata tale istanza al nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, poi revocato, per i motivi di cui sopra;
ii) del tutto correttamente l'Amministrazione non ha potuto che prendere atto della carenza di tutte le condizioni di legge per il rilascio di un permesso di soggiorno, stante la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro, quale requisito ineludibile per la validità del nulla osta all'ingresso, automaticamente rilasciato alla data della richiesta del datore di lavoro;
iii) la giurisprudenza di questa Sezione in tema di applicazione dell'articolo 42 del d.l.
21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2022, n.
122, è nel senso che l'unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all'interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui – come nel caso che qui occupa - sebbene per motivi estranei alla volontà dell'appellante, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l'istante e il datore di lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 settembre 2025, n. 7186; id., 29 maggio
2025, n. 4679; id., 11 aprile 2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403); N. 01053/2026 REG.RIC.
iv) essendo l'esito dell'istanza vincolato, nessuna portata viziante può avere la lamentata omissione del preavviso di rigetto ex articolo 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 (in disparte quanto sopra rilevato circa l'avvenuta notifica dello stesso agli indirizzi PEC indicati nell'originaria istanza di nulla osta).
6. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
7. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, stante la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE CO, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio IM AR, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere N. 01053/2026 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio IM AR LE CO
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 12/03/2026
N. 02011 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01053/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2026, proposto dal signor -OMISSIS-
, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in
Milano, viale Lunigiana, 46
contro la Questura di Caserta e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma N. 01053/2026 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Sesta) n. 472/2026, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Caserta e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026, il Cons. Antonio
IM AR e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. In data 2 maggio 2023, il signor il signor -OMISSIS-, odierno appellante, otteneva visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato e successivamente faceva ingresso nel territorio nazionale. Giunto in Italia evidenziava - malgrado la convocazione da parte della Prefettura di Caserta in data 26 febbraio 2024 - di non essere riuscito a sottoscrivere il contratto di lavoro per motivi addebitabili al datore di lavoro, sostenendo che quest'ultimo avrebbe “perso interesse” all'assunzione stessa per effetto del prolungarsi dei tempi della procedura.
Per tale ragione, l'UTG di Caserta ha revocato il nulla osta all'ingresso sul rilievo che
“l'asseverazione presentata all'atto di convocazione non indica con precisione quanti lavoratori il datore di lavoro può assumere”.
2. Il provvedimento della Prefettura di Caserta è stato impugnato dall'interessato dinanzi al TAR Campania. Il primo giudice, con la sentenza indicata in epigrafe (n.
472 del 2026), ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di giudizio.
2.1. Contro la suddetta decisione ha proposto appello il signor -OMISSIS-, sostenendo che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione dell'obbligo di preavviso di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; non smentendo peraltro l'affermazione dell'Amministrazione secondo cui il preavviso di rigetto, nel N. 01053/2026 REG.RIC.
quale la suindicata causa ostativa era evidenziata, fu regolarmente trasmesso alle PEC indicate in sede di richiesta di nulla osta quali domicili sia del datore di lavoro che del lavoratore.
3. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Caserta si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
4. Nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 la causa è stata chiamata per la decisione della istanza cautelare presentata contestualmente al ricorso.
Il Collegio, tuttavia, rilevata l'evidente infondatezza dell'appello, ha dato avviso a verbale della possibile definizione in forma abbreviata dello stesso.
5. In proposito può infatti essere rilevato che:
i) l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione è stata presentata dall'odierno appellante ex novo ossia non correlata tale istanza al nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, poi revocato, per i motivi di cui sopra;
ii) del tutto correttamente l'Amministrazione non ha potuto che prendere atto della carenza di tutte le condizioni di legge per il rilascio di un permesso di soggiorno, stante la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro, quale requisito ineludibile per la validità del nulla osta all'ingresso, automaticamente rilasciato alla data della richiesta del datore di lavoro;
iii) la giurisprudenza di questa Sezione in tema di applicazione dell'articolo 42 del d.l.
21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2022, n.
122, è nel senso che l'unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all'interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui – come nel caso che qui occupa - sebbene per motivi estranei alla volontà dell'appellante, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l'istante e il datore di lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 settembre 2025, n. 7186; id., 29 maggio
2025, n. 4679; id., 11 aprile 2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403); N. 01053/2026 REG.RIC.
iv) essendo l'esito dell'istanza vincolato, nessuna portata viziante può avere la lamentata omissione del preavviso di rigetto ex articolo 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 (in disparte quanto sopra rilevato circa l'avvenuta notifica dello stesso agli indirizzi PEC indicati nell'originaria istanza di nulla osta).
6. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
7. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, stante la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE CO, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio IM AR, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere N. 01053/2026 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio IM AR LE CO
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.