TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/10/2025, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 14.10.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15683/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Fausto Ibello con il quale è Parte_1
elettivamente domiciliato, come in atti ricorrente
E
e n persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come in atti CP_1 CP_2 dall'Avvocatura dell' CP_3
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.12.2024, parte ricorrente in epigrafe ha chiesto a questo giudice di dichiarare non dovuti i crediti pari ad euro € 1.129,52, relativi al mancato pagamento di contributi previdenziali gestione commercianti per l'anno 2017, richiesti con l'avviso di addebito n. 32820240005059313 / 000 notificato in data 25.11.2024.
Ha dedotto di non aver giammai ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o di cartelle di pagamento relative ai crediti anzidetti e di aver appreso solo con la notifica dell'avviso di addebito in oggetto dell'esistenza di tali omissioni contributive e di aver pertanto potuto proporre solo a far tempo da tale data il presente giudizio. Tanto premesso l'istante faceva rilevare la prescrizione quinquennale del credito e comunque l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla predetta gestione separata dell' . CP_1
CP_ Si costituiva l e chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo di aver validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione.
All'odierna udienza, lette le note scritte per la trattazione cartolare del procedimento, la causa veniva decisa deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
Nella disamina della fattispecie in esame assume carattere assorbente la questione della prescrizione del credito di cui sopra.
Orbene, va osservato al riguardo che, secondo il costante orientamento espresso dalla
Corte di Cassazione, in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, generalizzando per tutti i contributi il termine di prescrizione quinquennale.
CP_
Tanto premesso, nel caso di specie deve osservarsi che l resistente non ha fornito la prova della notifica all'odierno ricorrente di provvedimento impositivi, anteriori a quello impugnato in questa sede, quali ad esempio il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, con i quali sia stato tempestivamente richiesto il pagamento delle omissioni contributive relative alle annualità indicate in ricorso.
Ed invero, non può ritenersi utile a tal fine la comunicazione dell'11.10.2023, atteso che dalla relata di notifica versata in atti dall'istituto resistente, si evince che la notifica non è stata fatta a mani proprie del ricorrente, e non è stata in alcun modo chiarita l'identità del CP_ ricevente (cfr. relata in produzione ).
Ciò posto, il primo atto interruttivo del corso della prescrizione – così come indicato da parte ricorrente ed in assenza di valide deduzioni di segno contrario da parte resistente – va individuato nella trasmissione del citato avviso di addebito contestato in questa sede, pacificamente pervenuto al destinatario, odierno ricorrente, in data 25.11.2024.
Pertanto, considerato che i crediti in contestazione sono relativi all'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti per l'anno 2017, deve ritenersi intervenuta l'estinzione dei suddetti crediti per prescrizione quinquennale, mancando prima della notifica dell'avviso di addebito per cui è causa (25.11.2024) la prova dell'invio di ulteriori ed anteriori atti interruttivi del decorso della prescrizione.
Il ricorso va pertanto accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara non dovuti i crediti per mancato pagamento di contributi previdenziali portati dall'avviso di addebito n. 32820240005059313 / 000; CP_ b) condanna l al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 1.030, oltre contributo unificato, Iva, CPA come per legge e spese forfettarie al 15% con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 15.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 14.10.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15683/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Fausto Ibello con il quale è Parte_1
elettivamente domiciliato, come in atti ricorrente
E
e n persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come in atti CP_1 CP_2 dall'Avvocatura dell' CP_3
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.12.2024, parte ricorrente in epigrafe ha chiesto a questo giudice di dichiarare non dovuti i crediti pari ad euro € 1.129,52, relativi al mancato pagamento di contributi previdenziali gestione commercianti per l'anno 2017, richiesti con l'avviso di addebito n. 32820240005059313 / 000 notificato in data 25.11.2024.
Ha dedotto di non aver giammai ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o di cartelle di pagamento relative ai crediti anzidetti e di aver appreso solo con la notifica dell'avviso di addebito in oggetto dell'esistenza di tali omissioni contributive e di aver pertanto potuto proporre solo a far tempo da tale data il presente giudizio. Tanto premesso l'istante faceva rilevare la prescrizione quinquennale del credito e comunque l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla predetta gestione separata dell' . CP_1
CP_ Si costituiva l e chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo di aver validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione.
All'odierna udienza, lette le note scritte per la trattazione cartolare del procedimento, la causa veniva decisa deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
Nella disamina della fattispecie in esame assume carattere assorbente la questione della prescrizione del credito di cui sopra.
Orbene, va osservato al riguardo che, secondo il costante orientamento espresso dalla
Corte di Cassazione, in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, generalizzando per tutti i contributi il termine di prescrizione quinquennale.
CP_
Tanto premesso, nel caso di specie deve osservarsi che l resistente non ha fornito la prova della notifica all'odierno ricorrente di provvedimento impositivi, anteriori a quello impugnato in questa sede, quali ad esempio il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, con i quali sia stato tempestivamente richiesto il pagamento delle omissioni contributive relative alle annualità indicate in ricorso.
Ed invero, non può ritenersi utile a tal fine la comunicazione dell'11.10.2023, atteso che dalla relata di notifica versata in atti dall'istituto resistente, si evince che la notifica non è stata fatta a mani proprie del ricorrente, e non è stata in alcun modo chiarita l'identità del CP_ ricevente (cfr. relata in produzione ).
Ciò posto, il primo atto interruttivo del corso della prescrizione – così come indicato da parte ricorrente ed in assenza di valide deduzioni di segno contrario da parte resistente – va individuato nella trasmissione del citato avviso di addebito contestato in questa sede, pacificamente pervenuto al destinatario, odierno ricorrente, in data 25.11.2024.
Pertanto, considerato che i crediti in contestazione sono relativi all'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti per l'anno 2017, deve ritenersi intervenuta l'estinzione dei suddetti crediti per prescrizione quinquennale, mancando prima della notifica dell'avviso di addebito per cui è causa (25.11.2024) la prova dell'invio di ulteriori ed anteriori atti interruttivi del decorso della prescrizione.
Il ricorso va pertanto accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara non dovuti i crediti per mancato pagamento di contributi previdenziali portati dall'avviso di addebito n. 32820240005059313 / 000; CP_ b) condanna l al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 1.030, oltre contributo unificato, Iva, CPA come per legge e spese forfettarie al 15% con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 15.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Ida Ponticelli