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Sentenza 20 dicembre 2022
Sentenza 20 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2022, n. 48313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48313 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da IT IA, nato a [...] il [...] NO GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta il 2/12/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rideterminazione della pena, ai sensi dell'art. 620, lettera I), cod. proc. pen. sulla base delle statuizioni della Corte di Appello di Caltanissetta. Penale Sent. Sez. 6 Num. 48313 Anno 2022 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 30/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 18 luglio 2018, il Giudice per l'udienza preliminare di Enna condannava IA IT e GI NO alle pene, rispettivamente di: - anni 3, mesi 11 di reclusione ed euro 2000,00 di multa;
- anni 3, mesi 11 di reclusione ed euro 1670,00 di multa. in relazione al reato di rapina tentata pluriaggravata e, il solo IT, anche di quello di lesioni aggravate. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 25 marzo 2019, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta a IA IT nella misura di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa e quella inflitta a GI NO nella misura di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado anche con riguardo alle statuizioni in favore della parte civile, IO Alberghina, in favore del quale liquidava le spese di costituzione ed assistenza difensiva relative al grado. La pronuncia era annullata con rinvio da questa Corte di cassazione, Seconda Sezione, con sentenza del 7 aprile 2021, limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre erano dichiarati nel resto inammissibili i ricorsi ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 2 dicembre 2021, in riforma di quella emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Enna del 18 luglio 2018, ha da ultimo riconosciuto ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche e, tenuto conto della diminuente per il rito, ha rideterminato: -la pena inflitta a IA IT in anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 1200,00 di multa;
-la pena inflitta a GI NO in anni 2 di reclusione ed euro 1000,00 di multa;
2. Ricorrono gli imputati deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti in cui risultano funzionali alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso IT Con unico motivo il difensore, avv. Salvatore Cannata, lamenta che la Corte di appello non si sia uniformata al principio di diritto pronunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente, avendo irrogato l'identica pena finale, pur 2 avendo ex novo riconosciuto al proprio assistito le circostanze attenuanti generiche. 2.2. Ricorso NO Con unico motivo, in realtà cumulativo, il difensore, avv. Gabriele Celesti, ha dedotto la inosservanza degli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. La Corte di appello, con il provvedimento qui impugnato, ha indebitamente modificato la pena base che la sentenza della Corte di appello del 25 marzo 2019 aveva individuato in misura di anni 4 di reclusione e sulla quale erano stati operati la riduzione per il tentativo, l'aumento per la recidiva e la riduzione per il rito abbreviato, ed ha indicato la base di calcolo in anni 6 di reclusione, successivamente applicando sulla stessa le riduzioni per il tentativo, per le circostanze attenuanti generiche e per il rito premiale. In tal modo è stato modificato un profilo della sentenza, relativo alla pena base, su cui si era formato il giudicato interno, facendo applicazione di una disposizione peggiorativa (art. 628, ultimo comma, cod. pen.), entrata in vigore in epoca successiva alla data di commissione del reato (13 ottobre 2016). 3. Il Sostituto Procuratore Generale, Vincenzo Senatore, ha concluso come in epigrafe. 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio, secondo la disciplina di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogata dall'art. 16 del d. I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti. 2. Il motivo di ricorso proposto nell'interesse di IA IT è inammissibile per manifesta infondatezza. Il difensore lamenta la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte di appello non si sia uniformata al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente della Seconda Sezione di questa Corte. Al contrario, osserva il Collegio che la Corte di merito ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche e si è dunque formalmente attenuta alle 3 statuizioni del Giudice di legittimità, nella parte in cui aveva censurato il diniego di tali elementi di attenuazione ed il mancato apprezzamento, come elemento positivo, dell'avvenuto risarcimento del danno in favore della persona offesa, pur se tardivo, risarcimento che, come evidenziato in sede rescindente, non poteva essere assertivamente valutato in termini recessivi rispetto ad altri elementi, di diverso segno, posti in comparazione. 3. Il motivo proposto nell'interesse di NO è invece fondato. La rideterminazione delle pene da parte della Corte di merito si è risolta nella violazione del giudicato interno, posto che la pena base detentiva - per entrambi gli imputati - è stata innalzata in sede rescissoria da 4 a 6 anni di reclusione, così che non risulta sostanzialmente diminuita l'entità delle pene complessive. Di contro, in mancanza di impugnazione da parte del pubblico ministero, la Corte territoriale non avrebbe potuto individuare una pena base diversa e di entità superiore rispetto a quella stabilita dalla Corte di Appello nella pregressa decisione, poiché tale operazione integra ex se una violazione del divieto di "reformatio in peius". Questa Corte ha difatti ripetutamente affermato che il divieto in questione, in caso di sentenza impugnata dal solo imputato, non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma anche gli elementi autonomi che concorrono a determinarla e su tali basi va ritenuto che il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato in relazione alla mancata applicazione di una diminuzione di pena per una circostanza attenuante, non può aumentare la pena base su cui applicare tale diminuzione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che depone a favore di tale linea interpretativa l'art. 597 cod. proc. pen. lì dove non si limita a sancire, al terzo comma, il divieto della "reformatio in peius" con la stessa formulazione del precedente art. 515 del codice di rito del 1930 ("il giudice non puo' irrogare una pena più grave...".), ma introduce, al quarto comma, una disposizione innovativa in base alla quale "in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita". Questa previsione assume un significato particolarmente pregnante se letta alla luce della Relazione preliminare al codice del 1988, in cui si legge che, con l'introduzione di tale comma, il legislatore ha inteso "rafforzare il divieto della reformatio in peius" che, con il codice abrogato, veniva sostanzialmente eluso dalla giurisprudenza, allorché lo considerava riferibile solo alla pena complessivamente inflitta, consentendo di lasciare privo di conseguenze il riconoscimento di attenuanti, l'esclusione di 4 aggravanti o il proscioglimento da alcune delle imputazioni contestate come concorrenti. Tale opzione ricostruttiva vale a garantire, per un verso, l'effetto utile della impugnazione e, per altro verso, appare più coerente con il principio di definitività delle decisioni giudiziarie che, per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, cui naturalmente ambisce la giurisdizione, non si prestano ad essere modificate, in assenza di iniziativa da parte del soggetto che sia legittimato e portatore di un reale interesse, né nel risultato finale, né nei passaggi intermedi che, sulla base di regole certe ed oggettive, abbiano condotto a tale esito (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066; tra le moltissime v. Sez. 3, n. 24860 del 26/04/2021, M., Rv. 281428; Sez. 4, n. 34342 del 24/06/2021, Bovati, Rv. 281829-02; Sez. 1, n. 37985 del 08/06/2021, Cavallo, Rv. 282145). 4. Va dunque disposto l'annullamento della statuizione sul trattamento sanzionatorio e va operato rinvio al Giudice di merito, che dovrà attenersi ai criteri sopra enunciati e tenere conto della normativa sanzionatoria vigente ratione temporis per la rideterminazione, implicando il ri-calcolo l'esercizio di un potere discrezionale che non appartiene a questa Corte. 5. Trattandosi di motivo non esclusivamente personale ad NO, gli effetti dell'annullamento vanno estesi anche a IT, in forza del principio di cui all'articolo 587 cod. proc. pen. Ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, deve invero considerarsi non ricorrente anche il coimputato che sia stato presente nel giudizio di cassazione, il quale non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla Suprema Corte in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226; Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep 2016, Rv. 266686, con riferimento a fattispecie in cui, in applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, anche nei confronti degli imputati non ricorrenti, limitatamente alla misura dell'aumento di pena disposto per la continuazione, per l'effetto rideterminando la pena di tutti i coimputati). 5 Il President
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso, il 30 settembre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rideterminazione della pena, ai sensi dell'art. 620, lettera I), cod. proc. pen. sulla base delle statuizioni della Corte di Appello di Caltanissetta. Penale Sent. Sez. 6 Num. 48313 Anno 2022 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 30/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 18 luglio 2018, il Giudice per l'udienza preliminare di Enna condannava IA IT e GI NO alle pene, rispettivamente di: - anni 3, mesi 11 di reclusione ed euro 2000,00 di multa;
- anni 3, mesi 11 di reclusione ed euro 1670,00 di multa. in relazione al reato di rapina tentata pluriaggravata e, il solo IT, anche di quello di lesioni aggravate. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 25 marzo 2019, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta a IA IT nella misura di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa e quella inflitta a GI NO nella misura di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado anche con riguardo alle statuizioni in favore della parte civile, IO Alberghina, in favore del quale liquidava le spese di costituzione ed assistenza difensiva relative al grado. La pronuncia era annullata con rinvio da questa Corte di cassazione, Seconda Sezione, con sentenza del 7 aprile 2021, limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre erano dichiarati nel resto inammissibili i ricorsi ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 2 dicembre 2021, in riforma di quella emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Enna del 18 luglio 2018, ha da ultimo riconosciuto ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche e, tenuto conto della diminuente per il rito, ha rideterminato: -la pena inflitta a IA IT in anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 1200,00 di multa;
-la pena inflitta a GI NO in anni 2 di reclusione ed euro 1000,00 di multa;
2. Ricorrono gli imputati deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti in cui risultano funzionali alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso IT Con unico motivo il difensore, avv. Salvatore Cannata, lamenta che la Corte di appello non si sia uniformata al principio di diritto pronunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente, avendo irrogato l'identica pena finale, pur 2 avendo ex novo riconosciuto al proprio assistito le circostanze attenuanti generiche. 2.2. Ricorso NO Con unico motivo, in realtà cumulativo, il difensore, avv. Gabriele Celesti, ha dedotto la inosservanza degli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. La Corte di appello, con il provvedimento qui impugnato, ha indebitamente modificato la pena base che la sentenza della Corte di appello del 25 marzo 2019 aveva individuato in misura di anni 4 di reclusione e sulla quale erano stati operati la riduzione per il tentativo, l'aumento per la recidiva e la riduzione per il rito abbreviato, ed ha indicato la base di calcolo in anni 6 di reclusione, successivamente applicando sulla stessa le riduzioni per il tentativo, per le circostanze attenuanti generiche e per il rito premiale. In tal modo è stato modificato un profilo della sentenza, relativo alla pena base, su cui si era formato il giudicato interno, facendo applicazione di una disposizione peggiorativa (art. 628, ultimo comma, cod. pen.), entrata in vigore in epoca successiva alla data di commissione del reato (13 ottobre 2016). 3. Il Sostituto Procuratore Generale, Vincenzo Senatore, ha concluso come in epigrafe. 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio, secondo la disciplina di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogata dall'art. 16 del d. I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti. 2. Il motivo di ricorso proposto nell'interesse di IA IT è inammissibile per manifesta infondatezza. Il difensore lamenta la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte di appello non si sia uniformata al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente della Seconda Sezione di questa Corte. Al contrario, osserva il Collegio che la Corte di merito ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche e si è dunque formalmente attenuta alle 3 statuizioni del Giudice di legittimità, nella parte in cui aveva censurato il diniego di tali elementi di attenuazione ed il mancato apprezzamento, come elemento positivo, dell'avvenuto risarcimento del danno in favore della persona offesa, pur se tardivo, risarcimento che, come evidenziato in sede rescindente, non poteva essere assertivamente valutato in termini recessivi rispetto ad altri elementi, di diverso segno, posti in comparazione. 3. Il motivo proposto nell'interesse di NO è invece fondato. La rideterminazione delle pene da parte della Corte di merito si è risolta nella violazione del giudicato interno, posto che la pena base detentiva - per entrambi gli imputati - è stata innalzata in sede rescissoria da 4 a 6 anni di reclusione, così che non risulta sostanzialmente diminuita l'entità delle pene complessive. Di contro, in mancanza di impugnazione da parte del pubblico ministero, la Corte territoriale non avrebbe potuto individuare una pena base diversa e di entità superiore rispetto a quella stabilita dalla Corte di Appello nella pregressa decisione, poiché tale operazione integra ex se una violazione del divieto di "reformatio in peius". Questa Corte ha difatti ripetutamente affermato che il divieto in questione, in caso di sentenza impugnata dal solo imputato, non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma anche gli elementi autonomi che concorrono a determinarla e su tali basi va ritenuto che il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato in relazione alla mancata applicazione di una diminuzione di pena per una circostanza attenuante, non può aumentare la pena base su cui applicare tale diminuzione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che depone a favore di tale linea interpretativa l'art. 597 cod. proc. pen. lì dove non si limita a sancire, al terzo comma, il divieto della "reformatio in peius" con la stessa formulazione del precedente art. 515 del codice di rito del 1930 ("il giudice non puo' irrogare una pena più grave...".), ma introduce, al quarto comma, una disposizione innovativa in base alla quale "in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita". Questa previsione assume un significato particolarmente pregnante se letta alla luce della Relazione preliminare al codice del 1988, in cui si legge che, con l'introduzione di tale comma, il legislatore ha inteso "rafforzare il divieto della reformatio in peius" che, con il codice abrogato, veniva sostanzialmente eluso dalla giurisprudenza, allorché lo considerava riferibile solo alla pena complessivamente inflitta, consentendo di lasciare privo di conseguenze il riconoscimento di attenuanti, l'esclusione di 4 aggravanti o il proscioglimento da alcune delle imputazioni contestate come concorrenti. Tale opzione ricostruttiva vale a garantire, per un verso, l'effetto utile della impugnazione e, per altro verso, appare più coerente con il principio di definitività delle decisioni giudiziarie che, per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, cui naturalmente ambisce la giurisdizione, non si prestano ad essere modificate, in assenza di iniziativa da parte del soggetto che sia legittimato e portatore di un reale interesse, né nel risultato finale, né nei passaggi intermedi che, sulla base di regole certe ed oggettive, abbiano condotto a tale esito (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066; tra le moltissime v. Sez. 3, n. 24860 del 26/04/2021, M., Rv. 281428; Sez. 4, n. 34342 del 24/06/2021, Bovati, Rv. 281829-02; Sez. 1, n. 37985 del 08/06/2021, Cavallo, Rv. 282145). 4. Va dunque disposto l'annullamento della statuizione sul trattamento sanzionatorio e va operato rinvio al Giudice di merito, che dovrà attenersi ai criteri sopra enunciati e tenere conto della normativa sanzionatoria vigente ratione temporis per la rideterminazione, implicando il ri-calcolo l'esercizio di un potere discrezionale che non appartiene a questa Corte. 5. Trattandosi di motivo non esclusivamente personale ad NO, gli effetti dell'annullamento vanno estesi anche a IT, in forza del principio di cui all'articolo 587 cod. proc. pen. Ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, deve invero considerarsi non ricorrente anche il coimputato che sia stato presente nel giudizio di cassazione, il quale non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla Suprema Corte in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226; Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep 2016, Rv. 266686, con riferimento a fattispecie in cui, in applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, anche nei confronti degli imputati non ricorrenti, limitatamente alla misura dell'aumento di pena disposto per la continuazione, per l'effetto rideterminando la pena di tutti i coimputati). 5 Il President
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso, il 30 settembre 2022 Il Consigliere estensore