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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/11/2024, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 1426 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 27/11/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
SCARPANTONIO FRANCESCA
RICORRENTE
Contro
Il (C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2
(C.F.: , tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 PEC CP_2 CP_2
l' (CF: , in persona del Email_1 Controparte_3 P.IVA_3
Dirigente Scolastico, che lo rappresenta e difende ex art. 417 bis c.p.c., elett.le dom.to a
Giulianova (TE) presso la sede dell' , alla via Bompadre n.2, Controparte_4
Email_2
RESISTENTE
E
l' , c.f. in persona del Controparte_5 P.IVA_4
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
1 Armando GaMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_2
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_3 Per_1
in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Periferico in al CP_5 CP_2
corso San Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via principale - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti maturata e quantificata in € 992,37 s.e.o. o nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere l'emolumento accessorio nella misura specificata, a titolo di differenze retributive ed arretrati per le indicate retribuzioni stipendiali maturate, nella maggiore o minore somma che comunque sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, contenuta nella prescrizione quinquennale a far data dalla maturazione del diritto.
In via istruttoria – ammettere la documentazione allegata utile a comprovare l'esistenza del rapporto di lavoro e la mancata corresponsione della retribuzione professionale docente;
condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio incluso, sempre e comunque, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' che è stata evocata in CP_5 giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Ord. N. 8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
MIM: “1) In via principale e nel merito, rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto e , per l'effetto, rigettare la pretesa al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di R.P.D.;
2) In ogni caso, ai fini della quantificazione delle spese di lite, si chiede di prendere in considerazione la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, la quale in virtù del principio di legalità ha applicato la normativa vigente e il carattere seriale della controversia,.”
: “nel merito: CP_5
-a) decidere il ricorso secondo Giustizia e, in caso di riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva, condannare il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore dell' con ogni conseguenza di legge”. CP_5
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 15/07/2024 Parte_1
conveniva in giudizio il e l' , quale
[...] Controparte_1 CP_5
2 contraddittore necessario, esponendo di aver prestato servizio, quale docente non di ruolo, in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria nell'annualità 2021/2022 sia presso l'I.I.S.
“Crocetti Cerulli” di Giulianova, sia presso l' AS MI , di non avere CP_4 CP_6
percepito la voce retributiva denominata Retribuzione Professionale Docenti, corrisposta dal datore di lavoro solo ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato, ovvero beneficiari di supplenze di lunga durata (cioè per la supplenza annuale o per la supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche).
Deduceva l'illegittimità della mancata corresponsione, trattandosi di voce retributiva fissa e continuativa spettante a tutti i docenti, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, come da ultimo riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza del 27 luglio
2018 n.20015.
1.2. L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. Rilevava che i servizi dedotti da controparte avevano natura di supplenze brevi e saltuarie, con conseguente esclusione dal campo di applicazione della lettera c) dell'art. 25 del C.C.N.I. del 1999, cui fa espresso rinvio l'art. 7 del C.C.N.L. del 2001. Aggiungeva che la pubblica amministrazione era vincolata, nell'agire, dal rispetto delle disposizioni di legge, non avendo il potere di disapplicare la normativa nazionale in applicazione di quella dell'Unione Europea. Precisava che, relativamente al periodo di supplenza che va dal 28/10/2021 al 30/06/2022, svolto presso l' AS MI Forti”, si CP_4
trattava di una supplenza fino al termine delle attività didattiche per quale era stata già percepita la Pt_2
In subordine chiedeva di tenere in considerazione, ai fini delle spese di lite, la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, la quale in virtù del principio di legalità ha applicato la normativa vigente.
Si costituiva in giudizio anche l' associandosi alle richieste della parte ricorrente in CP_5
ordine alla regolarizzazione contributiva, nel caso di accertamento dei presupposti costitutivi, nei limiti della prescrizione quinquennale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 27/11/2024.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
3 A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza ex articolo 127 ter c.p.c., richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
In particolare, in sede di note di udienza, parte ricorrente, alla luce delle deduzioni del e ad una migliore rivalutazione del caso concreto, riconosceva che il servizio svolto CP_1 presso l' aveva natura di supplenza fino al termine delle attività Controparte_7
didattiche, rispetto alla quale, quindi, aveva già percepito la voce R.P.D. circoscrivendo la domanda ai soli periodi di supplenza svolti c/o l per i quali la somma Controparte_4 dovuta a titolo di arretrati per mancata corresponsione della voce “RPD” con incidenza del
TFR è pari ad € 814,31.
2. Parte ricorrente, docente non di ruolo, premesso di aver prestato attività lavorativa, in forza di distinti contratti di supplenza breve e saltuaria nell'anno scolastico 2021/2022, in relazione al solo servizio svolto presso l'I.I.S. “Crocetti Cerulli” di Giulianova, assume di aver subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e chiede pertanto il riconoscimento di tale componente retributiva.
Sotto il profilo fattuale non risulta in contestazione il servizio svolto dal ricorrente presso l' Crocetti Cerulli” di Giulianova: dal 18/10/2021 al 27/10/2021; dal 28/10/2021 al CP_4
09/11/2021; dal 10/11/2021 al 10/11/2021; dal 11/11/2021 al 10/02/2022; dal 11/02/2022 al10/06/2022; dal 11/06/2022 al 15/06/2022.
Il servizio svolto, invece, presso l' AS MI Forti” non è oggetto di CP_4
rivendicazione, alla luce della delimitazione della domanda contenuta in sede di note di udienza, atteso che per il servizio prestato nell'annualità 2021/2022 il ricorrente ha già percepito l'emolumento in parola.
Ciò posto, in punto di diritto, è bene rilevare che sulla questione oggetto della presente controversia è intervenuta, come noto, una recente pronuncia della Corte di Cassazione (del
27.7.2018 n. 20015) che ha statuito quanto segue: 'L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124
4 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo' (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
Ed invero, deve rilevarsi che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
'con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive' ed aggiungendo, al comma 3, che 'la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...'.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio' e precisando, poi, che 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio'.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'emolumento in parola abbia natura fissa e continuativa e che non sia collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Ne consegue che tale emolumento deve ritenersi rientrante nelle 'condizioni di impiego' che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore
5 di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive'.
Come già ricordato, la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.); inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
Ciò premesso, nella specie deve escludersi che il ricorrente, docente non di ruolo (in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria), non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo state allegate o provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e poi dall' art. 7 del
D.Lgs. n. 81/2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in
6 rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte deve ritenersi che 'le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio 'al personale docente ed educativo', senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti
a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1
con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese' (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).
Tali considerazioni appaiono condivisibili, e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46).
Tuttavia nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo
7 ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi sopra indicati.
Premesso che nella fattispecie concreta l'amministrazione resistente non ha allegato alcun elemento fattuale che possa giustificare tale trattamento differenziale, deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe, pertanto, una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
La domanda deve pertanto trovare accoglimento e nella determinazione del quantum debeatur, si ritiene di poter fare affidamento al calcolo elaborato dalla parte ricorrente in sede di note di udienza, in quanto ricalcolato senza tenere in considerazione la supplenza svolta presso l' “AS MI Forti”. CP_4
Al riguardo, valga richiamare l'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 che prevede quanto segue:
a) comma 4, il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio;
b) comma 5, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
In accoglimento della domanda, il convenuto va, quindi, condannato al CP_1
pagamento in favore del ricorrente della retribuzione professionale docenti, in base all'art. 25
c. 5 segg. CCNI Comparto Scuola CCNI 31.8.1999 in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato negli anni scolastici sopra indicati, pari all'importo di € 814,31 con conseguente regolarizzazione contributiva nei confronti dell' . CP_5
3. Le spese della parte ricorrente sono poste a carico del resistente come indicato CP_1
in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022 (scaglione fino ad € 1.100). La
8 serialità della causa ed anche l'erroneità iniziale della pretesa, giustifica una compensazione parziale delle spese di lite pari ad un terzo.
Nei confronti dell' vanno invece compensate. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 1426 /2024, così provvede:
• In accoglimento della domanda, così come delimitata in sede di note di udienza, condanna il , in persona del al Controparte_1 CP_8
pagamento in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docenti, in base all'art. 25 c. 5 segg. CCNI Comparto Scuola CCNI 31.8.1999 in relazione ai periodi di servizio a tempo determinato svolti nei periodi indicati in motivazione, pari all'importo di € 814,31 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429
Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
• Condanna il resistente alla relativa eventuale regolarizzazione contributiva;
CP_1
• Previa compensazione di un terzo, condanna il a Controparte_1 rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 14,33 per esborsi ed € 343,33 per compensi (già al netto della compensazione), oltre spese generali
I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• compensa le spese di lite nei confronti dell' . CP_5
Teramo, 27/11/2024
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 27/11/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
SCARPANTONIO FRANCESCA
RICORRENTE
Contro
Il (C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2
(C.F.: , tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 PEC CP_2 CP_2
l' (CF: , in persona del Email_1 Controparte_3 P.IVA_3
Dirigente Scolastico, che lo rappresenta e difende ex art. 417 bis c.p.c., elett.le dom.to a
Giulianova (TE) presso la sede dell' , alla via Bompadre n.2, Controparte_4
Email_2
RESISTENTE
E
l' , c.f. in persona del Controparte_5 P.IVA_4
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
1 Armando GaMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_2
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_3 Per_1
in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Periferico in al CP_5 CP_2
corso San Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via principale - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti maturata e quantificata in € 992,37 s.e.o. o nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere l'emolumento accessorio nella misura specificata, a titolo di differenze retributive ed arretrati per le indicate retribuzioni stipendiali maturate, nella maggiore o minore somma che comunque sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, contenuta nella prescrizione quinquennale a far data dalla maturazione del diritto.
In via istruttoria – ammettere la documentazione allegata utile a comprovare l'esistenza del rapporto di lavoro e la mancata corresponsione della retribuzione professionale docente;
condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio incluso, sempre e comunque, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' che è stata evocata in CP_5 giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Ord. N. 8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
MIM: “1) In via principale e nel merito, rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto e , per l'effetto, rigettare la pretesa al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di R.P.D.;
2) In ogni caso, ai fini della quantificazione delle spese di lite, si chiede di prendere in considerazione la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, la quale in virtù del principio di legalità ha applicato la normativa vigente e il carattere seriale della controversia,.”
: “nel merito: CP_5
-a) decidere il ricorso secondo Giustizia e, in caso di riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva, condannare il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore dell' con ogni conseguenza di legge”. CP_5
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 15/07/2024 Parte_1
conveniva in giudizio il e l' , quale
[...] Controparte_1 CP_5
2 contraddittore necessario, esponendo di aver prestato servizio, quale docente non di ruolo, in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria nell'annualità 2021/2022 sia presso l'I.I.S.
“Crocetti Cerulli” di Giulianova, sia presso l' AS MI , di non avere CP_4 CP_6
percepito la voce retributiva denominata Retribuzione Professionale Docenti, corrisposta dal datore di lavoro solo ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato, ovvero beneficiari di supplenze di lunga durata (cioè per la supplenza annuale o per la supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche).
Deduceva l'illegittimità della mancata corresponsione, trattandosi di voce retributiva fissa e continuativa spettante a tutti i docenti, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, come da ultimo riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza del 27 luglio
2018 n.20015.
1.2. L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. Rilevava che i servizi dedotti da controparte avevano natura di supplenze brevi e saltuarie, con conseguente esclusione dal campo di applicazione della lettera c) dell'art. 25 del C.C.N.I. del 1999, cui fa espresso rinvio l'art. 7 del C.C.N.L. del 2001. Aggiungeva che la pubblica amministrazione era vincolata, nell'agire, dal rispetto delle disposizioni di legge, non avendo il potere di disapplicare la normativa nazionale in applicazione di quella dell'Unione Europea. Precisava che, relativamente al periodo di supplenza che va dal 28/10/2021 al 30/06/2022, svolto presso l' AS MI Forti”, si CP_4
trattava di una supplenza fino al termine delle attività didattiche per quale era stata già percepita la Pt_2
In subordine chiedeva di tenere in considerazione, ai fini delle spese di lite, la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, la quale in virtù del principio di legalità ha applicato la normativa vigente.
Si costituiva in giudizio anche l' associandosi alle richieste della parte ricorrente in CP_5
ordine alla regolarizzazione contributiva, nel caso di accertamento dei presupposti costitutivi, nei limiti della prescrizione quinquennale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 27/11/2024.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
3 A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza ex articolo 127 ter c.p.c., richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
In particolare, in sede di note di udienza, parte ricorrente, alla luce delle deduzioni del e ad una migliore rivalutazione del caso concreto, riconosceva che il servizio svolto CP_1 presso l' aveva natura di supplenza fino al termine delle attività Controparte_7
didattiche, rispetto alla quale, quindi, aveva già percepito la voce R.P.D. circoscrivendo la domanda ai soli periodi di supplenza svolti c/o l per i quali la somma Controparte_4 dovuta a titolo di arretrati per mancata corresponsione della voce “RPD” con incidenza del
TFR è pari ad € 814,31.
2. Parte ricorrente, docente non di ruolo, premesso di aver prestato attività lavorativa, in forza di distinti contratti di supplenza breve e saltuaria nell'anno scolastico 2021/2022, in relazione al solo servizio svolto presso l'I.I.S. “Crocetti Cerulli” di Giulianova, assume di aver subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e chiede pertanto il riconoscimento di tale componente retributiva.
Sotto il profilo fattuale non risulta in contestazione il servizio svolto dal ricorrente presso l' Crocetti Cerulli” di Giulianova: dal 18/10/2021 al 27/10/2021; dal 28/10/2021 al CP_4
09/11/2021; dal 10/11/2021 al 10/11/2021; dal 11/11/2021 al 10/02/2022; dal 11/02/2022 al10/06/2022; dal 11/06/2022 al 15/06/2022.
Il servizio svolto, invece, presso l' AS MI Forti” non è oggetto di CP_4
rivendicazione, alla luce della delimitazione della domanda contenuta in sede di note di udienza, atteso che per il servizio prestato nell'annualità 2021/2022 il ricorrente ha già percepito l'emolumento in parola.
Ciò posto, in punto di diritto, è bene rilevare che sulla questione oggetto della presente controversia è intervenuta, come noto, una recente pronuncia della Corte di Cassazione (del
27.7.2018 n. 20015) che ha statuito quanto segue: 'L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124
4 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo' (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
Ed invero, deve rilevarsi che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
'con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive' ed aggiungendo, al comma 3, che 'la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...'.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio' e precisando, poi, che 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio'.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'emolumento in parola abbia natura fissa e continuativa e che non sia collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Ne consegue che tale emolumento deve ritenersi rientrante nelle 'condizioni di impiego' che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore
5 di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive'.
Come già ricordato, la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.); inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
Ciò premesso, nella specie deve escludersi che il ricorrente, docente non di ruolo (in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria), non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo state allegate o provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e poi dall' art. 7 del
D.Lgs. n. 81/2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in
6 rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte deve ritenersi che 'le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio 'al personale docente ed educativo', senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti
a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1
con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese' (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).
Tali considerazioni appaiono condivisibili, e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46).
Tuttavia nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo
7 ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi sopra indicati.
Premesso che nella fattispecie concreta l'amministrazione resistente non ha allegato alcun elemento fattuale che possa giustificare tale trattamento differenziale, deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe, pertanto, una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
La domanda deve pertanto trovare accoglimento e nella determinazione del quantum debeatur, si ritiene di poter fare affidamento al calcolo elaborato dalla parte ricorrente in sede di note di udienza, in quanto ricalcolato senza tenere in considerazione la supplenza svolta presso l' “AS MI Forti”. CP_4
Al riguardo, valga richiamare l'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 che prevede quanto segue:
a) comma 4, il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio;
b) comma 5, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
In accoglimento della domanda, il convenuto va, quindi, condannato al CP_1
pagamento in favore del ricorrente della retribuzione professionale docenti, in base all'art. 25
c. 5 segg. CCNI Comparto Scuola CCNI 31.8.1999 in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato negli anni scolastici sopra indicati, pari all'importo di € 814,31 con conseguente regolarizzazione contributiva nei confronti dell' . CP_5
3. Le spese della parte ricorrente sono poste a carico del resistente come indicato CP_1
in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022 (scaglione fino ad € 1.100). La
8 serialità della causa ed anche l'erroneità iniziale della pretesa, giustifica una compensazione parziale delle spese di lite pari ad un terzo.
Nei confronti dell' vanno invece compensate. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 1426 /2024, così provvede:
• In accoglimento della domanda, così come delimitata in sede di note di udienza, condanna il , in persona del al Controparte_1 CP_8
pagamento in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docenti, in base all'art. 25 c. 5 segg. CCNI Comparto Scuola CCNI 31.8.1999 in relazione ai periodi di servizio a tempo determinato svolti nei periodi indicati in motivazione, pari all'importo di € 814,31 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429
Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
• Condanna il resistente alla relativa eventuale regolarizzazione contributiva;
CP_1
• Previa compensazione di un terzo, condanna il a Controparte_1 rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 14,33 per esborsi ed € 343,33 per compensi (già al netto della compensazione), oltre spese generali
I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• compensa le spese di lite nei confronti dell' . CP_5
Teramo, 27/11/2024
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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