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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 10370/2024 promossa da assistito dagli avv.ti Vittorio Giordano, Valentina Di Parte_1
Marco e Andrea Merolle;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1
-PARTE CONVENUTA-
e assistita dall'avv. Alberto Controparte_2
Maria De Giosa
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria 1. Il ricorrente si è rivolto al giudice del lavoro ai sensi Parte_1 dell'articolo 618 bis c.p.c. a seguito della notifica in data 21 novembre 2024 della intimazione di pagamento n. 02220249010385962000 - con cui
[...]
l'ha invitato ai sensi dell' articolo 50 comma 2 d.p.r. Controparte_2
602/1973 ad effettuare entro 5 giorni il pagamento dell'importo complessivo di € 77.367,62 di cui € 3.332 a titolo di contributi IVS relativi all'anno 2021 oggetto dell'avviso di addebito n. 32220220005301224000, con l'avvertimento che, in mancanza del pagamento entro detto termine, avrebbe proceduto ad esecuzione forzata.
2. Parte ricorrente ha eccepito in via preliminare a) l'inesistenza o nullità o illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per la mancanza di valida sottoscrizione del responsabile del procedimento e b) la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto costituito dall'avviso di addebito di cui al punto 1 e, comunque, l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria di cui al medesimo.
1 3. Costituendosi in giudizio, e hanno CP_1 Controparte_2 chiesto il rigetto della domanda ed il primo ha documentato di aver notificato l'AVA in data 20 gennaio 2023. ha eccepito il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle questioni di validità e di merito dell'avviso di addebito.
4. Le questioni poste dal ricorrente in via preliminare non possono essere esaminate: in entrambi i casi, infatti, si tratta di questioni riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. che vanno proposte nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo;
nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 21 novembre 2024 ed il ricorso è stato depositato il 17 dicembre 2024, dunque tardivamente.
5. Opponendosi all'intimazione di pagamento anche nel merito della fondatezza della pretesa creditoria fatta valere con l'avviso di addebito n. 32220220005301224000, il ricorrente ha svolto un'opposizione tardiva a quest'ultimo che può essere presa in esame soltanto ove esso non sia stato notificato o non sia stato notificato correttamente ed il ricorrente abbia proposto l'opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
6. Alla luce degli elementi in atti, l'opposizione non può ritenersi tardiva.
7. In base alla documentazione prodotta dall' infatti, la notifica dell'avviso CP_1 di addebito n. 32220220005301224000 è avvenuta per compiuta giacenza nel gennaio 2023 all'indirizzo di via Pomaretto 4 a Torino, ma il certificato di residenza AIRE dell'11 gennaio 2024 prodotto dal ricorrente attesta che egli è residente in [...] ad Arzo, nella circoscrizione di Lugano – sin dal 28 giugno 2013.
8. Il ricorrente ha d'altronde proposto il ricorso entro 40 giorni dalla data in cui, attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento, è venuto a conoscenza della pretesa portata dall'avviso di addebito.
9. L'opposizione è anche fondata nel merito per le medesime ragioni per cui, a conclusione del procedimento RGL n. 7442/2023 avente ad oggetto analoga pretesa contributiva relativa alle annualità 2018,2019 e 2020, con la sentenza n. 1353/2024 in atti, il Tribunale di Torino ha ritenuto sfornita di fondamento la pretesa stessa. 10. Il quadro normativo di riferimento della decisione è costituito dall'art. 1 Legge 27 novembre 1960, n. 1397 nel testo introdotto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996 secondo il quale “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con
2 carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
11. L'onere della prova in merito alla sussistenza di tali requisiti grava sull' convenuto ai sensi dell'art. 2697 c.c., trattandosi di fatti posti a CP_3 fondamento della sua pretesa contributiva.
12. La difesa dell' non ha articolato alcun allegazione, né offerta di prova al CP_1 riguardo, limitandosi a precisare nel corso della discussione orale che la pretesa si fonda sul fatto che - tra le altre numerose partecipazioni societarie del ricorrente di cui alla scheda personale prodotta dal medesimo come doc. 5, tutte relative a società cancellate prima del periodo oggetto di pretesa contributiva - vi è quella nella società Discomate s.a.s. di Di AR & C. che invece risulta cancellata soltanto in data 12 ottobre 2021.
13. Ciò dipende dal fatto che, come ha chiarito il funzionario CP_1 _1
, sentito all'udienza del 13 marzo 2024 nel proc. RGL 7442/2023, l'
[...] CP_1 ha fondato la pretesa al versamento dei contributi di cui si discuteva in detto giudizio e si discute nel presente soltanto sul fatto che il ricorrente si fosse iscritto alla Gestione Commercianti nel 2007 e sulle risultanze della Camera di Commercio, senza effettuare “alcun controllo sullo svolgimento effettivo di attività commerciale”.
14. Alla luce degli elementi in atti, tale partecipazione societaria non è assolutamente idonea ad integrare la prova di cui è onerato l' , neanche nei CP_3 termini di una presunzione di svolgimento di attività commerciale idonea ad attivare l'onere del ricorrente di provare il contrario.
15. È sufficiente sottolineare al riguardo il fatto che la società Discomate s.a.s. di Di AR & C. era una società in accomandita semplice ed il ricorrente ne era semplice socio accomandante ovvero rivestiva il ruolo di chi, secondo la disciplina codicistica, si limita a conferimenti di capitale senza partecipare alla gestione dell'impresa e, per tale ragione, non è tenuto all'iscrizione alla Gestione Commercianti.
16. Ciò trova conferma, peraltro, nel fatto che il ricorrente sin dal 2013 era residente in [...].
17. Il ricorrente ha chiesto “l'annullamento integrale” dell'intimazione impugnata, ma l'infondatezza della pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito n. 32220220005301224000 non inficia di certo la validità dell'intimazione di pagamento, né il diritto di procedere esecutivamente per gli altri importi di cui è stato chiesto il pagamento tramite la stessa, comportando soltanto l'insussistenza del diritto di di agire esecutivamente per Controparte_2 conto dell' in relazione al corrispondente importo di € 3.332. CP_1
18. La domanda può dunque essere accolta soltanto limitatamente all'accertamento di detta insussistenza.
19. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza dell' in relazione a CP_1 tale parte della domanda e la soccombenza del ricorrente nei confronti di
[...]
in relazione alle questioni preliminari concernenti la Controparte_2 validità dell'intimazione di pagamento in relazione alle quali sussiste la sua legittimazione passiva.
3 20. La relativa liquidazione avviene in misura prossima ai valori minimi di cui al D.M. 55/2014 in considerazione della semplicità della causa.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda,
- dichiara insussistente in relazione all'importo di € 3.332, di cui all'avviso di addebito n. 32220220005301224000, il diritto di Controparte_2
a procedere per conto dell nei confronti di
[...] CP_1 Parte_1
all'esecuzione forzata preannunciata con l'intimazione di
[...] pagamento n. 02220249010385962000;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante a rimborsare a CP_1 parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 1.500, oltre rimborso forfettario 15%, Iva, Cpa;
- condanna a rimborsare ad Parte_1 [...]
le spese di causa liquidate in € 1.000, oltre rimborso Controparte_2 forfettario 15%, Iva, Cpa.
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
4
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 10370/2024 promossa da assistito dagli avv.ti Vittorio Giordano, Valentina Di Parte_1
Marco e Andrea Merolle;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1
-PARTE CONVENUTA-
e assistita dall'avv. Alberto Controparte_2
Maria De Giosa
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria 1. Il ricorrente si è rivolto al giudice del lavoro ai sensi Parte_1 dell'articolo 618 bis c.p.c. a seguito della notifica in data 21 novembre 2024 della intimazione di pagamento n. 02220249010385962000 - con cui
[...]
l'ha invitato ai sensi dell' articolo 50 comma 2 d.p.r. Controparte_2
602/1973 ad effettuare entro 5 giorni il pagamento dell'importo complessivo di € 77.367,62 di cui € 3.332 a titolo di contributi IVS relativi all'anno 2021 oggetto dell'avviso di addebito n. 32220220005301224000, con l'avvertimento che, in mancanza del pagamento entro detto termine, avrebbe proceduto ad esecuzione forzata.
2. Parte ricorrente ha eccepito in via preliminare a) l'inesistenza o nullità o illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per la mancanza di valida sottoscrizione del responsabile del procedimento e b) la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto costituito dall'avviso di addebito di cui al punto 1 e, comunque, l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria di cui al medesimo.
1 3. Costituendosi in giudizio, e hanno CP_1 Controparte_2 chiesto il rigetto della domanda ed il primo ha documentato di aver notificato l'AVA in data 20 gennaio 2023. ha eccepito il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle questioni di validità e di merito dell'avviso di addebito.
4. Le questioni poste dal ricorrente in via preliminare non possono essere esaminate: in entrambi i casi, infatti, si tratta di questioni riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. che vanno proposte nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo;
nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 21 novembre 2024 ed il ricorso è stato depositato il 17 dicembre 2024, dunque tardivamente.
5. Opponendosi all'intimazione di pagamento anche nel merito della fondatezza della pretesa creditoria fatta valere con l'avviso di addebito n. 32220220005301224000, il ricorrente ha svolto un'opposizione tardiva a quest'ultimo che può essere presa in esame soltanto ove esso non sia stato notificato o non sia stato notificato correttamente ed il ricorrente abbia proposto l'opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
6. Alla luce degli elementi in atti, l'opposizione non può ritenersi tardiva.
7. In base alla documentazione prodotta dall' infatti, la notifica dell'avviso CP_1 di addebito n. 32220220005301224000 è avvenuta per compiuta giacenza nel gennaio 2023 all'indirizzo di via Pomaretto 4 a Torino, ma il certificato di residenza AIRE dell'11 gennaio 2024 prodotto dal ricorrente attesta che egli è residente in [...] ad Arzo, nella circoscrizione di Lugano – sin dal 28 giugno 2013.
8. Il ricorrente ha d'altronde proposto il ricorso entro 40 giorni dalla data in cui, attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento, è venuto a conoscenza della pretesa portata dall'avviso di addebito.
9. L'opposizione è anche fondata nel merito per le medesime ragioni per cui, a conclusione del procedimento RGL n. 7442/2023 avente ad oggetto analoga pretesa contributiva relativa alle annualità 2018,2019 e 2020, con la sentenza n. 1353/2024 in atti, il Tribunale di Torino ha ritenuto sfornita di fondamento la pretesa stessa. 10. Il quadro normativo di riferimento della decisione è costituito dall'art. 1 Legge 27 novembre 1960, n. 1397 nel testo introdotto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996 secondo il quale “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con
2 carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
11. L'onere della prova in merito alla sussistenza di tali requisiti grava sull' convenuto ai sensi dell'art. 2697 c.c., trattandosi di fatti posti a CP_3 fondamento della sua pretesa contributiva.
12. La difesa dell' non ha articolato alcun allegazione, né offerta di prova al CP_1 riguardo, limitandosi a precisare nel corso della discussione orale che la pretesa si fonda sul fatto che - tra le altre numerose partecipazioni societarie del ricorrente di cui alla scheda personale prodotta dal medesimo come doc. 5, tutte relative a società cancellate prima del periodo oggetto di pretesa contributiva - vi è quella nella società Discomate s.a.s. di Di AR & C. che invece risulta cancellata soltanto in data 12 ottobre 2021.
13. Ciò dipende dal fatto che, come ha chiarito il funzionario CP_1 _1
, sentito all'udienza del 13 marzo 2024 nel proc. RGL 7442/2023, l'
[...] CP_1 ha fondato la pretesa al versamento dei contributi di cui si discuteva in detto giudizio e si discute nel presente soltanto sul fatto che il ricorrente si fosse iscritto alla Gestione Commercianti nel 2007 e sulle risultanze della Camera di Commercio, senza effettuare “alcun controllo sullo svolgimento effettivo di attività commerciale”.
14. Alla luce degli elementi in atti, tale partecipazione societaria non è assolutamente idonea ad integrare la prova di cui è onerato l' , neanche nei CP_3 termini di una presunzione di svolgimento di attività commerciale idonea ad attivare l'onere del ricorrente di provare il contrario.
15. È sufficiente sottolineare al riguardo il fatto che la società Discomate s.a.s. di Di AR & C. era una società in accomandita semplice ed il ricorrente ne era semplice socio accomandante ovvero rivestiva il ruolo di chi, secondo la disciplina codicistica, si limita a conferimenti di capitale senza partecipare alla gestione dell'impresa e, per tale ragione, non è tenuto all'iscrizione alla Gestione Commercianti.
16. Ciò trova conferma, peraltro, nel fatto che il ricorrente sin dal 2013 era residente in [...].
17. Il ricorrente ha chiesto “l'annullamento integrale” dell'intimazione impugnata, ma l'infondatezza della pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito n. 32220220005301224000 non inficia di certo la validità dell'intimazione di pagamento, né il diritto di procedere esecutivamente per gli altri importi di cui è stato chiesto il pagamento tramite la stessa, comportando soltanto l'insussistenza del diritto di di agire esecutivamente per Controparte_2 conto dell' in relazione al corrispondente importo di € 3.332. CP_1
18. La domanda può dunque essere accolta soltanto limitatamente all'accertamento di detta insussistenza.
19. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza dell' in relazione a CP_1 tale parte della domanda e la soccombenza del ricorrente nei confronti di
[...]
in relazione alle questioni preliminari concernenti la Controparte_2 validità dell'intimazione di pagamento in relazione alle quali sussiste la sua legittimazione passiva.
3 20. La relativa liquidazione avviene in misura prossima ai valori minimi di cui al D.M. 55/2014 in considerazione della semplicità della causa.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda,
- dichiara insussistente in relazione all'importo di € 3.332, di cui all'avviso di addebito n. 32220220005301224000, il diritto di Controparte_2
a procedere per conto dell nei confronti di
[...] CP_1 Parte_1
all'esecuzione forzata preannunciata con l'intimazione di
[...] pagamento n. 02220249010385962000;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante a rimborsare a CP_1 parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 1.500, oltre rimborso forfettario 15%, Iva, Cpa;
- condanna a rimborsare ad Parte_1 [...]
le spese di causa liquidate in € 1.000, oltre rimborso Controparte_2 forfettario 15%, Iva, Cpa.
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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