TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/06/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. RG 508/2025
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio iscritto al n. R.G. 508/2025 promosso da
[...]
nato a [...] il [...], con l'avv. COSTA Pt_1
MICHELA, giusta procura in atti,
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 11 , nato a [...] il [...], Controparte_1
- parte resistente, contumace -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
trattenuto in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI:
della parte ricorrente:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del
matrimonio celebrato tra i signori e , disponendo Parte_1 Controparte_1
l'annotazione della relativa sentenza di divorzio nel registro del Comune di Merano,
alle seguenti CONDIZIONI:
1. l'abitazione coniugale sita in Merano, via Portici n. 58, rimane assegnata in uso
esclusivo alla signora con tutti gli arredi presenti, dove vi abiterà con Parte_1
i due figli minori;
2. disporre l'affidamento super esclusivo dei minori e Persona_1
alla madre con il collocamento degli stessi presso la madre, con la Persona_2
possibilità per la stessa in attuazione di un “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto,
tutte le decisioni inerenti i minori, con possibilità di rinnovo dei documenti necessari
per i minori, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore:
3. disporre che la residenza dei figli seguirà quella della madre;
pagina 2 di 11
4. confermare la sospensione delle visite tra padre e figli vista la totale assenza da anni
di contatti;
5. disporre che l'importo che il signor deve pagare a titolo di Controparte_1
mantenimento per i figli sarà pari ad € 350,00 per ciascuno figlio, da versarsi alla
ricorrente in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale
rivalutazione in base degli indici ASTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati
ed operai della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione a maggio 2023,
6. disporre che le spese straordinarie scolastiche e mediche non mutuabili che si
rendessero necessarie per i figli, per la cui determinazione ci si riporta al Protocollo
d'Intesa siglato dal Tribunale di Bolzano, saranno a carico di entrambi i genitori in
ragione del 50 % ciascuno;
7. disporre che gli assegni familiari, compreso l'assegno unico, vengano corrisposti per
intero alla signora così come tutti i contributi erogati dagli enti pubblici per i Pt_2
quali i minori dovranno considerarsi a carico della madre al 100%, così come per
eventuali detrazioni fiscali;
8. con vittoria di spese di causa”;
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi
rassegnate dalle parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina 3 di 11 1. Con ricorso, depositato in data 20/02/2025, la parte ricorrente Parte_1
chiede la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile. La sig.ra
[...]
aveva contratto matrimonio civile in AR (Spagna) in data Pt_1
14/05/2007 con il signor , scegliendo il regime della Controparte_1
separazione dei beni. L'atto di matrimonio è stato trascritto all'Ufficio di Stato civile del
Comune di Merano n. 24 /II- Serie C di data 20.05.2008 (doc. 1 della ricorrente).
2. La separazione personale dei coniugi era stata omologata con decreto del Tribunale di
Bolzano, numero 3436/2017 del 25/07/2017, depositato il 26/07/2017 (doc. 4 di parte ricorrente). Le condizioni di separazione sono state poi modificate, su ricorso della sig.ra con decreto del Tribunale di Bolzano, numero 3490/2022 del Parte_1
25/07/2022, depositato il 13/09/2022. Nel relativo procedimento sub RG n. 1943/2022 il sig. era rimasto contumace. Anche nell'odierno procedimento Controparte_1
il marito non si è costituito ed è stato dichiarato contumace Controparte_1
all'udienza del 19/05/2025.
3. Dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta per presunzione (sino a eccezione e prova contraria da parte del coniuge resistente nella specie non sussistente)
che le parti dalla data di comparizione del 06/06/2017 avanti alla Presidente del
Tribunale, e quindi da oltre i termini minimi richiesti dalla legge, non hanno mai più
ripreso a convivere.
4. Risulta altresì l'impossibilità della conciliazione e, in genere, del mantenimento o della ripresa della comunione coniugale. All'udienza del 19/05/2025 la sig.ra Pt_1
pagina 4 di 11 ha dichiarato: “Chiedo il divorzio perché non c'è la minima possibilità di Pt_1
risanare il matrimonio, dato che già da anni non ho contatti”.
5. Dagli atti emerge altresì che dal matrimonio sono nati due figli, tuttora minorenni:
, nato il [...] in [...] e Persona_1
, nato il [...] in [...]. Persona_2
6. Dal quadro processuale emerge una grave carenza educativa in capo al sig.
, il quale si è sostanzialmente disinteressato, in aperto contrasto Controparte_1
con quanto disposto dall'art. 337ter c.c., delle esigenze di cura, istruzione e educazione dei figli.
7. In tutti questi anni non ha contributo al mantenimento dei figli e si è reso di fatto irreperibile (il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza hanno dovuto essere notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), violando con tale sua condotta anche il disposto di cui all'art. 337-sexies secondo comma cc (secondo il quale “In presenza di figli minori,
ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di
trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. […]”). All'udienza del 19/05/2025 la sig.ra ha dichiarato: “Con il sig. Parte_1 CP_1
, mio marito, non ho più contatti, da tre / quattro anni. Qualche volta i figli
[...]
lo vedono a Merano;
non lì saluta. Non paga nessun contributo, non si interessa della
famiglia. I suoi genitori sono deceduti;
lui è figlio unico;
anche se vivono parenti
(cugini) a Merano, ma mi ignorano. Non so che lavoro fa, non so cosa guadagna”.
pagina 5 di 11 8. Da quanto premesso consegue un giudizio negativo sulla idoneità educativa di
(cfr. Cass. civ. 2009 n. 26587 secondo la quale “perché possa Controparte_1
derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei
confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità
educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto
pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del
genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di
cura, di istruzione e di educazione del minore)”).
9. Il comportamento processuale del convenuto, che è rimasto contumace, corrobora la ricostruzione di parte ricorrente in ordine al disinteresse del padre per le vicende dei figli minorenni. Sussistono, dunque, i presupposti per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso, essendo esso per i motivi di cui sopra contrario all'interesse dei minori (cfr. art. 337quater cc); i figli vanno pertanto affidati esclusivamente alla madre. Anzi, data l'impossibilità di relazionarsi con il padre (che è letteralmente sparito dalla famiglia) va disposto, come richiesto dalla madre, l'affidamento c.d. “super-
esclusivo”, autorizzandola a prendere da sola anche “le decisioni di maggiore interesse
per i figli” (337quater, comma 2, c.c.).
10. Con riferimento al diritto di visita del padre risulta opportuno, data la situazione invariata dall'emanazione del decreto di modifica delle condizioni di separazione
(decreto del Tribunale di Bolzano, numero 3490/2022 del 25/07/2022, depositato il
13/09/2022), confermare quanto sul punto giá disposto nello stesso: “Le visite tra padre
pagina 6 di 11 e figli sono sospese;
laddove vi sarà una concreta richiesta del padre di vedere i figli
(richiesta che il padre dovrà rivolgere ai servizi sociali territorialmente competenti), le
visite tra padre e figli si dovranno svolgere con modalità protetta da organizzare dal
servizio sociale territorialmente competente” (doc. 5 della ricorrente).
11. Il Tribunale non ha sentito i minori apparendo tale ascolto, ai sensi dell'art. 473bis.4
c.p.c., nel caso di specie in contrasto con gli interessi degli stessi per i seguenti motivi: Il
figlio si trova da tre settimane in comunità a Salerno, “per Persona_1
curarsi da problemi psichici e di dipendenza da ” (dichiarazione della madre Per_3
all'udienza del 19/05/2025) ed è attualmente neanche accessibile per la madre. Con
riferimento al figlio si ritiene che sia stato opportuno evitare una Per_2
vittimizzazione secondaria, sia per la mancanza del padre sia per i problemi di suo fratello.
12. Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli si osserva che alla luce del principio di proporzionalità previsto dall'art. 337ter, comma 4, c.c.1, appare congruo confermare il contributo già fissato nel decreto del Tribunale di Bolzano, numero
3490/2022 del 25/07/2022, depositato il 13/09/2022, che aveva provveduto alla modifica delle condizioni di separazione: “Il signor deve pagare a titolo di Controparte_1
mantenimento ordinario per i figli l'importo mensile di € 350,00 per ciascuno figlio (e
quindi complessivamente € 700,00 mensili), da versarsi alla ricorrente in via anticipata
entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale rivalutazione in base degli indici
pagina 7 di 11 ASTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai della Provincia di
Bolzano, con prima rivalutazione ad agosto 2023 (con base luglio 2022)” (doc. 5 della ricorrente).
13. Con riferimento al figlio , che si trova - come Persona_1
già sopra esposto - in comunità per essere guarito da problemi di salute psichiatrici e di tossicodipendenza, la sig.ra rinuncia ad una parte del Parte_1
mantenimento in quanto non deve provvedere al mantenimento ordinario del figlio in comunità: “Finché mio figlio è in comunità, siccome non ho spese per il suo
sostentamento, tranne eventualmente per vestiti e per dargli qualche soldino per il suo
svago, mi accontento di Euro 150,00, sempre per il periodo che si trova in comunità;
una volta, a casa, chiedo il contributo ordinario di Euro 350,00 (più rivalutazione: base
luglio 2022)” (verbale d'udienza del 19/05/2025).
14. Risultano ragionevole e nell'interesse dei due figli anche tutte le altre richieste della madre: assegnazione della casa familiare con residenza dei figli nella stessa, spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, contributi pubblici per i figli a vantaggio della madre.
15. In considerazione dell'esito della vertenza, del contegno processuale della parte convenuta che non costituendosi non si è opposta alle richieste di parte ricorrente e del carattere necessario della giurisdizione in materia di divorzio con prole minorenne, nulla va disposto sulle spese di lite che restano dunque a carico della parte ricorrente (non essendosi costituita la parte resistente).
pagina 8 di 11 16. Il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale avendo i figli minorenni la loro residenza abituale ai sensi dell'articoli 473bis.11 e 473bis.47 c.p.c. nel circondario di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita, vista la legge 1970/898 e gli articoli 337 bis ss.
c.c. e l'art. 473.bis.28 c.p.c.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in AR (Spagna) in data 14.05.2007
da
nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Merano, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al numero 24, parte II, serie C, anno 2008,
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni:
1. I figli , nato il [...] a [...] Persona_1
ER (Messico), e , nato il [...] a [...] Persona_2
(Messico), sono affidati esclusivamente alla sola madre Parte_1
che adotterà da sola anche le decisioni di maggiore interesse per i figli.
pagina 9 di 11 2. L'abitazione coniugale sita in Merano, via Portici n. 58, rimane assegnata in uso esclusivo alla madre con tutti gli arredi presenti, dove i due Parte_3
figli continueranno a convivere con la madre e dove avranno la loro residenza anagrafica.
3. Le visite tra il padre e i due figli rimangono sospese;
Controparte_1
laddove vi sarà una concreta richiesta del padre di vedere i figli (richiesta che il padre dovrà rivolgere ai servizi sociali territorialmente competenti), le visite tra padre e figli si dovranno svolgere con modalità protetta da organizzare dai servizi sociali territorialmente competenti.
4. Il padre deve continuare a versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento ordinario per i figli, € 350,00 per ciascuno figlio, in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale rivalutazione in base agli indici ASTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione a maggio 2023 (base maggio 2022). Soltanto per il periodo attuale (precisamente a partire dal 01/05/2025), in cui il figlio
[...]
si trova per ragioni di salute in comunità a Salerno e Persona_1
fino alla sua permanenza nella stessa, il mantenimento dovuto per lo stesso è
ridotto a € 150,00 mensili, integrati dalla rivalutazione a partire dal maggio 2022.
5. Il padre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento Controparte_1
delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli;
sul punto si richiama integralmente quanto statuito nel protocollo d'intesa tra Tribunale di pagina 10 di 11 Bolzano, Procura di Bolzano, Consiglio ordine avvocati di Bolzano e Osservatorio
nazionale sul diritto di famiglia attualmente in vigore.
6. Gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica
(compreso l'assegno unico) andranno a beneficio esclusivo della madre
[...]
incluse le eventuali detrazioni fiscali spettanti. Pt_1
7. Si autorizza la madre a richiedere, senza la firma del Parte_1
padre , il rilascio di documenti identificativi (tra cui carta Controparte_1
d'identità e passaporto), anche ai fini di espatrio, per i figli minori.
8. Nulla va disposte sulle spese di lite che rimangono, perciò, a carico della parte ricorrente.
Così deciso in Camera di Consigli in Bolzano (BZ), il 06/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 È lecito presumere che il padre abbia un introito medio. La madre lavora come addetta alla pulizia nel “Gamperheim” a Merano part-time al 50% e guadagna circa 700 - 750 Euro al mese (cfr. verbale d'udienza del 19/05/2025 e CUD: doc. 10 della ricorrente); paga per l'affitto della casa 600 Euro mensili (cfr. doc. 12 della ricorrente), ma riceve al riguardo una contribuzione pubblica di 3.941,07 Euro (cfr. doc. 11 della ricorrente).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. RG 508/2025
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio iscritto al n. R.G. 508/2025 promosso da
[...]
nato a [...] il [...], con l'avv. COSTA Pt_1
MICHELA, giusta procura in atti,
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 11 , nato a [...] il [...], Controparte_1
- parte resistente, contumace -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
trattenuto in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI:
della parte ricorrente:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del
matrimonio celebrato tra i signori e , disponendo Parte_1 Controparte_1
l'annotazione della relativa sentenza di divorzio nel registro del Comune di Merano,
alle seguenti CONDIZIONI:
1. l'abitazione coniugale sita in Merano, via Portici n. 58, rimane assegnata in uso
esclusivo alla signora con tutti gli arredi presenti, dove vi abiterà con Parte_1
i due figli minori;
2. disporre l'affidamento super esclusivo dei minori e Persona_1
alla madre con il collocamento degli stessi presso la madre, con la Persona_2
possibilità per la stessa in attuazione di un “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto,
tutte le decisioni inerenti i minori, con possibilità di rinnovo dei documenti necessari
per i minori, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore:
3. disporre che la residenza dei figli seguirà quella della madre;
pagina 2 di 11
4. confermare la sospensione delle visite tra padre e figli vista la totale assenza da anni
di contatti;
5. disporre che l'importo che il signor deve pagare a titolo di Controparte_1
mantenimento per i figli sarà pari ad € 350,00 per ciascuno figlio, da versarsi alla
ricorrente in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale
rivalutazione in base degli indici ASTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati
ed operai della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione a maggio 2023,
6. disporre che le spese straordinarie scolastiche e mediche non mutuabili che si
rendessero necessarie per i figli, per la cui determinazione ci si riporta al Protocollo
d'Intesa siglato dal Tribunale di Bolzano, saranno a carico di entrambi i genitori in
ragione del 50 % ciascuno;
7. disporre che gli assegni familiari, compreso l'assegno unico, vengano corrisposti per
intero alla signora così come tutti i contributi erogati dagli enti pubblici per i Pt_2
quali i minori dovranno considerarsi a carico della madre al 100%, così come per
eventuali detrazioni fiscali;
8. con vittoria di spese di causa”;
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi
rassegnate dalle parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina 3 di 11 1. Con ricorso, depositato in data 20/02/2025, la parte ricorrente Parte_1
chiede la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile. La sig.ra
[...]
aveva contratto matrimonio civile in AR (Spagna) in data Pt_1
14/05/2007 con il signor , scegliendo il regime della Controparte_1
separazione dei beni. L'atto di matrimonio è stato trascritto all'Ufficio di Stato civile del
Comune di Merano n. 24 /II- Serie C di data 20.05.2008 (doc. 1 della ricorrente).
2. La separazione personale dei coniugi era stata omologata con decreto del Tribunale di
Bolzano, numero 3436/2017 del 25/07/2017, depositato il 26/07/2017 (doc. 4 di parte ricorrente). Le condizioni di separazione sono state poi modificate, su ricorso della sig.ra con decreto del Tribunale di Bolzano, numero 3490/2022 del Parte_1
25/07/2022, depositato il 13/09/2022. Nel relativo procedimento sub RG n. 1943/2022 il sig. era rimasto contumace. Anche nell'odierno procedimento Controparte_1
il marito non si è costituito ed è stato dichiarato contumace Controparte_1
all'udienza del 19/05/2025.
3. Dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta per presunzione (sino a eccezione e prova contraria da parte del coniuge resistente nella specie non sussistente)
che le parti dalla data di comparizione del 06/06/2017 avanti alla Presidente del
Tribunale, e quindi da oltre i termini minimi richiesti dalla legge, non hanno mai più
ripreso a convivere.
4. Risulta altresì l'impossibilità della conciliazione e, in genere, del mantenimento o della ripresa della comunione coniugale. All'udienza del 19/05/2025 la sig.ra Pt_1
pagina 4 di 11 ha dichiarato: “Chiedo il divorzio perché non c'è la minima possibilità di Pt_1
risanare il matrimonio, dato che già da anni non ho contatti”.
5. Dagli atti emerge altresì che dal matrimonio sono nati due figli, tuttora minorenni:
, nato il [...] in [...] e Persona_1
, nato il [...] in [...]. Persona_2
6. Dal quadro processuale emerge una grave carenza educativa in capo al sig.
, il quale si è sostanzialmente disinteressato, in aperto contrasto Controparte_1
con quanto disposto dall'art. 337ter c.c., delle esigenze di cura, istruzione e educazione dei figli.
7. In tutti questi anni non ha contributo al mantenimento dei figli e si è reso di fatto irreperibile (il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza hanno dovuto essere notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), violando con tale sua condotta anche il disposto di cui all'art. 337-sexies secondo comma cc (secondo il quale “In presenza di figli minori,
ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di
trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. […]”). All'udienza del 19/05/2025 la sig.ra ha dichiarato: “Con il sig. Parte_1 CP_1
, mio marito, non ho più contatti, da tre / quattro anni. Qualche volta i figli
[...]
lo vedono a Merano;
non lì saluta. Non paga nessun contributo, non si interessa della
famiglia. I suoi genitori sono deceduti;
lui è figlio unico;
anche se vivono parenti
(cugini) a Merano, ma mi ignorano. Non so che lavoro fa, non so cosa guadagna”.
pagina 5 di 11 8. Da quanto premesso consegue un giudizio negativo sulla idoneità educativa di
(cfr. Cass. civ. 2009 n. 26587 secondo la quale “perché possa Controparte_1
derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei
confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità
educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto
pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del
genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di
cura, di istruzione e di educazione del minore)”).
9. Il comportamento processuale del convenuto, che è rimasto contumace, corrobora la ricostruzione di parte ricorrente in ordine al disinteresse del padre per le vicende dei figli minorenni. Sussistono, dunque, i presupposti per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso, essendo esso per i motivi di cui sopra contrario all'interesse dei minori (cfr. art. 337quater cc); i figli vanno pertanto affidati esclusivamente alla madre. Anzi, data l'impossibilità di relazionarsi con il padre (che è letteralmente sparito dalla famiglia) va disposto, come richiesto dalla madre, l'affidamento c.d. “super-
esclusivo”, autorizzandola a prendere da sola anche “le decisioni di maggiore interesse
per i figli” (337quater, comma 2, c.c.).
10. Con riferimento al diritto di visita del padre risulta opportuno, data la situazione invariata dall'emanazione del decreto di modifica delle condizioni di separazione
(decreto del Tribunale di Bolzano, numero 3490/2022 del 25/07/2022, depositato il
13/09/2022), confermare quanto sul punto giá disposto nello stesso: “Le visite tra padre
pagina 6 di 11 e figli sono sospese;
laddove vi sarà una concreta richiesta del padre di vedere i figli
(richiesta che il padre dovrà rivolgere ai servizi sociali territorialmente competenti), le
visite tra padre e figli si dovranno svolgere con modalità protetta da organizzare dal
servizio sociale territorialmente competente” (doc. 5 della ricorrente).
11. Il Tribunale non ha sentito i minori apparendo tale ascolto, ai sensi dell'art. 473bis.4
c.p.c., nel caso di specie in contrasto con gli interessi degli stessi per i seguenti motivi: Il
figlio si trova da tre settimane in comunità a Salerno, “per Persona_1
curarsi da problemi psichici e di dipendenza da ” (dichiarazione della madre Per_3
all'udienza del 19/05/2025) ed è attualmente neanche accessibile per la madre. Con
riferimento al figlio si ritiene che sia stato opportuno evitare una Per_2
vittimizzazione secondaria, sia per la mancanza del padre sia per i problemi di suo fratello.
12. Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli si osserva che alla luce del principio di proporzionalità previsto dall'art. 337ter, comma 4, c.c.1, appare congruo confermare il contributo già fissato nel decreto del Tribunale di Bolzano, numero
3490/2022 del 25/07/2022, depositato il 13/09/2022, che aveva provveduto alla modifica delle condizioni di separazione: “Il signor deve pagare a titolo di Controparte_1
mantenimento ordinario per i figli l'importo mensile di € 350,00 per ciascuno figlio (e
quindi complessivamente € 700,00 mensili), da versarsi alla ricorrente in via anticipata
entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale rivalutazione in base degli indici
pagina 7 di 11 ASTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai della Provincia di
Bolzano, con prima rivalutazione ad agosto 2023 (con base luglio 2022)” (doc. 5 della ricorrente).
13. Con riferimento al figlio , che si trova - come Persona_1
già sopra esposto - in comunità per essere guarito da problemi di salute psichiatrici e di tossicodipendenza, la sig.ra rinuncia ad una parte del Parte_1
mantenimento in quanto non deve provvedere al mantenimento ordinario del figlio in comunità: “Finché mio figlio è in comunità, siccome non ho spese per il suo
sostentamento, tranne eventualmente per vestiti e per dargli qualche soldino per il suo
svago, mi accontento di Euro 150,00, sempre per il periodo che si trova in comunità;
una volta, a casa, chiedo il contributo ordinario di Euro 350,00 (più rivalutazione: base
luglio 2022)” (verbale d'udienza del 19/05/2025).
14. Risultano ragionevole e nell'interesse dei due figli anche tutte le altre richieste della madre: assegnazione della casa familiare con residenza dei figli nella stessa, spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, contributi pubblici per i figli a vantaggio della madre.
15. In considerazione dell'esito della vertenza, del contegno processuale della parte convenuta che non costituendosi non si è opposta alle richieste di parte ricorrente e del carattere necessario della giurisdizione in materia di divorzio con prole minorenne, nulla va disposto sulle spese di lite che restano dunque a carico della parte ricorrente (non essendosi costituita la parte resistente).
pagina 8 di 11 16. Il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale avendo i figli minorenni la loro residenza abituale ai sensi dell'articoli 473bis.11 e 473bis.47 c.p.c. nel circondario di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita, vista la legge 1970/898 e gli articoli 337 bis ss.
c.c. e l'art. 473.bis.28 c.p.c.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in AR (Spagna) in data 14.05.2007
da
nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Merano, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al numero 24, parte II, serie C, anno 2008,
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni:
1. I figli , nato il [...] a [...] Persona_1
ER (Messico), e , nato il [...] a [...] Persona_2
(Messico), sono affidati esclusivamente alla sola madre Parte_1
che adotterà da sola anche le decisioni di maggiore interesse per i figli.
pagina 9 di 11 2. L'abitazione coniugale sita in Merano, via Portici n. 58, rimane assegnata in uso esclusivo alla madre con tutti gli arredi presenti, dove i due Parte_3
figli continueranno a convivere con la madre e dove avranno la loro residenza anagrafica.
3. Le visite tra il padre e i due figli rimangono sospese;
Controparte_1
laddove vi sarà una concreta richiesta del padre di vedere i figli (richiesta che il padre dovrà rivolgere ai servizi sociali territorialmente competenti), le visite tra padre e figli si dovranno svolgere con modalità protetta da organizzare dai servizi sociali territorialmente competenti.
4. Il padre deve continuare a versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento ordinario per i figli, € 350,00 per ciascuno figlio, in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale rivalutazione in base agli indici ASTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione a maggio 2023 (base maggio 2022). Soltanto per il periodo attuale (precisamente a partire dal 01/05/2025), in cui il figlio
[...]
si trova per ragioni di salute in comunità a Salerno e Persona_1
fino alla sua permanenza nella stessa, il mantenimento dovuto per lo stesso è
ridotto a € 150,00 mensili, integrati dalla rivalutazione a partire dal maggio 2022.
5. Il padre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento Controparte_1
delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli;
sul punto si richiama integralmente quanto statuito nel protocollo d'intesa tra Tribunale di pagina 10 di 11 Bolzano, Procura di Bolzano, Consiglio ordine avvocati di Bolzano e Osservatorio
nazionale sul diritto di famiglia attualmente in vigore.
6. Gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica
(compreso l'assegno unico) andranno a beneficio esclusivo della madre
[...]
incluse le eventuali detrazioni fiscali spettanti. Pt_1
7. Si autorizza la madre a richiedere, senza la firma del Parte_1
padre , il rilascio di documenti identificativi (tra cui carta Controparte_1
d'identità e passaporto), anche ai fini di espatrio, per i figli minori.
8. Nulla va disposte sulle spese di lite che rimangono, perciò, a carico della parte ricorrente.
Così deciso in Camera di Consigli in Bolzano (BZ), il 06/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 È lecito presumere che il padre abbia un introito medio. La madre lavora come addetta alla pulizia nel “Gamperheim” a Merano part-time al 50% e guadagna circa 700 - 750 Euro al mese (cfr. verbale d'udienza del 19/05/2025 e CUD: doc. 10 della ricorrente); paga per l'affitto della casa 600 Euro mensili (cfr. doc. 12 della ricorrente), ma riceve al riguardo una contribuzione pubblica di 3.941,07 Euro (cfr. doc. 11 della ricorrente).