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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 05/02/2026, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1758/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8954/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2580045150 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 400/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con il ricorso depositato il 09/05/2025, la ricorrente - Avv. Ricorrente_1 – ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 2580045150 -anno 2022- notificata in data 04.04.2025 da parte di AMA
s.p.a. Avviso di accertamento esecutivo per la complessiva somma di € 160,39 relativo al mancato pagamento della Tassa sui rifiuti anno 2022 sull'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, contro il Comune di Roma. Parte attrice ha dedotto:
- che l'immobile di Indirizzo_1, Roma, è stato dalla sottoscritta venduto in data 30/09/2019, ed ha prodotto atto di compravendita in copia
- che già nel mese di agosto 2020 l'Società_1 inviava a mezzo posta richiesta di pagamento della Ta.ri. relativa al I semestre dell'anno 2020, di € 79,75 e già all'epoca fu inviato all'Ama una pec dove si rappresentava l'alienazione dell'immobile già dal mese di settembre del 2019, che pertanto nulla era dovuto dalla sottoscritta in ordine alla Tassa sui rifiuti per il tempo successivo alla vendita dell'immobile de quo, avendone alienato la proprietà. Nella stessa sede si diffidava l'AMA dall'inviare ulteriori richieste di pagamento.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto gravato, con vittoria di spese.
2.Roma Capitale si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto l'infondatezza del ricorso in quanto il soggetto passivo del tributo ha l'obbligo di dichiarare debitamente e tempestivamente l'avvenuta cessazione dell'occupazione.
3. A conclusione dell'Udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.In tal senso si rileva che Parte attrice ha prodotto agli atti di causa documentazione probante che già nel 2020, in relazione ad altra richiesta da parte di Società_1 del pagamento della TARI per il 1° semestre 2020, aveva inviato PEC di diffida (29/09/2020) segnalando la vendita. Nonostante ciò, l'ente ignorando la precedente comunicazione ha inviato l'atto gravato.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
2. Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 13.01.2026 Il Giudice
PE Di TO
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8954/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2580045150 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 400/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con il ricorso depositato il 09/05/2025, la ricorrente - Avv. Ricorrente_1 – ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 2580045150 -anno 2022- notificata in data 04.04.2025 da parte di AMA
s.p.a. Avviso di accertamento esecutivo per la complessiva somma di € 160,39 relativo al mancato pagamento della Tassa sui rifiuti anno 2022 sull'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, contro il Comune di Roma. Parte attrice ha dedotto:
- che l'immobile di Indirizzo_1, Roma, è stato dalla sottoscritta venduto in data 30/09/2019, ed ha prodotto atto di compravendita in copia
- che già nel mese di agosto 2020 l'Società_1 inviava a mezzo posta richiesta di pagamento della Ta.ri. relativa al I semestre dell'anno 2020, di € 79,75 e già all'epoca fu inviato all'Ama una pec dove si rappresentava l'alienazione dell'immobile già dal mese di settembre del 2019, che pertanto nulla era dovuto dalla sottoscritta in ordine alla Tassa sui rifiuti per il tempo successivo alla vendita dell'immobile de quo, avendone alienato la proprietà. Nella stessa sede si diffidava l'AMA dall'inviare ulteriori richieste di pagamento.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto gravato, con vittoria di spese.
2.Roma Capitale si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto l'infondatezza del ricorso in quanto il soggetto passivo del tributo ha l'obbligo di dichiarare debitamente e tempestivamente l'avvenuta cessazione dell'occupazione.
3. A conclusione dell'Udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.In tal senso si rileva che Parte attrice ha prodotto agli atti di causa documentazione probante che già nel 2020, in relazione ad altra richiesta da parte di Società_1 del pagamento della TARI per il 1° semestre 2020, aveva inviato PEC di diffida (29/09/2020) segnalando la vendita. Nonostante ciò, l'ente ignorando la precedente comunicazione ha inviato l'atto gravato.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
2. Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 13.01.2026 Il Giudice
PE Di TO