Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 27/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
NRG 423/2022
TRIBUNALE di BIELLA
Davanti al Giudice Onorario dott.ssa Rita Buccetti, oggi 26 maggio 2025 è chiamata la causa promossa da nei confronti di in persona della Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante p.t. e amministratore unico iscritta al ruolo CP_2
nell'anno 2022 al numero 423.
L'udienza è svolta con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza cartolare). I procuratori delle parti hanno depositato note scritte di precisazione delle conclusioni da intendersi in qui integralmente richiamate.
Il giudice si ritira per deliberare.
All'esito della camera di consiglio viene data lettura di motivazione e dispositivo della seguente sentenza mediante deposito telematico..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nella persona del Giudice Onorario in funzione di giudice unico
- dott.ssa Rita Buccetti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281sexiesc.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e amministratore unico al fine Controparte_1
di sentirla dichiarare tenuta e, come tale, condannata al pagamento in proprio favore della somma di € 9794,52 (o della diversa somma accertanda in corso di causa) oltre ad interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo. A titolo di risarcimento danni derivanti da responsabilità precontrattuale. A sostegno della
NO e di averne individuato uno di proprio interesse per l'apertura di un esercizio commerciale, più precisamente un “pub”; ii) di aver concordato con la controparte la porzione oggetto di locazione e i lavori da eseguire a carico della proprietà per predisporre il locale all'attività commerciale indicata, iii) di aver concordato il canone di locazione e di aver fissato la data di apertura del locale al mese di ottobre 2021, iv) di aver incaricato proprie maestranza e di aver acquistato il materiale necessario alla esecuzione delle opere a proprio carico avendo ricevuto da controparte previa autorizzazione all'inizio del lavori al fine di poter aprire il locale nel mese indicato, v) di aver ricevuto dalla signora una “lettera d'intenti per CP_2
locazione commerciale” predisposta dalla società locatrice, vi) di aver acquistato – nel luglio 2021 - un bancone bar che avrebbe dovuto essere collocato in una parte dei locali oggetto della futura locazione, vi) che nel mese di agosto 2021 detti locali risultavano ancora ingombri delle pellicce e dei capi di abbigliamento della società proprietaria, vii) che nello stesso mese di agosto – allorchè l'odierna attrice avena sostenuto altre spese finalizzate all'acquisto di altro materiale e accessori in vista dell'apertura del locale - il signor , con il quale l'attrice si era sino ad CP_3
allora rapportata nella fase precontrattuale, dichiarava che la aveva deciso di CP_1
rompere ogni rapporto e di non essere più intenzionata alla sottoscrizione di un contratto di locazione commerciale. Si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva della società essendo i contratti avvenuti pressochè unicamente con il signor privo di qualunque potere di rappresentanza. CP_3
Mel merito, rilevava l'incompatibilità della apertura di un locale del tipo di quelli indicati da parte attrice nel Centro Commerciale all'interno del quale era inserito il locare e, conseguentemente, deduceva l'impossibilità, sin dall'inizio, di addivenire alla conclusione di una locazione commerciale del genere indicato. Allegava, inoltre, di aver concesso alla signora di poter depositare momentaneamente il bancone Pt_1
bar acquistato solo a mero titolo di cortesia. Concludeva, pertanto, per il rigetto della avversaria domanda non sussistendo i presupposti di fatto e di diritto per l'affermazione di responsabilità precontrattuale. Istruita la causa a mezzo prove orali, veniva fissata l'odierna udienza ex art.281 sexies c.p.c.
Appare opportuno preliminarmente precisare che la presente sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.132 e 118 disp.att. cpc e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisone non essendo il Giudice tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisone” concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbite (o superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto concretamente provato dal giudicante.
1. La vicenda oggetto di causa. Appare opportuno brevemente sintetizzare i fatti di causa ai fini della miglior comprensione delle motivazioni della presente decisione.
La signora essendo alla ricerca di un immobile per intraprendere una Parte_1
attività commerciale volta alla somministrazione di cibi e bevande, veniva messa in contatto con il signor , socio della , società proprietaria di CP_3 Controparte_1
beni immobili siti in NO Frazione San Giacomo, il quale sottoponeva all'attenzione dell'odierna attrice tre immobili, tra i quali la signora Pt_1
individuava quello di suo interesse collocato presso il Centro Commerciale in
NO e censito al NCEU del suddetto Comune al foglio 60 part. 445 sub.33 cat.
D/8. Le parti concordavano che solo una porzione dell'immobile (più precisamente mq 200) avrebbe formato oggetto di futura locazione accordandosi nel senso che alcune opere (posa di una parete divisoria per ridurre le dimensioni dell'immobile, posa di tre porte di emergenza e creazione di n.3 bagni) sarebbero state a carico della
. Le parti concordavano, altresì, l'importo del canone e individuavano la CP_1
data di apertura del locale nel mese di ottobre 2021. Nel mese di luglio 2021 l'odierna attrice incaricava il signor elettricista di propria fiducia, di Controparte_4
redigere preventivo avente ad oggetto i lavori a suo carico (installazione impianto rilevazione fumi e lampade di emergenza, adeguamento impianto elettrico) per l'importo di € 15644,06, il 50% del quale doveva essere versato al momento dell'accettazione dello stesso e provvedeva all'acquisto del materiale necessario. Il signor emetteva fattura per il complessivo importo di € 7034,52. CP_4
Secondo la prospettazione di parte attrice, avendo ricevuto autorizzazione da di poter eseguire subito i lavori, conveniva con il predetto elettricista di CP_1
eseguire gli interventi elettrici nel mese di agosto talchè questi ritardava di far fruire le ferie al proprio personale proprio per tale ragione. Inoltre l'attrice si adoperava per l'apertura della partita IVA incaricando lo studio commerciale EffeGi CP_5
sostenendo un complessivo costo di € 500,00. Il signor –
[...] CP_3
che, secondo la prospettazione attorea dichiarava di agire quale socio della – CP_1
autorizzava l'attrice a recarsi presso i locali non solo con l'elettricista, ma anche con il decoratore, con l'addetto antiincendio e coi professionisti incaricati dei rilevi e della elaborazione dei disegni. Nel luglio 2021, in occasione dei numerosi colloqui avuti con il signor , l'attrice conosceva presso i locali de quo, l'amministratore della CP_3
società, la signora con la quale concordava di procedere alla redazione di CP_2
una “lettera d'intenti per locazione commerciale” che veniva redatta da controparte e consegnata all'attrice in data 19.7.2021. Il locale oggetto della futura locazione commerciale – all'epoca dei fatti – risultava occupato per la maggior parte della sua superficie da pellicce e capi di abbigliamento del negozio posto a fianco di proprietà della società odierna convenuta con ciò – sempre stando alla prospettazione di parte attrice - rendendo più difficoltoso e ritardando le attività di misurazione e l'avvio della ristrutturazione. L'odierna attrice procedeva, altresì, all'acquisto di un bancone bar con relativi accessori (sostenendo la spesa di € 1500,00) che avrebbe dovuto essere depositato, come concordato tra l'attrice e il signor , nel locale oggetto della CP_3
futura locazione. Non essendo detto locale stato tempestivamente liberato – nonostante le rassicurazioni offerte dal signor - la signora CP_3 Pt_1
depositava temporaneamente il bancone presso il locale a fianco, così come suggerito dal signor stesso in attesa dello sgombero dei locali che sarebbe avvenuto – CP_3
secondo quanto rassicurato - entro la fine del mese di luglio/primi giorni del mese di agosto 2021. Contrariamento alle aspettative, invece, il signor comunicava alla CP_3
signora che la aveva deciso di interrompere ogni rapporto e di non Pt_1 Parte_2
essere più intenzionata a sottoscrivere il contratto non condividendo più il progetto di apertura del Pub programmato e comunicato dalla signora proprio mentre Pt_1
quest'ultima si accingeva a acquistare elettrodomestici nonché ad acquistare il materiale per la pavimentazione. Sulla scorta di tali premesse l'attrice avanzava domanda di risarcimento dei danni (complessivamente pari a € 9794,52) a titolo di responsabilità precontrattuale ex art.1337 cod. civ. e relativi alle spese sostenuto per la ristrutturazione del locale e il prospettato avvio di attività commerciale nei locali oggetto della locazione mai conclusasi. Detta ricostruzione fattuale e giuridica è contestata da parte convenuta la quale, in via preliminare eccepisce la carenza di legittimazione passiva della avendo l'attrice avuto contatti unicamente con il CP_1
signor , socio di minoranza ma privo dei poteri rappresentativi della CP_3
società che pertanto, non può ritenersi legata da vincoli precontrattuali. Quanto al merito della vicenda, rileva che la lettera di intenti non fu mai sottoscritta dalle parti, che l'attività di somministrazione di bevande (che parte attrice intendeva svolgere nei locali oggetto della locazione) non risultava compatibile con le esigenze del Centro
Commerciale all'interno del quale era inserito il locale oggetto di interessamento poiché il Centro dispone di un sistema di sicurezza notturno implicante la chiusura dei cancelli, che non fu mai avviata alcuna attività di ristrutturazione, che alcun contatto si sarebbe mai svolto con la signora amministratore unico della società, CP_2
che gli eventi atmosferici connessi alla tromba d'aria sviluppatasi il 24.7.2021 che interessò pesantemente il Centro Commerciale avrebbero reso di fatto impossibile la conclusione di qualunque accordo finalizzato alla locazione commerciale.
2.L'inquadramento della fattispecie in esame. Come è noto ai sensi dell'art. 1337 cod.civ. nello svolgimento delle trattative e nella conclusione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede onde la violazione di detto canone comporta il sorgere di responsabilità precontrattuale e ciò a tutela della libertà negoziale. Ed invero, la secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità buona fed la responsabilità precontrattuale costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'iter di formazione del contratto (cfr Cas. Sez. Un.
2001/9645, Sez. Un. 2003/10160). L'obbligo di correttezza e buona fede nelle trattative deve essere inteso in senso oggettivo sicché non è necessario un particolare comportamento soggettivo di malafede determinato dall'intenzione di uno dei contraenti di arrecare pregiudizio all'altro ma è sufficiente anche il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che senza giustificato motivo ha interrotto le trattative eludendo così le aspettative della controparte (Cass. 88/340).
Una delle ipotesi individuate dalla giurisprudenza di legittimità in cui si concretizza la responsabilità contrattuale è rappresentata, per quanto di interesse nella fattispecie in esame, dalla rottura ingiustificata delle trattative volte alla conclusione del contratto: la responsabilità presuppone che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione di un contratto giunte a uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto, inoltre che una delle parti abbia interrotto le trattative così eludendo le ragionevoli aspettative nell'altra, la quale avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ha occasioni più favorevoli e, infine, che il comportamento della parte inadempiente sia stato determinato se non da malafede almeno da colpa e non sia quindi assistito da un giusto motivo. La verifica circa la sussistenza di tale condizioni impone un accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice di merito il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se scevro da vizi di illogicità nella motivazione (cfr ex multis Cass. 04/8723, Cass. 07/7768). In tema di onere probatorio – ritenendo che la responsabilità precontrattuale abbia natura di responsabilità extracontrattuale – qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati, come nella fattispecie in esame, dal recesso ingiustificato di una parte grava non su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede o correttezza, ma incombe viceversa sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla suddetta norma (cfr Cass. 04/25040).
3. Le risultanze processuali. Dall'istruttoria orale espletata è emerso che: i) il signor in nome e per conto di ha incaricato un elettricista di sua CP_3 CP_1 fiducia di occuparsi della sistemazione dell'impianto elettrico, mentre la signora lo ha incaricato di occuparsi dell'impianto di rilevazione dei fumi e delle Pt_1
lampade di emergenza;
ii) i lavori avrebbero dovuto iniziare nel mese di agosto 2021 essendo preventivata l'apertura del pub per il mese di ottobre (vedi deposizione teste verbale dell'udienza del 6.2.2024), periodo che fu concordato tra CP_4
l'odierna attrice e il signor (vedi deposizione della teste cfr. CP_3 Tes_1
Verbale udienza del 6.2.2024); iii) i contatti preliminari tenutisi nel mese di maggio
2021 avvennero con il signor introdotto quale socio di che CP_3 CP_1
accompagnò la signora a visionare i locali (vedi deposizione teste Pt_1 Tes_2
cfr verbale udienza del 6.2.2024); iv) in occasione di tale incontro fu il
[...]
signor a impegnarsi a realizzare le pareti divisorie, le porte di emergenza CP_3
e i tre servizi igienici al fine di adeguare i locali alla futura predisposizione a pub (vedi deposizione citata); v) nei mesi successivi fu sempre il signor , CP_3
unitamente ai tecnici di fiducia delle parti, a presenziare agli incontri finalizzati alla redazione dei disegni e alle misurazioni necessarie per realizzare i lavori di adeguamento dei locali (vedi deposizione cit.); vi) mel mese di luglio 2021 la signora fece controllare l'impianto antincendio (vedi deposizione cit.); vii) la signora Pt_1
– amministratrice di partecipò ad almeno tre incontri con la CP_2 CP_1
signora (vedi deposizione teste cit.); viii) in data 19.7.2021 fu la Pt_1 Tes_1
signora a consegnare alla signora la “lettera d'intenti per locazione CP_3 Pt_1
commerciale”; ix) nel mese di luglio 2021 i locali che avrebbero dovuto formare oggetto della locazione erano ancora ingombri delle pellicce e dei capi di abbigliamento e sarebbero stati liberati nel mese di agosto secondo le rassicurazioni offerte dal signor (vedi deposizione cit.); x) il geom teste CP_3 Tes_1 Tes_3
di parte convenuta sentito a prova contraria, ha dichiarato che i sopralluoghi erano finalizzati a studiare la suddivisione del locali pe consentire la realizzazione di un pub
(cfr verbale udienza del 6.2.2024); xi) le parti si erano, altresì, accordate per apporre una transenna che potesse delimitare il passaggio verso il locale del pub (vedi deposizione testa cfr verbale udienza del 10.9.2024); xii) parte attrice nel Tes_4
luglio 2021 ha acquistato il bancone del bar (vedi doc.prod. Sub. 5 fascicolo parte attrice) e lo ha collocato presso un altro locale messo a disposizione da controparte essendo i locali futuro oggetto di locazione ancora ingombri di materiale della proprietà (vedi deposizione teste cit.). Le deposizioni dei testi - da Tes_1
ritenersi attendibili attesa la conoscenza diretta dei fatti di causa - convergono nel confermare la ricostruzione dei fatti come prospettata da parte attrice. Priva di pregio appare, a parere di chi scrive, la difesa di parte convenuta concernente l'impossibilità di destinare i locali ad esercizio commerciale di attività di Pub per asserita disposizione del regolamento del Centro Commerciale posto che la parte non ha provato nè offerto di provare detta circostanza: il parere negativo del Centro Commerciale
(prodotto sub.9 fascicolo parte convenuta) non appare determinante quanto non risulta in alcun modo documentata la necessità di tale requisito e, in ogni caso, la suddetta documentazione risulta formatasi in data 10.8.2021 ovvero successivamente alla predisposizione e consegna della lettera d'intenti da parte della CP_1
(19.7.2021). Ed invero, è appunto tale documentazione che sconfessa la tesi della convenuta: la lettera di intenti di locazione commerciale redatta proprio dalla società convenuta e consegnata a controparte nel luglio 2021, ovvero ben due mesi dopo l'inizio delle trattative contrattuali e la presa d'atto delle intenzioni della signora indica quale destinazione d'uso dell'immobile oggetto della locazione “Pub- Pt_1
somministrazione bevande” (vedi doc.prod. Sub.2 fascicolo parte attrice).
Le emergenze processuali depongono, a parere di chi scrive, nel senso di ritenere provata la tesi attorea: il comportamento di , sempre presente agli CP_3
incontri, ai quali presenziò anche la madre legale rappresentante, il contegno del signor , sempre presentatosi quale socio della nonchè il suo CP_3 CP_1
legame familiare con l'amministratrice della società (in quanto figlio della signora
), la predisposizione (nonchè la consegna) di una lettera di intenti proprio CP_2
da parte della signora , il coinvolgimento di tecnici di fiducia di con CP_3 CP_1
l'incarico di studiare le soluzioni tecniche per l'adattamento dei locali alla tipologia di attività commerciale che la signora intendeva avviare, appaiono tutti elementi Pt_1
idonei a generare nella potenziale conduttrice il convincimento della bontà e serietà delle trattative contrattuali in corso e a determinare il sorgere di un fondato affidamento nella conclusione del contatto. Dette argomentazioni appaiono assorbenti l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta: il contegno del signor appare integrare gli estremi del falsus procurator e, come tale, CP_3
idoneo a generare affidamento nella controparte – meritevole di tutela - circa la sussistenza di poteri di rappresentanza, quanto meno nella fase precontrattuale.
D'altro canto si ritiene, altresì, integrato l'elemento della rottura ingiustificata delle trattative atteso che l'argomentazione posta da parte convenuta a sostegno della propria volontà di non addivenire più alla conclusione del contratto (ovvero l'essersi verificati danni a causa della tromba d'aria) appare priva di pregio: è una mera allegazione non supportata da concreti elementi di prova la circostanza che un tale evento avrebbe impedito la conclusione del contratto di locazione.
Giova rilevare che secondo il costante orientamento giurisprudenziale sovra citato, dal quale non v'è motivo per doversi discostare, per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (cfr Cass. 34510/2021, Cass. 7545/2016).
4 La domanda attorea. Deriva da quanto sovra esposto la fondatezza della domanda attorea in punto an: la parte ha provato, come era suo onere, il comportamento di controparte contrario a buona fede contrattuale, una rottura delle trattative – giunte ad una fase avanzata - non giustificata. Risulta provato anche il nesso di causalità tra i fatti e i danni lamentati da parte attrice in quanto: in primo luogo la signora Pt_1
ha acquistato il bancone del bar (depongono in tal senso sia le risultanze delle prove orali che la documentazione versata in atti) nel luglio 2021 ovvero in epoca in cui le trattative si trovavano in una fase già avanzata ed era stata già consegnata anche la lettera d'intenti (tutti elementi idonei a ingenerare l'affidamento nella conclusione del contratto) onde non può certo ritenersi detto acquisto “azzardato”. In secondo luogo, parte convenuta si rese disponibile a consentirne il deposito in locali attigui a quello futuro oggetto della locazione commerciale rafforzando il convincimento nella conclusione del contratto: diversamente opinando non si vede la ragione per cui la avrebbe dovuto consentire il ricovero del bancone in locali di sua proprietà CP_1
senza richiedere un corrispettivo per il deposito: la tesi della disponibilità a mero titolo di cortesia non appare suffragata da idonei elementi probatori. In terzo luogo, nel giugno 2021 (quindi a trattative avviate) la signora si è rivolta ad uno studio Pt_1
commerciale incaricandolo di occuparsi delle pratiche per l'avvio di una attività commerciale e l'apertura della partita IVA (vedi deposizione teste cfr CP_5
udienza del 6.2.2024) affrontando le relative spese, adempimenti che non avrebbe affrontato se non avesse avuto contezza della serietà delle trattative in essere con la controparte. Analogamente deve ritenersi per le altre attività e spese sostenute dalla signora con riferimento all'adeguamento dell'impianto fumi e lampade di Pt_1
emergenza (vedi deposizione teste cfr verbale udienza del 6.2.2024 CP_4
nonchè per l'incarico di RS (vedi deposizione teste cfr verbale udienza Tes_4
del 10.9.2024). La domanda attorea appare fondata anche in punto quantum: la spesa di
€ 500,00 per le prestazioni professionali rese dallo studio Controparte_6
è stata documentata (vedi doc.prod. Sub. 3 fascicolo parte attrice) e le prestazioni effettivamente rese (vedi deposizione teste cfr verbale udienza del 6.2.2024); CP_5
la spesa di € 1500,00 per l'acquisto del bancone bar risulta documentata (vedi doc.prod. Sub 5 atto di citazione e sub 3 memoria di parte attrice) e la consegna effettivamente avvenuta (vedi deposizione teste cit.); la spesa di € 610,00 Tes_1
alla per le pratiche di apertura del PUB e l'attività svolta in materia di CP_7
sicurezza e prevenzione alla risulta documentata (vedi doc.prod. Sub. 6) CP_7
e le prestazioni effettivamente rese (vedi deposizione teste;
la spesa di € Tes_5
7034,52 per l'acquisto di materiale elettrico, impianto rilevazione fumi e lampade di emergenza è stata documentata (vedi fatture prodotte sub. 4 fascicolo parte attrice) e le prestazioni effettivamente rese (vedi deposzione teste ). Non risulta CP_4
invece, adeguatamente documentata la spesa per il trasporto del bancone bar.
Ciò posto la pretesa risarcitoria di parte attrice appare fondata trattandosi di spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto e, come tale meritevole di accoglimento per l'importo di € 9574,52 oltre ad interessi dalla data di maturazione del credito (da individuarsi nella data di comunicazione della rottura delle trattative) al saldo effettivo.
Ogni ulteriore questione e/o argomentazione deve ritenersi assorbita e/disattesa.
6. Spese. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri introdotti dal Decreto del Ministero della Giustizia n.55/2014 (applicandosi le nuove tariffe - giusto il disposto degli artt. 6 e 7 DM n. 147/2022 - esclusivamente alle prestazioni esaurite successivamente alla loro entrata in vigore cfr. Cass. ordinanza n. 33482 del 14.11.2022) tenuto conto dell'attività effettivamente prestata, della complessità e del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase istruttoria,
€ 1701,00 per la fase decisoria e così complessivi € 4996,00 oltre ad VA , Cap ex e
15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma 2° D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento della domanda attorea dichiara tenuta e conseguentemente condanna la in persona del legale rappresentante e amministratore unico Controparte_1
corrente in NO (P.VA al pagamento in favore di P.IVA_1 Parte_1
(c.f. ) residente in [...]della somma di € 9574,52 oltre C.F._1
ad interessi come da domanda
2. dichiara tenuta e come tale condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante e amministratore unico corrente in NO (P.VA ) a P.IVA_1
rimborsare a (c.f. ) le spese di lite del presente Parte_1 C.F._1
grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 4996,00 oltre ad VA, Cap ex e
15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma 2° D.M. cit. Così deciso in Biella in data 26 maggio 2025
La Giudice Onorario
Dott.ssa Rita Buccetti