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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/07/2024, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 184/2023
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi n.410 del 14.3.2023 Oggetto: opposizione ad estratto di ruolo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Carbotta Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Rizzo
Appellante
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, e in persona del CP_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Marcella Mattia
Appellati
FATTO
Con ricorso del 23.12.2021 aveva dedotto:- che all'esito di richiesta Parte_1 di visione dell'estratto di ruolo inoltrata il 30.11.2020 all' egli Controparte_1 aveva appreso dell'avviso di addebito emesso nei suoi confronti dall con il n.3242016 CP_2
0002215762000, dell'importo di € 34.208.60 relativo a contributi per l'anno 2016; -che il credito indicato nell'avviso di addebito si era prescritto nel termine di cinque anni ex art.3 comma 9
l.n.335/1995 decorrente dal 19.12.2016, data in cui secondo l'agente di riscossione vi sarebbe stata la notificazione, in mancanza di successivi atti interruttivi. Aveva quindi chiesto che fosse dichiarato estinto il credito.
L' aveva eccepito l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso, di cui aveva chiesto il CP_2 rigetto. Aveva eccepito: il difetto di interesse ad agire, essendo non autonomamente impugnabile l'estratto di ruolo;
l'insussistenza della prescrizione a fronte del riconoscimento di debito attuato mediante richiesta di rateizzazione e pagamento di alcune rate;
l'applicabilità degli artt.19 e 20
n.112/1999.
L aveva a sua volta eccepito l'infondatezza del ricorso, Controparte_1 stante l'interruzione della prescrizione avvenuta mediante tre intimazioni di pagamento notificate rispettivamente nelle date del 28.11.2017, 13.6.2018, 24.1.2019.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Brindisi, ritenuta applicabile la norma di cui all'art.3 bis D.L. n.146/2021, convertito con modificazioni in legge n.215/2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'estratto di ruolo relativi ad un avviso di addebito notificato e non opposto, all'uopo richiamando Cass. S.U. n.26283/2022.
Avverso tale decisione ha proposto appello lamentandone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui il Tribunale aveva applicabile alla fattispecie concreta la normativa di cui all'art.3 bis D.L. n.146/2021: ha all'uopo sostenuto che il principio espresso da Cass. S.U.
n.26283/2022 riguardava il diverso caso della cartella o avviso di addebito non notificati o invalidamente notificati. Reiterata l'eccezione di prescrizione, l'appellante ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza e l'annullamento dell'avviso di addebito per estinzione del credito.
Costituitisi congiuntamente con unica memoria e hanno eccepito CP_2 CP_3
l'infondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto.
L ha eccepito l'infondatezza dei motivi di censura Controparte_1 proposti dall'appellante e ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza di discussione del 08.05.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
In primo grado, con le note datate 09.03.2023, il ricorrente aveva espressamente dichiarato di rinunciare “all'accertamento –meramente incidentale- della mancata notifica dell'avviso di addebito”.
In appello, quindi, egli ha sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale non ha considerato che la norma ivi richiamata (art.3 bis D.l.n.146/2021) e il principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.26283/2022 sono riferiti al caso della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito non notificati, e che quindi essi non sono applicabili al caso in esame, nel quale la notificazione dell'avviso di addebito non è più contestata.
Tale tesi non è condivisibile. E' vero che il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 26283 del 06.09.2022 si esprime in questi termini: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 2021, art. 3 bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, col quale, novellando del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".
Tuttavia il riferimento alla “cartella non notificata o invalidamente notificata” trova spiegazione nel fatto che per la cartella regolarmente notificata era già consolidato l'orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n.23787/2021, punto n.2 della relativa motivazione) secondo cui la tutela giudiziale è assicurata, in una prima fase, dall'esistenza dei termini previsti dall'art.24 d.lgs.
n.46/1999 e, in una seconda fase, dallo strumento dell'opposizione all'esecuzione nel caso in cui vengano assunte iniziative esecutive dall'agente della riscossione.
La Suprema Corte, infatti, ha reiteratamente chiarito che non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dalla parte creditrice o incaricata della riscossione sulla base della cartella di pagamento (in tal senso, tra le altre, Cass. n.12625/2022; n. 6723/2019;
n. 22946/2016).
Nell'ordinanza della Suprema Corte n.15603/2020 si afferma espressamente che “…quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo - la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione…”.
Nel caso in esame la parte ricorrente non ha allegato un interesse di tal genere, non potendo esso scorgersi nella mera formulazione dell'eccezione di estinzione del credito per la prescrizione asseritamente maturata dopo la notifica dell'avviso di addebito.
In ogni caso, e sotto altro concorrente profilo, occorre evidenziare che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da avverso l'estratto di ruolo conducono Parte_1 anche le osservazioni contenute nella sentenza n.26283/2022 laddove le Sezioni Unite hanno precisato che “14.- La prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal
D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22). 14.1.- Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n.
21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n.
31240/19)”.
Tali argomenti assorbono ogni altra questione.
Pertanto la decisione di primo grado deve essere confermata.
Considerato che il menzionato orientamento giurisprudenziale era consolidato già in epoca anteriore alla proposizione dell'appello e che anteriore era anche la sentenza della S.U., le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo in favore delle due parti appellate ( Controparte_4
), sono poste a carico dell'appellante secondo il Controparte_1 principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 11.04.2023 da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza del 14.03.2023 n.410 del Controparte_1
Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata e Controparte_4
, delle spese di questo grado, liquidate in € 1983,00 oltre accessori e rimborso spese CP_1 forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 08.05.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio dott.ssa Silvana Botrugno
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi n.410 del 14.3.2023 Oggetto: opposizione ad estratto di ruolo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Carbotta Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Rizzo
Appellante
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, e in persona del CP_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Marcella Mattia
Appellati
FATTO
Con ricorso del 23.12.2021 aveva dedotto:- che all'esito di richiesta Parte_1 di visione dell'estratto di ruolo inoltrata il 30.11.2020 all' egli Controparte_1 aveva appreso dell'avviso di addebito emesso nei suoi confronti dall con il n.3242016 CP_2
0002215762000, dell'importo di € 34.208.60 relativo a contributi per l'anno 2016; -che il credito indicato nell'avviso di addebito si era prescritto nel termine di cinque anni ex art.3 comma 9
l.n.335/1995 decorrente dal 19.12.2016, data in cui secondo l'agente di riscossione vi sarebbe stata la notificazione, in mancanza di successivi atti interruttivi. Aveva quindi chiesto che fosse dichiarato estinto il credito.
L' aveva eccepito l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso, di cui aveva chiesto il CP_2 rigetto. Aveva eccepito: il difetto di interesse ad agire, essendo non autonomamente impugnabile l'estratto di ruolo;
l'insussistenza della prescrizione a fronte del riconoscimento di debito attuato mediante richiesta di rateizzazione e pagamento di alcune rate;
l'applicabilità degli artt.19 e 20
n.112/1999.
L aveva a sua volta eccepito l'infondatezza del ricorso, Controparte_1 stante l'interruzione della prescrizione avvenuta mediante tre intimazioni di pagamento notificate rispettivamente nelle date del 28.11.2017, 13.6.2018, 24.1.2019.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Brindisi, ritenuta applicabile la norma di cui all'art.3 bis D.L. n.146/2021, convertito con modificazioni in legge n.215/2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'estratto di ruolo relativi ad un avviso di addebito notificato e non opposto, all'uopo richiamando Cass. S.U. n.26283/2022.
Avverso tale decisione ha proposto appello lamentandone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui il Tribunale aveva applicabile alla fattispecie concreta la normativa di cui all'art.3 bis D.L. n.146/2021: ha all'uopo sostenuto che il principio espresso da Cass. S.U.
n.26283/2022 riguardava il diverso caso della cartella o avviso di addebito non notificati o invalidamente notificati. Reiterata l'eccezione di prescrizione, l'appellante ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza e l'annullamento dell'avviso di addebito per estinzione del credito.
Costituitisi congiuntamente con unica memoria e hanno eccepito CP_2 CP_3
l'infondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto.
L ha eccepito l'infondatezza dei motivi di censura Controparte_1 proposti dall'appellante e ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza di discussione del 08.05.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
In primo grado, con le note datate 09.03.2023, il ricorrente aveva espressamente dichiarato di rinunciare “all'accertamento –meramente incidentale- della mancata notifica dell'avviso di addebito”.
In appello, quindi, egli ha sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale non ha considerato che la norma ivi richiamata (art.3 bis D.l.n.146/2021) e il principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.26283/2022 sono riferiti al caso della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito non notificati, e che quindi essi non sono applicabili al caso in esame, nel quale la notificazione dell'avviso di addebito non è più contestata.
Tale tesi non è condivisibile. E' vero che il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 26283 del 06.09.2022 si esprime in questi termini: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 2021, art. 3 bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, col quale, novellando del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".
Tuttavia il riferimento alla “cartella non notificata o invalidamente notificata” trova spiegazione nel fatto che per la cartella regolarmente notificata era già consolidato l'orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n.23787/2021, punto n.2 della relativa motivazione) secondo cui la tutela giudiziale è assicurata, in una prima fase, dall'esistenza dei termini previsti dall'art.24 d.lgs.
n.46/1999 e, in una seconda fase, dallo strumento dell'opposizione all'esecuzione nel caso in cui vengano assunte iniziative esecutive dall'agente della riscossione.
La Suprema Corte, infatti, ha reiteratamente chiarito che non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dalla parte creditrice o incaricata della riscossione sulla base della cartella di pagamento (in tal senso, tra le altre, Cass. n.12625/2022; n. 6723/2019;
n. 22946/2016).
Nell'ordinanza della Suprema Corte n.15603/2020 si afferma espressamente che “…quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo - la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione…”.
Nel caso in esame la parte ricorrente non ha allegato un interesse di tal genere, non potendo esso scorgersi nella mera formulazione dell'eccezione di estinzione del credito per la prescrizione asseritamente maturata dopo la notifica dell'avviso di addebito.
In ogni caso, e sotto altro concorrente profilo, occorre evidenziare che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da avverso l'estratto di ruolo conducono Parte_1 anche le osservazioni contenute nella sentenza n.26283/2022 laddove le Sezioni Unite hanno precisato che “14.- La prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal
D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22). 14.1.- Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n.
21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n.
31240/19)”.
Tali argomenti assorbono ogni altra questione.
Pertanto la decisione di primo grado deve essere confermata.
Considerato che il menzionato orientamento giurisprudenziale era consolidato già in epoca anteriore alla proposizione dell'appello e che anteriore era anche la sentenza della S.U., le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo in favore delle due parti appellate ( Controparte_4
), sono poste a carico dell'appellante secondo il Controparte_1 principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 11.04.2023 da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza del 14.03.2023 n.410 del Controparte_1
Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata e Controparte_4
, delle spese di questo grado, liquidate in € 1983,00 oltre accessori e rimborso spese CP_1 forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 08.05.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio dott.ssa Silvana Botrugno