Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.4591 /2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4591/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. e Parte_1 C.F._1
COLATO MICHELE ( ) ; C.F._2 Parte_2
( ; ) con C.F._3 Parte_3 C.F._4
elezione di domicilio presso il difensore;
e
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. MORETTI Parte_4 C.F._5
DELIA , con elezione di domicilio in VIA SANTA CRESCENZIA 9 20013
MAGENTA, presso e nello studio dell'avv. MORETTI DELIA;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
1
Le parti hanno concluso come da note congiunte depositate che di seguito si riportano
Conclusioni conformi Voglia il Tribunale di Pavia omologare con sentenza la separazione consensuale tra i signori e alle seguenti Parte_1 Parte_4
CONDIZIONI 1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, ciascuno fissando la propria residenza dove riterrà opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) I coniugi concordano che la casa adibita ad abitazione familiare, di cui gli stessi sono comproprietari, ciascuno per la quota di un mezzo indiviso, ubicata in Pavia, alla Via
Aldo Moro n. 4, con i relativi arredi e corredi, verrà assegnata al sig. . I Parte_4
coniugi concordemente stabiliscono che tutti gli arredi ed i corredi contenuti in essa sono e rimangono di proprietà esclusiva del sig. , ad eccezione dei beni Parte_4
personali e degli arredi, ben noti tra le parti, che la signora provvederà Parte_1
ad asportare al momento del rilascio dell'abitazione. 3) Stante la volontà della sig.ra di trovare al più presto una diversa abitazione ove trasferire la propria Parte_1
residenza, i coniugi concordemente stabiliscono che la sig.ra può Parte_1
abitare presso la casa coniugale, sita nel Comune di Pavia alla Via Aldo Moro n. 4, e ciò fino a che non trova una nuova realtà abitativa, e comunque non oltre il 31.12.2025.I coniugi concordano che rimarranno comunque a carico del sig. tutte le Parte_4
utenze e le spese inerenti l'abitazione dell'immobile. 4) I coniugi, al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali della famiglia conseguenti allo scioglimento del vincolo di coniugio e quindi ad integrale definizione dei predetti rapporti economico/patrimoniali dei coniugi, il signor verserà alla sig.ra Parte_4 [...]
la quale accetta, l'importo complessivo omnicomprensivo, a titolo di una Pt_1
tantum, di € 600.000,00= (Euro seicentomila/00), che dovrà essere versato dal signor alla signora con le seguenti modalità e scadenze: - quanto ad € Pt_4 Pt_1
200.000,00= (Euro duecentomila/00), da versarsi entro e non oltre il termine di 15 giorni dal deposito della sentenza di separazione consensuale;
- quanto ad €
400.000,00= (Euro quattrocentomila//00), da versarsi in 5 (cinque) rate annuali di €
80.000,00= (Euro ottantamila//00) cadauna, alle seguenti scadenze: 31.01.2026,
2 31.01.2027, 31.01.2028, 31.01.2029, 31.01.2030. Si precisa sul punto che detto versamento di denaro una tantum, a favore della signora , è da intendersi ad Pt_1
integrale definizione dei rapporti economici e patrimoniali dei coniugi e a definizione della divisone del patrimonio conseguente allo scioglimento della comunione legale nonchè come reale contributo del signor a favore della stessa per il suo Parte_4
mantenimento. La suddetta somma è stata determinata in via transattiva ad integrale definizione di ogni rapporto economico e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio ed a tacitazione di ogni pretesa relativamente ai beni caduti in regime di comunione legale, nonché del contributo al mantenimento e ciò a condizione che vengano rispettate ed integralmente adempiute le modalità e le scadenze innanzi stabilite. Con l'esatto adempimento, pertanto, a quanto statuito al presente punto 4), le parti non avranno più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro in relazione ai beni oggetto di comunione legale, nonché per ogni questione inerente il mantenimento.
5) I coniugi, nell'ambito della regolamentazione integrale dei rapporti patrimoniali della famiglia di cui al precedente punto 4), statuiscono che la sig.ra Parte_1
si obbliga a cedere e trasferire, in favore del marito sig. la quota pro- Parte_4
indivisa pari ad ½ dell'immobile ad uso civile abitazione sito nel Comune di Pavia alla
Via Aldo Moro n. 4, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Pavia sez. B al
Foglio 26, mapp. 1819 sub 44 P 1-2 zc. 2 Cat. A3 cl. 3 vani 3 R.C. Euro 278,99, come meglio descritto nell'atto di compravendita del 13.08.2008 Repertorio n. 125058
Raccolta n. 43497. A fronte del trasferimento della quota pro-indivisa pari ad ½ dell'immobile ad uso civile abitazione sito nel Comune di Pavia, alla Via Aldo Moro
n. 4 (così come su descritto), il signor nulla verserà alla moglie Parte_4 [...]
la quale cederà la sua quota di proprietà dell'immobile pari al 50%, senza Pt_1
spirito di liberalità, rientrando tale cessione nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della presente separazione. Il trasferimento della quota dell'immobile verrà effettuato avanti il Notaio che indicherà il signor
[...]
, che se ne assumerà tutte le relative spese, entro 15 giorni dall'emissione della Pt_4
sentenza di separazione a condizione che il sig. abbia versato alla signora Pt_4 Pt_1
3 la somma di € 200.000,00=, quale prima rata di cui al precedente punto 4). I coniugi, in relazione all'assegnazione dell'immobile ad uso civile abitazione, sito nel comune di Pavia alla Via Aldo Moro n. 4, si danno reciprocamente atto: - di rinunciare ad ogni e qualsiasi diritto all'ipoteca legale che potesse loro spettare a garanzia degli adempimenti degli obblighi derivanti da detto trasferimento;
- che la quota di porzione immobiliare sopra assegnata verrà trasferita al signor nello stato di fatto Parte_4
e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni accessione, diritto, pertinenza, servitù attiva e passiva;
- che il signor si assumerà ogni eventuale onere, spesa, Parte_4
imposta e/o tassa, in relazione al trasferimento di proprietà dell'immobile de quo. 6) In relazione al conto corrente acceso presso l'istituto bancario Credit Agricole n.
00341/0000046699529, attualmente cointestato ad entrambi i coniugi, le parti concordemente statuiscono di provvedere alla sua estinzione, con reciproca rinuncia a qualsivoglia pretesa circa i prelievi eseguiti sul medesimo dalle parti stesse. 7) Con
l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente atto, i coniugi dichiarano espressamente di aver disciplinato ogni rapporto economico e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e di non aver più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo e/o ragione, l'una dall'altro, fatti salvi gli impegni assunti con il presente atto. 8)
Autorizzarsi reciprocamente i coniugi ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto e/o di altro documento idoneo ai fini dell'espatrio.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza innanzi al giudice delegato del 6.5.2025 hanno aderito alla proposta del giudice, concludendo come sopra riportato.
La domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni condivise, relative ai rapporti patrimoniali fra le stesse, in assenza di prole.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe
1) pronuncia la separazione fra le parti, e , sposate in Parte_1 Parte_4
data 03.09.2008 con il rito civile nel Comune di Pavia (PV), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pavia dell'anno 2008 al
Numero 1, Parte 1;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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