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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/06/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1279/21
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 04/12/2024
d a
con il patrocinio dell'avv. VALTULINI Parte_1
OGGETTO: Parte_2
[...] APPELLANTE
c o n t r o
per il tramite della mandataria CP_1 [...]
con il patrocinio degli avv. Giovanni Gomez Controparte_2
Paloma, Annalisa Esposito, Giuseppe Cardona
APPELLATA
Controparte_3 CP_4
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, n. 1306/21, pubblicata il 12.7.21.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
1 in via principale pregiudiziale assorbente: dichiararsi la nullità del contratto di fideiussione e, per l'effetto, dichiararsi l'azione monitoria nulla ed illegittima revocandosi il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito ed in subordine al mancato accoglimento dell'eccezione principale pregiudiziale: dichiararsi eccessivo l'importo ingiunto e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso: - condannarsi l'appellato alla rifusione delle competenze professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario.
Dell'appellata er il tramite della mandataria CP_1 [...]
Controparte_2 dichiarare inammissibile e/o comunque infondato l'appello proposto dal sig.
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. Parte_1
1306/2021 resa nel giudizio avanti il Tribunale di Bergamo Giudice dott.ssa
Daniela Quartarone nel giudizio R.G.A.C. 8385/2019; - con vittoria di spese, competenze e onorari e finanche con condanna ex art. 96 c.p.c
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Bergamo n. 2715/2019, immediatamente esecutivo, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 1.442.109,39 in favore di CP_4
in qualità di fideiussore, nei limiti del 50% di € 5,2 milioni, della
[...]
società Immobiliare Triplok SR, cui era stato concesso un finanziamento di
€ 4 milioni.
Deduceva l'inesistenza del decreto, in quanto emesso anche nei confronti di
, deceduto in data 21.3.2018, e lamentava l'eccessività CP_5 dell'importo ingiunto atteso che, da un lato, gli altri fideiussori liberati avevano già versato € 700.000,00 e, dall'altro, che la propria fideiussione era limitata al 50% del debito, mentre la Banca aveva commesso l'errore di ingiungere il 100% del debito.
L'opponente, negli atti conclusivi, eccepiva la nullità della fideiussione rilasciata dagli attori, in quanto conforme allo schema ABI, ritenuto dalla
Banca d'Italia, con provvedimento 55 del 2005, espressione di un'intesa
2 anticoncorrenziale.
L'opposta rappresentava che, nel 2008, aveva concesso, alla società
Immobiliare IP SR un finanziamento nella forma di apertura di credito in conto corrente, con garanzia ipotecaria fino alla concorrenza massima di €
4 milioni, garantito sia da ipoteca volontaria sui beni di proprietà della società siti in Gorlago che da garanzia personale specifica, sino alla concorrenza di
€ 5.200.000,00 nei limiti, quanto all'opponente del 50% e quindi nei limiti di euro € 2.600.000,00.
Rappresentava, altresì, che, alla data di estinzione per voltura a sofferenza del contratto di conto corrente (9.5.2017), era stato registrato un saldo a debito di € 2.142.109,39, da cui era stato sottratto l'importo di € 700.000,00 versato dai fideiussori liberati in data 5.10.2017.
Evidenziava, infine, che la somma ingiunta (€ 1.442.109,39) rientrava nell'importo garantito dall'attore, il quale aveva, peraltro, già riconosciuto l'esposizione debitoria.
In data 10.3.2021, depositava comparsa di intervento la società CP_1
e per essa in qualità di successore a titolo
[...] Controparte_2
Contr particolare di seguito della cessione del credito in oggetto da parte di quest'ultima, facendo proprie tutte le difese della Banca.
L'intervenuta chiedeva l'estromissione della banca cedente e quest'ultima prestava il consenso;
l'opponente non lo manifestava.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale, fatte precisare le conclusioni, rigettava la domanda, condannando l'opponente alle spese di giudizio.
Il Tribunale riteneva, innanzitutto, che l'importo ingiunto dalla pari a CP_4
euro 1.442.109,39, rispettasse il limite entro il quale era stata rilasciata la garanzia dal , pari a 2,6 milioni di euro. Aggiungeva che l'opponente Pt_1
aveva riconosciuto il debito per cui era causa.
Negava che la circostanza per cui il decreto ingiuntivo fosse stato emesso anche nei confronti di soggetto defunto, potesse inficiare la sua validità nei confronti dell'opponente.
Riteneva, inoltre, che la fideiussione oggetto di causa fosse in realtà un
3 contratto autonomo di garanzia ed escludeva, quindi, che il garante potesse far valere cause di invalidità relative ai rapporti garantiti potendo egli unicamente sollevare l'exceptio doli.
Riteneva, infine, che l'eventuale nullità delle clausole della fideiussione, per conformità allo schema ABI, ritenuto anticoncorrenziale, sarebbe stata irrilevante, posto che le clausole la cui nullità è stata eccepita non avevano trovato applicazione nel caso di specie.
promuoveva appello, affidandosi a due motivi. Parte_1
Si costituiva per il tramite della mandataria CP_1 [...]
che chiedeva la dichiarazione di Controparte_2 inammissibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto.
società incorporante pur Controparte_3 Controparte_4
regolarmente citata, non si costituiva.
All'udienza del 27 aprile 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 4 dicembre
2024.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censurava il capo della sentenza che aveva escluso che, dalla conformità delle clausole della fideiussione allo schema
Abi di cui si è detto e che venivano nominativamente indicate, non discendesse la nullità della fideiussione stessa.
Chiedeva, quindi, che in ragione di tale conformità venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto per nullità della fideiussione.
Con il secondo motivo censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale non aveva ritenuto che l'importo ingiunto fosse eccessivo, tenuto conto che la garanzia, quanto all'appellante, era limitata al 50% del debito garantito.
Prima di passare ad esaminare i motivi di appello, va preliminarmente
4 dichiarata la contumacia di in quanto l'appello è Controparte_3
stato ritualmente e tempestivamente notificato al difensore domiciliatario indicato nella procura alle liti del giudizio di primo grado.
Ciò posto l'appello è fondato, limitatamente al secondo motivo.
Il primo motivo è, infatti, infondato.
La questione posta è quella della presenza nei testi delle fideiussioni in questione di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento di Banca d'Italia ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”,
l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza” presenti nello schema ABI risultato contrario alla normativa antitrust e del valore probatorio del provvedimento di Banca d'Italia, ossia se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie fideiussorie state rilasciate diversi anni dopo l'emanazione del suddetto provvedimento.
Ritiene il Collegio che non si possa presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione.
Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, le fideiussioni in questione sono state sottoscritte in epoca di molto successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
5 Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame, stipulata in un periodo ben lontano (2008).
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza di tali clausole in tutte le fideiussioni in questione o in altre fideiussioni stipulate dalle parti in causa, ma non oggetto della controversia in esame non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nei contratti di garanzia delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
6 Infine, va rilevato che le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021, hanno chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema
ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione: < intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti>>.
La nullità parziale delle clausole sarebbe quindi, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto a tale credito, non essendo stata posta questione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., che, trattandosi di eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione, né emergendo che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione>>.
Il secondo motivo è, invece, fondato.
Va, innanzitutto trascritto il testo della fideiussione oggetto di causa.
noi sottoscritti .., .., quota 50% Controparte_6 Controparte_7
., RA LA………, RA Gerardo………., Parte_3
.., .., quota 50% Parte_4 Parte_5
Premesso che codesta Banca ha concesso a Immobiliare IP SR…….
Fido di conto corrente…sino alla concorrenza di euro 4.000.000,00, ……vi comunichiamo di costituirci fideiussori sino alla concorrenza di euro
5.200.000,00….della predetta Immobiliare IP SR……
7 Si tratta, quindi di due fideiussioni distinte ed autonome, in rapporto di parziarietà, ancorché prestate in un unico documento ed in favore della medesima debitrice principale.
La natura autonoma delle fideiussioni emerge anche dalla esclusione dell'art. 12 delle “condizioni di fideiussione” (che così dispone: “nel caso di
insolvenza di taluno dei fideiussori i restanti fideiussori risponderanno,
ciascuno in proporzione alla propria quota, nei confronti della banca, anche
per la quota dell'insolvente”) e dalla limitazione della operatività della solidarietà solamente all'interno di ciascun gruppo di fideiussori per la rispettiva quota garantita (art. 2: “Le obbligazioni derivanti, per la rispettiva
quota, a ciascun fideiussore dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili
anche nei confronti dei successori o aventi causa”).
Dal testo della fideiussione risulta, quindi, che l'importo garantito, per quel che rileva, da è pari al 50% del debito della debitrice Parte_1
principale fino all'importo massimo garantito, ossia 2.600.000,00 euro, pari al 50% di 5.200.000,00.
Dal momento che, nel caso di specie, il debito della società IP SR era pari a euro 2.142.109,39, l'importo che la avrebbe potuto chiedere in CP_4
via monitoria all'appellante sarebbe stato quello pari alla metà, ossia a euro
1.071.054,69.
La correttezza di tale interpretazione si fonda, ad avviso della Corte, sulla necessità di evidenziare, innanzitutto, la comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.) Sotto questo profilo, attesa la natura parziaria ed al 50% delle obbligazioni assunte dai due gruppi di fideiussori, non vi è dubbio che gli stessi abbiano voluto ripartire, tra i due gruppi, in egual misura le conseguenze di un eventuale inadempimento del debitore principale. Una diversa interpretazione si porrebbe, inoltre, in contrasto con il criterio
8 interpretativo di cui all'art. 1366 c.c. (interpretazione di buona fede), in quanto, senza un motivo razionale esplicitato nella fideiussione, esporrebbe uno dei due gruppi di fideiussori a conseguenze patrimoniali peggiori rispetto a quelle dell'altro gruppo, pur a fronte di uno stesso debito garantito.
Su queste basi ed in accoglimento del secondo motivo di gravame, la sentenza impugnata va riformata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'appellante alla corresponsione a
[...]
cessionaria del credito, originariamente vantato da CP_1 CP_4
della somma di euro 1.071.054,69, oltre a interessi come indicati nel
[...]
decreto ingiuntivo opposto.
Con riguardo alle spese di giudizio, occorre considerare che, attesa la domanda principale dell'appellante, vi è reciproca soccombenza tra le parti.
Va al riguardo ricordato che, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024)
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese, per entrambi i gradi di giudizio, vanno compensate per metà con condanna di entrambe le appellate, in solido tra loro, alla rifusione della residua metà all'appellante, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, e liquidate come indicato dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd ad eccezione della fase di trattazione per la quale, tenuto conto dell'attività concretamente svolta si liquidano i valori minimi e avuto riguardo allo scaglione 1.000.001 –
2.000.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 Accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bergamo, n. 1306/21, pubblicata il 12.7.21 e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 2715/2019;
- condanna l'appellante a corrispondere a la somma di euro CP_1
1.071.054,69, oltre a interessi come indicati nel decreto ingiuntivo opposto.
Compensa per metà le spese di lite e condanna le appellate CP_1
e in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese Controparte_3
di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del difensore avv. VALTULINI GIOVANNI, dichiaratosi antistatario per entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado in € 2.852,00 per la “fase di studio”, € 1.882,00 per la
“fase introduttiva”, € 5.865,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.960,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
quanto al secondo grado, in € 3.709,00 per la “fase di studio”, € 2.156,00 per la “fase introduttiva”, € 4.968,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
6.166,50 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1279/21
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 04/12/2024
d a
con il patrocinio dell'avv. VALTULINI Parte_1
OGGETTO: Parte_2
[...] APPELLANTE
c o n t r o
per il tramite della mandataria CP_1 [...]
con il patrocinio degli avv. Giovanni Gomez Controparte_2
Paloma, Annalisa Esposito, Giuseppe Cardona
APPELLATA
Controparte_3 CP_4
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, n. 1306/21, pubblicata il 12.7.21.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
1 in via principale pregiudiziale assorbente: dichiararsi la nullità del contratto di fideiussione e, per l'effetto, dichiararsi l'azione monitoria nulla ed illegittima revocandosi il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito ed in subordine al mancato accoglimento dell'eccezione principale pregiudiziale: dichiararsi eccessivo l'importo ingiunto e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso: - condannarsi l'appellato alla rifusione delle competenze professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario.
Dell'appellata er il tramite della mandataria CP_1 [...]
Controparte_2 dichiarare inammissibile e/o comunque infondato l'appello proposto dal sig.
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. Parte_1
1306/2021 resa nel giudizio avanti il Tribunale di Bergamo Giudice dott.ssa
Daniela Quartarone nel giudizio R.G.A.C. 8385/2019; - con vittoria di spese, competenze e onorari e finanche con condanna ex art. 96 c.p.c
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Bergamo n. 2715/2019, immediatamente esecutivo, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 1.442.109,39 in favore di CP_4
in qualità di fideiussore, nei limiti del 50% di € 5,2 milioni, della
[...]
società Immobiliare Triplok SR, cui era stato concesso un finanziamento di
€ 4 milioni.
Deduceva l'inesistenza del decreto, in quanto emesso anche nei confronti di
, deceduto in data 21.3.2018, e lamentava l'eccessività CP_5 dell'importo ingiunto atteso che, da un lato, gli altri fideiussori liberati avevano già versato € 700.000,00 e, dall'altro, che la propria fideiussione era limitata al 50% del debito, mentre la Banca aveva commesso l'errore di ingiungere il 100% del debito.
L'opponente, negli atti conclusivi, eccepiva la nullità della fideiussione rilasciata dagli attori, in quanto conforme allo schema ABI, ritenuto dalla
Banca d'Italia, con provvedimento 55 del 2005, espressione di un'intesa
2 anticoncorrenziale.
L'opposta rappresentava che, nel 2008, aveva concesso, alla società
Immobiliare IP SR un finanziamento nella forma di apertura di credito in conto corrente, con garanzia ipotecaria fino alla concorrenza massima di €
4 milioni, garantito sia da ipoteca volontaria sui beni di proprietà della società siti in Gorlago che da garanzia personale specifica, sino alla concorrenza di
€ 5.200.000,00 nei limiti, quanto all'opponente del 50% e quindi nei limiti di euro € 2.600.000,00.
Rappresentava, altresì, che, alla data di estinzione per voltura a sofferenza del contratto di conto corrente (9.5.2017), era stato registrato un saldo a debito di € 2.142.109,39, da cui era stato sottratto l'importo di € 700.000,00 versato dai fideiussori liberati in data 5.10.2017.
Evidenziava, infine, che la somma ingiunta (€ 1.442.109,39) rientrava nell'importo garantito dall'attore, il quale aveva, peraltro, già riconosciuto l'esposizione debitoria.
In data 10.3.2021, depositava comparsa di intervento la società CP_1
e per essa in qualità di successore a titolo
[...] Controparte_2
Contr particolare di seguito della cessione del credito in oggetto da parte di quest'ultima, facendo proprie tutte le difese della Banca.
L'intervenuta chiedeva l'estromissione della banca cedente e quest'ultima prestava il consenso;
l'opponente non lo manifestava.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale, fatte precisare le conclusioni, rigettava la domanda, condannando l'opponente alle spese di giudizio.
Il Tribunale riteneva, innanzitutto, che l'importo ingiunto dalla pari a CP_4
euro 1.442.109,39, rispettasse il limite entro il quale era stata rilasciata la garanzia dal , pari a 2,6 milioni di euro. Aggiungeva che l'opponente Pt_1
aveva riconosciuto il debito per cui era causa.
Negava che la circostanza per cui il decreto ingiuntivo fosse stato emesso anche nei confronti di soggetto defunto, potesse inficiare la sua validità nei confronti dell'opponente.
Riteneva, inoltre, che la fideiussione oggetto di causa fosse in realtà un
3 contratto autonomo di garanzia ed escludeva, quindi, che il garante potesse far valere cause di invalidità relative ai rapporti garantiti potendo egli unicamente sollevare l'exceptio doli.
Riteneva, infine, che l'eventuale nullità delle clausole della fideiussione, per conformità allo schema ABI, ritenuto anticoncorrenziale, sarebbe stata irrilevante, posto che le clausole la cui nullità è stata eccepita non avevano trovato applicazione nel caso di specie.
promuoveva appello, affidandosi a due motivi. Parte_1
Si costituiva per il tramite della mandataria CP_1 [...]
che chiedeva la dichiarazione di Controparte_2 inammissibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto.
società incorporante pur Controparte_3 Controparte_4
regolarmente citata, non si costituiva.
All'udienza del 27 aprile 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 4 dicembre
2024.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censurava il capo della sentenza che aveva escluso che, dalla conformità delle clausole della fideiussione allo schema
Abi di cui si è detto e che venivano nominativamente indicate, non discendesse la nullità della fideiussione stessa.
Chiedeva, quindi, che in ragione di tale conformità venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto per nullità della fideiussione.
Con il secondo motivo censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale non aveva ritenuto che l'importo ingiunto fosse eccessivo, tenuto conto che la garanzia, quanto all'appellante, era limitata al 50% del debito garantito.
Prima di passare ad esaminare i motivi di appello, va preliminarmente
4 dichiarata la contumacia di in quanto l'appello è Controparte_3
stato ritualmente e tempestivamente notificato al difensore domiciliatario indicato nella procura alle liti del giudizio di primo grado.
Ciò posto l'appello è fondato, limitatamente al secondo motivo.
Il primo motivo è, infatti, infondato.
La questione posta è quella della presenza nei testi delle fideiussioni in questione di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento di Banca d'Italia ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”,
l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza” presenti nello schema ABI risultato contrario alla normativa antitrust e del valore probatorio del provvedimento di Banca d'Italia, ossia se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie fideiussorie state rilasciate diversi anni dopo l'emanazione del suddetto provvedimento.
Ritiene il Collegio che non si possa presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione.
Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, le fideiussioni in questione sono state sottoscritte in epoca di molto successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
5 Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame, stipulata in un periodo ben lontano (2008).
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza di tali clausole in tutte le fideiussioni in questione o in altre fideiussioni stipulate dalle parti in causa, ma non oggetto della controversia in esame non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nei contratti di garanzia delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
6 Infine, va rilevato che le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021, hanno chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema
ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione: < intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti>>.
La nullità parziale delle clausole sarebbe quindi, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto a tale credito, non essendo stata posta questione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., che, trattandosi di eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione, né emergendo che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione>>.
Il secondo motivo è, invece, fondato.
Va, innanzitutto trascritto il testo della fideiussione oggetto di causa.
noi sottoscritti .., .., quota 50% Controparte_6 Controparte_7
., RA LA………, RA Gerardo………., Parte_3
.., .., quota 50% Parte_4 Parte_5
Premesso che codesta Banca ha concesso a Immobiliare IP SR…….
Fido di conto corrente…sino alla concorrenza di euro 4.000.000,00, ……vi comunichiamo di costituirci fideiussori sino alla concorrenza di euro
5.200.000,00….della predetta Immobiliare IP SR……
7 Si tratta, quindi di due fideiussioni distinte ed autonome, in rapporto di parziarietà, ancorché prestate in un unico documento ed in favore della medesima debitrice principale.
La natura autonoma delle fideiussioni emerge anche dalla esclusione dell'art. 12 delle “condizioni di fideiussione” (che così dispone: “nel caso di
insolvenza di taluno dei fideiussori i restanti fideiussori risponderanno,
ciascuno in proporzione alla propria quota, nei confronti della banca, anche
per la quota dell'insolvente”) e dalla limitazione della operatività della solidarietà solamente all'interno di ciascun gruppo di fideiussori per la rispettiva quota garantita (art. 2: “Le obbligazioni derivanti, per la rispettiva
quota, a ciascun fideiussore dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili
anche nei confronti dei successori o aventi causa”).
Dal testo della fideiussione risulta, quindi, che l'importo garantito, per quel che rileva, da è pari al 50% del debito della debitrice Parte_1
principale fino all'importo massimo garantito, ossia 2.600.000,00 euro, pari al 50% di 5.200.000,00.
Dal momento che, nel caso di specie, il debito della società IP SR era pari a euro 2.142.109,39, l'importo che la avrebbe potuto chiedere in CP_4
via monitoria all'appellante sarebbe stato quello pari alla metà, ossia a euro
1.071.054,69.
La correttezza di tale interpretazione si fonda, ad avviso della Corte, sulla necessità di evidenziare, innanzitutto, la comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.) Sotto questo profilo, attesa la natura parziaria ed al 50% delle obbligazioni assunte dai due gruppi di fideiussori, non vi è dubbio che gli stessi abbiano voluto ripartire, tra i due gruppi, in egual misura le conseguenze di un eventuale inadempimento del debitore principale. Una diversa interpretazione si porrebbe, inoltre, in contrasto con il criterio
8 interpretativo di cui all'art. 1366 c.c. (interpretazione di buona fede), in quanto, senza un motivo razionale esplicitato nella fideiussione, esporrebbe uno dei due gruppi di fideiussori a conseguenze patrimoniali peggiori rispetto a quelle dell'altro gruppo, pur a fronte di uno stesso debito garantito.
Su queste basi ed in accoglimento del secondo motivo di gravame, la sentenza impugnata va riformata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'appellante alla corresponsione a
[...]
cessionaria del credito, originariamente vantato da CP_1 CP_4
della somma di euro 1.071.054,69, oltre a interessi come indicati nel
[...]
decreto ingiuntivo opposto.
Con riguardo alle spese di giudizio, occorre considerare che, attesa la domanda principale dell'appellante, vi è reciproca soccombenza tra le parti.
Va al riguardo ricordato che, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024)
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese, per entrambi i gradi di giudizio, vanno compensate per metà con condanna di entrambe le appellate, in solido tra loro, alla rifusione della residua metà all'appellante, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, e liquidate come indicato dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd ad eccezione della fase di trattazione per la quale, tenuto conto dell'attività concretamente svolta si liquidano i valori minimi e avuto riguardo allo scaglione 1.000.001 –
2.000.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 Accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bergamo, n. 1306/21, pubblicata il 12.7.21 e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 2715/2019;
- condanna l'appellante a corrispondere a la somma di euro CP_1
1.071.054,69, oltre a interessi come indicati nel decreto ingiuntivo opposto.
Compensa per metà le spese di lite e condanna le appellate CP_1
e in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese Controparte_3
di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del difensore avv. VALTULINI GIOVANNI, dichiaratosi antistatario per entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado in € 2.852,00 per la “fase di studio”, € 1.882,00 per la
“fase introduttiva”, € 5.865,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.960,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
quanto al secondo grado, in € 3.709,00 per la “fase di studio”, € 2.156,00 per la “fase introduttiva”, € 4.968,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
6.166,50 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
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Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
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