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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3691 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2075 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello dall'avvocato Alberto Gentile, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Parte_2 telematicamente unitamente al ricorso introduttivo della lite di primo grado, dall'avvocato Francesco La Rosa, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6033/2023, pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 9.5.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 6.11.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello con riserva dei motivi ex art. 433, comma 2 c.p.c., la dichiarava di proporre appello avverso la sentenza in epigrafe indicata Parte_1
- instando altresì per la sospensione dell'efficacia esecutiva del suo dispositivo - con il
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quale il Tribunale di Roma aveva così statuito: «accerta e dichiara che tra il Sig.
[...]
e la è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata, Pt_2 Parte_1 dalla data del 15 marzo 2013 alla data del 20 ottobre 2017 per 40 ore settimanali e inquadramento nel 4° livello;
-condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di euro 41.606,67 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di Pt_2 differenze retributive tra quanto percepito in ragione del sesto livello illegittimamente riconosciutogli e quanto il medesimo avrebbe dovuto percepire in ragione del quarto livello;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro Parte_1
3.100,00 oltre IVA e CPA».
Disattesa dal Collegio della Sezione Feriale l'istanza di inibitoria e rese pubbliche le motivazioni della sentenza, la depositava ricorso contenente i motivi Parte_1 di impugnazione, con i quali censurava la decisione gravata: (I) nella parte in cui aveva
(in tesi erroneamente) ricostruito le mansioni in concreto svolte dal lavoratore e nella parte in cui aveva ritenuto che queste fossero riconducili al 4° livello CCNL Pubblici
Esercizi; (II) nella parte in cui l'aveva condannata al pagamento della somma di €
41.606,76, comprensive anche di voci retributive (nella specie straordinario ed indennità sostitutiva del preavviso) estranee al petitum formulato dal lavoratore;
(III) nella parte in cui, violando l'art. 416 c.p.c., aveva ritenuto non contestati i conteggi, che riportavano plurime ore di straordinario non retribuito, nonostante che in primo grado il lavoratore avesse dedotto soltanto che egli era stato «sottoposto ad incessanti turni di lavoro, eccedenti notevolmente la soglia delle 40 ore settimanali» ed essa appellante aveva allegato di contestare «punto per punto» il ricorso avversario, con affermazione indubbiamente sufficiente a contrastare l'avversa generica deduzione.
Sulla base di tali motivi chiede la riforma della sentenza appellata, nel senso dell'integrale reiezione dell'originaria domanda. resiste all'appello, del quale chiede la declaratoria di inammissibilità Parte_2 per difetto di specificità e per novità dei motivi e comunque la reiezione per infondatezza delle censure, per le ragioni diffusamente illustrate nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio.
Ricostituito il contraddittorio in appello ed acquisto telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza di discussione del 6.11.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, siccome difforme dall'archetipo di cui all'art. 434 c.p.c. non ha pregio, perché l'impugnazione, come palesato dalla sopra
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riportata sintesi delle censure, è rispettosa del principio di specificità dei motivi di cui all'art. 434 c.p.c., per come univocamente interpretato dal giudice di legittimità (da ultimo Cass. 25.1.2023 n. 2320; Cass. 13.12.2022 n. 36481; Cass. 17.12.2021 n.
40560).
Non è poi nuova, concretizzandosi in una mera difesa che non richiede autonomi accertamenti in fatto, la prospettazione di ulteriori e meramente aggiuntive ragioni di inidoneità probatoria dei documenti prodotti in primo grado dall'attuale appellato
3. Il primo motivo d'appello aggredisce il capo della decisione gravata che ha ritenuto fondata la domanda del lavoratore volta a conseguire l'inquadramento nel superiore 4° livello CCNL Pubblici Esercizi.
La sentenza appellata ha accertato, in punto di fatto, che il lavoratore, per tutta la durata della prestazione lavorativa, si è «concretamente e continuativamente» occupato
«della audizione e della selezione del personale, della programmazione dei loro turni, dell'ordine ai fornitori della merce necessaria alla ristorazione, della supervisione dello stato manutentivo del locale di Via Rebecchini n.5 in cui era stato assegnato».
Tale ricostruzione dell'attività lavorativa dell'odierno appellato, diversamente da quanto opina nell'ambito del primo motivo di appello, è corretta e Parte_1 merita in questa sede conferma.
L'effettivo adempimento di tali compiti, infatti, come osserva la sentenza appellata, che sul punto si sottrae alla censura di malgoverno delle risultanze istruttorie, è emerso in primo luogo dalle espletata prova orale, poiché le testimoni e Testimone_1 Tes_2
in maniera sostanzialmente concorde, hanno riferito che (a)
[...] Parte_2 quanto all'audizione e selezione del personale, ossia degli aspiranti all'assunzione, «si occupava della audizione e selezione dei novi dipendenti. L'ho visto personalmente e comunque era una circostanza di cui eravamo tutti a conoscenza» ( ) e che «ho Tes_1 visto che anche le persone che cercavano lavoro si rivolgevano a lui per consegnargli il curriculum», «quando non era presente i curricula venivano dati a noi presenti che poi li riconsegnavano a lui» (teste che quindi conferma che anche l'attività di Tes_2 ricezione dei curricula era compito precipuo del essendo occasionalmente Pt_2 assolto dagli altri lavoratori solo nell'assenza di quest'ultimo): (b) quanto alla predisposizione dei turni dei colleghi, «organizzava i turni sulla base delle nostre richieste. Noi dipendenti ci rivolgevamo a lui per qualsiasi problema in assenza di un responsabile di sala. Era il nostro punto di riferimento» ) e che «rappresentava Tes_1 il referente di noi addetti sala. Io arrivai nel giugno 2013 da subito gli riconobbi questo
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ruolo visto che tutti si rivolgevano a lui. I turni iniziali del mio lavoro mi furono impartiti proprio da ; (c) quanto all'effettuare ordinativi di merce e intrattenere Pt_2 Tes_2 per tali fini rapporti con i fornitori e quanto all'occuparsi della piccola manutenzione del locale, «stava per lo più in ufficio, faceva gli ordini e intratteneva i rapporti con i fornitori» ( ) e che «veniva contattato anche quando non era presente in sala per Tes_1
i problemi più disparati dal mal funzionamento di un macchinario al problema con il fornitore» ( . Tes_2
Tali deposizioni testimoniali correttamente sono state ritenute attendibili dal primo
Giudice, poiché: (a) provengono da soggetti che hanno avuto conoscenza diretta delle circostanze narrate per aver lavorato insieme a nella stessa unità Parte_2 produttiva;
(b) il complesso delle loro deposizioni riguarda l'intero lasso temporale rilevante fini del giudizio;
(c) la teste è sicuramente disinteressata Testimone_1 all'esito della lite (l'appellante non prospetta alcun coinvolgimento della stessa nella vicenda o con le parti), sicché la concordanza del suo racconto con quanto riferito da consente di ritenere l'attendibilità anche di quest'ultima, nonostante il Testimone_2 rapporto di convivenza che all'epoca della deposizione la legava al lavoratore appellato.
Non giova a (sicché non ha pregio la censura che su detta Parte_1 deduzione difensiva si fonda) contrapporre a tali dichiarazioni quelle (in tesi) contrarie di (il quarto teste sentito non ha riferito nulla di utile ai fini del presente Testimone_3 giudizio, avendo avuto una frequentazione del locale che, per quanto periodica, resta pur sempre sporadica è molto limitata nel tempo di permanenza in loco).
In primo luogo, l'appellante non sottopone a critica le argomentazioni in forza delle quali il Tribunale ha ritenuto l'inattendibilità del narrato di . Testimone_3
In ogni caso, tale dichiarante comunque conferma l'effettivo svolgimento dei compiti di selezione del personale, seppur circoscrivendone il contenuto alla mera ricezione i curricula e al rivolgere delle domande agli aspiranti.
Il profilo di contrasto tra le dichiarazioni di e quelle delle altre due testi, Tes_3 che attiene, per contro, alla predisposizione dei turni e dai rapporti con i fornitori, va risolto conformemente a quanto già ritenuto dalla decisione gravata.
, infatti, nel confermare il capitolo di prova orale n. 6 della memoria Testimone_3 difensiva di primo grado di ha in sostanza riferito che i turni erano Parte_1 elaborati dalla responsabile e poi da lui supervisionati;
tale dichiarazione Persona_1 però non appare credibile, perché: (a) nessuna delle due dichiaranti sentite in primo grado, colleghe di lavoro di menziona la come addetta ai turni ed Parte_2 Per_1
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anzi la teste più attendibile tra i quattro escussi, , riferisce che Testimone_1 Per_1
era soltanto un'addetta di sala;
(b) la datrice di lavoro non offre alcun prospetto
[...] dei turni dal quale possa ricavarsi la veridicità della predisposizione dei turni da parte della;
(c) i messaggi WhatsApp scambiati tra e (doc. 7 fasc. I Per_1 Tes_3 Pt_2 grado Parolisi), pur nella loro frammentarietà anche temporale, confermano il narrato di e riguardando alcuni messaggi proprio delle interlocuzioni Tes_1 Tes_2 Parte_2
circa l'organizzazione dei turni e la sostituzione di eventuali assenti (cfr. ad Tes_3 esempio, pag. 34 doc. 7a, pag. 54 doc. 7a fasc. I grado Parolisi).
Identiche considerazioni valgono per le e-mail (doc. 8 fasc. Parolisi) e per le ulteriori chat WhtsApp (doc. 9 fasc. I grado Parolisi) prodotte in primo grado, che consistono in comunicazioni inviate da ai fornitori per ordinare merce di Pt_2 consumo del locale e che contengono anche messaggio con i quali l'appellato segnalava piccoli problemi manutentivi dell'unità produttiva e ne sollecitava una soluzione, offrendo anche i propri suggerimenti.
Tale complesso di attività lavorative, come rettamente ha evidenziato la sentenza gravata - peraltro senza che sul punto sia stata censurata dalle impugnante - non sono riconducibili al 6° livello CCNL, che ricomprende i soli lavoratori che attendono a compiti che «richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali»; trattasi all'evidenza di un patrimonio di professionalità ben inferiore a quello richiesto dalla selezione dei candidati e dalla predisposizione dei turni dei colleghi, che rappresentano ,sotto il profilo del contenuto professionale, le attività più qualificanti svolte dal prestatore d'opera.
La sentenza appellata è poi corretta e si sottrae alle critiche dell'impugnante anche nella parte in cui ha ritenuto che tali compiti venissero svolti dal lavoratore in autonomia.
Tale requisito, essenziale per l'inquadramento nel 4° livello CCNL, è contestato dall'appellante, che assume che il lavoratore si limitava a porre gli aspiranti le domande riportate in un format già predisposto da essa datrice di lavoro e ad inviare le richieste di merce ai fornitori secondo le indicazioni dello stesso (come detto, è smentita Tes_3 la tesi datoriale per cui si limitava a comunicare ai colleghi turni già predisposti Pt_2 da , fermo restando che è indiscutibile che quest'ultimo esercitasse un potere di Tes_3 supervisione e di eventuale correzione dell'operato dell'attuale appellato).
L'autonomia che caratterizza le mansioni ricomprese nella declaratoria del del 4° livello CCNL (Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura Pag. 5 a 11
amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite), infatti, non è quella decisionale, come appare supporre il motivo di appello in esame, ma quella meramente esecutiva, che rettamente è stata ritenuta sussistente dal primo Giudice, laddove ha osservato che il prestatore d'opera «segue sicuramente le direttive di un superiore ma manifesta una capacità di agire senza condizionamenti esterni e in grado di portare a termine la missione risolvendo le problematiche, di natura ordinaria, incontrate».
Nella predisposizione dei turni lavorativi, infatti, l'originario ricorrente, pur soggetto alla supervisione e alla correzione del suo superiore gerarchico, agiva cercando sia di soddisfare, per quanto possibile, i desideri dei colleghi e sia di assicurare comunque il corretto svolgimento del servizio dell'attività lavorativa, così operando delle autonome valutazioni discrezionali.
Il format di domande da sottoporre ai potenziali candidati, poi, si conclude con una domanda aperta con la quale si chiede all'intervistatore, ossia a di Parte_2
«cercare di capire la personalità della persona che abbiamo davanti, del perché sta cercando lavoro, che intenzioni ha, facciamo caso se fa domande se si interessa alla mole di lavoro e alle modalità» (doc. 3 fasc. I grado ), così all'evidenza Parte_1 attribuendogli un grado di autonomia nella valutazione dell'aspirante ben diverso dalla quella mera ricezione passiva di risposte a domande preordinate che appare suggerire l'appellante.
Un seppur minor grado di autonomia esecutiva è poi necessariamente implicato dall'attività consistente nella segnalazione al datore di lavoro di malfunzionamenti alle dotazioni lavorative o della necessità di un loro rimpiazzo, come pure nell'invio di mail ai fornitori, che quantomeno imponeva che il si accertasse poi della risposta di Pt_2 questi ultimi e dell'avvenuta esecuzione dell'ordine.
Le ulteriori argomentazioni spese da al fine di contestare il Parte_1 riconosciuto inquadramento nel 4° livello non hanno pregio.
La specificità delle mansioni di cui alla declaratoria contrattuale non va infatti confusa con la loro natura specialistica, essendo a tal fine sufficiente che il lavoratore sia addetto a peculiari compiti di natura amministrativa oppure tecnico pratica oppure di vendita, tra i quali certamente possono ricomprendersi la collaborazione alla selezione dei candidati e la collaborazione con il datore di lavoro nella predisposizione dei turni degli altri dipendenti e l'intrattenere rapporti con i fornitori, oltre che la segnalazione di eventuali problemi del punto vendita e delle sue attrezzature, in uno con il suggerire eventuali soluzioni. Pag. 6 a 11
Le conoscenze specialistiche, che la declaratoria contrattuale specifica essere quelle comunque acquisite - così non richiedendo né un particolare titolo di studio né tantomeno un particolare diploma di professionale o lo svolgimento di un determinato corso teorico pratico - inoltre, sono chiaramente quelle necessarie e sufficienti a ad attendere ai compiti affidati con quell'autonomia esecutiva che caratterizza il tratto qualificante del livello contrattuale in esame.
L'inferiore 5° livello, infatti, ricomprende lavoratori che, pur in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono pur sempre meri compiti esecutivi e che quindi sono privi di quell'autonomia che, secondo gradi via via crescenti, caratterizza i livelli ad esso superiori (ossia dal 4° in poi), sicché rettamente il primo
Giudice ha ritenuto che proprio la (qui confermata) autonomia esecutiva che caratterizzava le mansioni di giustificasse l'inquadramento nel 4° livello, Parte_2 con il corollario per cui del pari rettamente non ha riconosciuto l'inquadramento nell'inferiore 5° livello.
Il primo motivo di appello è dunque respinto.
4. Il secondo e il terzo motivo d'appello debbono essere trattati congiuntamente, poiché entrambi diretti ad aggredire la statuizione di condanna al pagamento delle differenze retributive.
La sentenza appellata, infatti, dopo aver riconosciuto il diritto del lavoratore all'inquadramento nel livello superiore, ha condannato la al pagamento Parte_1 della somma di € 41.606,67, «oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive tra quanto percepito in ragione del sesto livello illegittimamente riconosciutogli e quanto il medesimo avrebbe dovuto percepire in ragione del quarto livello», determinando il quantum sulla base dei conteggi depositati in primo grado dal lavoratore, che la decisione impugnata afferma tardivamente contestati.
L'appellante, nel secondo motivo di appello, contrasta la statuizione di condanna osservando che i conteggi recepiti dalla decisione impugnata comprendevano anche il compenso per il lavoro straordinario diurno e notturno (nella misura fissa, rispettivamente virgola di 54 e 29 ore al mese) e l'indennità di mancato preavviso, vale a dire degli emolumenti retributivi la cui debenza il primo giudice non aveva affatto accertato e che comunque il lavoratore non aveva domandato in primo grado, essendosi limitato a reclamare le differenze retributive tra quanto percepito in forza dell'inquadramento al 6° livello e quanto avrebbe avuto diritto di percepire ove correttamente inquadrato nel 4°.
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Il terzo motivo di appello, invece, afferma in sintesi che la statuizione del primo giudice non poteva neanche fondarsi sul principio di non contestazione, poiché: (a) il lavoratore si era limitato ad allegare di essere stato «sottoposto ad incessanti turni di lavoro, eccedenti notevolmente la soglia delle 40 ore settimanali», senza indicare l'orario effettivamente osservato e senza dedurre che siffatto lavoro straordinario non gli era stato pagato neppure con l'inferiore retribuzione propria del 6° livello;
(b) siffatte genetiche allegazioni del prestatore d'opera erano state puntualmente contrastate
«punto per punto» da essa appellante sin dalla costituzione in giudizio, con contestazione certamente generica ma sufficiente ad opporsi alla del pari generica affermazione di controparte.
Tali motivi, che chiaramente denunciano la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e dell'articolo 115 c.p.c., sono sufficientemente puntuali e precisi, sicché l'eccezione di inammissibilità degli stessi sollevata dall'appellato deve essere disattesa.
Le censure della datrice di lavoro sono fondate.
Il complessivo importo di € 41.606,67 riportato nei conteggi di primo grado del lavoratore, per come recepiti dalla sentenza appellata, è comprensivo non solo delle differenze tra quanto percepito dal prestatore d'opera e quanto dovutogli in forza dell'inquadramento al 4° livello, ma anche dell'indennità sostitutiva del preavviso e del compenso per il lavoro straordinario diurno e notturno per rispettivamente di 54 e 29 ore al per ogni mese.
Il lavoratore, però, per tutto il corso del giudizio di primo grado non ha mai prospettato (e men che meno provato) di aver svolto lavoro straordinario in misura maggiore di quella, peraltro pacificamente compensata seppur con la retribuzione del
6° livello, risultante dalle buste paga prodotte in primo grado dalla datrice di lavoro e non contestate dall'attuale appellato.
infatti, non soltanto non ha espressamente affermato di aver svolto Parte_2 lavoro straordinario in misura diversa ed in ipotesi maggiore da quella riconosciuta dal datore di lavoro, ma non ha neppure descritto quale sia stato l'orario lavorativo da lui concretamente osservato, né in senso contrario assume rilevanza che egli abbia allegato di essere stato « sottoposto ad incessanti turni di lavoro, eccedenti notevolmente la soglia delle 40 ore settimanali», trattandosi di allegazione totalmente generica e del tutto compatibile con la prestazione il lavoro straordinario nella misura risultante delle buste paga in atti.
Non giova l'appellato il rilievo per cui la domanda di condanna alle differenze
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retributive richiamava i conteggi e l'importo finale di € 41.606,67 da essi risultante, poiché siffatto generico richiamo non può reputarsi sufficiente a far ritenere proposta la domanda di accertamento dello svolgimento di un maggior lavoro straordinario, soprattutto ove si consideri che nelle stesse conclusioni di primo grado l'appellante si limita a chiedere al primo Giudice di accertare l'esistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato nella misura di 40 ore settimanali, così rassegnando una conclusione intrinsecamente contraddittoria rispetto a quella volta a veder affermato un lavoro straordinario in misura maggiore rispetto a quello riportato nei prospetti paga.
In ogni caso, a fronte di tali generiche e contrastanti allegazioni dell'appellato,
l'affermazione di controparte di contestare «punto per punto» le avverse allegazioni e di ritenere non giustificata la richiesta di condanna al pagamento di oltre € 40.000,00 rappresentano idonee contestazioni anche della componente fattuale dei conteggi e quindi della prestazione di lavoro straordinario nella misura in essi indicata, così facendo sorgere in capo al lavoratore l'onere di offrire prova di detta circostanza;
prova all'evidenza mancata.
I motivi di appello in esame sono fondati anche nella parte in cui si dolgono della liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, non solo perché trattasi di emolumento che il lavoratore non ha mai espressamente richiamato nel corpo del ricorso di primo grado, nel quale peraltro non vi è neppure un cenno alle norme del contratto collettivo che la disciplinano, ma anche perché l'originario licenziamento per giusta causa intimato dalla datrice di lavoro è stato ritenuto illegittimo dalla Corte di
Appello (cfr. doc. D fasc. appello , che ha ordinato la reintegrazione del rapporto Pt_2 di lavoro, così elidendo quell'interruzione ex abrupto del rapporto di lavoro che rappresenta il presupposto dell'emolumento richiesto.
In conclusione ed in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello, spettano al prestatore d'opera unicamente le differenze tra quanto dovuto in base all'inquadramento riconosciuto in sentenza e quanto effettivamente percepito per tutti i titoli di cui alle buste baga in atti, così dunque limitando il compenso per il lavoro straordinario soltanto alle ore già riconosciute in detti prospetti.
Le parti, su sollecitazione della Corte (cfr. ordinanza del 11.9.2025), hanno provveduto a calcolare detto quantum, elaborando all'uopo propri autonomi conteggi.
In particolare, il lavoratore assume aver diritto ad € 23.088,10, laddove la datrice di lavoro, dopo aver formulato un proprio autonomo calcolo e dopo aver mosso contestazioni a quello della controparte, conclude chiedendo alla Corte che «in
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accoglimento dei presenti rilievi critici, voglia determinare l'importo complessivo a titolo differenza tra quanto percepito dal ricorrente in base al IV livello e quanto avrebbe dovuto percepire in base al VI livello, per l'intero rapporto di lavoro nella misura di euro
14.972,00».
Il calcolo effettuato dalla datrice di lavoro deve essere seguito, poiché appare formalmente corretto e non dissimile, per i titoli che qui rilevano, da quello effettuato dal lavoratore, i cui conteggi però continuano a comprendere non soltanto l'indennità sostitutiva del preavviso, ma anche il TFR, anch'esso non dovuto sia in ragione della statuita reintegrazione e sia in considerazione del fatto che tale trattamento non era stato riconosciuto dalla sentenza appellata né tanto meno richiesto in primo grado (gli originari conteggi, riportavano un dato negativo alla voce TFR, ossia - € 679,83).
A ciò aggiungasi che i conteggi del lavoratore riportano, alla voca percepito ottobre
2017, un importo pari a zero, laddove in quelli depositati in primo grado si affermava che in tale mese egli aveva ricevuto € 2.045,12.
5. Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto viene confermata, la deve essere Parte_1 condannata a pagare a la somma di € 14.972,00, anziché il diverso e Parte_2 maggiore importo liquidato dalla decisione impugnata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come già statuito.
La parziale riforma della decisione gravata caduca la statuizione delle spese di primo grado, fondato sull'integrale soccombenza della datrice di lavoro, imponendo alla
Corte di procedere a nuova regolamentazione per entrambi i gradi di giudizio.
L'accoglimento del petitum di condanna alle differenze retributive per un importo ben inferiore al domandato giustifica la compensazione per un 1/5 delle spese del doppio grado, con condanna di alla refusione dei residui 4/5. Parte_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
(a) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto conferma, condanna la a pagare a Parte_1 [...] la somma di € 14.972,00, anziché il diverso e maggiore importo liquidato dalla Pt_2 decisione impugnata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come già statuito;
(b) dichiara compensate nella misura di un quinto le spese del doppio grado e condanna la a rifondere a i residui quattro quinti da Parte_1 Parte_3
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computarsi, quanto al giudizio di primo grado, sull'importo già determinato dal Tribunale
e, quanto al giudizio di appello, sulla somma di € 7.000,00; il tutto oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, il 6.11.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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