Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 23 gennaio 2025, davanti al giudice dott.
Alberto La Mantia, sono presenti l'Avv. Quercini per l'attrice e Parte_1
l'Avvocato dello Stato Lembeck per parte convenuta. E' presente ai fini della pratica forense del Dott. Persona_1
I difensori discutono la causa, precisando le conclusioni nel seguente modo: per l'attrice: come in atto di citazione per la convenuta: come in comparsa di risposta
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e i difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
A conclusione della Camera di Consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura:
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 8434/2023 promossa dalla signora nata a Parte_2
Genova il 30/6/1947, c.f.: elettivamente domiciliata in C.F._1
Genova, Via dei Santi Giacomo e Filippo 19/5, presso e nello studio dell'Avv.
Gianpaolo Quercini, che la rappresenta e difende per mandato in atti
1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
domiciliata in Genova, Viale delle Brigate Partigiane 2, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che la rappresenta e difende per legge convenuta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva Parte_2
in giudizio l' , esponendo tra l'altro: Controparte_1
- che, con atto a rogito Notaio del 28/3/1941, il sig. Persona_2
, nonno di essa attrice, aveva acquistato le unità Persona_3
immobiliari site in Genova Pegli, Via Ignazio Pallavicini civ. 10 interni 7
e 8, unitamente a metà sottotetto e alla “terza parte del terrazzo a tetto, parte di levante”;
- che, con atto a rogito Notaio del 26/1/1977, la propria Persona_4
madre, sig.ra (figlia del sig. ), aveva Parte_3 Persona_3
donato ad essa attrice la nuda proprietà dell'immobile di Via Pallavicini civ. 10 int. 8, sito al quarto ed ultimo piano dell'edificio;
- di avere sempre utilizzato, dal 1977, anche il vano sottotetto (così individuato al Catasto del Comune di Genova: Sez. Urbana PEG,
Foglio 45, Part. 387, Sub. 11, Zona Censuaria 2, Cat. C/2, Classe 2,
Consistenza 53 mq, rendita Euro 194,33) di mq. 65,00, ubicato accanto all'appartamento, nonché la citata porzione di terrazzo, avente una superficie di mq. 18,70;
2 - che, in base alla visura versata in atti, i beni sopra indicati risultavano genericamente intestati alla signora “ ”; Parte_4
- che della suddetta persona non si conosceva la sorte, tenuto conto dell'esito delle ricerche svolte presso la Direzione Provinciale di
Genova, Ufficio provinciale del Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare;
- che dalla certificazione rilasciata dal Notaio (doc. n. 9) Persona_5
era emerso che non esisteva alcuna trascrizione, iscrizione o annotazione con riferimento all'unità immobiliare di Genova – Via
Pallavicini 10;
- di avere avuto il possesso continuo, pacifico ed ininterrotto dei beni da oltre vent'anni e, precisamente, a decorrere dal 1977 e di avere provveduto a sostenere le spese di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, relative anche al sottotetto e alla porzione di terrazzo.
Instava, pertanto, affinchè fosse dichiarato l'acquisto in proprio favore del diritto di proprietà per intervenuta usucapione degli immobili in questione.
Con comparsa di risposta del 23/11/2023 si costituiva – “al solo fine di verificare l'assolvimento dell'onere probatorio” da parte della Parte_5
Agenzia , la quale evidenziava che non era stato possibile CP_1
rintracciare alcuna notizia in ordine all'eventuale riconducibilità allo Stato della proprietà dei beni, stante anche la mancata apertura di un procedimento di eredità giacente.
Chiedeva, quindi, che fosse accolta la domanda attorea solo qualora fosse stata “fornita sufficiente prova del diritto ad usucapire il bene oggetto della vertenza in epoca precedente l'entrata in vigore della legge 296/2006”.
Nel corso del giudizio si procedeva all'assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza dell'8/5/2024, dopo di che la causa era rinviata per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
3 Va, anzitutto, precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, risulta corretta la proposizione della domanda di usucapione nei confronti dell' , dato che, con l'entrata in vigore del Controparte_1
D.Lgs. n. 300/1999, la gestione delle entrate e del patrimonio dello Stato è stata assegnata ad autonome Agenzie fiscali, per cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze non riveste più la funzione di organo rappresentativo dello Stato ai fini giudiziali.
Del pari, non possono condividersi gli assunti di parte convenuta circa la non titolarità degli immobili in capo allo Stato, atteso che, a fronte del decesso dell'intestataria avvenuto verosimilmente in epoca risalente (secondo quanto riconosciuto dalla stessa in sede di comparsa), deve Controparte_1
ritenersi verosimile che sia decorso anche il termine prescrizionale, ex art. 480 c.c., per l'accettazione dell'eredità da parte di eventuali chiamati.
Deve, infatti, osservarsi che il Notaio nella propria relazione del 23 Per_5
maggio 2023 (prod. n. 9 della ha certificato che, sia nel periodo Parte_1
informatizzato che a seguito di consultazione dei repertori cartacei, “a nome di , di cui si ignorano i dati di nascita, non Parte_4
esiste alcuna trascrizione, iscrizione o annotazione, in special modo relativa all'immobile in Genova, Via Pallavicini 10, censito al C.F. di Genova alla Sez.
Peg foglio 45 mappale 387 sub. 11”.
Né, in ogni caso, risulta possibile l'apertura dell'eredità giacente relativamente ad un soggetto di cui è noto solamente il nominativo.
In sostanza, deve concludersi nel senso che le porzioni che qui interessano sono state acquistate dallo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c..
Passando al merito della controversia, la domanda attorea appare fondata e merita, perciò, accoglimento, atteso che i testi escussi , CP_2 Tes_1
e (da considerarsi attendibili) hanno univocamente
[...] Testimone_2
confermato le circostanze dedotte ai capitoli 2- 3 – 4 – 5 – 6 della memoria ex art.171 ter n. 2 c.p.c. dell'attrice.
4 Alla luce delle circostanze sopra indicate ed in mancanza di concreti elementi di segno contrario, il rapporto della sig.ra con gli immobili in Parte_1
questione denota un possesso pieno, corrispondente cioè al diritto di proprietà, possesso esercitato da più di vent'anni con animus possidendi, con la conseguenza che devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi di cui all'art. 1158 cod. civ. per l'accoglimento della domanda avanzata in atto di citazione.
Priva di pregio appare poi la contestazione della convenuta fondata sull'art. 1, comma 260, della legge n. 296/2006, dato che dall'attività istruttoria espletata
è emerso che il possesso da parte dell'attrice ha avuto inizio nel 1977, per cui l'acquisito del diritto di proprietà per usucapione sì è perfezionato nel 1997.
Ricorrono, infine, le condizioni per compensare tra le parti le spese di giudizio, tenuto conto delle conclusioni formulate dall' in Controparte_1
sede di comparsa di risposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, dichiara che la sig.ra nata a [...] il [...] ha acquistato per usucapione a Parte_2
norma di legge la proprietà:
- dell'unità immobiliare sita in Genova, Via Pallavicini civ. 10 ed iscritta al
Catasto Fabbricati del Comune di Genova, Provincia di Genova, alla
Sezione Urbana PEG, Foglio 45, Particella 387, Subalterno 11, Zona
Censuaria 2, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 53 mq, rendita euro
194,33;
- della porzione del terrazzo a tetto, parte di levante, del fabbricato sito in
Genova, Via Pallavicini civ. 10, avente la superficie di mq. 18,70 ed identificata con il colore rosso nella planimetria prodotta sub doc. 5).
5 Manda alle competenti Autorità, su regolare richiesta di parte interessata, di eseguire le prescritte trascrizioni e volturazioni.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Genova, 23 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Alberto La Mantia)
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