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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 2914/2021 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall' avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
ANTONUCCI MARIA – ATTORI
CONTRO
(c.f.: ) e Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall' avv.
[...] CodiceFiscale_4
FITTIPALDI LINA – CONVENUTI
OGGETTO: riparazione muro comune (art. 882 e ss CC)
CONCLUSIONI: per gli ATTORI: < accertare e dichiarare che il muro oggetto di causa, posto sul confine di fatto tra i due fondi, svolga la funzione di muro di sostegno;
Accertare e dichiarare che il muro in oggetto debba essere demolito e ricostruito secondo le vigenti norme in materia, nonché seguendo le indicazioni tecniche fornite dal CTU nell'elaborato peritale del precedente giudizio di
Accertamento Tecnico Preventivo di cui si chiede l'acquisizione; Accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 887 CC al caso di specie e conseguentemente condannare parte convenuta al pagamento delle spese necessarie per la demolizione del muro in ragione del 50% in concorso con parte attrice, nonché al pagamento di tutte le spese necessarie per la ricostruzione (e conservazione) del muro secondo la ripartizione indicata dall'art. 887 c.c., ossia “per intero dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo e in ragione de 50% con parte attrice per la restante altezza del muro”; il tutto con vittoria di spese e competenze di legge in favore dell'Erario, stante l'ammissione al gratuito patrocinio … degli attori>>
1 per il CONVENUTI: <Accertare e dichiarare che in tema di limitazioni legali della proprietà di terreni cosiddetti "a dislivello", la disciplina prevista dall'art. 887 c.c., con riguardo al regime delle spese relative al muro di confine, non trova applicazione qualora tale muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi (superiore od inferiore), come nella fattispecie. In via immediatamente gradata: accertare e dichiarare che la norma codicistica di cui all'art. 887 c.c, non trova applicazione nelle ipotesi in cui il muro sia stato costruito dal solo proprietario del fondo inferiore, ad autonoma sua iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria o utile per il proprio fondo, e per l'effetto restando a suo carico, con l'onere della costruzione, anche quello della manutenzione del muro. Ancora in via gradata: accertare e dichiarare l'illegittimità ed illogicità della domanda attorea, sia alla luce delle risultanze peritali nonché dello stato dei luoghi che descrivono un'area di interesse soggetta in maniera diffusa a dinamiche di “riequilibrio” dei terreni, che l'effetto comporta cedimenti, lesioni e assestamenti diffusi sulle strutture che insistono nell'area medesima, tra cui anche il fabbricato Ferraro-Casciaro; In via di mero subordine: Manlevare le parti convenute nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali in considerazione della volontà di definizione pro bono pacis mostrata, nonché del loro assenso alla formulata proposta conciliativa di ripartizione delle spese di demolizione e ripristino nella misura del 50% tra le due parti del giudizio e da ultimo tenuto conto della buona fede delle stesse e l'assoluta mancanza di dolo nel loro modus operandi>>
I FATTI
1a Con atto di citazione notificato il 29.11.2021, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio Parte_2 [...]
e e hanno premesso: CP_1 Controparte_2
- Di essere proprietari di un fondo in san Donato di Ninea, in catasto la fg. 31
p.lla 394 sub 2, al cui interno è stata edificata la loro abitazione;
- Che il fondo confina a nord con altro fondo in catasto al fg. 31 p.lla 495, già di proprietà di e attualmente di proprietà dei suoi eredi Parte_3
e ; Parte_4 Controparte_2
2 - Che oltre 20 anni prima in prossimità del confine tra i due fondi era stato realizzato, su accordo tra i rispettivi proprietari, un muro con il primario obiettivo di segnare il confine tra le due proprietà;
- Che da subito il muro aveva assunto una funzione di contenimento del fondo del , posto che in sua prossimità questi apponeva terreno CP_1
di riporto;
- Che da tempi il muro presenta segni di cedimento, acclarati dalla CTU a firma dell' ing. in sede di accertamento tecnico Persona_1
preventivo iscritto al n. 2209/2019 RGACC, promosso dagli odierni attori nei confronti degli odierni convenuti;
- Che tale CTU ha altresì indicato i costi di rifacimento del muro.
1b Tanto premesso, gli attori hanno chiesto l' accoglimento delle suepigrafate conclusioni, ossia che il muro fosse riedificato secondo quanto prevede l' art. 887
CC con spesa interamente a carico dei convenuti per la parte che va dalle sue fondamenta sino all' altezza del fondo di questi e con spesa per metà a carico dei convenuti e per l' altra metà a carico degli stessi attori per la parte di muro ulteriore (cioè dalla linea segnata dalla quota del fondo dei convenuti alla estremità superiore del muro).
2 e hanno resistito alla Parte_4 Controparte_2
domanda, deducendo:
- Che l' art. 887 CC non è applicabile al caso di specie in quanto il muro era stato edificato su iniziativa di non sulla linea di Parte_1 confine bensì interamente all' interno del fondo attoreo: di qui la necessità che esso fosse riedificato a cura e spese degli stessi attori;
- Che il muro era stato edificato con vizi costruttivi – evidenziati dal CTU incaricato in sede di ATP – e quindi alla sua riparazione ovvero al suo rifacimento avrebbero dovuto provvedere gli attori;
- Che alla realizzazione del muro aveva fatto seguito il rimodellamento dell' originario dislivello esistente tra i due fondi, con conseguente appianamento anche del fondo attoreo in prossimità del fabbricato ivi edificato.
3 Acquisito il fascicolo dell' ATP e espletata la prova per testi chiesta da entrambe le parti, la causa è stata assunta in decisione con ordinanza del 3.2.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a giorni 20 + 20.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
3 4 La domanda, nei termini in cui è formulata, non merita accoglimento.
In primis, va disatteso l' assunto dei convenuti secondo cui il muro non sarebbe al confine tra i due fondi ma all' interno del fondo attoreo. La CTU dell' ing. Per_1
ha accertato che il muro coincide con il confine catastale tra i fondi nella parte opposta alla strada comunale mentre ricade all' interno del fondo attoreo nella parte vicina alla detta strada (vedi pag. 7 relazione di CTU, nonché il suo allegato
7). Senonché, in tema di confini, le risultanze catastali hanno una funzione probatoria solo sussidiaria (art. 950 comma 3 CC). Nel caso di specie, è acclarato che il muro è stato edificato illo tempore su accordo di e di Parte_1
(dante causa degli odierni convenuti) sulla linea confinaria di Parte_3
fatto già segnata da pali e fili di ferro (vedi deposizione resa dal teste attoreo
<< … fui incaricato di edificare il muro da il professore Testimone_1
[padre, poi defunto, di ] e da CP_1 Controparte_1 Pt_1
e sono stato pagato volta per volta per metà dall' uno e per metà dall'
[...] altro;
… ho edificato il muro sulla linea di confine segnata dai pali e dal fil di ferro di cui ho detto;
nessuna questione è insorta sul confine tra i predetti proprietari che mi avevano incaricato di edificare il muro>>). D' altro canto, sono stati gli stessi odierni convenuti a riferire, nel pregresso procedimento di ATP, che <il muro … fu realizzato con l' obiettivo di segnare i confini tra i due fondi>> (pag. 3 memoria difensiva).
5 E' altresì dimostrato che il muro fu realizzato a spese delle due parti proprietarie
(vedi quanto riferito supra dal teste , cui si aggiunge la dichiarazione del Tes_1
teste , secondo cui < io ho effettuato lo scavo di fondazione Testimone_2 del muro oggetto di causa;
… sono stato incaricato da e da Parte_1
; sono stato pagato con soldi messi da entrambi … >>). CP_3
6 Assodato che il muro è stato realizzato sulla linea di confine a spese di entrambi i proprietari dei fondi confinanti, si tratta di accertare su chi ricadono le spese della sua manutenzione ovvero, ove necessario, del suo totale rifacimento. Nella specie, si tratta di acclarare se si applica l' art. 882 CC – per cui le spese devono essere sostenute per metà dall' uno e per metà dall' altra parte - ovvero l' art. 887
CC – secondo cui, essendo il fondo dei ad una quota Parte_5
superiore rispetto al fondo attoreo, i medesimi dovrebbero Parte_5
<sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all' altezza del proprio suolo>>, mentre dovrebbero contribuire solo
4 per metà <per tutta la restante altezza>> -. L' applicabilità dell' art. 887 CC è invocata dagli attori anche in ragione della funzione, espletata dal muro, di contenimento del terreno del sovrastante fondo dei convenuti, terreno asseritamente “riportato” da questi, o dal loro dante causa, contro il muro per appianare l' originario andamento scosceso del fondo medesimo.
7 Senonché l' appianamento dell' originario andamento scosceso è stato effettuato, oltre che dai convenuti, anche dagli attori sul proprio fondo. Infatti, il teste ha riferito che <il terreno di scendeva Testimone_3 Pt_1 con una pendenza del 18%>>, mentre dalle fotografie allegate dall' ing. Per_1
il terreno dei FERRARO/CASCIARO è in piano (per lo meno nella parte in prossimità del muro divisorio de quo). Che il terreno degli attori fosse in origine scosceso risulta anche dalla CTU dell' ing. laddove riferisce: << dal Per_1
punto di vista orografico i terreni si presentano con pendenza accentuata lungo la direttrice che si sviluppa nel senso della limitrofa “Strada vicinale Pantano-Prato”; con quote maggiori per i terreni , che sono pertanto soprastanti Persona_2 rispetto all'altra proprietà Ferraro-Casciaro. I dislivelli sono poi stati modellati con piazzali (nei pressi delle abitazioni), zone con terrazzamenti, e zone più scoscese in entrambe le proprietà >> (pag. 5 relazione di CTU).
8 In tale situazione non può ignorarsi quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui <la fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. - a norma del quale nei fondi
a dislivello il proprietario del fondo superiore deve sopportare le spese di costruzione e manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta sino all'altezza del proprio suolo - presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale, mentre, se lo stesso è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa conservazione incombe su quest'ultimo >> così Cass. Sez. 2,
31/08/2023, n. 25512; nello stesso senso Cass. Sez. 6, 29/04/2016, n. 8522 e
Cass. Sez. 2, 21/02/2007, n. 4031). Orbene, l' attuale conformazione del dislivello tra i due fondi – entrambi appianati rispetto all' originario andamento scosceso – importa che il muro funge da contenimento a vantaggio di entrambi i fondi, in quanto ha consentito l' appianamento voluto sia dal proprietario dell' uno che dal proprietario dell' altro. Ne consegue l' inapplicabilità dell' art. 887 CC e, per contro,
l' applicabilità della regola stabilita dall' art. 882 CC, regola che, declinata nel caso di specie (il quale presenta solo due confinanti interessati dal muro comune),
5 importa che le spese di manutenzione ovvero rifacimento del muro debbano essere sopportate per metà da ognuna delle parti.
Nulla questio sulla necessità di rifacimento del muro, necessità già accertata in sede di ATP e pacifica tra le parti.
9 La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione della spese del presente giudizio e del pregresso procedimento di ATP.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 [...]
e , così provvede: CP_1 Controparte_2
a) In parziale accoglimento della domanda attorea, accerta la necessità del rifacimento del muro comune indicato in parte motiva e dispone che le spese di rifacimento e manutenzione del muro medesimo sono per metà a carico degli attori e per l' altra metà a carico del convenuti;
b) Compensa le spese del presente giudizio;
c) Compensa le spese del pregresso procedimento di ATP iscritto al n.
2209/2019 RGACC.
Così deciso in Castrovillari, in data 21/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
6