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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3969 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 21 maggio 2025, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22582 R.G. 2024
TRA
, (C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Fusco, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caivano (NA), alla via Campiglione n. 46, come in atti
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. pro tempore ,
[...] rapp.to e difeso, ex art. 417 bis c.p.c, dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati presso l , sito in alla Via Controparte_1 CP_1
Ponte della Maddalena n. 55 RESISTENTE
Oggetto: accertamento del diritto del docente con contratto a tempo determinato ad usufruire del beneficio previsto dall'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente c.d. “Carta docenti”;
compenso accessorio, statuito dall'art.7 C.C.N.L. comparto scuola del 15.03.2001 e succ. mod., c.d. “Retribuzione professionale docenti”.. FATTO E DIRITTO
La ricorrente, in epigrafe indicata, deduce che ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti a tempo determinato per l'affidamento di Controparte_1 supplenze temporanee, anche brevi e saltuarie, negli anni scolastici indicati in ricorso. La ricorrente dichiara, quindi, di aver instaurato con l'amministrazione resistente plurimi rapporti di lavoro a tempo determinato, dolendosi di non aver ricevuto la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999, vale a dire 164 € per ogni mese di servizio fino al 28.02.2018 e 174.5 € per ogni mese di servizio dal 1.03.2018, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Deduce altresì, per gli anni scolastici indicati in ricorso di avere svolto attività di docente, giusta stipula di plurimi contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche e rivendica il diritto a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui per ciascun anno scolastico. Deduce, pertanto, la discriminazione operata dall'amministrazione resistente tra insegnanti precari e insegnanti di ruolo in ordine al diritto-dovere della formazione continua dei docenti, richiamando la normativa contrattuale collettiva nonché le pronunce della Corte di Giustizia
Europea e del Consiglio di Stato favorevole alla tesi proposta
Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
e, per l'effetto, condannare il Controparte_2 [...]
al pagamento delle relative differenze Controparte_2 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.422,77 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o nella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Conclude, inoltre, per sentir accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati nei rispettivi ricorsi, o per i diversi anni risultanti dovuti, e per l'effetto condannarsi il all'assegnazione della predetta carta elettronica con Controparte_1 accredito dell'importo nominale accertato e conseguente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
Il tutto con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore del procuratore antistatario.
SULLA COSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE L'amministrazione resistente si è costituita, resistendo al ricorso e deducendo, con riguardo unicamente alla pretesa alla c.d. carta docente, l'infondatezza dell'avversa pretesa in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c..
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE.
Correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa è proseguita per la discussione all'odierna udienza e all'esito della stessa viene infine decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami e nei limiti della seguente motivazione.
- L'ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO ADITO L'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, sollevata dalla difesa della convenuta, non appare fondata.
Oggetto della domanda è, invero, la richiesta di accertamento del diritto della ricorrente, rispettivamente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per come erogato ai docenti a tempo indeterminato e ad usufruire della retribuzione professionale docenti per le fasce stipendiali relative al predetto periodo di lavoro. È chiesto, dunque, il riconoscimento di diritti di natura soggettiva del lavoratore pubblico, inerenti il rapporto di pubblico impiego, sia pur, nel caso della richiesta relativa al beneficio economico denominato “Carta Docenti”, a tempo determinato, in applicazione della normativa nazionale ed euro-unitaria e le censure degli atti amministrativi generali (DPCM) che regolano l'istituto si riferiscono alla mera disapplicazione incidentali di essi perché incidenti illegittimamente sul predetto diritto soggettivo affermato.
Le pretese azionate, or dunque, rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del rapporto di impiego, ( ex multis Cass. civ., sez. un., n. 32625/2018; Cass. civ. sez. un., 12441/2022; Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018) LA COMPETENZA PER TERRITORIO
Appare inoltre sussistere la competenza per territorio del tribunale adito. Come è bene noto, infatti, l'articolo 413, co.5 (cosi come modificato dall'art. 40 del d.lgs. nr.80/1998) attribuisce la competenza per territorio al giudice ( inteso come ufficio) sito nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è o risultava adibito, in caso di cessazione del rapporto, al momento della presentazione della domanda giudiziaria.
La ratio della norma, in ottica semplificativa dei criteri di individuazione del foro territorialmente competente, è proprio quella di favorire sempre il lavoratore, soprattutto nel caso in cui, al momento della proposizione del ricorso, abbia cessato la propria attività lavorativa presso il datore di lavoro resistente. Chiarita, pertanto, l'esegesi dell'articolo e individuatane la conseguente ratio, , attesa la prova per tabulas che la ricorrente risulta, al momento del deposito del ricorso, assunta con contratto a tempo indeterminato e per l'a.s. 2024/2025 in servizio presso l'istituto di ricompreso nel circondario del Tribunale di Controparte_3 CP_1
Napoli, deve ritenersi codesto Tribunale territorialmente competente a decidere sulla pretesa oggetto del presente ricorso.
IL MERITO DELLA CAUSA
- La retribuzione professionale docente Specificamente per quanto richiesto dalla ricorrente a titolo di retribuzione professionale docenti, la questione alla base del ricorso può essere risolta in conformità ai principi espressi da recenti pronunce della Corte di cassazione, in particolare dall'Ordinanza n. 20015/2018. Il tribunale ritiene, come già in precedenti resi su questione analoga, di aderire a tale orientamento in maniera consapevole, condividendone in sintesi le motivazioni. Si richiama, pertanto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la citata pronuncia n. 20015/2018 secondo cui: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. Dal complesso delle disposizioni richiamate nell'ordinanza, sulla quali non ha inciso la contrattazione successiva, che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, (cfr., tra le tante, Cassazione 17773/2017).
L'emolumento in questione, rientra, infatti, nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico, in particolare del comparto scuola, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che la stessa esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo. Non è sufficiente, infatti, che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. Proprio in merito alla sussistenza di “ragioni oggettive”, tali da giustificare una disparità di trattamento tra personale di ruolo e “supplenti”, il resistente afferma che le stesse CP_1 siano previste dall'art. 395 del d.lgs. 297/94, il quale elenca tutta una serie di attività, quali ad esempio le attività collegiali e di programmazione, alle quali il docente con incarico temporaneo non partecipa, per cui non può ritenersi che i docenti di ruolo e quelli non di ruolo svolgano le medesime mansioni. Tale assunto di parte resistente, tuttavia, non può essere condiviso da questo Tribunale, in quanto, salvo specifiche attività attribuite ai decenti di ruolo, le mansioni devono essere considerate equivalenti, posta l'equivalenza della funzione didattica espletata da tutti i docenti a prescindere dalle diverse attività concretamente svolte. La stessa contrattazione collettiva, nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, ha voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe, difatti, per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola comunitaria, anche in virtù della circostanza che la citata pronuncia della Corte n. 20015/2018, proprio al fine di voler includere anche i supplenti in detta fattispecie, ha stabilito che: “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Continua la Corte: “Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”. Va, inoltre evidenziato, come affermato dalla Cassazione con la recente sentenza n. 27022/2021, che: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”. Quanto all'eccezione di prescrizione, per completezza di motivazione, dovendosi ritenere che le difese di merito e la spiegata eccezione siano riferite unicamente alla pretesa per la c.d. Carta docente, deve ritenersi la stessa infondata, stante l'avvenuta notifica a mezzo pec della diffida ad adempiere inoltrata all'Amministrazione resistente in data 23/07/2024, idonea ad interrompere la prescrizione quinquennale.
In merito al quantum richiesto, infine, in assenza di contestazioni rilevabili dagli atti del giudizio depositati dall'Amministrazione, la decisione può essere adottata alla stregua delle risultanze di conteggi di cui al ricorso che appaiono congrui e conformi ai criteri di calcolo di cui alle disposizioni normative sopra richiamate, sia per l'importo giornaliero dovuto – pari a euro 5,81 -che per i numeri di giorni di lavoro risultanti dai singoli contratti di assunzione per cui si ritiene dovuto il compenso.
La convenuta p.a. va condannata al pagamento in favore della ricorrente, di quanto dalla stessa richiesto, pari a euro 2422,77.
Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020), e sono, pertanto, dovuti unicamente gli intessi legali, o in alternativa se maggiore la rivalutazione monetaria, dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo.
- La c.d Carta docente
Per quanto concerne il beneficio economico- Carta Docenti- richiesto dalla ricorrente unicamente per l'anno scolastico 2019-2020, osserva, pregiudizialmente il Tribunale che le questioni da cui dipende la decisione della presente controversia sono state oggetto di pronuncia recente della Suprema corte di Cassazione, n. 29961\2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
Ritiene lo Scrivente di doversi uniformare alle statuizioni del giudice di legittimità, che appaiono pienamente condivisibili in punto di interpretazione della normativa nazionale e sovranazionale.
La Corte ricostruisce, invero, il quadro normativo di riferimento del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, nel quale va inserito l'istituto della “Carta Docente” in esame, richiamando le previsioni di cui all'art. 282 del d. lgs. n. 297\1994 nonché di cui agli articoli 63 e 64 del CCNL di comparto che affermano il diritto – dovere del personale ispettivo, direttivo e docente alla formazione e aggiornamento professionale, affermando che l'esigenza di formazione concerne l'intero corpo docente, di ruolo e non, in quanto necessaria per l'erogazione del servizio scolastico, richiamando in tema Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842. Circa le previsioni di cui alla legge n. 107 del 2015, si richiamano poi le disposizioni dell'art. 1 comma 124 circa gli obblighi di aggiornamento e formazione a carico dell'amministrazione datrice di lavoro, nel cui ambito si colloca l'istituzione, ad opera del comma 121 dell'art. 1, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Corte evidenzia, quindi, che la Carta Docente è espressamente destinata ai soli insegnanti di ruolo ed è collegata al sostegno della didattica su un piano di durata almeno annuale, in conformità con gli strumenti programmatici – in particolare il c.d. PTOF Piano Triennale dell'Offerta Formativa – e richiama la decisione della Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022, alla cui stregua deve ritenersi che il beneficio in esame attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” e che deve essere escluso che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire “ragione obiettiva” di trattamento differenziato, sicché in presenza di prestazione lavorativa comparabile perché svolta con il medesimo arco temporale non possono ravvisarsi ragioni obiettive che impediscano l'attribuzione del beneficio formativo anche ai docenti precari, senza che, altrimenti, risulti violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999\70\CE. La Corte di Cassazione individua, quindi, in maniera pienamene condivisa da chi scrive, le tipologie incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche- di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua”, sicché si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato alle predette condizioni, riconoscendo il diritto alla Carta Docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In altre parole, “ l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Ciò premesso, deve pertanto ritenersi, fondata la domanda.
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente- vedi contratti di assunzione sino al termine delle attività didattiche, nonché a tempo indeterminato- si evince la prova del rispetto delle condizioni sopra indicate, avendo la ricorrente avuto un incarico di supplenza dal 14-
10-2019 al 30-06-2020, per n. 8 ore di servizio settimanali per l'insegnamento di - Lingue e
Culture Straniere negli Istituti di Istituti di Istruzione di II Grado (Inglese) - (AB24), presso l'Istituto Magistrale Liceo Statale “Don Lorenzo Milani” in Napoli (NA) La circostanza per cui la ricorrente ha prestato, in tale “annualità” sopra indicate, la propria attività di lavoro per un numero di ore inferiori alle 18 ore settimanali appare, a parere di chi scrive, irrilevante ai fini della decisione, tenuto conto che anche per il suddetto anno scolastico la supplenza ha avuto la durata “annua”, nel senso sopra indicato e ritenuto sufficiente per equiparare il servizio prestato dal docente precario a quello del personale di ruolo, ai fini del conseguimento dello specifico beneficio in esame.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto delle ricorrenti all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno. Tale pronuncia si fonda sulla possibilità di adempimento in forma specifica all'attualità, tenuto conto della persistenza dell'istituto in esame, esteso per il 2023 ai supplenti “annuali” dal d.l. n. 69 del 2023, e non sussistendo impedimenti all'esercizio del diritto in quel modo, trattandosi di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica e al sistema di provvista per gli acuisti che ne consegue. Deve inoltre ritenersi sussistere l'interesse rispetto al predetto adempimento dell'obbligazione in forma specifica, ove si tenga conto del fatto che la ricorrente devono ritenersi ancora inserito nel sistema scolastico, secondo i dettami della pronuncia della Corte di cassazione n. 29961\2023 espressamente richiamata in questa sede- vedasi aasunzione a tempo indeterminato e Autocertificazione di Servizio 2024/2025 dell'8/10/2024 depositata in atti-. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, questa deve ritenersi infondata, stante l'avvenuta notifica a mezzo pec della diffida ad adempiere inoltrata all'Amministrazione resistente in data 23/07/2024, idonea ad interrompere la prescrizione quinquennale. Quanto appena considerato e ritenuto induce a ritenere superfluo l'esame degli ulteriori contratti di supplenza per il medesimo anno scolastico 2019\2020, essendo già integrata la prova della condizione necessari e sufficiente ad ottenere il beneficio richiesto.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza con liquidazione come in dispositivo che tiene conto del valore della causa, dell'attività svolta dalle difese e della maggiorazione del 10% per la presenza di collegamenti ipertestuali nel ricorso, ai sensi del
DM 55\2014, art. 4 comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto: condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, della somma Controparte_1 di euro € 2422,77, a titolo di RPD, oltre gli interessi legali, o in alternativa alla rivalutazione monetaria, se maggiore, a decorrere dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui alla Carta Docente elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107\2015, per il valore nominale di euro 500,00 per il periodo di docenza di cui in parte motiva, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della predetta carta elettronica, secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo, per il valore nominale di euro 500,00€ in favore della ricorrente;
condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in euro 1650,00 per onorario, e in euro 49,00, a titolo di rimborso C.U. oltre
Iva e CPA come per legge oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 21.5.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 21 maggio 2025, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22582 R.G. 2024
TRA
, (C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Fusco, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caivano (NA), alla via Campiglione n. 46, come in atti
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. pro tempore ,
[...] rapp.to e difeso, ex art. 417 bis c.p.c, dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati presso l , sito in alla Via Controparte_1 CP_1
Ponte della Maddalena n. 55 RESISTENTE
Oggetto: accertamento del diritto del docente con contratto a tempo determinato ad usufruire del beneficio previsto dall'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente c.d. “Carta docenti”;
compenso accessorio, statuito dall'art.7 C.C.N.L. comparto scuola del 15.03.2001 e succ. mod., c.d. “Retribuzione professionale docenti”.. FATTO E DIRITTO
La ricorrente, in epigrafe indicata, deduce che ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti a tempo determinato per l'affidamento di Controparte_1 supplenze temporanee, anche brevi e saltuarie, negli anni scolastici indicati in ricorso. La ricorrente dichiara, quindi, di aver instaurato con l'amministrazione resistente plurimi rapporti di lavoro a tempo determinato, dolendosi di non aver ricevuto la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999, vale a dire 164 € per ogni mese di servizio fino al 28.02.2018 e 174.5 € per ogni mese di servizio dal 1.03.2018, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Deduce altresì, per gli anni scolastici indicati in ricorso di avere svolto attività di docente, giusta stipula di plurimi contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche e rivendica il diritto a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui per ciascun anno scolastico. Deduce, pertanto, la discriminazione operata dall'amministrazione resistente tra insegnanti precari e insegnanti di ruolo in ordine al diritto-dovere della formazione continua dei docenti, richiamando la normativa contrattuale collettiva nonché le pronunce della Corte di Giustizia
Europea e del Consiglio di Stato favorevole alla tesi proposta
Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
e, per l'effetto, condannare il Controparte_2 [...]
al pagamento delle relative differenze Controparte_2 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.422,77 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o nella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Conclude, inoltre, per sentir accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati nei rispettivi ricorsi, o per i diversi anni risultanti dovuti, e per l'effetto condannarsi il all'assegnazione della predetta carta elettronica con Controparte_1 accredito dell'importo nominale accertato e conseguente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
Il tutto con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore del procuratore antistatario.
SULLA COSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE L'amministrazione resistente si è costituita, resistendo al ricorso e deducendo, con riguardo unicamente alla pretesa alla c.d. carta docente, l'infondatezza dell'avversa pretesa in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c..
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE.
Correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa è proseguita per la discussione all'odierna udienza e all'esito della stessa viene infine decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami e nei limiti della seguente motivazione.
- L'ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO ADITO L'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, sollevata dalla difesa della convenuta, non appare fondata.
Oggetto della domanda è, invero, la richiesta di accertamento del diritto della ricorrente, rispettivamente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per come erogato ai docenti a tempo indeterminato e ad usufruire della retribuzione professionale docenti per le fasce stipendiali relative al predetto periodo di lavoro. È chiesto, dunque, il riconoscimento di diritti di natura soggettiva del lavoratore pubblico, inerenti il rapporto di pubblico impiego, sia pur, nel caso della richiesta relativa al beneficio economico denominato “Carta Docenti”, a tempo determinato, in applicazione della normativa nazionale ed euro-unitaria e le censure degli atti amministrativi generali (DPCM) che regolano l'istituto si riferiscono alla mera disapplicazione incidentali di essi perché incidenti illegittimamente sul predetto diritto soggettivo affermato.
Le pretese azionate, or dunque, rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del rapporto di impiego, ( ex multis Cass. civ., sez. un., n. 32625/2018; Cass. civ. sez. un., 12441/2022; Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018) LA COMPETENZA PER TERRITORIO
Appare inoltre sussistere la competenza per territorio del tribunale adito. Come è bene noto, infatti, l'articolo 413, co.5 (cosi come modificato dall'art. 40 del d.lgs. nr.80/1998) attribuisce la competenza per territorio al giudice ( inteso come ufficio) sito nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è o risultava adibito, in caso di cessazione del rapporto, al momento della presentazione della domanda giudiziaria.
La ratio della norma, in ottica semplificativa dei criteri di individuazione del foro territorialmente competente, è proprio quella di favorire sempre il lavoratore, soprattutto nel caso in cui, al momento della proposizione del ricorso, abbia cessato la propria attività lavorativa presso il datore di lavoro resistente. Chiarita, pertanto, l'esegesi dell'articolo e individuatane la conseguente ratio, , attesa la prova per tabulas che la ricorrente risulta, al momento del deposito del ricorso, assunta con contratto a tempo indeterminato e per l'a.s. 2024/2025 in servizio presso l'istituto di ricompreso nel circondario del Tribunale di Controparte_3 CP_1
Napoli, deve ritenersi codesto Tribunale territorialmente competente a decidere sulla pretesa oggetto del presente ricorso.
IL MERITO DELLA CAUSA
- La retribuzione professionale docente Specificamente per quanto richiesto dalla ricorrente a titolo di retribuzione professionale docenti, la questione alla base del ricorso può essere risolta in conformità ai principi espressi da recenti pronunce della Corte di cassazione, in particolare dall'Ordinanza n. 20015/2018. Il tribunale ritiene, come già in precedenti resi su questione analoga, di aderire a tale orientamento in maniera consapevole, condividendone in sintesi le motivazioni. Si richiama, pertanto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la citata pronuncia n. 20015/2018 secondo cui: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. Dal complesso delle disposizioni richiamate nell'ordinanza, sulla quali non ha inciso la contrattazione successiva, che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, (cfr., tra le tante, Cassazione 17773/2017).
L'emolumento in questione, rientra, infatti, nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico, in particolare del comparto scuola, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che la stessa esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo. Non è sufficiente, infatti, che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. Proprio in merito alla sussistenza di “ragioni oggettive”, tali da giustificare una disparità di trattamento tra personale di ruolo e “supplenti”, il resistente afferma che le stesse CP_1 siano previste dall'art. 395 del d.lgs. 297/94, il quale elenca tutta una serie di attività, quali ad esempio le attività collegiali e di programmazione, alle quali il docente con incarico temporaneo non partecipa, per cui non può ritenersi che i docenti di ruolo e quelli non di ruolo svolgano le medesime mansioni. Tale assunto di parte resistente, tuttavia, non può essere condiviso da questo Tribunale, in quanto, salvo specifiche attività attribuite ai decenti di ruolo, le mansioni devono essere considerate equivalenti, posta l'equivalenza della funzione didattica espletata da tutti i docenti a prescindere dalle diverse attività concretamente svolte. La stessa contrattazione collettiva, nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, ha voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe, difatti, per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola comunitaria, anche in virtù della circostanza che la citata pronuncia della Corte n. 20015/2018, proprio al fine di voler includere anche i supplenti in detta fattispecie, ha stabilito che: “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Continua la Corte: “Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”. Va, inoltre evidenziato, come affermato dalla Cassazione con la recente sentenza n. 27022/2021, che: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”. Quanto all'eccezione di prescrizione, per completezza di motivazione, dovendosi ritenere che le difese di merito e la spiegata eccezione siano riferite unicamente alla pretesa per la c.d. Carta docente, deve ritenersi la stessa infondata, stante l'avvenuta notifica a mezzo pec della diffida ad adempiere inoltrata all'Amministrazione resistente in data 23/07/2024, idonea ad interrompere la prescrizione quinquennale.
In merito al quantum richiesto, infine, in assenza di contestazioni rilevabili dagli atti del giudizio depositati dall'Amministrazione, la decisione può essere adottata alla stregua delle risultanze di conteggi di cui al ricorso che appaiono congrui e conformi ai criteri di calcolo di cui alle disposizioni normative sopra richiamate, sia per l'importo giornaliero dovuto – pari a euro 5,81 -che per i numeri di giorni di lavoro risultanti dai singoli contratti di assunzione per cui si ritiene dovuto il compenso.
La convenuta p.a. va condannata al pagamento in favore della ricorrente, di quanto dalla stessa richiesto, pari a euro 2422,77.
Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020), e sono, pertanto, dovuti unicamente gli intessi legali, o in alternativa se maggiore la rivalutazione monetaria, dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo.
- La c.d Carta docente
Per quanto concerne il beneficio economico- Carta Docenti- richiesto dalla ricorrente unicamente per l'anno scolastico 2019-2020, osserva, pregiudizialmente il Tribunale che le questioni da cui dipende la decisione della presente controversia sono state oggetto di pronuncia recente della Suprema corte di Cassazione, n. 29961\2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
Ritiene lo Scrivente di doversi uniformare alle statuizioni del giudice di legittimità, che appaiono pienamente condivisibili in punto di interpretazione della normativa nazionale e sovranazionale.
La Corte ricostruisce, invero, il quadro normativo di riferimento del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, nel quale va inserito l'istituto della “Carta Docente” in esame, richiamando le previsioni di cui all'art. 282 del d. lgs. n. 297\1994 nonché di cui agli articoli 63 e 64 del CCNL di comparto che affermano il diritto – dovere del personale ispettivo, direttivo e docente alla formazione e aggiornamento professionale, affermando che l'esigenza di formazione concerne l'intero corpo docente, di ruolo e non, in quanto necessaria per l'erogazione del servizio scolastico, richiamando in tema Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842. Circa le previsioni di cui alla legge n. 107 del 2015, si richiamano poi le disposizioni dell'art. 1 comma 124 circa gli obblighi di aggiornamento e formazione a carico dell'amministrazione datrice di lavoro, nel cui ambito si colloca l'istituzione, ad opera del comma 121 dell'art. 1, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Corte evidenzia, quindi, che la Carta Docente è espressamente destinata ai soli insegnanti di ruolo ed è collegata al sostegno della didattica su un piano di durata almeno annuale, in conformità con gli strumenti programmatici – in particolare il c.d. PTOF Piano Triennale dell'Offerta Formativa – e richiama la decisione della Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022, alla cui stregua deve ritenersi che il beneficio in esame attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” e che deve essere escluso che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire “ragione obiettiva” di trattamento differenziato, sicché in presenza di prestazione lavorativa comparabile perché svolta con il medesimo arco temporale non possono ravvisarsi ragioni obiettive che impediscano l'attribuzione del beneficio formativo anche ai docenti precari, senza che, altrimenti, risulti violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999\70\CE. La Corte di Cassazione individua, quindi, in maniera pienamene condivisa da chi scrive, le tipologie incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche- di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua”, sicché si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato alle predette condizioni, riconoscendo il diritto alla Carta Docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In altre parole, “ l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Ciò premesso, deve pertanto ritenersi, fondata la domanda.
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente- vedi contratti di assunzione sino al termine delle attività didattiche, nonché a tempo indeterminato- si evince la prova del rispetto delle condizioni sopra indicate, avendo la ricorrente avuto un incarico di supplenza dal 14-
10-2019 al 30-06-2020, per n. 8 ore di servizio settimanali per l'insegnamento di - Lingue e
Culture Straniere negli Istituti di Istituti di Istruzione di II Grado (Inglese) - (AB24), presso l'Istituto Magistrale Liceo Statale “Don Lorenzo Milani” in Napoli (NA) La circostanza per cui la ricorrente ha prestato, in tale “annualità” sopra indicate, la propria attività di lavoro per un numero di ore inferiori alle 18 ore settimanali appare, a parere di chi scrive, irrilevante ai fini della decisione, tenuto conto che anche per il suddetto anno scolastico la supplenza ha avuto la durata “annua”, nel senso sopra indicato e ritenuto sufficiente per equiparare il servizio prestato dal docente precario a quello del personale di ruolo, ai fini del conseguimento dello specifico beneficio in esame.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto delle ricorrenti all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno. Tale pronuncia si fonda sulla possibilità di adempimento in forma specifica all'attualità, tenuto conto della persistenza dell'istituto in esame, esteso per il 2023 ai supplenti “annuali” dal d.l. n. 69 del 2023, e non sussistendo impedimenti all'esercizio del diritto in quel modo, trattandosi di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica e al sistema di provvista per gli acuisti che ne consegue. Deve inoltre ritenersi sussistere l'interesse rispetto al predetto adempimento dell'obbligazione in forma specifica, ove si tenga conto del fatto che la ricorrente devono ritenersi ancora inserito nel sistema scolastico, secondo i dettami della pronuncia della Corte di cassazione n. 29961\2023 espressamente richiamata in questa sede- vedasi aasunzione a tempo indeterminato e Autocertificazione di Servizio 2024/2025 dell'8/10/2024 depositata in atti-. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, questa deve ritenersi infondata, stante l'avvenuta notifica a mezzo pec della diffida ad adempiere inoltrata all'Amministrazione resistente in data 23/07/2024, idonea ad interrompere la prescrizione quinquennale. Quanto appena considerato e ritenuto induce a ritenere superfluo l'esame degli ulteriori contratti di supplenza per il medesimo anno scolastico 2019\2020, essendo già integrata la prova della condizione necessari e sufficiente ad ottenere il beneficio richiesto.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza con liquidazione come in dispositivo che tiene conto del valore della causa, dell'attività svolta dalle difese e della maggiorazione del 10% per la presenza di collegamenti ipertestuali nel ricorso, ai sensi del
DM 55\2014, art. 4 comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto: condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, della somma Controparte_1 di euro € 2422,77, a titolo di RPD, oltre gli interessi legali, o in alternativa alla rivalutazione monetaria, se maggiore, a decorrere dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui alla Carta Docente elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107\2015, per il valore nominale di euro 500,00 per il periodo di docenza di cui in parte motiva, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della predetta carta elettronica, secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo, per il valore nominale di euro 500,00€ in favore della ricorrente;
condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in euro 1650,00 per onorario, e in euro 49,00, a titolo di rimborso C.U. oltre
Iva e CPA come per legge oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 21.5.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo