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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/07/2024, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di luglio dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
405/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. VALERIO LANZA in sostituzione dell'avv.
ALESSANDRO BARBARO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice monocratico del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice d'appello e visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 405/2020 R.G.
TRA in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore (c.f. e p. iva ), nella qualità di P.IVA_1
Concessionaria del Servizio di Riscossione del di Patti, elettivamente Pt_2 domiciliata in Patti, via Orti n. 42 (studio dell'Avv. Valerio Lanza), presso e nel recapito professionale dell'avv. Alessandro Barbaro che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) CP_1 CodiceFiscale_1
E in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 25 febbraio 2020 Parte_1
(nel prosieguo, semplicemente, proponeva appello
[...] Pt_1 avverso la sentenza n. 312/2019 con cui il Giudice di Pace di Patti aveva accolto l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 0044937719010000155 spiegata da
, condannandola altresì al pagamento del contributo unificato. CP_1
2 Acquisito il fascicolo d'ufficio, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 16 marzo 2023 e all'odierna udienza viene decisa sulle conclusioni precisate dall'unica parte costituita e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia di e del CP_1 Controparte_2 che, pur regolarmente citati, non si sono costituiti.
Con il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata per avere ritenuto nulla la notifica dell'intimazione sul presupposto che essa è “un atto complesso che accomuna le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto nel senso che lo stesso, ove fosse ammissibile, deve essere notificato nelle forme dell'atto giudiziario”.
Il motivo è fondato.
La società privata concessionaria per la riscossione delle entrate può ben emettere l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 la quale, anche dopo l'entrata in vigore
(1° gennaio 1990) del D.P.R. n. 43 del 1988 che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata
(Cass. 20361/2006; Cass. 4510/2013; Cass. 18490/2016).
È quindi consentito allo stesso concessionario – e non più solamente all'ufficiale giudiziario o al messo notificatore – procedere alla notifica dell'ingiunzione a mezzo posta (Cass. 2912/2017; conf. Cass., n. 24757/2020).
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha deciso d'ufficio una questione mai rilevata dall'opponente odierno appellato.
Il motivo è fondato giacché dalla lettura del provvedimento emerge ictu oculi che il giudice di prime cure ha annullato l'intimazione di pagamento anche sul presupposto che “l'emissione dell'ingiunzione fiscale è riservata solo ed esclusivamente ai soli
Enti pubblici in senso soggettivo e non può estendersi, per il divieto di analogia, alle società private”, sebbene tale eccezione non fosse mai stata formulata e, in quanto relativa al merito della pretesa, non poteva essere sollevata d'ufficio (Cass., n. 14177/2011).
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c. comporta la nullità della pronuncia, correttamente censurata in questa sede (Cass., n. 26196/2011), ma non già la rimessione della causa al giudice di primo grado vista la natura tassativa delle ipotesi contemplate dall'art. 354 c.p.c.
3 Sennonché parte appellata, rimanendo contumace, non ha riproposto le domande e le eccezioni sollevate in primo grado.
Secondo la prevalente giurisprudenza in appello vige un effetto devolutivo limitato e non automatico (Cass., S.U., n. 28498/2005; Cass., n. 16128/2009; Cass., n.
14622/2009; Cass., n. 18691/2007; Cass., n. 6935/2007; Cass., n. 3643/2004; Cass.,
n. 1536/1997), con la conseguenza che la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o pretermesse comporta che in capo alle parti si verifica una vera e propria decadenza, con formazione del giudicato implicito sul punto (Cass., n. 25368/2007; Cass., n. 413/2006; Cass., n. 9878/2005).
Del resto il principio sancito dall'art. 346 c.p.c. “trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole” (Cass., n. 28454/2013;
Cass., n. 23489/2007).
Pertanto, l'appello è fondato e, in riforma della decisione impugnata, l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 0044937719010000155 del 18 luglio 2019 proposta da va respinta. CP_1
3. – Le spese di lite, la cui regolamentazione in primo grado è stata pure contestata dall'appellante, seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di per entrambi i gradi di giudizio e CP_1 liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n.
55/2014, nella versione vigente al tempo della conclusione della prestazione professionale in ciascun grado, per le cause di valore fino a € 1.100 tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Le spese di lite nei confronti del vanno integralmente compensate Controparte_2 essendo stato l'Ente citato quale litisconsorte necessario ed avendo lo stesso una posizione processuale analoga a quella dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di appello n. 405/2020 R.G. così decide:
4 1) dichiara la contumacia di e del che, pur regolarmente CP_1 Controparte_2 citati, non si sono costituiti;
2) accoglie l'appello e, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 0044937719010000155 del 18 luglio
2019 spiegata da;
CP_1
3) condanna a rifondere a CP_1 CP_3 [...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida – per il Parte_1 primo grado – in € 134,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e – per il presente grado – in € 296,50 (di cui € 232 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4) compensa integralmente le spese di lite nei confronti del Controparte_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 luglio 2024.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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