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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/11/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
UC SEBASTIANI Presidente rel.
TO DI RT DI
Maurizio DRIGANI DI riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. 1547/2025 R.G.V.G. promossa
DA
nato il [...] alla Spezia e residente in [...]
(SP)
c.f. C.F._1
Avv. BOSSI EUGENIO e Avv. ARENA ELEONORA
E
, nata il [...] a [...], residente in [...]
(SP)
c.f. C.F._2
Avv. BOSSI EUGENIO e Avv. ARENA ELEONORA
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, che ha apposto il visto in data
28.8.2025 a margine del decreto di fissazione d'udienza sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 4.11.2025:
“- dichiarare, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
-ordinare al Comune di Riomaggiore di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
-- omologare la separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori anche se, in considerazione della funzione prevalente di cura e accudimento svolta dalla madre e di minor impegno lavorativo, continueranno a convivere con la Sig.ra presso Parte_2
l'immobile di sua proprietà sito in Riomaggiore (SP), Fraz. Volastra, Via Montello,
209;
3) i figli minori potranno continuare a trascorrere più giorni alla settimana presso la residenza del padre, conformemente alle decisioni che i genitori sin d'ora hanno concordato di volta in volta, al fine di meglio soddisfare le necessità organizzative dei figli, ovvero i lori impegni scolastici e/o sportivi/ricreativi;
4) In ogni modo, nel fine settimana, ovvero dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena, il padre terrà presso di sé i figli a settimane alternate;
5) Per la durata delle festività di Natale e Pasqua, i coniugi si accorderanno di volta in volta, in considerazione dei loro impegni lavorativi e tenendo conto delle esigenze dei figli, che potranno indicare con quale genitore intendono trascorrerle. In difetto di accordo varrà il criterio degli anni alterni;
6) Ciascun genitore potrà tenere i figli durante le vacanze e condurli con sé, anche all'estero, per 10 giorni all'anno o per il diverso periodo che potrà essere concordato con l'altro coniuge;
2 7) I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli minori. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, alla educazione, alla salute ed alla scelta della loro residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione di figli. Per le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione concordano affinché detta potestà possa essere esercitata da ciascuno di essi separatamente;
8) I genitori continueranno ad accompagnare i figli a scuola e alle attività extrascolastiche (principalmente e, ad oggi, danza per e calcio per Per_1
) in base alle necessità dei figli e agli accordi sin d'ora assunti;
Persona_2
9) I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed i nonni paterni e materni e i rispettivi zii;
10) Il Sig. corrisponderà mensilmente alla moglie, a titolo di contributo per Pt_1
il mantenimento dei figli minori, la complessiva somma di euro 600,00, intendendosi euro 300,00 per ed euro 300,00 per;
Per_1 Persona_2
11) A titolo di contributo per il mantenimento della moglie, il Sig. Pt_1
corrisponderà alla Sig.ra la somma di euro 200,00 mensili, anche nei Parte_2
mesi in cui la stessa presterà la propria attività lavorativa presso l'attività del marito, con relativa retribuzione.
12) La somme a titolo di mantenimento sopra specificate, da aggiornarsi annualmente sulla base del 100% della variazione dell'indice ISTAT FOI, dovranno essere corrisposte entro il 10 di ogni mese sul conto corrente postale n. 001075576924 acceso presso;
Controparte_1
13) In presenza di accordo della parti, il Sig. potrà provvedere al Pt_1
versamento di quanto concordato con diverse modalità e la Sig.ra di si Pt_2
impegna sin d'ora a rilasciare quietanza liberatoria;
14) Alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli, specificate e disciplinate come nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale, contribuiranno entrambi i genitori nella misura di metà per ciascuno;
3 15) Dichiarano le parti di avere sistemato ogni ulteriore rapporto giuridico- patrimoniale diverso da quelli sopra menzionati e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere ad ogni altra ragione o titolo.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Riomaggiore
(SP) in data 29.9.2007 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 11 parte II serie A anno 2007), di aver scelto il regime della separazione dei beni e di aver avuto due figli ( e , nati Per_1 Persona_3
rispettivamente il 6.3.2010 e il 27.12.2013), hanno chiesto dichiararsi la separazione coniugale essendo venuta meno la comunione materiale spirituale tra coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Il pubblico ministero ha apposto il visto in data 1.9.2025.
All'udienza del 4.11.2025 dinanzi al DI relatore le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato le condizioni di ricorso, modificando la n. 11 e la n. 14 come da verbale di udienza.
Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento alla stregua dell'art. 158 c.c.
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse della prole minore di età in quanto idonee a garantire ai figli un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Tenuto conto dei contenuti dell'accordo, alla stregua dell'art. 473 - bis.4 c.p.c, non è necessario procedere all'ascolto della prole minore di età.
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
4
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, non definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis. 51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e Parte_1 Parte_2
generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Riomaggiore (SP) il
[...]
29.9.2007 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11 parte II serie A anno 2007)
- omologa, provvedendo in conformità, le seguenti condizioni concordate di separazione:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori anche se, in considerazione della funzione prevalente di cura e accudimento svolta dalla madre e di minor impegno lavorativo, continueranno a convivere con la Sig.ra presso Parte_2
l'immobile di sua proprietà sito in Riomaggiore (SP), Fraz. Volastra, Via Montello,
209;
3) i figli minori potranno continuare a trascorrere più giorni alla settimana presso la residenza del padre, conformemente alle decisioni che i genitori sin d'ora hanno concordato di volta in volta, al fine di meglio soddisfare le necessità organizzative dei figli, ovvero i lori impegni scolastici e/o sportivi/ricreativi;
4) In ogni modo, nel fine settimana, ovvero dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena, il padre terrà presso di sé i figli a settimane alternate;
5) Per la durata delle festività di Natale e Pasqua, i coniugi si accorderanno di volta in volta, in considerazione dei loro impegni lavorativi e tenendo conto delle esigenze dei figli, che potranno indicare con quale genitore intendono trascorrerle. In difetto di accordo varrà il criterio degli anni alterni;
6) Ciascun genitore potrà tenere i figli durante le vacanze e condurli con sé, anche all'estero, per 10 giorni all'anno o per il diverso periodo che potrà essere concordato con l'altro coniuge;
5 7) I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli minori. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, alla educazione, alla salute ed alla scelta della loro residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione di figli. Per le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione concordano affinché detta potestà possa essere esercitata da ciascuno di essi separatamente;
8) I genitori continueranno ad accompagnare i figli a scuola e alle attività extrascolastiche (principalmente e, ad oggi, danza per e calcio per Per_1
) in base alle necessità dei figli e agli accordi sin d'ora assunti;
Persona_2
9) I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed i nonni paterni e materni e i rispettivi zii;
10) Il Sig. corrisponderà mensilmente alla moglie, a titolo di contributo per Pt_1
il mantenimento dei figli minori, la complessiva somma di euro 600,00, intendendosi euro 300,00 per ed euro 300,00 per;
Per_1 Persona_2
11) A titolo di contributo per il mantenimento della moglie, il Sig. Pt_1
corrisponderà alla Sig.ra la somma di euro 200,00 mensili, anche nei Parte_2
mesi in cui la stessa presterà la propria attività lavorativa presso l'attività del marito, con relativa retribuzione.
12) La somme a titolo di mantenimento sopra specificate, da aggiornarsi annualmente sulla base del 100% della variazione dell'indice ISTAT FOI, dovranno essere corrisposte entro il 10 di ogni mese sul conto corrente postale n. 001075576924 acceso presso;
Controparte_1
13) In presenza di accordo della parti, il Sig. potrà provvedere al Pt_1
versamento di quanto concordato con diverse modalità e la Sig.ra di si Pt_2
impegna sin d'ora a rilasciare quietanza liberatoria;
14) Alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli, specificate e disciplinate come nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale, contribuiranno entrambi i genitori nella misura di metà per ciascuno;
6 15) Dichiarano le parti di avere sistemato ogni ulteriore rapporto giuridico- patrimoniale diverso da quelli sopra menzionati e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere ad ogni altra ragione o titolo.”
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore Dott.ssa UC BA
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Presidente estensore
UC BA
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