Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03191/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05721/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5721 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bifolco, Alfredo Cincotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Todisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ader, Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di revoca degli interventi agevolativi concessi dalla società resistente nella qualità di mandataria del raggruppamento gestore del fondo di garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, come comunicato in data 8 marzo 2022 a mezzo posta elettronica certificata;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, di estremi e contenuto non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da -OMISSIS- il 23/1/2023:
- della cartella di pagamento n. -OMISSIS-, notificata alla ricorrente a mezzo pec in data 4 novembre 2022 ed emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della Riscossione - Prov. di Avellino, per intimare il pagamento della somma complessiva di € 35.648,71 (tren-tacinquemilaseicentoquarantotto/71), di cui € 32.884,17 sorte capitale, € 2.758,66 per interessi ed € 5,88 per diritti di notifica, somme tutte iscritte al Ruolo n. 2845/2022 emesso da Banca del Mez-zogiorno- -OMISSIS- S.p.A.
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, di estremi e contenuto non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.P.A e di Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa NA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugna il provvedimento di revoca degli interventi agevolativi concessi da -OMISSIS- - nella qualità di mandataria del raggruppamento gestore del fondo di garanzia istituito ai sensi dell’art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 - e comunicato in data 8 marzo 2022; nello specifico trattavasi delle provvidenze riferite alla gestione degli interventi di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori delle Regioni colpite dal sisma del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Il predetto provvedimento era motivato in ragione dell’avvenuta adozione, in data 10 novembre 2021, da parte della Prefettura di Avellino di una informazione interdittiva antimafia nei confronti della ricorrente e contestuale adozione del provvedimento di revoca dell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori. L’informazione interdittiva è stata ritualmente impugnata avanti a questo Tribunale con gravame rubricato al numero di ruolo generale 23 del 2022.
2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni viene gravato per illegittimità derivata rispetto ai vizi da cui sarebbe affetta l’interdittiva antimafia, che costituisce unico presupposto della revoca delle agevolazioni oggetto di odierna impugnativa.
2.1. Con un primo motivo la ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del decreto legge n. 189 del 2016, oltre che degli artt. 84, 85, 91 e 94 del d.lgs. 159 del 2011, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e il difetto assoluto di istruttoria: sostiene la ricorrente che l’interdittiva si baserebbe sulla sola circostanza, del tutto irrilevante ai fini del giudizio di “mafiosità”, che la società abbia subito il rinvio a giudizio per la presunta commissione dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 24-ter, 25 e 25-octies del d.lgs. n. 231 del 2001, nel procedimento penale n. -OMISSIS- della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Da ciò discenderebbe l’inadeguatezza dell’esercizio del potere di verifica ed al travisato giudizio di controindicazione cui è pervenuta la “Struttura di Missione” nell’emettere il provvedimento di revoca delle agevolazioni.
2.2. Con un secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 94-bis del d.lgs. 159 del 2011, oltre alla violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità: il presunto pericolo di infiltrazione criminale, anche qualora ritenuto ipoteticamente ipotizzabile, sarebbe comunque riconducibile ad una situazione del tutto occasionale, tale per cui l’Amministrazione, in un’ottica di proporzionalità, avrebbe dovuto prescrivere all’impresa, in luogo dell’immediata adozione dell’informazione interdittiva, l’osservanza di una delle misure collaborative elencate dall’art. 94-bis del Codice antimafia.
3. Si è costituita per resistere in giudizio -OMISSIS- (“Mediocredito”) che ha contestato partitamente le censure proposte, segnalando, comunque, la natura vincolata del potere esercitato a fronte dell’adozione di una informazione antimafia.
4. Con atto di motivi aggiunti notificato il 29 dicembre 2022 e depositato il 23 gennaio 2023 la ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. -OMISSIS-, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, Direzione Provinciale di Avellino, con la quale si intimava il pagamento della somma complessiva di € 35.648,71= di cui € 32.884,17 per sorte capitale, € 2.758,66 per interessi ed € 5,88 per diritti di notifica. Anche con la predetta impugnativa si eccepiva l’invalidità derivata della cartella, in quanto atto conseguente rispetto alla revoca dell’agevolazione, a sua volta derivata dall’adozione dell’interdittiva gravata nel parallelo giudizio n. 23/2022.
5. Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l’attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all’Ente impositore, mentre sarebbe di competenza dell’Ente esattore solo la successiva fase di riscossione. Quindi l’Agenzia ha segnalato il possibile difetto di giurisdizione del presente Giudice con riguardo all’impugnativa operata con motivi aggiunti, aderendo a quanto già argomentato con precedente memoria da Mediocredito, in ragione del fatto che il T.U. sul riordino della riscossione esattoriale impone che la cartella di pagamento, laddove riferita a crediti diversi da quelli tributari, sia opponibile esclusivamente dinanzi al Giudice Ordinario, mediante i diversi strumenti di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. Entrambe le parti resistenti hanno argomentato in merito alla natura vincolata dell’emissione della cartella di pagamento rispetto al mancato pagamento delle somme fatte oggetto di revoca da Mediocredito con l’atto impugnato in via principale.
6. In vista della decisione del ricorso le parti hanno depositato memorie. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 21 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso principale è infondato e deve essere respinto.
7.1. Giova premettere che l’impugnativa proposta dall’odierna ricorrente avverso l’informazione interdittiva della Prefettura di Avellino del 10 novembre 2021 è stata integralmente respinta con sentenza irrevocabile di questo Tribunale (sez. I ter, 16 giugno 2025, n. 11695).
In particolare si è ritenuto che il quadro indiziario a fondamento dell’interdittiva si sottraesse alle censure proposte, tenuto conto della gravità delle acquisizioni istruttorie agli atti: ”Dalla documentazione in atti emerge, infatti, un quadro indiziario complessivo dal quale devono ritenersi sussistenti idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori dì concrete connessioni con la criminalità organizzata tali da condizionare le scelte della società ricorrente.
25. Rilievo centrale nelle valutazioni della Struttura di Missione assumono in tal senso gli atti del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Firenze – Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito del quale alla società ricorrente è stato contestato l’illecito amministrativo previsto e punito dagli artt. 5, 24 ter, 25, 25 octies del d. lgs. n. 231/2001.
26. In particolare, dalle indagini coordinate dalla DDA di Firenze e svolte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Lucca quali versate in atti è emerso un articolato sodalizio criminale che ruotava attorno ad imprenditori edili residenti in provincia di Lucca e Caserta, intranei e/o a disposizione dell’associazione mafiosa denominata “-OMISSIS-” fazione “-OMISSIS-”, i quali, utilizzando prestanomi e società compiacenti, si aggiudicavano illecitamente appalti della -OMISSIS- 3 – Napoli Sud per milioni di euro. A tale scopo il sodalizio aveva stabilito rapporti corruttivi con un dirigente della -OMISSIS-, il quale non solo aveva affidato/aggiudicato gli appalti in violazione delle norme di trasparenza, correttezza e imparzialità, ma aveva consentito al sodalizio di conseguirne il pagamento anche in assenza di qualsivoglia esecuzione dei lavori.
27. In detto ambito delittuoso la società ricorrente è risultata inserita tramite -OMISSIS-, associato al gruppo criminale indagato e della cui collaborazione i capi, direttori ed organizzatori dell’associazione si avvalevano per l’utilizzo delle diverse imprese edili allo stesso riferibili, tra le quali anche la -OMISSIS-
28. In tale ottica depongono il contenuto dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze – Direzione Distrettuale Antimafia nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-, versati in atti.
29. Il ruolo di -OMISSIS- quale amministratore di fatto della -OMISSIS- è rimarcato anche nell’interdittiva antimafia adottata 16 novembre 2020 dal Prefetto di Frosinone nei confronti della -OMISSIS- (altra ditta coinvolta nell’indagine), pure depositata in atti dall’Amministrazione resistente.
30. In virtù di questo rapporto tra -OMISSIS- e la -OMISSIS-, la Procura della Repubblica di Firenze ha contestato a quest’ultima i reati previsti e puniti dagli artt. 5 (responsabilità dell’ente) e 24 ter (delitti di criminalità organizzata), 25 (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio), 25 octies (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) del d.lgs. n. 231/2001.
31. Detta circostanza risulta già di per sé sufficiente a ritenere configurato il pericolo, secondo la regola del “più probabile che non”, che la -OMISSIS-, risultata aggiudicataria di una commessa con la -OMISSIS- in questione, fosse esposta al rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata.
32. Né in proposito assume rilevanza la circostanza dedotta dalla società ricorrente che nessuno dei soci e amministratori della -OMISSIS- sia stato direttamente indagato nel procedimento penale che ha interessato la società come persona giuridica, tenuto conto che il disegno criminoso contestato alla società si è realizzato per il tramite di -OMISSIS-, figura tramite la quale la -OMISSIS- si sarebbe resa strumento, unitamente ad altre aziende, per la realizzazione degli scopi illeciti dell'associazione criminale.
33. In proposito va considerato che, come evidenziato, l'interdittiva antimafia costituisce misura di natura cautelare che ha la funzione della massima anticipazione della soglia di prevenzione. Essa non richiede né la sussistenza di condanne, quale presupposto preclusivo al giudizio complessivo sugli altri indici-spia, né la necessità di altri provvedimenti del giudice penale (rinvio a giudizio, misure cautelari, misure di prevenzione) ai fini della complessiva valutazione sul grado di permeabilità della criminalità organizzata; permeabilità che nel caso di specie è risultata confermata dalle indagini penali che hanno interessato (quello che è risultato essere) l’amministratore di fatto della società e che, in un’ottica preventiva, hanno ragionevolmente indotto l’Amministrazione resistente a ritenere sussistente il rischio di permeabilità della -OMISSIS- alle attività criminali del sodalizio nel quale il -OMISSIS- è risultato inserito. [..]
37. D’altra parte, non condivisibile è pure la doglianza con cui la ricorrente lamenta la mancata valutazione dei presupposti per l'applicazione delle misure amministrative di cui all'art. 94-bis D. Lgs. n. 159/2011, poiché non è ravvisabile il requisito della “agevolazione occasionale” previsto da tale disposizione, avuto riguardo alla stabile struttura organizzata messa in atto dagli imprenditori imputati nel richiamato procedimento penale ai fini dell’aggiudicazione delle commesse pubbliche, da cui si è desunto il rischio di condizionamento mafioso.”
7.2. Poiché entrambi i motivi di ricorso principale - con i quali espressamente si contesta il provvedimento di revoca per illegittimità derivata rispetto all’interdittiva- contengono argomenti rivolti esclusivamente a censurare i presupposti di quest’ultima, è chiaro che l’accertata infondatezza di tali vizi determini, a cascata, anche il rigetto dell’odierna impugnativa.
Va peraltro ribadito che i provvedimenti di decadenza, recesso o revoca dalle erogazioni pubbliche, a norma dell’art. 94, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 costituiscono effetto automatico dell’adozione dell’interdittiva, senza che all’Amministrazione sia consentita alcuna diversa determinazione, proprio perché il predetto provvedimento comporta una vera e propria incapacità giuridica speciale per l'impresa che ne è colpita, che dà luogo all'insussistenza della capacità del soggetto di essere titolare di rapporti con la P.A. (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 15 aprile 2025, n. 7412, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 22 gennaio 2025, n. 151, Cons. Stato, Sez. III, 21 gennaio 2025, n. 432, id., 13 dicembre 2024, n. 4752).
8. I motivi aggiunti invece devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, risultando fondata l’eccezione sollevata da Mediocredito centrale -OMISSIS-..
Con la cartella di pagamento impugnata Agenzia delle Entrate Riscossione, a norma dell’art. 9, comma 5, del D.lgs. n. 123/1998, ha provveduto ad azionare in via esecutiva il recupero dei finanziamenti concessi dallo Stato alle imprese, avvalendosi della procedura di iscrizione al ruolo, di cui all'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Dunque la medesima cartella notificata alla ricorrente che assume la duplice natura di titolo esecutivo e di atto di precetto, in riferimento al recupero di crediti erariali non aventi natura tributaria, può essere impugnata unicamente con lo strumento dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avanti al Giudice Ordinario, contestandosi nella presente sede non già la regolarità formale dell’atto bensì, seppure in via derivata, la debenza delle somme portate dalla cartella, ovvero lo stesso diritto di procedere all’esecuzione forzata.
Peraltro, anche ove si fosse trattato di pretese sostanziali aventi carattere tributario, la giurisdizione sarebbe spettata ugualmente al Giudice Ordinario, costituendo la notifica della cartella di pagamento lo spartiacque tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, tranne che per le questioni relative alla notifica o alla regolarità formale della cartella, per le quali si riespande la giurisdizione tributaria (cfr. Cass. civ., sez. trib.,13 agosto 2024, n. 22754).
Inoltre anche a pag. 3 della cartella notificata si avvertiva l’interessata che l’opposizione all’esecuzione (diversamente dall’impugnativa per motivi formali da proporsi nei termini perentori ivi indicati) doveva proporsi, senza termine perentorio, avanti al Tribunale Ordinario.
9. L’impugnativa proposta con motivi aggiunti, nella parte in cui è diretta a contestare la cartella di pagamento con cui è stata posta in riscossione la pretesa di Mediocredito al recupero delle agevolazione illegittimamente erogate alla ricorrente, è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo; il giudizio de quo , limitatamente all’impugnativa proposta con i motivi aggiunti, deve devolversi alla giurisdizione del Giudice Ordinario, avanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cod. proc. amm.. Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ove il giudizio venga riassunto presso la suddetta Autorità Giudiziaria entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza (art. 11, co. 2, cod. proc. amm.).
10. In conclusione l’odierna impugnativa deve essere in parte respinta ed in parte dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, così provvede:
- respinge il ricorso;
- dichiara i motivi aggiunti inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, e indica come giudice competente a decidere il Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto in parte qua ai sensi dell'art. 11 cod. proc. amm..
Condanna la parte ricorrente al rimborso in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che liquida nella misura di € 1.000,00= (mille/00) per ciascuna, per complessivi € 2.000,00= (duemila/00) oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR NT, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
NA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA EL | UR NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.