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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/09/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 589 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI.ra - CF - nata a Parte_1 C.F._1
CASALE MO (AL) in data 20/01/1989, residente in [...] FALERNA
e SI. - CF - nato in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 12/08/1988 e CP_1 C.F._2 residente in [...] FALERNA, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PERRI
NICOLINA - CF – ed elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, giusta procura C.F._3 rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 19 settembre 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 28/07/2025 – che:
-i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Falerna, in data 20 agosto 2017, iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, Atto N. 16 parte 2 serie A - anno 2017 (all. 1);
-dal matrimonio, sono nati 2 figli: , nata a [...] il [...], e , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...] (all. 2);
-il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
2
-fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza e la prosecuzione del rapporto coniugale e, pertanto, questi hanno deciso di separarsi;
-essi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
-pertanto, i SIg hanno deciso consensualmente di separarsi alle seguenti Parte_1 CP_1
CONDIZIONI:
i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
In ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
1) la responsabilità genitoriale dei figli minori sarà in regime di affido condiviso;
Persona_1 Per_2
2) i minori rimarranno collocati presso la madre nella residenza della stessa in Falerna, alla via Principe
D'Aquino snc;
3) il padre avrà diritto di vedere e tenere i figli con sé 2 pomeriggi a settimana (ad es. martedì e giovedì) dalle
17 alle 21 nel periodo invernale (compresa la cena) e dalle 17 alle 22.30 nel periodo non scolastico, con prelievo e rientro presso la residenza materna, salvo diversi accordi;
4) ogni genitore trascorrerà con i figli due week and al mese, dal venerdì sera alle 17.00 alla domenica sera, con rientro alla residenza materna allo stesso orario previsto per i giorni settimanali;
5) ogni genitore trascorrerà con i minori durante le festività natalizie una settimana dal 23/12 alle 17.00 al
[... 30/12 alle 21.00, o dal 31.12 alle 17.00 al 7.01 alle 21.00 ad anni alterni;
il primo anno inizierà la SI.ra con la settimana di Natale;
Pt_1
6) le festività pasquali saranno con ogni genitore dal Giovedì Santo alle 17.00 al Lunedì dell'Angelo alle 21.00, ad anni alterni, il primo anno inizierà il padre. L'anno in cui il genitore non godrà delle vacanze pasquali potrà recuperare con due ponti o con le feste di carnevale dal sabato mattina al Martedì Grasso alle ore 21.30.
7) ogni genitore trascorrerà durante le vacanze estive 2 settimane con i figli;
per il primo anno quattro giorni a luglio, quattro ad agosto e quattro a settembre, con periodi da concordare entro la fine di giugno;
a partire dal secondo anno di separazione le settimane di vacanze estive saranno una a luglio e una ad agosto da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
in particolare, nel mese di agosto il giorno di Ferragosto i minori saranno con uno o l'altro genitore, ad anni alterni.
8) I genitori concordano di non coinvolgere i minori nelle loro relazioni sentimentali per il primo anno dalla separazione (dalla sentenza). A partire dal secondo anno l'inserimento delle nuove figure avverrà gradualmente e secondo le reazioni dei minori stessi.
9) entrambi i genitori concorreranno agli accompagni ed ai prelievi dei figli dai vari impegni, scolastici e ludici, secondo i rispettivi impegni di lavoro, con modalità che concorderanno entro il 30 settembre di ogni anno.
L'assegnazione della residenza familiare.
La residenza familiare sita in Falerna, alla via Principe d'Aquino snc, viene assegnata alla SI.ra Parte_1
quale genitore convivente con i figli minori .
[...] Persona_1 Per_2
In punto di mantenimento:
10) il SI. concorrerà al mantenimento ordinario per i figli con la somma di Euro 500,00 mensile, da Per_1 versarsi entro il 05 di ogni mese, nonché concorrerà alle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal Servizio 3
Nazionale, ticket, ludiche e scolastiche, mensa ecc.) per i figli nella misura del 50%, spese che dovranno essere previamente comunicate e concordate;
11) i genitori concorreranno al 50% al corredo scolastico di inizio anno, all'acquisto dei libri scolastici ed ai cambi di stagione 2 volte all'anno per i figli, con modalità che concorderanno;
12) l'assegno unico per i minori verrà interamente percepito al 100% dalla SI.r , quale Parte_1 genitore collocatario.
13) le utenze della residenza familiare rimarranno a carico del SI . CP_1
In ordine agli accordi patrimoniali: trasferimento immobiliare:
A completa e definitiva sistemazione di ogni rapporto patrimoniale pregresso e futuro derivante dal matrimonio e dalla sua crisi, le parti convengono quanto segue.
a. I SIg. , nata a [...], il [...] e residente a [...]
Principe d'Aquino, snc, (C.F. e , nato a [...] il [...] e C.F._1 CP_1 residente a Falerna, alla via Principe d'Aquino snc, (C.F ) sono comproprietari, in ragione C.F._2 del 50% ciascuno, del seguente immobile, adibito a casa coniugale: Piena proprietà dell'unità immobiliare, fabbricato da cielo a terra con annessa corte esclusiva di pertinenza, della consistenza catastale di complessivi vani catastali 5 (cinque) distribuiti tra piano terra e primo, confinante con la via Principe d'Aquino, proprietà
, proprietà salvo altri, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Falerna (CZ) al Foglio di Per_3 Tes_1 mappa n. 23, Particella 3354 , Subalterno 1, piani T.-1°, Categoria A2, Classe 2^, Rendita Catastale € 216,91, superficie catastale mq 108, totale escluse aree scoperte mq 84.
L'immobile è pervenuto ai coniugi in forza di atto di compravendita a rogito del Notai di Falerna Persona_4
(CZ), in data 29 giugno 2021, Rep. n. 2341, registrato in data 09 luglio 2021 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro in pari data al n. Reg. Gen. 9519 e n. 7864 Reg. Part. (all. 3/4)
L'immobile è stato edificato in forza di concessione edilizia n. 217 del 22 ottobre 2007 rilasciata dal Comune di Falerna.
L'immobile è dotato di Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) n. rilasciato in data 13.06.2021, Nume_1 allegata e unita all'atto notarile di compravendita che si allega (all. 5)
L'immobile è gravato di mutuo ipotecario cointestato, acceso in data 29 giugno 2021, redatto dal notai Per_4
, il cui creditore è l'Istituto di credito Intesa San Paolo s.p.a., registrato in Lamezia Terme in data
[...]
09.07.2021 e iscritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari in data 09.07.2021, Reg. Gen. N. 9513,
Reg. Part. n. 770, che si allega in copia (all. 6).
b. Il IG. , nato a [...] il [...] e residente a [...] snc, (C.F. ), cede e trasferisce, con effetto immediato dal passaggio in giudicato della C.F._2 sentenza di omologazione del presente accordo, alla IG.ra , nata a [...] Parte_1
(AL), il 20/01/1989 e residente a Falerna alla via Principe d'Aquino, snc, (C.F. , che C.F._1 accetta, la propria quota di piena proprietà, pari al 50% (cinquanta percento), dell'immobile sopra descritto.
Per effetto del presente atto, la IG.ra diverrà unica ed esclusiva proprietaria dell'intero Parte_1 immobile. 4
c. Il presente trasferimento avviene a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa, anche a titolo di mantenimento, della IG.r nei confronti del IG , e costituisce la Parte_1 CP_1 definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, escludendo qualsiasi spirito di liberalità e non configurando, pertanto, una donazione.
d. A tal fine il cedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge n. 52/1985 e s.m.i., dichiara e garantisce che i dati catastali e la planimetria depositata in Catasto (prot. n. CZ0128396 del
20.05.2008) sono conformi allo stato di fatto dell'immobile, dichiarando, altresì, la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
Ai fini fiscali i SIg. e chiedono che la cessione venga dichiarata esente da Parte_1 CP_1 ogni tassa o imposta ai sensi dell'art. 19 legge 6.3.1987 n. 74;
Il SI espressamente rinuncia all'ipoteca legale sull'immobile. CP_1
Il SI si impegna a pagare il 50% del mutuo sopra meglio indicato, nella misura che residua alla CP_1 data della sottoscrizione del ricorso (quindi di tutte le rate mensili ancora dovute) fino all'estinzione del mutuo medesimo;
l'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
e. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Presidente del Tribunale e il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà e/o di altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica;
f. l'Avv. Nicolina Perri, quale procuratore delle parti, e le parti stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
g. Le parti dichiarano, altresì, che tutti i beni mobili, arredi e suppellettili insistenti nella residenza familiare rimarranno all'interno della stessa, essendo la casa in cui cresceranno i figli minori, e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o causa connessa al rapporto matrimoniale. trasferimento di bene mobile registrato.
I coniugi danno atto che il IG è unico intestatario della seguente autovettura: CP_1
Modello [Es. Fiat Panda], targata [Targa], telaio n. [Numero di telaio], anno di immatricolazione [Anno], co
Me da copia del libretto di circolazione che si allega (all. 7)
Il IG. , come sopra generalizzato, cede e trasferisce, con effetto immediato dal passaggio in CP_1 giudicato della sentenza di separazione, la piena ed esclusiva proprietà della suddetta autovettura alla IG.ra
, come sopra generalizzata, che accetta. Parte_1
Il IG si impegna a sottoscrivere ogni documento necessario per la trascrizione del trasferimento CP_1 di proprietà presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e per l'aggiornamento della carta di circolazione.
Le parti chiedono gli oneri, le spese e le tasse relative al passaggio di proprietà, beneficiando delle esenzioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge n. 74/1987 (in particolare per l'Imposta Provinciale di Trascrizione -
IPT), saranno a carico della IG.r . Parte_1 5
La SI.ra è impiegata a tempo indeterminato con contratto indeterminato presso Poste Parte_1
Italiane spa e ha un reddito annuo lordo di euro 12.108.31 (relativo al 2024), come da C.U. che si allega (All.
8).
Il SI. è agente di commercio e ha un reddito annuo di circa euro 30822,00, come da Unico 2024 Per_1
(relativo al 2023) che si allega (All. 9; vedi, pressoché testualmente, il contenuto del ricorso introduttivo congiunto in atti).
Tutto ciò premesso, i coniugi sopra generalizzati, chiedevano all'adito Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle condizioni sopra riportante. Parte_1 CP_1
I coniugi dichiaravano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e – dunque - dichiaravano di non volersi riconciliare, esonerandosi reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 589 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi SI.ra Parte_1
- CF - e SI. - CF - entrambi
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. PERRI NICOLINA - CF - giusta procura in atti e di cui al C.F._3 citato ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 29 luglio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°,
c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 23/09/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi e che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente separatamente in cancelleria, in data 19 settembre 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti ai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. 6
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti – che contengono anche clausole di trasferimento di diritti immobiliari, con allegazione della richiesta e corretta documentazione;
n.d.r. - non risultano per nulla pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, anche se in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 29 agosto 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 589 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI.ra - CF - nata a CASALE MO (AL) in [...] Parte_1 C.F._1
20/01/1989, residente in [...] FALERNA, e SI. - CF CP_1
- nato in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 12/08/1988 e residente in [...]C.F._2
D'AQUINO 88042 FALERNA ITALIA, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PERRI NICOLINA - CF
– ed elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in C.F._3 calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- 7
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati SI.ra - Parte_1
CF - nata a [...] in data [...], residente in [...]C.F._1
D'AQUINO 88042 FALERNA ITALIA, e SI. - CF - nato in LAMEZIA TERME CP_1 C.F._2
(CZ) ed in data 12/08/1988 e residente in [...]88042 FALERNA ITALIA, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PERRI NICOLINA - CF – ed elettivamente domiciliati presso C.F._3 il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
In ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
1) la responsabilità genitoriale dei figli minori sarà in regime di affido condiviso;
Persona_1 Per_2
2) i minori rimarranno collocati presso la madre nella residenza della stessa in Falerna, alla via Principe
D'Aquino snc;
3) il padre avrà diritto di vedere e tenere i figli con sé 2 pomeriggi a settimana (ad es. martedì e giovedì) dalle
17 alle 21 nel periodo invernale (compresa la cena) e dalle 17 alle 22.30 nel periodo non scolastico, con prelievo e rientro presso la residenza materna, salvo diversi accordi;
4) ogni genitore trascorrerà con i figli due week and al mese, dal venerdì sera alle 17.00 alla domenica sera, con rientro alla residenza materna allo stesso orario previsto per i giorni settimanali;
5) ogni genitore trascorrerà con i minori durante le festività natalizie una settimana dal 23/12 alle 17.00 al
[... 30/12 alle 21.00, o dal 31.12 alle 17.00 al 7.01 alle 21.00 ad anni alterni;
il primo anno inizierà la SI.ra con la settimana di Natale;
Pt_1
6) le festività pasquali saranno con ogni genitore dal Giovedì Santo alle 17.00 al Lunedì dell'Angelo alle 21.00, ad anni alterni, il primo anno inizierà il padre. L'anno in cui il genitore non godrà delle vacanze pasquali potrà recuperare con due ponti o con le feste di carnevale dal sabato mattina al Martedì Grasso alle ore 21.30.
7) ogni genitore trascorrerà durante le vacanze estive 2 settimane con i figli;
per il primo anno quattro giorni a luglio, quattro ad agosto e quattro a settembre, con periodi da concordare entro la fine di giugno;
a partire dal secondo anno di separazione le settimane di vacanze estive saranno una a luglio e una ad agosto da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
in particolare, nel mese di agosto il giorno di Ferragosto i minori saranno con uno o l'altro genitore, ad anni alterni.
8) I genitori concordano di non coinvolgere i minori nelle loro relazioni sentimentali per il primo anno dalla separazione (dalla sentenza). A partire dal secondo anno l'inserimento delle nuove figure avverrà gradualmente e secondo le reazioni dei minori stessi.
9) entrambi i genitori concorreranno agli accompagni ed ai prelievi dei figli dai vari impegni, scolastici e ludici, secondo i rispettivi impegni di lavoro, con modalità che concorderanno entro il 30 settembre di ogni anno.
L'assegnazione della residenza familiare.
La residenza familiare sita in Falerna, alla via Principe d'Aquino snc, viene assegnata alla SI.ra Parte_1
quale genitore convivente con i figli minori .
[...] Persona_1 Per_2
In punto di mantenimento: 8
10) il SI. concorrerà al mantenimento ordinario per i figli con la somma di euro 500,00 mensile, da Per_1 versarsi entro il 05 di ogni mese, nonché concorrerà alle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal Servizio
Nazionale, ticket, ludiche e scolastiche, mensa ecc.) per i figli nella misura del 50%, spese che dovranno essere previamente comunicate e concordate;
11) i genitori concorreranno al 50% al corredo scolastico di inizio anno, all'acquisto dei libri scolastici ed ai cambi di stagione 2 volte all'anno per i figli, con modalità che concorderanno;
12) l'assegno unico per i minori verrà interamente percepito al 100% dalla SI.r , quale Parte_1 genitore collocatario.
13) le utenze della residenza familiare rimarranno a carico del SI . CP_1
In ordine agli accordi patrimoniali: trasferimento immobiliare:
A completa e definitiva sistemazione di ogni rapporto patrimoniale pregresso e futuro derivante dal matrimonio e dalla sua crisi, le parti convengono quanto segue.
a. I SIg. , nata a [...], il [...] e residente a [...]
Principe d'Aquino, snc, (C.F. e , nato a [...] il [...] e C.F._1 CP_1 residente a Falerna, alla via Principe d'Aquino snc, (C.F ) sono comproprietari, in ragione C.F._2 del 50% ciascuno, del seguente immobile, adibito a casa coniugale: Piena proprietà dell'unità immobiliare, fabbricato da cielo a terra con annessa corte esclusiva di pertinenza, della consistenza catastale di complessivi vani catastali 5 (cinque) distribuiti tra piano terra e primo, confinante con la via Principe d'Aquino, proprietà
, proprietà salvo altri, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Falerna (CZ) al Foglio di Per_3 Tes_1 mappa n. 23, Particella 3354 , Subalterno 1, piani T.-1°, Categoria A2, Classe 2^, Rendita Catastale € 216,91, superficie catastale mq 108, totale escluse aree scoperte mq 84.
L'immobile è pervenuto ai coniugi in forza di atto di compravendita a rogito del Notai di Falerna Persona_4
(CZ), in data 29 giugno 2021, Rep. n. 2341, registrato in data 09 luglio 2021 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro in pari data al n. Reg. Gen. 9519 e n. 7864 Reg. Part.(all. 3/4)
L'immobile è stato edificato in forza di concessione edilizia n. 217 del 22 ottobre 2007 rilasciata dal Comune di Falerna.
L'immobile è dotato di Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) n. rilasciato in data 13.06.2021, Nume_1 allegata e unita all'atto notarile di compravendita che si allega (all. 5)
L'immobile è gravato di mutuo ipotecario cointestato, acceso in data 29 giugno 2021, redatto dal notai Per_4
, il cui creditore è l'Istituto di credito Intesa San Paolo s.p.a., registrato in Lamezia Terme in data
[...]
09.07.2021 e iscritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari in data 09.07.2021, Reg. Gen. N. 9513,
Reg. Part. n. 770, che si allega in copia (all. 6).
b. Il IG. , nato a [...] il [...] e residente a [...] snc, (C.F. ), cede e trasferisce, con effetto immediato dal passaggio in giudicato della C.F._2 sentenza di omologazione del presente accordo, alla IG.ra , nata a [...] Parte_1
(AL), il 20/01/1989 e residente a Falerna alla via Principe d'Aquino, snc, (C.F. , che C.F._1 accetta, la propria quota di piena proprietà, pari al 50% (cinquanta percento), dell'immobile sopra descritto. 9
Per effetto del presente atto, la IG.ra diverrà unica ed esclusiva proprietaria dell'intero Parte_1 immobile.
c. Il presente trasferimento avviene a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa, anche a titolo di mantenimento, della IG.r nei confronti del IG , e costituisce la Parte_1 CP_1 definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, escludendo qualsiasi spirito di liberalità e non configurando, pertanto, una donazione.
d. A tal fine il cedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge n. 52/1985 e s.m.i., dichiara e garantisce che i dati catastali e la planimetria depositata in Catasto (prot. n. CZ0128396 del
20.05.2008) sono conformi allo stato di fatto dell'immobile, dichiarando, altresì, la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
Ai fini fiscali i SIg. e chiedono che la cessione venga dichiarata esente da Parte_1 CP_1 ogni tassa o imposta ai sensi dell'art. 19 legge 6.3.1987 n. 74;
Il SI espressamente rinuncia all'ipoteca legale sull'immobile. CP_1
Il SI si impegna a pagare il 50% del mutuo sopra meglio indicato, nella misura che residua alla CP_1 data della sottoscrizione del ricorso (quindi di tutte le rate mensili ancora dovute) fino all'estinzione del mutuo medesimo;
l'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
e. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Presidente del Tribunale e il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà e/o di altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica;
f. l'Avv. Nicolina Perri, quale procuratore delle parti, e le parti stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
g. Le parti dichiarano, altresì, che tutti i beni mobili, arredi e suppellettili insistenti nella residenza familiare rimarranno all'interno della stessa, essendo la casa in cui cresceranno i figli minori, e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o causa connessa al rapporto matrimoniale. trasferimento e di bene mobile registrato.
I coniugi danno atto che il IG è unico intestatario della seguente autovettura: CP_1
Modello [Es. Fiat Panda], targata [Targa], telaio n. [Numero di telaio], anno di immatricolazione [Anno], co
Me da copia del libretto di circolazione che si allega (all. 7)
Il IG. , come sopra generalizzato, cede e trasferisce, con effetto immediato dal passaggio in CP_1 giudicato della sentenza di separazione, la piena ed esclusiva proprietà della suddetta autovettura alla IG.ra
, come sopra generalizzata, che accetta. Parte_1
Il IG si impegna a sottoscrivere ogni documento necessario per la trascrizione del trasferimento CP_1 di proprietà presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e per l'aggiornamento della carta di circolazione.
Le parti chiedono gli oneri, le spese e le tasse relative al passaggio di proprietà, beneficiando delle esenzioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge n. 74/1987 (in particolare per l'Imposta Provinciale di Trascrizione -
IPT), saranno a carico della IG.r . Parte_1 10
La SI.ra è impiegata a tempo indeterminato con contratto indeterminato presso Poste Parte_1
Italiane spa e ha un reddito annuo lordo di euro 12.108.31 (relativo al 2024), come da C.U. che si allega (All.
8).
Il SI. è agente di commercio e ha un reddito annuo di circa Euro 30822,00, come da Unico 2024 Per_1
(relativo al 2023) che si allega (All. 9)
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FALERNA - atto n. 16, parte II, serie A, uff. 3, anno 2017 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conSIlio del 23 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 589 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI.ra - CF - nata a Parte_1 C.F._1
CASALE MO (AL) in data 20/01/1989, residente in [...] FALERNA
e SI. - CF - nato in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 12/08/1988 e CP_1 C.F._2 residente in [...] FALERNA, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PERRI
NICOLINA - CF – ed elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, giusta procura C.F._3 rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 19 settembre 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 28/07/2025 – che:
-i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Falerna, in data 20 agosto 2017, iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, Atto N. 16 parte 2 serie A - anno 2017 (all. 1);
-dal matrimonio, sono nati 2 figli: , nata a [...] il [...], e , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...] (all. 2);
-il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
2
-fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza e la prosecuzione del rapporto coniugale e, pertanto, questi hanno deciso di separarsi;
-essi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
-pertanto, i SIg hanno deciso consensualmente di separarsi alle seguenti Parte_1 CP_1
CONDIZIONI:
i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
In ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
1) la responsabilità genitoriale dei figli minori sarà in regime di affido condiviso;
Persona_1 Per_2
2) i minori rimarranno collocati presso la madre nella residenza della stessa in Falerna, alla via Principe
D'Aquino snc;
3) il padre avrà diritto di vedere e tenere i figli con sé 2 pomeriggi a settimana (ad es. martedì e giovedì) dalle
17 alle 21 nel periodo invernale (compresa la cena) e dalle 17 alle 22.30 nel periodo non scolastico, con prelievo e rientro presso la residenza materna, salvo diversi accordi;
4) ogni genitore trascorrerà con i figli due week and al mese, dal venerdì sera alle 17.00 alla domenica sera, con rientro alla residenza materna allo stesso orario previsto per i giorni settimanali;
5) ogni genitore trascorrerà con i minori durante le festività natalizie una settimana dal 23/12 alle 17.00 al
[... 30/12 alle 21.00, o dal 31.12 alle 17.00 al 7.01 alle 21.00 ad anni alterni;
il primo anno inizierà la SI.ra con la settimana di Natale;
Pt_1
6) le festività pasquali saranno con ogni genitore dal Giovedì Santo alle 17.00 al Lunedì dell'Angelo alle 21.00, ad anni alterni, il primo anno inizierà il padre. L'anno in cui il genitore non godrà delle vacanze pasquali potrà recuperare con due ponti o con le feste di carnevale dal sabato mattina al Martedì Grasso alle ore 21.30.
7) ogni genitore trascorrerà durante le vacanze estive 2 settimane con i figli;
per il primo anno quattro giorni a luglio, quattro ad agosto e quattro a settembre, con periodi da concordare entro la fine di giugno;
a partire dal secondo anno di separazione le settimane di vacanze estive saranno una a luglio e una ad agosto da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
in particolare, nel mese di agosto il giorno di Ferragosto i minori saranno con uno o l'altro genitore, ad anni alterni.
8) I genitori concordano di non coinvolgere i minori nelle loro relazioni sentimentali per il primo anno dalla separazione (dalla sentenza). A partire dal secondo anno l'inserimento delle nuove figure avverrà gradualmente e secondo le reazioni dei minori stessi.
9) entrambi i genitori concorreranno agli accompagni ed ai prelievi dei figli dai vari impegni, scolastici e ludici, secondo i rispettivi impegni di lavoro, con modalità che concorderanno entro il 30 settembre di ogni anno.
L'assegnazione della residenza familiare.
La residenza familiare sita in Falerna, alla via Principe d'Aquino snc, viene assegnata alla SI.ra Parte_1
quale genitore convivente con i figli minori .
[...] Persona_1 Per_2
In punto di mantenimento:
10) il SI. concorrerà al mantenimento ordinario per i figli con la somma di Euro 500,00 mensile, da Per_1 versarsi entro il 05 di ogni mese, nonché concorrerà alle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal Servizio 3
Nazionale, ticket, ludiche e scolastiche, mensa ecc.) per i figli nella misura del 50%, spese che dovranno essere previamente comunicate e concordate;
11) i genitori concorreranno al 50% al corredo scolastico di inizio anno, all'acquisto dei libri scolastici ed ai cambi di stagione 2 volte all'anno per i figli, con modalità che concorderanno;
12) l'assegno unico per i minori verrà interamente percepito al 100% dalla SI.r , quale Parte_1 genitore collocatario.
13) le utenze della residenza familiare rimarranno a carico del SI . CP_1
In ordine agli accordi patrimoniali: trasferimento immobiliare:
A completa e definitiva sistemazione di ogni rapporto patrimoniale pregresso e futuro derivante dal matrimonio e dalla sua crisi, le parti convengono quanto segue.
a. I SIg. , nata a [...], il [...] e residente a [...]
Principe d'Aquino, snc, (C.F. e , nato a [...] il [...] e C.F._1 CP_1 residente a Falerna, alla via Principe d'Aquino snc, (C.F ) sono comproprietari, in ragione C.F._2 del 50% ciascuno, del seguente immobile, adibito a casa coniugale: Piena proprietà dell'unità immobiliare, fabbricato da cielo a terra con annessa corte esclusiva di pertinenza, della consistenza catastale di complessivi vani catastali 5 (cinque) distribuiti tra piano terra e primo, confinante con la via Principe d'Aquino, proprietà
, proprietà salvo altri, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Falerna (CZ) al Foglio di Per_3 Tes_1 mappa n. 23, Particella 3354 , Subalterno 1, piani T.-1°, Categoria A2, Classe 2^, Rendita Catastale € 216,91, superficie catastale mq 108, totale escluse aree scoperte mq 84.
L'immobile è pervenuto ai coniugi in forza di atto di compravendita a rogito del Notai di Falerna Persona_4
(CZ), in data 29 giugno 2021, Rep. n. 2341, registrato in data 09 luglio 2021 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro in pari data al n. Reg. Gen. 9519 e n. 7864 Reg. Part. (all. 3/4)
L'immobile è stato edificato in forza di concessione edilizia n. 217 del 22 ottobre 2007 rilasciata dal Comune di Falerna.
L'immobile è dotato di Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) n. rilasciato in data 13.06.2021, Nume_1 allegata e unita all'atto notarile di compravendita che si allega (all. 5)
L'immobile è gravato di mutuo ipotecario cointestato, acceso in data 29 giugno 2021, redatto dal notai Per_4
, il cui creditore è l'Istituto di credito Intesa San Paolo s.p.a., registrato in Lamezia Terme in data
[...]
09.07.2021 e iscritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari in data 09.07.2021, Reg. Gen. N. 9513,
Reg. Part. n. 770, che si allega in copia (all. 6).
b. Il IG. , nato a [...] il [...] e residente a [...] snc, (C.F. ), cede e trasferisce, con effetto immediato dal passaggio in giudicato della C.F._2 sentenza di omologazione del presente accordo, alla IG.ra , nata a [...] Parte_1
(AL), il 20/01/1989 e residente a Falerna alla via Principe d'Aquino, snc, (C.F. , che C.F._1 accetta, la propria quota di piena proprietà, pari al 50% (cinquanta percento), dell'immobile sopra descritto.
Per effetto del presente atto, la IG.ra diverrà unica ed esclusiva proprietaria dell'intero Parte_1 immobile. 4
c. Il presente trasferimento avviene a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa, anche a titolo di mantenimento, della IG.r nei confronti del IG , e costituisce la Parte_1 CP_1 definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, escludendo qualsiasi spirito di liberalità e non configurando, pertanto, una donazione.
d. A tal fine il cedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge n. 52/1985 e s.m.i., dichiara e garantisce che i dati catastali e la planimetria depositata in Catasto (prot. n. CZ0128396 del
20.05.2008) sono conformi allo stato di fatto dell'immobile, dichiarando, altresì, la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
Ai fini fiscali i SIg. e chiedono che la cessione venga dichiarata esente da Parte_1 CP_1 ogni tassa o imposta ai sensi dell'art. 19 legge 6.3.1987 n. 74;
Il SI espressamente rinuncia all'ipoteca legale sull'immobile. CP_1
Il SI si impegna a pagare il 50% del mutuo sopra meglio indicato, nella misura che residua alla CP_1 data della sottoscrizione del ricorso (quindi di tutte le rate mensili ancora dovute) fino all'estinzione del mutuo medesimo;
l'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
e. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Presidente del Tribunale e il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà e/o di altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica;
f. l'Avv. Nicolina Perri, quale procuratore delle parti, e le parti stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
g. Le parti dichiarano, altresì, che tutti i beni mobili, arredi e suppellettili insistenti nella residenza familiare rimarranno all'interno della stessa, essendo la casa in cui cresceranno i figli minori, e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o causa connessa al rapporto matrimoniale. trasferimento di bene mobile registrato.
I coniugi danno atto che il IG è unico intestatario della seguente autovettura: CP_1
Modello [Es. Fiat Panda], targata [Targa], telaio n. [Numero di telaio], anno di immatricolazione [Anno], co
Me da copia del libretto di circolazione che si allega (all. 7)
Il IG. , come sopra generalizzato, cede e trasferisce, con effetto immediato dal passaggio in CP_1 giudicato della sentenza di separazione, la piena ed esclusiva proprietà della suddetta autovettura alla IG.ra
, come sopra generalizzata, che accetta. Parte_1
Il IG si impegna a sottoscrivere ogni documento necessario per la trascrizione del trasferimento CP_1 di proprietà presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e per l'aggiornamento della carta di circolazione.
Le parti chiedono gli oneri, le spese e le tasse relative al passaggio di proprietà, beneficiando delle esenzioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge n. 74/1987 (in particolare per l'Imposta Provinciale di Trascrizione -
IPT), saranno a carico della IG.r . Parte_1 5
La SI.ra è impiegata a tempo indeterminato con contratto indeterminato presso Poste Parte_1
Italiane spa e ha un reddito annuo lordo di euro 12.108.31 (relativo al 2024), come da C.U. che si allega (All.
8).
Il SI. è agente di commercio e ha un reddito annuo di circa euro 30822,00, come da Unico 2024 Per_1
(relativo al 2023) che si allega (All. 9; vedi, pressoché testualmente, il contenuto del ricorso introduttivo congiunto in atti).
Tutto ciò premesso, i coniugi sopra generalizzati, chiedevano all'adito Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle condizioni sopra riportante. Parte_1 CP_1
I coniugi dichiaravano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e – dunque - dichiaravano di non volersi riconciliare, esonerandosi reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 589 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi SI.ra Parte_1
- CF - e SI. - CF - entrambi
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. PERRI NICOLINA - CF - giusta procura in atti e di cui al C.F._3 citato ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 29 luglio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°,
c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 23/09/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi e che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente separatamente in cancelleria, in data 19 settembre 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti ai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. 6
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti – che contengono anche clausole di trasferimento di diritti immobiliari, con allegazione della richiesta e corretta documentazione;
n.d.r. - non risultano per nulla pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, anche se in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 29 agosto 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 589 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI.ra - CF - nata a CASALE MO (AL) in [...] Parte_1 C.F._1
20/01/1989, residente in [...] FALERNA, e SI. - CF CP_1
- nato in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 12/08/1988 e residente in [...]C.F._2
D'AQUINO 88042 FALERNA ITALIA, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PERRI NICOLINA - CF
– ed elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in C.F._3 calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- 7
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati SI.ra - Parte_1
CF - nata a [...] in data [...], residente in [...]C.F._1
D'AQUINO 88042 FALERNA ITALIA, e SI. - CF - nato in LAMEZIA TERME CP_1 C.F._2
(CZ) ed in data 12/08/1988 e residente in [...]88042 FALERNA ITALIA, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PERRI NICOLINA - CF – ed elettivamente domiciliati presso C.F._3 il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
In ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
1) la responsabilità genitoriale dei figli minori sarà in regime di affido condiviso;
Persona_1 Per_2
2) i minori rimarranno collocati presso la madre nella residenza della stessa in Falerna, alla via Principe
D'Aquino snc;
3) il padre avrà diritto di vedere e tenere i figli con sé 2 pomeriggi a settimana (ad es. martedì e giovedì) dalle
17 alle 21 nel periodo invernale (compresa la cena) e dalle 17 alle 22.30 nel periodo non scolastico, con prelievo e rientro presso la residenza materna, salvo diversi accordi;
4) ogni genitore trascorrerà con i figli due week and al mese, dal venerdì sera alle 17.00 alla domenica sera, con rientro alla residenza materna allo stesso orario previsto per i giorni settimanali;
5) ogni genitore trascorrerà con i minori durante le festività natalizie una settimana dal 23/12 alle 17.00 al
[... 30/12 alle 21.00, o dal 31.12 alle 17.00 al 7.01 alle 21.00 ad anni alterni;
il primo anno inizierà la SI.ra con la settimana di Natale;
Pt_1
6) le festività pasquali saranno con ogni genitore dal Giovedì Santo alle 17.00 al Lunedì dell'Angelo alle 21.00, ad anni alterni, il primo anno inizierà il padre. L'anno in cui il genitore non godrà delle vacanze pasquali potrà recuperare con due ponti o con le feste di carnevale dal sabato mattina al Martedì Grasso alle ore 21.30.
7) ogni genitore trascorrerà durante le vacanze estive 2 settimane con i figli;
per il primo anno quattro giorni a luglio, quattro ad agosto e quattro a settembre, con periodi da concordare entro la fine di giugno;
a partire dal secondo anno di separazione le settimane di vacanze estive saranno una a luglio e una ad agosto da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
in particolare, nel mese di agosto il giorno di Ferragosto i minori saranno con uno o l'altro genitore, ad anni alterni.
8) I genitori concordano di non coinvolgere i minori nelle loro relazioni sentimentali per il primo anno dalla separazione (dalla sentenza). A partire dal secondo anno l'inserimento delle nuove figure avverrà gradualmente e secondo le reazioni dei minori stessi.
9) entrambi i genitori concorreranno agli accompagni ed ai prelievi dei figli dai vari impegni, scolastici e ludici, secondo i rispettivi impegni di lavoro, con modalità che concorderanno entro il 30 settembre di ogni anno.
L'assegnazione della residenza familiare.
La residenza familiare sita in Falerna, alla via Principe d'Aquino snc, viene assegnata alla SI.ra Parte_1
quale genitore convivente con i figli minori .
[...] Persona_1 Per_2
In punto di mantenimento: 8
10) il SI. concorrerà al mantenimento ordinario per i figli con la somma di euro 500,00 mensile, da Per_1 versarsi entro il 05 di ogni mese, nonché concorrerà alle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal Servizio
Nazionale, ticket, ludiche e scolastiche, mensa ecc.) per i figli nella misura del 50%, spese che dovranno essere previamente comunicate e concordate;
11) i genitori concorreranno al 50% al corredo scolastico di inizio anno, all'acquisto dei libri scolastici ed ai cambi di stagione 2 volte all'anno per i figli, con modalità che concorderanno;
12) l'assegno unico per i minori verrà interamente percepito al 100% dalla SI.r , quale Parte_1 genitore collocatario.
13) le utenze della residenza familiare rimarranno a carico del SI . CP_1
In ordine agli accordi patrimoniali: trasferimento immobiliare:
A completa e definitiva sistemazione di ogni rapporto patrimoniale pregresso e futuro derivante dal matrimonio e dalla sua crisi, le parti convengono quanto segue.
a. I SIg. , nata a [...], il [...] e residente a [...]
Principe d'Aquino, snc, (C.F. e , nato a [...] il [...] e C.F._1 CP_1 residente a Falerna, alla via Principe d'Aquino snc, (C.F ) sono comproprietari, in ragione C.F._2 del 50% ciascuno, del seguente immobile, adibito a casa coniugale: Piena proprietà dell'unità immobiliare, fabbricato da cielo a terra con annessa corte esclusiva di pertinenza, della consistenza catastale di complessivi vani catastali 5 (cinque) distribuiti tra piano terra e primo, confinante con la via Principe d'Aquino, proprietà
, proprietà salvo altri, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Falerna (CZ) al Foglio di Per_3 Tes_1 mappa n. 23, Particella 3354 , Subalterno 1, piani T.-1°, Categoria A2, Classe 2^, Rendita Catastale € 216,91, superficie catastale mq 108, totale escluse aree scoperte mq 84.
L'immobile è pervenuto ai coniugi in forza di atto di compravendita a rogito del Notai di Falerna Persona_4
(CZ), in data 29 giugno 2021, Rep. n. 2341, registrato in data 09 luglio 2021 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro in pari data al n. Reg. Gen. 9519 e n. 7864 Reg. Part.(all. 3/4)
L'immobile è stato edificato in forza di concessione edilizia n. 217 del 22 ottobre 2007 rilasciata dal Comune di Falerna.
L'immobile è dotato di Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) n. rilasciato in data 13.06.2021, Nume_1 allegata e unita all'atto notarile di compravendita che si allega (all. 5)
L'immobile è gravato di mutuo ipotecario cointestato, acceso in data 29 giugno 2021, redatto dal notai Per_4
, il cui creditore è l'Istituto di credito Intesa San Paolo s.p.a., registrato in Lamezia Terme in data
[...]
09.07.2021 e iscritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari in data 09.07.2021, Reg. Gen. N. 9513,
Reg. Part. n. 770, che si allega in copia (all. 6).
b. Il IG. , nato a [...] il [...] e residente a [...] snc, (C.F. ), cede e trasferisce, con effetto immediato dal passaggio in giudicato della C.F._2 sentenza di omologazione del presente accordo, alla IG.ra , nata a [...] Parte_1
(AL), il 20/01/1989 e residente a Falerna alla via Principe d'Aquino, snc, (C.F. , che C.F._1 accetta, la propria quota di piena proprietà, pari al 50% (cinquanta percento), dell'immobile sopra descritto. 9
Per effetto del presente atto, la IG.ra diverrà unica ed esclusiva proprietaria dell'intero Parte_1 immobile.
c. Il presente trasferimento avviene a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa, anche a titolo di mantenimento, della IG.r nei confronti del IG , e costituisce la Parte_1 CP_1 definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, escludendo qualsiasi spirito di liberalità e non configurando, pertanto, una donazione.
d. A tal fine il cedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge n. 52/1985 e s.m.i., dichiara e garantisce che i dati catastali e la planimetria depositata in Catasto (prot. n. CZ0128396 del
20.05.2008) sono conformi allo stato di fatto dell'immobile, dichiarando, altresì, la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
Ai fini fiscali i SIg. e chiedono che la cessione venga dichiarata esente da Parte_1 CP_1 ogni tassa o imposta ai sensi dell'art. 19 legge 6.3.1987 n. 74;
Il SI espressamente rinuncia all'ipoteca legale sull'immobile. CP_1
Il SI si impegna a pagare il 50% del mutuo sopra meglio indicato, nella misura che residua alla CP_1 data della sottoscrizione del ricorso (quindi di tutte le rate mensili ancora dovute) fino all'estinzione del mutuo medesimo;
l'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
e. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Presidente del Tribunale e il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà e/o di altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica;
f. l'Avv. Nicolina Perri, quale procuratore delle parti, e le parti stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
g. Le parti dichiarano, altresì, che tutti i beni mobili, arredi e suppellettili insistenti nella residenza familiare rimarranno all'interno della stessa, essendo la casa in cui cresceranno i figli minori, e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o causa connessa al rapporto matrimoniale. trasferimento e di bene mobile registrato.
I coniugi danno atto che il IG è unico intestatario della seguente autovettura: CP_1
Modello [Es. Fiat Panda], targata [Targa], telaio n. [Numero di telaio], anno di immatricolazione [Anno], co
Me da copia del libretto di circolazione che si allega (all. 7)
Il IG. , come sopra generalizzato, cede e trasferisce, con effetto immediato dal passaggio in CP_1 giudicato della sentenza di separazione, la piena ed esclusiva proprietà della suddetta autovettura alla IG.ra
, come sopra generalizzata, che accetta. Parte_1
Il IG si impegna a sottoscrivere ogni documento necessario per la trascrizione del trasferimento CP_1 di proprietà presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e per l'aggiornamento della carta di circolazione.
Le parti chiedono gli oneri, le spese e le tasse relative al passaggio di proprietà, beneficiando delle esenzioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge n. 74/1987 (in particolare per l'Imposta Provinciale di Trascrizione -
IPT), saranno a carico della IG.r . Parte_1 10
La SI.ra è impiegata a tempo indeterminato con contratto indeterminato presso Poste Parte_1
Italiane spa e ha un reddito annuo lordo di euro 12.108.31 (relativo al 2024), come da C.U. che si allega (All.
8).
Il SI. è agente di commercio e ha un reddito annuo di circa Euro 30822,00, come da Unico 2024 Per_1
(relativo al 2023) che si allega (All. 9)
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FALERNA - atto n. 16, parte II, serie A, uff. 3, anno 2017 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conSIlio del 23 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)