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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/11/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 665 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a AS DI OM (NA) in [...]_1
16/07/1991 C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. GAMBONI CHIARA – SUCCI ALESSANDRA e dall'avv. GUIDI ELENA con ricorso depositato in data 21/03/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nata il [...]; Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo”:
1. la figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1 continuando ad essere prevalentemente collocata, avere stabile dimora e residenza, anche ai fini anagrafici, presso la madre sig.ra in San Piero in Parte_1
Bagno (FC), Via Marconi n. 17, o dove la stessa vorrà trasferire in futuro la propria dimora;
2. il padre, Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore il martedì CP_1 ed il giovedì pomeriggio, dalle ore 12,30 alle ore 13,40 circa e, inoltre, potrà tenere con sé e portare presso la propria abitazione sita in San Mauro Pascoli (FC), Via Galileo Galilei n. 25 la piccola il sabato o la domenica alternati dalle ore Per_1
09:00 alle ore 17:00, previo accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze ludiche e scolastiche della piccola e compatibilmente con gli impegni lavorativi di Per_1 entrambi i genitori, nonché la facoltà di comunicazione telefonica giornaliera;
a partire dalla fine di giugno, alle giornate del martedì e del giovedì, si aggiungeranno fine settimana alternati dalle 10 del sabato con relativo pernotto e fino alle 17 della domenica;
3. la minore trascorrerà con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie, da concordare con congruo anticipo di ciascun anno, avendo cura che la figlia Per_1
1 stia con l'uno o con l'altro ad anni alterni per le Festività (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania); parimenti, e seguendo il criterio dell'alternanza la figlia trascorrerà con il padre e/o la madre le vacanze e le Festività Pasquali. Per_1
Infine, il padre potrà tenere presso di sé la figlia durante il periodo delle vacanze estive per 7 giorni consecutivi da concordare con congruo anticipo;
4. nel comune esercizio della responsabilità genitoriale sarà fatto obbligo ad entrambi i genitori di tenersi reciprocamente e costantemente aggiornati, anche telefonicamente, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione della propria figlia minore. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente durante i periodi di permanenza della figlia;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, Per_1 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
5. eventuali nuovi partner dei genitori saranno fatti conoscere ad con la Per_1 dovuta gradualità e comunque non prima di mesi 12 da quando la relazione avrà assunto i caratteri della stabilità e nel rispetto comunque della sensibilità della bambina;
6. il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , entro CP_1 Parte_1
e non oltre il giorno 5 del mese, l'importo mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Tale ammontare si rivaluterà annualmente in base agli indici ISTAT, purché l'indice sia positivo. I versamenti dovranno avvenire mediante bonifico bancario con addebito continuativo sul c/c intestato a , Parte_1 codice IBAN [...];
7. le spese straordinarie saranno compartecipate tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo i contenuti e le dinamiche previste dal Protocollo nei procedimenti in materia familiare del Tribunale di Bologna già in atti e che le parti dichiarano di conoscere. Le spese straordinarie dovranno, in ogni caso, essere preventivamente concordate tra i genitori i quali, a fine di ogni mese, rendiconteranno e si scambieranno gli importi sostenuti regolando il rapporto di “dare/avere” tra loro. Il rimborso di tali spese straordinarie da parte di ciascun genitore avverrà in favore dell'altro con cadenza mensile e previa esibizione, da parte di ciascuno, prima o dopo l'acquisto, di idonea documentazione da intendersi fattura o scontrino fiscale e ove questa non sia possibile dichiarazione di soggetto che percepisce il pagamento;
8. le parti convengono che l'Assegno Unico e Universale relativo alla minore continuerà ad essere percepito per l'intero della somma dalla Sig.ra Pt_1
;
[...]
9. le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio in relazione alla figlia minore;
2 10. le parti prendono atto che per eventuali viaggi all'estero di ciascun genitore con la figlia, di qualunque durata, sarà sempre necessario il consenso di entrambi i genitori;
11. i genitori si impegnano, inoltre, a fare mantenere i buoni rapporti tra la figlia ed i nonni e con i familiari in genere;
12. le parti, a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali ed economici tra loro esistenti, si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni loro pretesa di debito/credito sorta in relazione al mantenimento e alle spese straordinarie sin qui sostenute per la figlia: le parti dichiarano, dunque, di avere regolato ogni reciproco rapporto e pretesa economica e di non aver altro a pretendere e rivendicare l'uno nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo o ragione;
13. le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, le quali provvederanno, in via diretta ed esclusiva, al pagamento delle competenze professionali spettanti ai rispettivi legali. Questi ultimi, dal canto loro, sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà passiva di cui all'art 13, comma 8 Lege 31 dicembre 2921, n. 247”. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Spese come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 21/03/2025 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti, come da accordo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 16/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a AS DI OM (NA) in [...]_1
16/07/1991 C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. GAMBONI CHIARA – SUCCI ALESSANDRA e dall'avv. GUIDI ELENA con ricorso depositato in data 21/03/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nata il [...]; Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo”:
1. la figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1 continuando ad essere prevalentemente collocata, avere stabile dimora e residenza, anche ai fini anagrafici, presso la madre sig.ra in San Piero in Parte_1
Bagno (FC), Via Marconi n. 17, o dove la stessa vorrà trasferire in futuro la propria dimora;
2. il padre, Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore il martedì CP_1 ed il giovedì pomeriggio, dalle ore 12,30 alle ore 13,40 circa e, inoltre, potrà tenere con sé e portare presso la propria abitazione sita in San Mauro Pascoli (FC), Via Galileo Galilei n. 25 la piccola il sabato o la domenica alternati dalle ore Per_1
09:00 alle ore 17:00, previo accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze ludiche e scolastiche della piccola e compatibilmente con gli impegni lavorativi di Per_1 entrambi i genitori, nonché la facoltà di comunicazione telefonica giornaliera;
a partire dalla fine di giugno, alle giornate del martedì e del giovedì, si aggiungeranno fine settimana alternati dalle 10 del sabato con relativo pernotto e fino alle 17 della domenica;
3. la minore trascorrerà con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie, da concordare con congruo anticipo di ciascun anno, avendo cura che la figlia Per_1
1 stia con l'uno o con l'altro ad anni alterni per le Festività (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania); parimenti, e seguendo il criterio dell'alternanza la figlia trascorrerà con il padre e/o la madre le vacanze e le Festività Pasquali. Per_1
Infine, il padre potrà tenere presso di sé la figlia durante il periodo delle vacanze estive per 7 giorni consecutivi da concordare con congruo anticipo;
4. nel comune esercizio della responsabilità genitoriale sarà fatto obbligo ad entrambi i genitori di tenersi reciprocamente e costantemente aggiornati, anche telefonicamente, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione della propria figlia minore. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente durante i periodi di permanenza della figlia;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, Per_1 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
5. eventuali nuovi partner dei genitori saranno fatti conoscere ad con la Per_1 dovuta gradualità e comunque non prima di mesi 12 da quando la relazione avrà assunto i caratteri della stabilità e nel rispetto comunque della sensibilità della bambina;
6. il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , entro CP_1 Parte_1
e non oltre il giorno 5 del mese, l'importo mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Tale ammontare si rivaluterà annualmente in base agli indici ISTAT, purché l'indice sia positivo. I versamenti dovranno avvenire mediante bonifico bancario con addebito continuativo sul c/c intestato a , Parte_1 codice IBAN [...];
7. le spese straordinarie saranno compartecipate tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo i contenuti e le dinamiche previste dal Protocollo nei procedimenti in materia familiare del Tribunale di Bologna già in atti e che le parti dichiarano di conoscere. Le spese straordinarie dovranno, in ogni caso, essere preventivamente concordate tra i genitori i quali, a fine di ogni mese, rendiconteranno e si scambieranno gli importi sostenuti regolando il rapporto di “dare/avere” tra loro. Il rimborso di tali spese straordinarie da parte di ciascun genitore avverrà in favore dell'altro con cadenza mensile e previa esibizione, da parte di ciascuno, prima o dopo l'acquisto, di idonea documentazione da intendersi fattura o scontrino fiscale e ove questa non sia possibile dichiarazione di soggetto che percepisce il pagamento;
8. le parti convengono che l'Assegno Unico e Universale relativo alla minore continuerà ad essere percepito per l'intero della somma dalla Sig.ra Pt_1
;
[...]
9. le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio in relazione alla figlia minore;
2 10. le parti prendono atto che per eventuali viaggi all'estero di ciascun genitore con la figlia, di qualunque durata, sarà sempre necessario il consenso di entrambi i genitori;
11. i genitori si impegnano, inoltre, a fare mantenere i buoni rapporti tra la figlia ed i nonni e con i familiari in genere;
12. le parti, a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali ed economici tra loro esistenti, si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni loro pretesa di debito/credito sorta in relazione al mantenimento e alle spese straordinarie sin qui sostenute per la figlia: le parti dichiarano, dunque, di avere regolato ogni reciproco rapporto e pretesa economica e di non aver altro a pretendere e rivendicare l'uno nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo o ragione;
13. le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, le quali provvederanno, in via diretta ed esclusiva, al pagamento delle competenze professionali spettanti ai rispettivi legali. Questi ultimi, dal canto loro, sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà passiva di cui all'art 13, comma 8 Lege 31 dicembre 2921, n. 247”. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Spese come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 21/03/2025 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti, come da accordo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 16/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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