TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/11/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa IA AR, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 , nella causa iscritta al n. 3917 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 alle liti allegata in calce al ricorso dall'avv. Pasquale Moscato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto difensore sito in Moiano (BN), alla Via Roma, n. 12;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'Ente in Benevento alla Via Foschini 28 rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco, giusta procura generale alle liti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.9.2024 l'istante, in epigrafe indicato, ha impugnato il CP_ provvedimento dell' con il quale è stata richiesta la restituzione delle somme di indennità di disoccupazione per il periodo 27/10/2023 – 22/11/2023 per non avere rispettato CP_2
l'obbligo di comunicazione di apertura della partita iva e della dichiarazione del reddito presunto derivante da tale attività.
Parte ricorrente ha esposto di essere in possesso dei requisiti per percepire la AS in quanto pur avendo aperto la partita iva in data 27/10/2023 per un'attività di lavoro autonomo, non aveva mai svolto né svolgeva tale attività, tant'è che aveva un reddito pari a zero per il 2023 e CP_ un reddito presunto pari a zero per il 2024 ; che in ogni caso l' in assenza di comunicazione dei redditi, avrebbe dovuto sospendere l'erogazione con la conseguente possibilità di rimettere in pagamento la prestazione una volta effettuata la verifica della dei suddetti requisiti, nella specie, certamente sussistenti.
CP_ Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
La controversia riguarda la legittimità richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2013 per la seguente motivazione “la S.V. non ha rispettato l'obbligo di comunicazione dell'apertura di P.IVA nel corso della percezione della AS e della dichiarazione del reddito presunto derivante da tale attività nei tempi previsti dalla normativa”.
CP_ L' rappresenta che la decadenza dalla fruibilità della NASPI è legata alla mancata comunicazione del reddito conseguibile con l'attività lavorativa svolta durante la fruizione CP_ della L' sostiene che nell'ipotesi di svolgimento di attività lavorativa subordinata CP_2 da parte del percettore di indennità di disoccupazione trova applicazione la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs n. 22/2015 in tema di riduzione dell'importo della prestazione erogata per l'ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato e che il beneficiario delle prestazione, deve, a pena di decadenza informare l entro un mese dall'inizio CP_1 dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda se la CP_2 suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
*
Ritiene il tribunale di dover richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, cui si presta adesione, circa il riparto degli oneri di allegazione e di prova in fattispecie analoghe alla presente.
La Suprema Corte ha, invero, statuito, proprio con riguardo alla richiesta di restituzione di una somma erogata a titolo di quota di integrazione al minimo sulla pensione di invalidità ordinaria, con decisioni a sezione unite che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). La sezione lavoro della Corte ha, ulteriormente, precisato che “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, CP_1 di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” ( Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011) e che “L'obbligo dell CP_1 di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012).
Siffatti principi possono, del resto, trovare applicazione sempre che “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (Cass Sez. L, Sentenza n. 198 del 05\01\2011)
*
L'indennità di disoccupazione AS (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° maggio 2015 e che sostituisce prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012. E' una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni che abbiano perduto involontariamente l'occupazione. Spetta in presenza dei seguenti requisiti:
1.Stato di disoccupazione involontario. L'indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale salvo che nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
2.Requisito Contributivo: Almeno tredici settimane di contribuzione nel quadriennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
3.Trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
L'art. 11 del D.lgs n. 22/2015 rubricato “Decadenza” prevede che: “1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della ei seguenti casi: CP_2
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la CP_2
Pertanto in caso di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale il beneficiario deve comunicae all' entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito CP_1 annuo previsto (at.9).
Tanto premesso a parere della Scrivente e come d'altronde ritenuto dallo stesso Istituto nella CP_ circolare n. 174 del 23/11/17, l'apertura dell'apertura IVA non equivale ad inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.
La Circolare n. 94 del 12/5/15 (punto 2.10.b) dispone che “In caso di svolgimento di CP_1 attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l' entro un mese dall'inizio CP_1 dell'attività, o entro un mese dalla domanda di se l'attività era preesistente, CP_2 dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività”. La Circolare n. 174 del 23/11/17 precisa che “L'iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura di una partita IVA riferita al medesimo soggetto. Pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione - in considerazione del possibile equivoco in cui possa incorrere il richiedente circa la necessità di provvedere a detta segnalazione anche quando la conseguente attività non venga in concreto svolta - sarà cura della struttura territoriale, ove emerga l'apertura di una partita IVA o l'iscrizione ad un Albo professionale, verificare se l'attività sia effettivamente svolta contattando l'interessato. Se l'attività è effettivamente svolta e l'interessato non ha provveduto a comunicarne l'avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione. Se l'attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata. La presenza di iscrizione ad Albo professionale o la titolarità di partita IVA, stante la loro inadeguatezza sopra evidenziata a denotare sic et simpliciter lo svolgimento di attività lavorativa richiedono che venga posta particolare attenzione ai casi in cui risultino preesistenti alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione. …”
CP_ Orbene è evidente che in tale caso doveva essere l a verificare l'effettivo svolgimento dell'attività e non poteva certo dichiarane la decadenza in presenza della prova di mancata percezione di redditi da parte del beneficiario. La circolare, pertanto, prevede espressamente CP_ l'obbligo dell di verificare in tali casi se l'attività sia stata effettivamente svolta, ammettendo il diniego del beneficio solo in caso di esito positivo dell'accertamento. Alla luce di quanto esposto, verificato anche in sede giudiziale che la soglia reddituale per percepire la non è stata superata nell'anno 2023 (vedi modello unico 2024), osservato CP_2 che il presenta tutti gli altri requisiti di legge per ricevere la prestazione richiesta, va Pt_1 riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire dall' l'indennità di disoccupazione CP_1 ino alla scadenza (gennaio 2024) CP_2
*
Le spese di lite seguono soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e ,previo annullamento dell'indebito di cui alla comunicazione del 26.02.2024 relativa al periodo 27/10/2023 - 22/11/2023 di €. 654,37 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di l'indennità di disoccupazione CP_1 Parte_1 CP_2 fino alla scadenza (gennaio 2024);
b) condanna l al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € CP_1
1.769,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Benevento, 29.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA AR
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa IA AR, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 , nella causa iscritta al n. 3917 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 alle liti allegata in calce al ricorso dall'avv. Pasquale Moscato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto difensore sito in Moiano (BN), alla Via Roma, n. 12;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'Ente in Benevento alla Via Foschini 28 rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco, giusta procura generale alle liti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.9.2024 l'istante, in epigrafe indicato, ha impugnato il CP_ provvedimento dell' con il quale è stata richiesta la restituzione delle somme di indennità di disoccupazione per il periodo 27/10/2023 – 22/11/2023 per non avere rispettato CP_2
l'obbligo di comunicazione di apertura della partita iva e della dichiarazione del reddito presunto derivante da tale attività.
Parte ricorrente ha esposto di essere in possesso dei requisiti per percepire la AS in quanto pur avendo aperto la partita iva in data 27/10/2023 per un'attività di lavoro autonomo, non aveva mai svolto né svolgeva tale attività, tant'è che aveva un reddito pari a zero per il 2023 e CP_ un reddito presunto pari a zero per il 2024 ; che in ogni caso l' in assenza di comunicazione dei redditi, avrebbe dovuto sospendere l'erogazione con la conseguente possibilità di rimettere in pagamento la prestazione una volta effettuata la verifica della dei suddetti requisiti, nella specie, certamente sussistenti.
CP_ Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
La controversia riguarda la legittimità richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2013 per la seguente motivazione “la S.V. non ha rispettato l'obbligo di comunicazione dell'apertura di P.IVA nel corso della percezione della AS e della dichiarazione del reddito presunto derivante da tale attività nei tempi previsti dalla normativa”.
CP_ L' rappresenta che la decadenza dalla fruibilità della NASPI è legata alla mancata comunicazione del reddito conseguibile con l'attività lavorativa svolta durante la fruizione CP_ della L' sostiene che nell'ipotesi di svolgimento di attività lavorativa subordinata CP_2 da parte del percettore di indennità di disoccupazione trova applicazione la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs n. 22/2015 in tema di riduzione dell'importo della prestazione erogata per l'ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato e che il beneficiario delle prestazione, deve, a pena di decadenza informare l entro un mese dall'inizio CP_1 dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda se la CP_2 suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
*
Ritiene il tribunale di dover richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, cui si presta adesione, circa il riparto degli oneri di allegazione e di prova in fattispecie analoghe alla presente.
La Suprema Corte ha, invero, statuito, proprio con riguardo alla richiesta di restituzione di una somma erogata a titolo di quota di integrazione al minimo sulla pensione di invalidità ordinaria, con decisioni a sezione unite che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). La sezione lavoro della Corte ha, ulteriormente, precisato che “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, CP_1 di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” ( Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011) e che “L'obbligo dell CP_1 di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012).
Siffatti principi possono, del resto, trovare applicazione sempre che “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (Cass Sez. L, Sentenza n. 198 del 05\01\2011)
*
L'indennità di disoccupazione AS (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° maggio 2015 e che sostituisce prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012. E' una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni che abbiano perduto involontariamente l'occupazione. Spetta in presenza dei seguenti requisiti:
1.Stato di disoccupazione involontario. L'indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale salvo che nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
2.Requisito Contributivo: Almeno tredici settimane di contribuzione nel quadriennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
3.Trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
L'art. 11 del D.lgs n. 22/2015 rubricato “Decadenza” prevede che: “1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della ei seguenti casi: CP_2
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la CP_2
Pertanto in caso di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale il beneficiario deve comunicae all' entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito CP_1 annuo previsto (at.9).
Tanto premesso a parere della Scrivente e come d'altronde ritenuto dallo stesso Istituto nella CP_ circolare n. 174 del 23/11/17, l'apertura dell'apertura IVA non equivale ad inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.
La Circolare n. 94 del 12/5/15 (punto 2.10.b) dispone che “In caso di svolgimento di CP_1 attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l' entro un mese dall'inizio CP_1 dell'attività, o entro un mese dalla domanda di se l'attività era preesistente, CP_2 dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività”. La Circolare n. 174 del 23/11/17 precisa che “L'iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura di una partita IVA riferita al medesimo soggetto. Pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione - in considerazione del possibile equivoco in cui possa incorrere il richiedente circa la necessità di provvedere a detta segnalazione anche quando la conseguente attività non venga in concreto svolta - sarà cura della struttura territoriale, ove emerga l'apertura di una partita IVA o l'iscrizione ad un Albo professionale, verificare se l'attività sia effettivamente svolta contattando l'interessato. Se l'attività è effettivamente svolta e l'interessato non ha provveduto a comunicarne l'avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione. Se l'attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata. La presenza di iscrizione ad Albo professionale o la titolarità di partita IVA, stante la loro inadeguatezza sopra evidenziata a denotare sic et simpliciter lo svolgimento di attività lavorativa richiedono che venga posta particolare attenzione ai casi in cui risultino preesistenti alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione. …”
CP_ Orbene è evidente che in tale caso doveva essere l a verificare l'effettivo svolgimento dell'attività e non poteva certo dichiarane la decadenza in presenza della prova di mancata percezione di redditi da parte del beneficiario. La circolare, pertanto, prevede espressamente CP_ l'obbligo dell di verificare in tali casi se l'attività sia stata effettivamente svolta, ammettendo il diniego del beneficio solo in caso di esito positivo dell'accertamento. Alla luce di quanto esposto, verificato anche in sede giudiziale che la soglia reddituale per percepire la non è stata superata nell'anno 2023 (vedi modello unico 2024), osservato CP_2 che il presenta tutti gli altri requisiti di legge per ricevere la prestazione richiesta, va Pt_1 riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire dall' l'indennità di disoccupazione CP_1 ino alla scadenza (gennaio 2024) CP_2
*
Le spese di lite seguono soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e ,previo annullamento dell'indebito di cui alla comunicazione del 26.02.2024 relativa al periodo 27/10/2023 - 22/11/2023 di €. 654,37 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di l'indennità di disoccupazione CP_1 Parte_1 CP_2 fino alla scadenza (gennaio 2024);
b) condanna l al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € CP_1
1.769,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Benevento, 29.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA AR