Articolo 2 della Legge 1 luglio 1961, n. 991
Articolo 1
Versione
20 ottobre 1961
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della Convenzione stessa.

Entrata in vigore il 20 ottobre 1961