Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4513 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 28203/2020, avente ad oggetto: dichiarazione dell'illegittimità e/o dell'annullabilità
e/0 della nullità delle clausole di contratto d'opera intellettuale e vertente tra
(Cod.Fisc. , Partita Iva ), Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro dé Ruggiero
Attore
e
(P.I. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Patrizio Gagliotti e Guido Grassi
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'annullabilità o la nullità delle clausole indicate in citazione per violazione del canone della buona e, per l'effetto, edulcorato il recesso unilaterale (o risoluzione per inadempimento) dall'abuso del diritto, condannare la società convenuta al pagamento, in virtù dell'art.2227cc (ovvero dell'art.2237cc), del mancato guadagno pari ad un importo complessivo di euro 83.754,23;
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'annullabilità o la nullità di entrambi i contratti in violazione del canone della
3) Accertare e dichiarare, sempre in via principale,
l'illegittimità della risoluzione e/o del recesso così come comminata al sig. , attribuendo al medesimo il risarcimento ut Pt_1 supra quantizzato;
4) Rigettare la domanda riconvenzionale in quanto inammissibile, improcedibile, illegittima nonché infondata sia in fatto che in diritto;
5) Condannare, altresì, la convenuta società al risarcimento del danno morale cagionato al sig. per le ragioni esposte Parte_1 negli atti del presente procedimento, in virtù di quanto sarà ritenuto di giustizia secondo modalità equitativa;
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari nonché attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per la convenuta:
1) Dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto, in virtù di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., come libellata all'art.12 del contratto di intrattenitore-attore radiofonico come da comunicazione del 21.07.20 e comunque giusto richiamo all'art.1453 c.c. per inadempimento del contraente , con consequenziale risoluzione anche del Pt_1 contratto per la cessione dei diritti di immagine giusto richiamo alle clausole di collegamento negoziale di cui all'art. 18 del contratto di intrattenitore-attore radiofonico e all'art. 10 del contratto per la cessione dei diritti di immagine;
2) In via subordinata, accertare e dichiarare la legittimità del recesso esercitato dalla ex art. 16 di cui Controparte_1 al contratto di prestazione d'opera intellettuale di Speaker
e così del contratto per la cessione dei diritti di immagine giusto richiamo alle clausole di collegamento negoziale di cui agli artt.18 del contratto di intrattenitore-attore radiofonico e all'art. 10 del contratto per la cessione dei diritti di immagine;
3) In via riconvenzionale, stante l'avvenuta risoluzione per responsabilità e stanti i gravi inadempimenti, condannare l'attore al risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, nella misura di €.97.000,00 come pattiziamente stabiliti all'art.14 del contratto per intrattenitore-attore radiofonico, a ristoro di quelli conseguenti all'anticipata risoluzione per esclusiva colpa dell'attore, nonché di quelli ulteriori non patrimoniali, reputazione, al nome, alla identità, alla credibilità, all'immagine dall'odierna convenuta, per la quantificazione di tali ultimi rimettendosi alla equa determinazione del
Giudice;
4) Con vittoria di spese e compenso, con attribuzione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio la ed ha Parte_1 Controparte_1 esposto: che il 26/08/2019 aveva sottoscritto un contratto d'opera con la convenuta come intrattenitore radio-fonico e una scrittura privata per la gestione dei diritti d'immagine; che il rapporto negoziale era stato caratterizzato da un atteggiamento marcatamente autoritario della convenuta che era culminato con la risoluzione del contratto comunicatagli il 21.7.2020; che il recesso/risoluzione comunicatogli integravano un abuso del diritto al pari di tutta la disciplina del contratto;
che le clausole del contratto erano nulle in quanto in contrasto con il principio di buona fede fissato dagli artt. 1175 e 1375 c.c.; che la disciplina del rapporto era frutto dell'abuso da parte della convenuta della sua posizione dominante;
che lo squilibrio tra le parti del contratto emergeva in maniera evidente dal confronto tra l'art. 12 del contratto, che prevedeva la facoltà per la convenuta di recedere dal contratto e di imputargli inadempimenti privi di ogni riferimento oggettivo, e l'art. 16 che gli precludeva il recesso anticipato.
si è opposta alle domande dell'attore esponendo: Controparte_1 che il aveva manifestato carenze di gravità crescente, sia Pt_1 dal punto di vista professionale che comportamentale, che l'avevano spinta a recedere dal contratto;
che lo scioglimento del contratto era giustificato dalla violazione dell'impegno assunto dall'attore a non utilizzare programmi e/o opere di proprietà di che non era stato posto in essere nessuno abuso di CP_1 posizione dominante, né tantomeno contrattuale;
che i termini del contratto erano stati liberamente negoziati;
che in data 21.07.20,
a seguito dei reiterati inadempimenti contrattuali dell'attore, gli aveva comunicato l'intenzione di risolvere i contratti sottoscritti;
che le prestazioni dell'attore non avevano apportato un aumento degli ascolti;
che l'attore si era reso responsabile di costanti ritardi rispetto agli orari della programmazione, aveva usato nei programmi espressioni sconvenienti, aveva usato la radio per proprio personale tornaconto, aveva ripetutamente pubblicizzato in radio sé stesso e persone a lui legate;
che considerato che il recesso era stato determinato dall'attore e che l'attore aveva intrapreso una collaborazione con un'altra radio prima della scadenza naturale del contratto aveva diritto, ex art.14 del contratto, ad una penale di euro 97000,00(euro 67000,00 per il recesso ed euro 30000,00 per la collaborazione con l'altra radio).
Tutto ciò premesso, la domanda dell'attore non è fondata.
Con il contratto del 26.8.2019 è stato affidato all'attore l'incarico di ideare e condurre singole puntate di programmi radiofonici.
Nel contratto erano espressamente richiamati gli artt. 2222 e 2230
c.c..
Deve pertanto affermarsi che il e la hanno Pt_1 CP_1 concluso un contratto d'opera in base al quale il primo si era impegnato a fornire alla seconda una prestazione d'opera intellettuale.
Deriva che è applicabile al rapporto l'art. 2237 c.c. secondo il quale il cliente può recedere dal contratto rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
La previsione legale è stata ripresa dalla disciplina del contratto.
All'art. 12 è stato previsto che “fermo il diritto unicamente per la radio di recedere unilateralmente dal contratto e prima della determinata durata del medesimo ex art. 2227 c.c. e stante la natura dell'opera ex art. 2237 c.c. solo dovendo l'artista percepire quanto pattuito per le singole opere/puntate sino ad allora realizzate in alcun modo potendo l'artista imputare a mancato guadagno quanto avrebbe percepito qualora avesse potuto rendere opere sino all'indicata durata del contratto”.
All'art. 16 si legge che “l'artista riconosce alla radio la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto qualora decidesse di non realizzare il programma o di interromperlo oppure venissero meno per esigenze di produzione giusto espresso richiamo agli artt. 227 e 2237 c.c.”.
Alla luce dei dati richiamati deve affermarsi che la comunicazione del 21.7.2020 con la quale la convenuta ha comunicato di voler risolvere il contratto con l'attore è legittima in quanto conforme alla disciplina legale e contrattuale.
Non vi è spazio per ritenere che la convenuta si sia avvalsa delle previsioni del contratto in maniera abusiva ovvero per perseguire uno scopo diverso da quello per il quale le stesse erano state previste.
La convenuta ha usato le facoltà previste dalla legge e dal contratto per interrompere il rapporto essendo venuto meno il rapporto fiduciario con l'attore. La Suprema Corte ha chiarito che in tema di contratto di opera professionale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sè la facoltà di recesso "ad nutum" previsto, a favore del cliente, dall'art. 2237 c.c.(cfr. Cass. Civ. n.
25668/2018).
Nemmeno può affermarsi la nullità delle clausole del contratto considerato che le stesse hanno riprodotto il contenuto di previsioni di legge.
Consegue che la domanda dell'attore deve essere respinta.
Quanto alla domanda riconvenzionale della convenuta, anche la stessa non può è fondata.
Nella comunicazione del 21.7.2020 il profilo degli inadempimenti dell'attore rispetto agli obblighi assunti in contratto è solo accennato e non è accompagnato dalla richiesta di riconoscimento della penale preista per l'inadempimento.
Tale omissione già di per sé depone a favore dell'inesistenza dei presupposti previsti dal contratto per il riconoscimento della penale.
Degli inadempimenti indicati nella comparsa di costituzione, è documentata solo la diffida del 9.4.2020 che, dopo la risposta del dello stesso 9.4.2020, non risulta avere avuto seguito. Pt_1
Nessuna delle altre condotte indicate a fondamento del recesso è stata contestata all'attore prima del giudizio.
Deve pertanto ritenersi non provato che il recesso è dipeso dalla colpa dell'attore.
Da ultimo non può non rilevarsi che gli importi delle penali risultano sicuramente eccessivi rispetto al valore del contratto.
Consegue che la domanda riconvenzionale della convenuta deve essere respinta.
Le spese del giudizio sono compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 nei confronti della nonché su quella proposta Controparte_1 da quest'ultima nei confronti del primo, ogni diversa, istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande dell'attore;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
3) Compensa le spese.
Napoli, 7.5.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa