Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 24/06/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01113/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01074/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2024, proposto da
CO RM e LI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Maria Renda e Teresa Celestino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vibo Valentia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del Decreto Ingiuntivo n 148-23 del Tribunale di Vibo Valentia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Federico Baffa e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 22 aprile 2013, n. 148, il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato il Comune di Vibo Valentia al pagamento, in favore di Società CO RM & LI Srl, della somma di € 115.962,00 “ oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo e rivalutazione monetaria, nonché le spese e competenze della presente procedura che liquida in complessivi 1.888,00 di cui € 338,00 per spese, € 1500,00 per compensi professionali, oltre IVA e CAP come per legge ”;
- il decreto, già provvisoriamente esecutivo, non è stato opposto, ed è stato notificato al Comune in data 2 maggio 2013;
- con ricorso notificato in data 20 giugno 2024, depositato nella Segreteria in data 24 giugno 2024, il creditore ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di rivalutazione ed interessi;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio.
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- la domanda di rivalutazione deve essere accolta, poiché espressamente prevista dal titolo azionato;
- in ordine alla domanda sugli interessi, essi sono dovuti nella misura indicata dal titolo portato all’esecuzione.
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Segretario della Provincia di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Vibo Valentia di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in esso indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Segretario della Provincia di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di Vibo Valentia al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 2.800,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Vittorio Carchedi, Referendario
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO