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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/06/2025, n. 3241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3241 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11911/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 11911/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentati e difesi,
[...] C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Manfredi AM (C.F. e C.F._3 dall'Avv. Rebeca Clemente Ruiz (C.F. ), ed elettivamente domiciliati C.F._4 presso lo studio legale associato Campione e AM & Partners in Catania, Via Caronda n. 14; OPPONENTI
contro ( – già , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, Controparte_2
( ), già a seguito di mero cambio di denominazione sociale, in P.IVA_2 CP_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (C.F.
), presso il cui studio sito in Verona, V.lo S. Bernardino n. 5A, è C.F._5 elettivamente domiciliata. OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12.05.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 2701/2023, emesso nel procedimento n. 2055/2023 R.G. in data 01.07.2023 e depositato il 03.07.2023, il Tribunale di Catania ingiungeva a - Parte_1 quale debitore principale- e -quale coobbligata- di pagare in solido alla parte Parte_2 ricorrente la somma di euro 41.197,55, oltre interessi come da ricorso, spese e compensi del pagina 1 di 7 procedimento monitorio, in virtù di un contratto di finanziamento concesso da il Controparte_4
2.8.2007 portante il n. 10133015154340. Con atto di citazione del 31.10.2023 i debitori proponevano, quindi, opposizione avverso il predetto provvedimento, deducendo: la carenza di legittimazione ad agire da parte della
[...] nei confronti degli ingiunti;
l'improcedibilità dell'azione per il mancato Controparte_1 esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
l'assoluta nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza delle somme richieste ed in particolare per indeterminatezza del TAE in violazione dell'art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 9/2/2000 e del tasso di mora, non dichiarato, né desumibile dalla documentazione prodotta;
la mancata allegazione del piano di ammortamento;
l'assenza di un vero contratto sussistendo piuttosto un semplice modulo di richiesta di finanziamento fatto firmare ai clienti da un concessionario di auto convenzionato;
nonché il mancato deposito della certificazione ex art. 50 T.U.B. sussistendo in atti solo un “estratto conto”. Allegando a supporto una perizia econometrica, lamentavano la violazione delle norme sulla trasparenza e l'indeterminatezza del tasso di cui ai punti precedenti, e precisamente contestavano: -l'omessa indicazione del tasso di mora;
-l'omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) e del costo occulto implicito nel piano di rimborso a rate infrannuali;
-l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi e mancanza del piano di ammortamento;
- l'errata indicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.). Deducevano, peraltro, che tali inosservanze comportavano le seguenti inosservanze: - dell'Art. 117 c. 4 del T.U.B. - dell'art. 125 bis del Testo Unico Bancario (T.U.B.) - dell'Art. 1284 C.C. - dell'Art. 6 della Delibera CICR del 9\2\2000. Inoltre, l'indeterminatezza del tasso comportava anche indeterminatezza dell'oggetto del contratto e, quindi, la violazione dell'art. 1346 C.C. determinando la nullità del contratto e l'obbligo per i clienti di rimborsare solo il capitale ricevuto in prestito (ad esclusione, si intende, di quanto già rimborsato). Pertanto, concludevano chiedendo: “VOGLIA L' respinta ogni contraria istanza, CP_5 eccezione e difesa, - IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, concorrendo gravi e fondati motivi, denegare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, con provvedimento inaudita altera parte, ovvero nelle forme che la S.V. riterrà più opportune;
- IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire da parte del (già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria di CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, - Sempre IN VIA Controparte_2
PRELIMINARE, dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione così come esplicitamente previsto dal D.lgs. nr. 28/2010, - NEL MERITO - Accertare e dichiarare, previo accertamento delle causali sopra spiegate, la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo, ovvero dichiarare inammissibili e/o comunque infondate, sia in fatto che in diritto, per le causali sopra spiegate ovvero infine non provate, le pretese creditorie avanzate con decreto ingiuntivo di cui in premessa, - Dichiarare comunque non dovuto ogni addebito effettuato dalla e di qualsivoglia pretesa per interessi, spese, commissioni e CP_6 competenze per le causali di cui in narrativa;
- Accertare l'eventuale somma dovuta, anche con l'ausilio di un ctu al fine della verifica tecnico contabile alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte, dichiarando comunque non dovuto ogni addebito illegittimo effettuato dalla
[...]
(già , in persona del legale rappresentante protempore, e Controparte_1 Controparte_1 per essa quale mandataria di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
pagina 2 di 7 tempore, e di qualsivoglia pretesa per interessi, spese, commissioni e competenze, con riserva di dedurre più specificatamente i quesiti nei termini istruttori. Con vittoria di onorari, competenze spese del giudizio”. Costituitasi in giudizio l' per il tramite della mandataria, Controparte_1 Controparte_2
, questa confutava le avverse doglianze e rappresentava la legittimità del decreto ingiuntivo
[...] notificato in quanto sussistevano tutti i presupposti per la sua emissione. Osservava all'uopo la mancata contestazione degli attori ex art. 115 c.p.c. delle seguenti circostanze: 1) di aver sottoscritto il contratto di prestito finalizzato;
2) l'effettiva CP_4 erogazione delle somme;
3) il proprio inadempimento;
4) le avvenute comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine relativamente a ciascun contratto azionato;
5) il saldo contabile dell'estratto conto prodotto e le voci ivi annotate. Sulla mediazione evidenziava che l'improcedibilità non si applicava ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. CP_ Rilevava, inoltre, che parte attrice aveva eccepito solo il difetto di legittimazione ad agire di CP_ e non la titolarità del credito, ma ad ogni modo ne deduceva la piena titolarità in capo a . Quanto alla prova del credito affermava come, avendo allegato l'inadempimento dei debitori e prodotto il titolo, avesse invero pienamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico. Evidenziava, poi, di aver prodotto l'estratto conto integrale del rapporto e che il piano di ammortamento non era elemento essenziale del contratto di mutuo. Del pari rilevava che nessuna norma prevedeva di indicare il TAE nei prestiti finalizzati e che nel prestito personale il TAE era sostituito dal TAEG, pacificamente e correttamente indicato nel contratto, al quale non si applicava, ratione temporis, l'art. 125 bis TUB essendo il contratto datato 31.7.2007; e in ogni caso deduceva come difformità minimali del TAEG fossero irrilevanti. Difendeva la forma scritta del contratto ex art. 117 TUB, chiedendo in via subordinata che l'opponente fosse condannato alla restituzione dell'indebito (art. 2033 cc) o, in subordine, per ingiustificato arricchimento. Pertanto, così concludeva: “In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Successivamente, concedere i termini per il tentativo obbligatorio di mediazione;
Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di parte opponente della somma di Controparte_1
€ 41.197,55 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da Con determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre interessi di mora come richiesti in dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di CP_
, della suddetta somma;
4) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € 41.197,55 (ovvero quella diversa somma Controparte_1 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) ltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
5) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”.
pagina 3 di 7 Rilevato che erroneamente il giudizio era stato introdotto con la disciplina previgente, essendo ormai entrata in vigore la riforma del CPC cd. Cartabia, si fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 15.4.2024 prevedendosi i termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c.. Compiegate le relative memorie, la causa andava in riserva sulle richieste delle parti, in esito alla quale si rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto in esame, assegnandosi all'opposta termine di gg. 15 per l'avvio della mediazione e rinviandosi per il prosieguo al 02.12.2024. Quindi, avendo avuto esisto negativo il tentativo di conciliazione, la causa era rinviata all'udienza di discussione del 12.5.2025, con i termini per il deposito degli atti conclusivi. In tale data il giudizio andava, infine, a sentenza come da relativo verbale.
****************************** Tanto premesso la spiegata opposizione è infondata e va rigettata. Il procedimento ha ad oggetto il decreto ingiuntivo notificato a e a Parte_1 in esito al parziale mancato pagamento delle rate afferenti a un prestito richiesto Parte_2 dal -quale debitore principale- e dalla coobbligata- per l'acquisto di Pt_1 Parte_3 un'automobile Hyundai in data 31.07.2007, da rimborsarsi in 72 rate mensili da € 408,00 cadauna (v. all. 4 fascicolo opposta). Ebbene, procedendo con l'esame delle eccezioni preliminari, si osserva innanzitutto che l'eccezione di improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della procedura di mediazione, sia stata superata dal suo esperimento in corso di causa ai sensi del d.lgs. 28/2010, conclusasi con esito negativo (v. all. e) e d) fascicolo opposta).
In ordine al contestato difetto di legittimazione attiva della ricorrente si deduce come, sul punto, si sia espressa la Suprema Corte (Cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016) distinguendo tra la legittimazione ad agire, che -attenendo al diritto di azione- spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la titolarità del diritto ad agire che rappresenta invece la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio la quale attiene al merito della causa ed è, quindi, un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'opposta ha l'onere di allegare e di provare in positivo ovvero anche in forza del comportamento processuale della controparte. Ciò posto, ne consegue che quanto contestato dagli ingiunti in relazione all'asserito difetto di legittimazione a procedere in capo alla convenuta attiene non già alla sua legittimazione processuale bensì alla di lei titolarità del rapporto giuridico controverso e spetta alla medesima convenuta fornirne la prova. Nondimeno, contrariamente all'opinato degli attori, la produzione documentale versata in atti dimostra la piena legittimazione di parte opposta e la titolarità del credito azionato. Nella fattispecie l' , ha agito in giudizio, quale mandataria di Controparte_2 [...]
e per dimostrare detta titolarità ha versato in atti: Controparte_1
1. il certificato storico camerale di (v. all. 1 fasc. opposta); Controparte_1
2. la visura camerale storica di (v. all. 3 fasc. opposta); Controparte_2
3. il mandato Investing-Servicing (v. all. 2 fasc. opposta);
4. il contratto di cessione pro soluto tra e del Controparte_4 Controparte_1
14.11.2018 relativo a un portafoglio di crediti vantati verso debitori a sofferenza e individuati pagina 4 di 7 nell'elenco di cui “all'Allegato 1” contenente con riferimento a ciascun credito l'indicazione del saldo Contabile Totale alla data di Riferimento ed i Dati Identificativi dei Crediti medesimi (v. all. 4 fasc. monitorio);
5. l'elenco seppur omissato, dei crediti ivi ceduti riportante le suddette indicazioni per la posizione del con il relativo numero del contratto 10133015154340 (v. all. 5 fasc. Pt_1 opposta);
6. le comunicazioni dell'avvenuta cessione sia da parte della cedente che della cessionaria, complete di ricevute di ritorno con l'indicazione specifica del suddetto numero (v. all. 5 fascicolo monitorio);
7. i documenti personali di parte opponente (v. all. 6 fasc. opposta); la richiesta di prestito del 1.07.2007 (v. all. 4 fasc. opposta) 8. il relativo estratto conto ex art. 50 TUB (v. all. 6 fascicolo monitorio).
A fronte di tali emergenze documentali e dovendosi valorizzare anche la disponibilità da parte dell'intimante dei documenti personali e contrattuali riconducibili ai debitori quali il contratto di prestito n. 10133015154340, le dichiarazioni dei redditi, i documenti di riconoscimento del e della oltre all'estratto conto ex art. 50 Tub della Pt_1 Pt_2 CP_4
da rigettare appare la prefata doglianza circa la mancata prova in ordine alla cessione del
[...] credito qui contestato (Cfr. anche Cass. n. 10200/2021). Peraltro, la notificazione al debitore dell'avventa cessione del credito prevista dall'art. 1264 c.c., che ha il solo effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto (Cfr. Cass. n. 5869/2014), è un atto a forma libera e, pertanto, ben “può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (Cfr. Cass. n. 12734/2021). Ed all'uopo la prescritta comunicazione è stata, nel caso alla mano, correttamente eseguita con l'invio ad entrambi gli opponenti di specifiche lettere raccomandate sia da parte della cedente che della cessionaria (v. all. 5 fasc. monitorio -raccomandate Ar con relative ricevute di ritorno). Per l'effetto, risulta da respingere la censura mossa dagli opponenti alla legittimazione e alla titolarità del credito in capo alla creditrice cessionaria.
Nel merito, in ordine all'asserita inidoneità della documentazione in atti a supportare la pretesa creditoria si osserva che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Or, nella presente fattispecie parte opposta, oltre ad aver allegato l'inadempimento dei convenuti ha prodotto il finanziamento del 31.07.2007, costituito dal contratto di prestito personale, le cui firme non sono state disconosciute, completo dei dati identificativi dei richiedenti, del numero delle rate (72), dell'importo della singola rata (€ 408,00), del T.A.N. nella misura del 5,25
pagina 5 di 7 % e del T.A.E.G. nella misura del 5,60 % (v. all. 4 fascicolo opposta); il piano di ammortamento (v. all. 7 fasc. opposta); l'estratto conto debitamente sottoscritto dal dirigente della Controparte_4 nel quale si dichiara che il credito è vero e liquido in conformità alle scritture contabili (v. all. 6 fascicolo monitorio), e le comunicazioni di cessione e messa in mora (v. all. 5 fascicolo monitorio). Ebbene la documentazione versata in atti è più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta, tenuto conto che peraltro lo stesso trae origine da un contratto di finanziamento. Spetta, invece, all'opponente, che ricopre la posizione sostanziale di convenuto, di contestare specificatamente e analiticamente i fatti costitutivi del diritto di credito, non essendo sufficiente il disconoscimento generico dei fatti e documenti prodotti, basato su mere clausole di stile (cfr. Cass. n. 31837/2021). Segnatamente, però, a fronte della documentazione contestuale e contabile prodotta dalla parte opposta, le contestazioni operate dagli attori in opposizione rispetto al rapporto sottostante non appaiono rilevanti poiché del tutto generiche, ossia non fondate su specifici e pertinenti elementi valutativi o allegatori, non avendo fornito una ricostruzione antagonista dei rapporti dare/avere con l'indicazione dei saldi ritenuti esatti. Peraltro, come evidenziato da parte opposta, si osserva che gli stessi non hanno neppure specificatamente contestato: -di aver sottoscritto la richiesta di finanziamento del 31.07.2007 per l'acquisto di un'autovettura nuova;
-l'erogazione delle somme da parte della;
CP_4
-di aver corrisposto solo alcune delle rate previste nel piano di ammortamento, rimanendo, per il resto, inadempienti. Quanto, poi, all'eccepita indeterminatezza delle condizioni applicate e alla mancanza di un adeguato contratto scritto ex art. 117 TUB, si evince come sia stata allegata sia la richiesta di finanziamento sottoscritta dai debitori, nella quale risultano correttamente riportati tanto il TAN che il TAEG, oltre che gli interessi applicati in caso di mora (v. all. 4 fascicolo convenuta), nonché la stessa accettazione scritta del finanziamento da parte della (v. all. CP_4
3.2 fascicolo opponenti), giacché sfugge detto titolo alle già menzionate censure, essendo pure agevole evincere dalla prefata richiesta di finanziamento l'avvenuta consegna ai clienti della documentazione contrattuale (v. all. 4 fascicolo attoreo). Peraltro, “È vero che nei contratti bancari la forma scritta è prevista quale requisito di validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB e, pertanto, la relativa violazione comporta nullità dell'intero rapporto contrattuale. Ma si rammenta che il vincolo di forma, nei contratti finanziari e anche bancari, va inteso in senso funzionale e non strutturale avuto riguardo alla finalità di protezione del correntista assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.” (nella giurisprudenza di questa sezione Cfr. Sent. Trib. Catania, 05.03.2020). Inoltre, dal contratto di finanziamento in atti si desumono in modo chiaro e specifico le condizioni e i tassi di interesse applicati, l'importo erogato e quello da restituire, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e l'ammontare della singola rata, oltre che i relativi costi senza che residuino margini di incertezza o discrezionalità per l'istituto, per cui infondate si rivelano le censure di indeterminatezza del contratto e di mancanza di trasparenza e/o di violazione della disciplina prevista dall'art. 1284 c.c. che richiede il requisito della pattuizione scritta degli interessi ultralegali (Cfr. anche Cass. S.U. n. 15130/2024).
pagina 6 di 7 Per completezza si osserva, ancora, che l'eventuale mancanza del piano di ammortamento "... pur potendo configurare un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, non comporta la nullità del finanziamento qualora i tassi di interesse, le spese e gli oneri applicati siano sufficientemente specificati. ..." (Cfr. Trib. Trapani, Sent. n. 616 del 28.06.2022; Corte d'Appello di Perugia Sent. n. 741 del 16.10.2023). Ininfluente si rivela, altresì, l'omessa indicazione del TAE, dovendosi ritenere ricompreso nell'ISC/TAEG (Cfr. Trib. Catania, sez. IV, Sent. 21.09.2020 e Sent. sez. IV, Sent. 23.05.2022). Gli opponenti si lamentano, infine, dello scostamento tra il Taeg risultante dal contratto con quello effettivamente applicato. Nondimeno, il Tasso annuo effettivo globale (TAEG), che esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' , non comporta, di per sé, una Pt_4 maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. Né può estendersi al caso in specie la portata dell'art. 125 bis TUB, trattandosi di norma introdotta dal d.lgs. n. 141 del 13.08.2010, quindi, oltre tre anni dopo la conclusione del contratto in esame. Pertanto, la sua errata indicazione non può essere sanzionata con la nullità come infondatamente sostenuto dagli opponenti (Cfr. Cass. n. 4597/2023; Cass. n. 39169/2021).
Per l'effetto, assorbita ogni altra questione, l'opposizione non può essere accolta, confermandosi il decreto ingiuntivo n. 2701/2023, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 2055/2023 R.G. in data 01.07.2023 e depositato il 03.07.2023. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 conferma il decreto ingiuntivo n. 2701/2023, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 2055/2023 R.G. in data 01.07.2023 e depositato il 03.07.2023.
- Condanna gli opponenti alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore della convenuta opposta che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge. Così deciso in Catania, il 22-6-2025.
Il Presidente di sezione (Dott. Mariano Sciacca) DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 11911/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentati e difesi,
[...] C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Manfredi AM (C.F. e C.F._3 dall'Avv. Rebeca Clemente Ruiz (C.F. ), ed elettivamente domiciliati C.F._4 presso lo studio legale associato Campione e AM & Partners in Catania, Via Caronda n. 14; OPPONENTI
contro ( – già , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, Controparte_2
( ), già a seguito di mero cambio di denominazione sociale, in P.IVA_2 CP_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (C.F.
), presso il cui studio sito in Verona, V.lo S. Bernardino n. 5A, è C.F._5 elettivamente domiciliata. OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12.05.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 2701/2023, emesso nel procedimento n. 2055/2023 R.G. in data 01.07.2023 e depositato il 03.07.2023, il Tribunale di Catania ingiungeva a - Parte_1 quale debitore principale- e -quale coobbligata- di pagare in solido alla parte Parte_2 ricorrente la somma di euro 41.197,55, oltre interessi come da ricorso, spese e compensi del pagina 1 di 7 procedimento monitorio, in virtù di un contratto di finanziamento concesso da il Controparte_4
2.8.2007 portante il n. 10133015154340. Con atto di citazione del 31.10.2023 i debitori proponevano, quindi, opposizione avverso il predetto provvedimento, deducendo: la carenza di legittimazione ad agire da parte della
[...] nei confronti degli ingiunti;
l'improcedibilità dell'azione per il mancato Controparte_1 esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
l'assoluta nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza delle somme richieste ed in particolare per indeterminatezza del TAE in violazione dell'art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 9/2/2000 e del tasso di mora, non dichiarato, né desumibile dalla documentazione prodotta;
la mancata allegazione del piano di ammortamento;
l'assenza di un vero contratto sussistendo piuttosto un semplice modulo di richiesta di finanziamento fatto firmare ai clienti da un concessionario di auto convenzionato;
nonché il mancato deposito della certificazione ex art. 50 T.U.B. sussistendo in atti solo un “estratto conto”. Allegando a supporto una perizia econometrica, lamentavano la violazione delle norme sulla trasparenza e l'indeterminatezza del tasso di cui ai punti precedenti, e precisamente contestavano: -l'omessa indicazione del tasso di mora;
-l'omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) e del costo occulto implicito nel piano di rimborso a rate infrannuali;
-l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi e mancanza del piano di ammortamento;
- l'errata indicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.). Deducevano, peraltro, che tali inosservanze comportavano le seguenti inosservanze: - dell'Art. 117 c. 4 del T.U.B. - dell'art. 125 bis del Testo Unico Bancario (T.U.B.) - dell'Art. 1284 C.C. - dell'Art. 6 della Delibera CICR del 9\2\2000. Inoltre, l'indeterminatezza del tasso comportava anche indeterminatezza dell'oggetto del contratto e, quindi, la violazione dell'art. 1346 C.C. determinando la nullità del contratto e l'obbligo per i clienti di rimborsare solo il capitale ricevuto in prestito (ad esclusione, si intende, di quanto già rimborsato). Pertanto, concludevano chiedendo: “VOGLIA L' respinta ogni contraria istanza, CP_5 eccezione e difesa, - IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, concorrendo gravi e fondati motivi, denegare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, con provvedimento inaudita altera parte, ovvero nelle forme che la S.V. riterrà più opportune;
- IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire da parte del (già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria di CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, - Sempre IN VIA Controparte_2
PRELIMINARE, dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione così come esplicitamente previsto dal D.lgs. nr. 28/2010, - NEL MERITO - Accertare e dichiarare, previo accertamento delle causali sopra spiegate, la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo, ovvero dichiarare inammissibili e/o comunque infondate, sia in fatto che in diritto, per le causali sopra spiegate ovvero infine non provate, le pretese creditorie avanzate con decreto ingiuntivo di cui in premessa, - Dichiarare comunque non dovuto ogni addebito effettuato dalla e di qualsivoglia pretesa per interessi, spese, commissioni e CP_6 competenze per le causali di cui in narrativa;
- Accertare l'eventuale somma dovuta, anche con l'ausilio di un ctu al fine della verifica tecnico contabile alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte, dichiarando comunque non dovuto ogni addebito illegittimo effettuato dalla
[...]
(già , in persona del legale rappresentante protempore, e Controparte_1 Controparte_1 per essa quale mandataria di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
pagina 2 di 7 tempore, e di qualsivoglia pretesa per interessi, spese, commissioni e competenze, con riserva di dedurre più specificatamente i quesiti nei termini istruttori. Con vittoria di onorari, competenze spese del giudizio”. Costituitasi in giudizio l' per il tramite della mandataria, Controparte_1 Controparte_2
, questa confutava le avverse doglianze e rappresentava la legittimità del decreto ingiuntivo
[...] notificato in quanto sussistevano tutti i presupposti per la sua emissione. Osservava all'uopo la mancata contestazione degli attori ex art. 115 c.p.c. delle seguenti circostanze: 1) di aver sottoscritto il contratto di prestito finalizzato;
2) l'effettiva CP_4 erogazione delle somme;
3) il proprio inadempimento;
4) le avvenute comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine relativamente a ciascun contratto azionato;
5) il saldo contabile dell'estratto conto prodotto e le voci ivi annotate. Sulla mediazione evidenziava che l'improcedibilità non si applicava ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. CP_ Rilevava, inoltre, che parte attrice aveva eccepito solo il difetto di legittimazione ad agire di CP_ e non la titolarità del credito, ma ad ogni modo ne deduceva la piena titolarità in capo a . Quanto alla prova del credito affermava come, avendo allegato l'inadempimento dei debitori e prodotto il titolo, avesse invero pienamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico. Evidenziava, poi, di aver prodotto l'estratto conto integrale del rapporto e che il piano di ammortamento non era elemento essenziale del contratto di mutuo. Del pari rilevava che nessuna norma prevedeva di indicare il TAE nei prestiti finalizzati e che nel prestito personale il TAE era sostituito dal TAEG, pacificamente e correttamente indicato nel contratto, al quale non si applicava, ratione temporis, l'art. 125 bis TUB essendo il contratto datato 31.7.2007; e in ogni caso deduceva come difformità minimali del TAEG fossero irrilevanti. Difendeva la forma scritta del contratto ex art. 117 TUB, chiedendo in via subordinata che l'opponente fosse condannato alla restituzione dell'indebito (art. 2033 cc) o, in subordine, per ingiustificato arricchimento. Pertanto, così concludeva: “In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Successivamente, concedere i termini per il tentativo obbligatorio di mediazione;
Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di parte opponente della somma di Controparte_1
€ 41.197,55 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da Con determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre interessi di mora come richiesti in dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di CP_
, della suddetta somma;
4) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € 41.197,55 (ovvero quella diversa somma Controparte_1 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) ltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
5) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”.
pagina 3 di 7 Rilevato che erroneamente il giudizio era stato introdotto con la disciplina previgente, essendo ormai entrata in vigore la riforma del CPC cd. Cartabia, si fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 15.4.2024 prevedendosi i termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c.. Compiegate le relative memorie, la causa andava in riserva sulle richieste delle parti, in esito alla quale si rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto in esame, assegnandosi all'opposta termine di gg. 15 per l'avvio della mediazione e rinviandosi per il prosieguo al 02.12.2024. Quindi, avendo avuto esisto negativo il tentativo di conciliazione, la causa era rinviata all'udienza di discussione del 12.5.2025, con i termini per il deposito degli atti conclusivi. In tale data il giudizio andava, infine, a sentenza come da relativo verbale.
****************************** Tanto premesso la spiegata opposizione è infondata e va rigettata. Il procedimento ha ad oggetto il decreto ingiuntivo notificato a e a Parte_1 in esito al parziale mancato pagamento delle rate afferenti a un prestito richiesto Parte_2 dal -quale debitore principale- e dalla coobbligata- per l'acquisto di Pt_1 Parte_3 un'automobile Hyundai in data 31.07.2007, da rimborsarsi in 72 rate mensili da € 408,00 cadauna (v. all. 4 fascicolo opposta). Ebbene, procedendo con l'esame delle eccezioni preliminari, si osserva innanzitutto che l'eccezione di improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della procedura di mediazione, sia stata superata dal suo esperimento in corso di causa ai sensi del d.lgs. 28/2010, conclusasi con esito negativo (v. all. e) e d) fascicolo opposta).
In ordine al contestato difetto di legittimazione attiva della ricorrente si deduce come, sul punto, si sia espressa la Suprema Corte (Cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016) distinguendo tra la legittimazione ad agire, che -attenendo al diritto di azione- spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la titolarità del diritto ad agire che rappresenta invece la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio la quale attiene al merito della causa ed è, quindi, un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'opposta ha l'onere di allegare e di provare in positivo ovvero anche in forza del comportamento processuale della controparte. Ciò posto, ne consegue che quanto contestato dagli ingiunti in relazione all'asserito difetto di legittimazione a procedere in capo alla convenuta attiene non già alla sua legittimazione processuale bensì alla di lei titolarità del rapporto giuridico controverso e spetta alla medesima convenuta fornirne la prova. Nondimeno, contrariamente all'opinato degli attori, la produzione documentale versata in atti dimostra la piena legittimazione di parte opposta e la titolarità del credito azionato. Nella fattispecie l' , ha agito in giudizio, quale mandataria di Controparte_2 [...]
e per dimostrare detta titolarità ha versato in atti: Controparte_1
1. il certificato storico camerale di (v. all. 1 fasc. opposta); Controparte_1
2. la visura camerale storica di (v. all. 3 fasc. opposta); Controparte_2
3. il mandato Investing-Servicing (v. all. 2 fasc. opposta);
4. il contratto di cessione pro soluto tra e del Controparte_4 Controparte_1
14.11.2018 relativo a un portafoglio di crediti vantati verso debitori a sofferenza e individuati pagina 4 di 7 nell'elenco di cui “all'Allegato 1” contenente con riferimento a ciascun credito l'indicazione del saldo Contabile Totale alla data di Riferimento ed i Dati Identificativi dei Crediti medesimi (v. all. 4 fasc. monitorio);
5. l'elenco seppur omissato, dei crediti ivi ceduti riportante le suddette indicazioni per la posizione del con il relativo numero del contratto 10133015154340 (v. all. 5 fasc. Pt_1 opposta);
6. le comunicazioni dell'avvenuta cessione sia da parte della cedente che della cessionaria, complete di ricevute di ritorno con l'indicazione specifica del suddetto numero (v. all. 5 fascicolo monitorio);
7. i documenti personali di parte opponente (v. all. 6 fasc. opposta); la richiesta di prestito del 1.07.2007 (v. all. 4 fasc. opposta) 8. il relativo estratto conto ex art. 50 TUB (v. all. 6 fascicolo monitorio).
A fronte di tali emergenze documentali e dovendosi valorizzare anche la disponibilità da parte dell'intimante dei documenti personali e contrattuali riconducibili ai debitori quali il contratto di prestito n. 10133015154340, le dichiarazioni dei redditi, i documenti di riconoscimento del e della oltre all'estratto conto ex art. 50 Tub della Pt_1 Pt_2 CP_4
da rigettare appare la prefata doglianza circa la mancata prova in ordine alla cessione del
[...] credito qui contestato (Cfr. anche Cass. n. 10200/2021). Peraltro, la notificazione al debitore dell'avventa cessione del credito prevista dall'art. 1264 c.c., che ha il solo effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto (Cfr. Cass. n. 5869/2014), è un atto a forma libera e, pertanto, ben “può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (Cfr. Cass. n. 12734/2021). Ed all'uopo la prescritta comunicazione è stata, nel caso alla mano, correttamente eseguita con l'invio ad entrambi gli opponenti di specifiche lettere raccomandate sia da parte della cedente che della cessionaria (v. all. 5 fasc. monitorio -raccomandate Ar con relative ricevute di ritorno). Per l'effetto, risulta da respingere la censura mossa dagli opponenti alla legittimazione e alla titolarità del credito in capo alla creditrice cessionaria.
Nel merito, in ordine all'asserita inidoneità della documentazione in atti a supportare la pretesa creditoria si osserva che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Or, nella presente fattispecie parte opposta, oltre ad aver allegato l'inadempimento dei convenuti ha prodotto il finanziamento del 31.07.2007, costituito dal contratto di prestito personale, le cui firme non sono state disconosciute, completo dei dati identificativi dei richiedenti, del numero delle rate (72), dell'importo della singola rata (€ 408,00), del T.A.N. nella misura del 5,25
pagina 5 di 7 % e del T.A.E.G. nella misura del 5,60 % (v. all. 4 fascicolo opposta); il piano di ammortamento (v. all. 7 fasc. opposta); l'estratto conto debitamente sottoscritto dal dirigente della Controparte_4 nel quale si dichiara che il credito è vero e liquido in conformità alle scritture contabili (v. all. 6 fascicolo monitorio), e le comunicazioni di cessione e messa in mora (v. all. 5 fascicolo monitorio). Ebbene la documentazione versata in atti è più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta, tenuto conto che peraltro lo stesso trae origine da un contratto di finanziamento. Spetta, invece, all'opponente, che ricopre la posizione sostanziale di convenuto, di contestare specificatamente e analiticamente i fatti costitutivi del diritto di credito, non essendo sufficiente il disconoscimento generico dei fatti e documenti prodotti, basato su mere clausole di stile (cfr. Cass. n. 31837/2021). Segnatamente, però, a fronte della documentazione contestuale e contabile prodotta dalla parte opposta, le contestazioni operate dagli attori in opposizione rispetto al rapporto sottostante non appaiono rilevanti poiché del tutto generiche, ossia non fondate su specifici e pertinenti elementi valutativi o allegatori, non avendo fornito una ricostruzione antagonista dei rapporti dare/avere con l'indicazione dei saldi ritenuti esatti. Peraltro, come evidenziato da parte opposta, si osserva che gli stessi non hanno neppure specificatamente contestato: -di aver sottoscritto la richiesta di finanziamento del 31.07.2007 per l'acquisto di un'autovettura nuova;
-l'erogazione delle somme da parte della;
CP_4
-di aver corrisposto solo alcune delle rate previste nel piano di ammortamento, rimanendo, per il resto, inadempienti. Quanto, poi, all'eccepita indeterminatezza delle condizioni applicate e alla mancanza di un adeguato contratto scritto ex art. 117 TUB, si evince come sia stata allegata sia la richiesta di finanziamento sottoscritta dai debitori, nella quale risultano correttamente riportati tanto il TAN che il TAEG, oltre che gli interessi applicati in caso di mora (v. all. 4 fascicolo convenuta), nonché la stessa accettazione scritta del finanziamento da parte della (v. all. CP_4
3.2 fascicolo opponenti), giacché sfugge detto titolo alle già menzionate censure, essendo pure agevole evincere dalla prefata richiesta di finanziamento l'avvenuta consegna ai clienti della documentazione contrattuale (v. all. 4 fascicolo attoreo). Peraltro, “È vero che nei contratti bancari la forma scritta è prevista quale requisito di validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB e, pertanto, la relativa violazione comporta nullità dell'intero rapporto contrattuale. Ma si rammenta che il vincolo di forma, nei contratti finanziari e anche bancari, va inteso in senso funzionale e non strutturale avuto riguardo alla finalità di protezione del correntista assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.” (nella giurisprudenza di questa sezione Cfr. Sent. Trib. Catania, 05.03.2020). Inoltre, dal contratto di finanziamento in atti si desumono in modo chiaro e specifico le condizioni e i tassi di interesse applicati, l'importo erogato e quello da restituire, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e l'ammontare della singola rata, oltre che i relativi costi senza che residuino margini di incertezza o discrezionalità per l'istituto, per cui infondate si rivelano le censure di indeterminatezza del contratto e di mancanza di trasparenza e/o di violazione della disciplina prevista dall'art. 1284 c.c. che richiede il requisito della pattuizione scritta degli interessi ultralegali (Cfr. anche Cass. S.U. n. 15130/2024).
pagina 6 di 7 Per completezza si osserva, ancora, che l'eventuale mancanza del piano di ammortamento "... pur potendo configurare un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, non comporta la nullità del finanziamento qualora i tassi di interesse, le spese e gli oneri applicati siano sufficientemente specificati. ..." (Cfr. Trib. Trapani, Sent. n. 616 del 28.06.2022; Corte d'Appello di Perugia Sent. n. 741 del 16.10.2023). Ininfluente si rivela, altresì, l'omessa indicazione del TAE, dovendosi ritenere ricompreso nell'ISC/TAEG (Cfr. Trib. Catania, sez. IV, Sent. 21.09.2020 e Sent. sez. IV, Sent. 23.05.2022). Gli opponenti si lamentano, infine, dello scostamento tra il Taeg risultante dal contratto con quello effettivamente applicato. Nondimeno, il Tasso annuo effettivo globale (TAEG), che esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' , non comporta, di per sé, una Pt_4 maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. Né può estendersi al caso in specie la portata dell'art. 125 bis TUB, trattandosi di norma introdotta dal d.lgs. n. 141 del 13.08.2010, quindi, oltre tre anni dopo la conclusione del contratto in esame. Pertanto, la sua errata indicazione non può essere sanzionata con la nullità come infondatamente sostenuto dagli opponenti (Cfr. Cass. n. 4597/2023; Cass. n. 39169/2021).
Per l'effetto, assorbita ogni altra questione, l'opposizione non può essere accolta, confermandosi il decreto ingiuntivo n. 2701/2023, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 2055/2023 R.G. in data 01.07.2023 e depositato il 03.07.2023. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 conferma il decreto ingiuntivo n. 2701/2023, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 2055/2023 R.G. in data 01.07.2023 e depositato il 03.07.2023.
- Condanna gli opponenti alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore della convenuta opposta che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge. Così deciso in Catania, il 22-6-2025.
Il Presidente di sezione (Dott. Mariano Sciacca) DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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