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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 13902/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CH IO CE
COSTANZA TETI CE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 13902/2025
V.G. instaurato da c.f. ), con l'avv. Francesco Buffoli Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Paolina Casari e l'avv. Cristina Di Parte_2 C.F._2
IO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. L'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Milano in data 16.12.2000, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, con atto registrato nel Registro Atti di Matrimonio alla parte I n. 2111;
2. la trasmissione del provvedimento all'Ufficio dello Stato Civile di Milano per la relativa annotazione.
3. Dare atto che i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento, dichiarando di essere entrambi autosufficienti.
1
4. A parziale modifica delle condizioni di separazione, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dal passaggio in giudicato dalla sentenza di divorzio, l'obbligazione di pagamento gravante sulla sig.ra del contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1
, così come stabilito in sede di separazione.
[...]
5. Dichiarare le spese del procedimento interamente compensate tra le parti, le quali dichiarano di rinunciare sin da ora ai termini di legge per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 16.12.2000 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Milano (atto n. 2111, parte I).
Con sentenza n. 4717/2024 del 18.11.2024 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 13/11/2025.
Il presidente estensore
US NA
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CH IO CE
COSTANZA TETI CE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 13902/2025
V.G. instaurato da c.f. ), con l'avv. Francesco Buffoli Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Paolina Casari e l'avv. Cristina Di Parte_2 C.F._2
IO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. L'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Milano in data 16.12.2000, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, con atto registrato nel Registro Atti di Matrimonio alla parte I n. 2111;
2. la trasmissione del provvedimento all'Ufficio dello Stato Civile di Milano per la relativa annotazione.
3. Dare atto che i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento, dichiarando di essere entrambi autosufficienti.
1
4. A parziale modifica delle condizioni di separazione, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dal passaggio in giudicato dalla sentenza di divorzio, l'obbligazione di pagamento gravante sulla sig.ra del contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1
, così come stabilito in sede di separazione.
[...]
5. Dichiarare le spese del procedimento interamente compensate tra le parti, le quali dichiarano di rinunciare sin da ora ai termini di legge per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 16.12.2000 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Milano (atto n. 2111, parte I).
Con sentenza n. 4717/2024 del 18.11.2024 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 13/11/2025.
Il presidente estensore
US NA
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