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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 529/2016 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giuseppe Zanghì, giusta procura in atti. RICORRENTE
E
p.iva. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in via La Farina n. 336, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Letterio Cammaroto, giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: inquadramento superiore e differenze retributive
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.2.2016 premetteva di essere stato assunto Parte_2 dall' nel 1997 con il profilo di operatore di esercizio e mansioni di autista. Riferiva che nel CP_1
2005 era stato dichiarato inidoneo alla guida ed era stato riqualificato definitivamente nel 2008 con l'attribuzione del profilo e mansioni di “verificatore titoli di viaggio” parametro 151 di operatore qualificato alla mobilità; che a partire dal 2008 aveva avuto attribuite le mansioni di controllore con potere di identificare e denunciare se del caso i contravventori ed elevare contravvenzioni, e tali mansioni egli aveva svolto dal 2008 in avanti senza soluzione di continuità.
1 Esponeva che i verificatori dei titoli di viaggio avrebbero dovuto semplicemente controllare i titoli di viaggio, riferendo ai controllori per l'elevazione delle contravvenzioni. Quest'ultima attività competeva infatti ai controllori che avevano parametro 193 e non 151.
Richiamava le disposizioni del CCNL di categoria e riferiva di avere continuativamente svolto mansioni di controllore con elevazione di contravvenzioni e attività di polizia amministrativa e deduceva di avere diritto all'inquadramento nel superiore parametro 193, anziché nel parametro 151 di formale assegnazione, nonché alle relative differenze retributive.
Chiedeva di ritenere e dichiarare lo svolgimento di mansioni superiori e precisamente quelle di “Addetto all'Esercizio, parametro 193” malgrado il formale inquadramento nel profilo di
“Operatore di Esercizio, parametro 151”, a far data dal maggio del 2008 in poi, e condannare CP_1 al pagamento di tutte le conseguenti differenze retributive maturate e dovute, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. L si costituiva in giudizio con memoria depositata in data Controparte_1
12.10.2016.
Spiegava che il ricorrente era stato dichiarato inidoneo alla guida in via definitiva il
26.10.2007 e successivamente nel 2008 era stato riqualificato definitivamente con l'attribuzione del profilo e mansioni di “verificatore titoli di viaggio” parametro 151, “operatore qualificato alla mobilità”, e che le mansioni da egli svolte rientravano esattamente nel parametro individuato.
Affermava che non poteva riconoscersi in capo al ricorrente l'attribuzione della qualifica
“Addetto all'Esercizio par. 193”, per accedere al quale l' resistente aveva indetto una CP_1 selezione concorsuale interna, all'esito della quale erano stati selezionati agenti in possesso di specifiche competenze e provenienti da un parametro già elevato, ovvero il 183 “Operatore di esercizio” e che, comunque, il passaggio ad aree professionali differenti poteva avvenire solo per selezione concorsuale.
Deduceva che il ricorrente non aveva svolto mansioni superiori e che, nel settore autoferrotranviario, non trovava applicazione l'art. 2103 c.c., bensì l'art. 18, all. A), R.D. n. 148/1931.
In ogni caso eccepiva che non ricorrevano le condizioni di cui al citato art. 18, poiché non sussisteva un ordine scritto con cui erano state attribuite mansioni superiori ed il ricorrente non aveva comunque svolto mansioni equiparabili al parametro 193, che erano diverse e più complesse rispetto a quelle svolte dal ricorrente e richiedevano peraltro capacità di coordinamento e di controllo, prevedendo solo in via residuale compiti di polizia amministrativa e di vigilanza ispettiva.
Eccepiva la prescrizione del diritto per decorso del termine quinquennale.
2 Chiedeva di rigettare integralmente il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento di spese e compensi di lite;
nell'eventuale ipotesi di accoglimento del ricorso, di ridurre il condannatorio a quanto effettivamente provato, con compensazione delle spese di lite stante il comportamento processuale ed extraprocessuale del ricorrente.
Con memoria difensiva depositata in data 16.1.2020 si costituiva in giudizio l'avv. Letterio
Cammaroto in sostituzione dell'avv. Vittorio Di Pietro nell'interesse dell' riportandosi alle CP_1 difese ed alle domande articolate nei propri atti e verbali di causa.
3. La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale e prova per testi.
Esperito negativamente un tentativo di conciliazione e riassegnato il fascicolo a questo decidente, veniva disposta c.t.u. contabile.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 10.6.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa.
4. Parte ricorrente chiede il superiore inquadramento nel parametro 193 malgrado formalmente inquadrato nel parametro 151, a far data dal maggio del 2008, e le differenze retributive conseguentemente maturate.
Preliminarmente occorre accertare quale sia la corretta normativa applicabile nel caso di specie.
Per la specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, unanimemente riconosciuta in giurisprudenza, nonostante l'entrata in vigore della legge 12.07.1988 n. 270, risulta inapplicabile la disciplina sulla c.d. promozione automatica dettata dall'art. 2103 c.c., ed occorre, pertanto, in tema di diritto alla promozione fare riferimento alla disciplina speciale di cui all'art. 18 all. A al R.D.
18.01.1931 n. 148 a norma del quale “Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente.
Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per
l'espletamento del concorso”.
La "promozione automatica" può, quindi, essere riconosciuta solo in presenza delle seguenti condizioni: a) sussistenza di ordine scritto del Direttore dell'Azienda di affidamento delle mansioni superiori;
b) sussistenza della vacanza del posto in organico;
c) concreto svolgimento delle mansioni superiori. Su tale problematica non appare influire, come detto, la legge n. 270/1988 (attuazione del
3 contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore), che non incide sulla specialità del rapporto, poiché in essa è soltanto prevista la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni contenute nel regolamento allegato al R.D.
n. 148 /1931, da reputarsi pertanto in vigore fino a quando tale possibilità non trovi attuazione (Cass.
19 marzo 1991 n. 2898).
Dunque, il lavoratore che rivendica una qualifica superiore in ragione delle mansioni svolte di fatto ha l'onere di dimostrare la ricorrenza delle relative condizioni previste dall'art. 18, all. A al
R.D. n. 148 del 1931 e cioè, l'esistenza della vacanza del posto e di un ordine scritto del direttore dell'azienda di svolgere dette mansioni, nonché lo svolgimento delle mansioni corrispondenti al superiore inquadramento invocato.
5. Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, costituisce circostanza documentale che il ricorrente, a seguito di giudizio di inidoneità definitiva alle precedenti mansioni di autista espletate in seno all'Azienda, sia stato destinato a mansioni di verifica titoli di viaggio già con ordine di servizio n. 17 del 29 febbraio 2008, confermato dall'ordine di servizio n. 21 del
3/3/2008, e dettagliato dai successivi ordini di servizio n. 35 del 7/4/2008 e 37 del 16/4/2008, con conseguente riqualificazione dello stesso dal precedente inquadramento di “operatore di esercizio” parametro 158 (area professionale 3, area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario) al nuovo inquadramento di “operatore qualificato della mobilità” parametro 151 (area professionale 3, area operativa: servizi ausiliari per la mobilità). Con fono n. 10 del 22.1.2010 veniva confermata l'assegnazione del ricorrente al servizio di verifica titoli di viaggio.
Occorre premettere che rientrano nel parametro 151 i “Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o gestionali, tali da assicurare un'autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti anche ispettivi. Svolgono, inoltre, le seguenti attività che, in relazione all'organizzazione dell'impresa, potranno essere anche accessorie a quelle considerate principali a livello di singola impresa e fra loro complementari:
- attività di cui ai commi 132 e 133 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997;
- competenza a disporre la rimozione forzata dei veicoli (lettere b), c) e d) - comma 2 dell'art.
158 - del D.Lgs. n. 285 del 1992) nonché all'effettuazione di tutte le attività connesse;
- verifica dei titoli di viaggio;
- vendita dei titoli di sosta, di trasporto ed integrati;
- informazioni al pubblico;
- funzioni di concetto svolte con margini di autonomia, richiedenti la conoscenza di specifiche procedure amministrative e/o tecniche anche complesse;
4 - altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche se non espressamente indicate”.
L'invocato parametro 193 (area professionale 2, area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario) si applica invece ai “Lavoratori che, in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e successive modifiche della legge
127 del 1997 e di supporto alla clientela”.
Tale ultimo parametro 193, pertanto, si differenzia dal parametro 151, in quanto include, a differenza di quest'ultimo, anche un'attività di coordinamento degli operatori e di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante e sull'utenza.
Orbene, si rileva che, dalla documentazione in atti, non è emersa né l'esistenza di un ordine scritto del direttore dell'azienda di svolgere dette mansioni di coordinamento e controllo, né
l'esistenza di posti vacanti in tale ruolo (ed anzi è documentale che la ricollocazione sia dipesa essenzialmente dalla necessità di riqualificare il personale dichiarato inidoneo alle precedenti mansioni).
Il ricorrente non ha dunque diritto alla promozione automatica, non sussistendo alcuni dei presupposti richiesti a tale fine dall'art. 18 all. A) R.D. 148/1931.
6. Occorre tuttavia verificare se lo stesso abbia in concreto svolto mansioni corrispondenti al superiore inquadramento invocato, essendo comunque tenuta l'Azienda, in caso di positivo esito dell'accertamento, a corrispondere le differenze retributive maturate tra quanto percepito sulla base del parametro di formale inquadramento e quanto dovuto sulla base delle mansioni superiori svolte
(“Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente”).
Lo svolgimento delle mansioni superiori deve ritenersi provato alla luce di quanto emerso dalla prova testimoniale.
Il teste (ud. 24.6.2019), collega del ricorrente, ha dichiarato: “È vero che a Testimone_1 partire dal 2008 ad oggi il sig. ha avuto attribuite le mansioni di controllore con poteri di Pt_2 elevare contravvenzioni e denunciare i contravventori. Ciò posso dire perché anche io svolgo le stesse mansioni del collega. È vero che dal 2008 ad oggi il ha sempre svolto le mansioni di Pt_2 controllore… Posso però precisare che per mancanza di personale, l'azienda, vista la carenza del profilo di addetto all'esercizio, parametro 193, ci faceva svolgere sia a me che a mansioni Pt_2 come capolinea, deviazioni percorso autobus e coordinamento dei contrattisti che si occupavano
5 della verifica dei titoli di viaggio, tutto questo sempre all'interno del settore esercizio perché noi facevamo sempre parte del movimento… Preciso che l'azienda ci alternava tra le mansioni di controllore e capolinea in ragioni più o meno paritarie. Tutto ciò sempre all'interno del settore esercizio. Nello svolgimento delle mansioni di capolinea… avevamo un certo coordinamento degli autisti e nel caso in cui vi fossero dei ritardi, o degli imprevisti per chiusura strada o incidenti o altro davamo le disposizioni agli autisti di variare orari di partenza o i percorsi previsti”.
Il teste (ud. 24.6.2019), anch'egli collega del , ha reso dichiarazioni di Testimone_2 Pt_2 analogo tenore: “Sì, è vero che nel 2003 venne dichiarato inidoneo e nel 2008 riqualificato Pt_2 come verificatore titoli di viaggio settore esercizio… È vero che dal 2008 poteva fare le Pt_2 contravvenzioni come controllore, chiedeva documenti dei viaggiatori e si qualificava come pubblico ufficiale esibendo relativo tesserino… Facevamo spesso mansioni di capolinea tutte le volte che
l'azienda ci destinava a tale servizio e l'ha svolto per un lungo periodo. In queste mansioni davamo disposizioni agli autisti in caso di ritardi… o incidenti, di cambio orari e percorsi anche ad esempio durante manifestazioni o altre anomalie di servizio e in questi casi eravamo posti in servizio di deviazione autobus e potevamo anche interessarci per far cambiare il mezzo. Non è fissato un calendario o forse solo per chi lo fa più spesso, ricordo che il faceva il capolinea per un lungo Pt_2 periodo”.
Ed ancora, la teste (ud. 24.6.2019): “Confermo che dal 2008 il sig. ha Tes_3 Pt_2 avuto le mansioni di controllore invece io le svolgevo già da prima ovvero dal 2005… È vero che il
con altri colleghi svolgeva anche le mansioni di coordinatore capolinea, nel senso che in caso Pt_2 di manifestazioni, guasti, incidenti, lavori in corso il ricorrente dava disposizione di cambiare orari
o percorsi. Ciò faceva anche in caso di ritardi potendo dare indicazione di fare rientro al deposito o al si dice di “rimettersi in orario”. Confermo che il ha svolto mansioni di Parte_3 Pt_2 coordinamento degli operatori di esercizio e controllo della regolarità dell'esercizio”.
Infine, anche la teste (ud. 12.4.2021), ha ribadito: “a partire Testimone_4 dall'anno 2008 il ricorrente ha avuto attribuite le mansioni di controllore con potere di elevare contravvenzioni e denunciare i contravventori… il dal 2008 ad oggi ha sempre svolto con Pt_2 continuità le mansioni di controllore salendo e scendendo dagli autobus e anche di coordinatore.
Considerato che il faceva parte dei controllori più anziani, svolgeva mansioni di Pt_2 coordinamento, nei confronti controllori di più recente nomina fra i quali io stessa, nonché ci spiegava come lavorare e come fare le contravvenzioni. Ciò mi risulta in quanto io stessa sono controllore, e ho svolto tali mansioni per quindici anni, fino a sei mesi addietro, e il coordinava Pt_2 il lavoro mio e dei miei colleghi… il servizio di controlleria era articolato con circa una decina di operatori, divisi in circa tre squadre, a seconda della giornata e delle direttive aziendali. Venivamo
6 coordinati, nel senso che venivamo divisi e assegnati alle varie squadre, e distribuiti nelle varie zone della città, dal , e anche da altri anziani a seconda dei turni”. Pt_2
Le testimonianze risultano precise e concordanti in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente: questi, oltre ai compiti ispettivi di verifica titoli di viaggio, attribuiti con gli ordini di servizio menzionati (ed il cui svolgimento risulta incontestato), svolgeva anche “attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza”, che contraddistinguono i lavoratori di cui al parametro 193 rispetto a quelli appartenenti al parametro 151. Egli, infatti, era assegnato anche al capolinea con funzioni di coordinamento dell'esercizio, in caso di criticità (ritardi, guasti, manifestazioni, incidenti, anomalie varie), e coordinamento degli altri operatori di esercizio e dei controllori. Non può dunque recarsi in dubbio che lo stesso abbia in concreto svolto, dal 2008, mansioni superiori corrispondenti al parametro di inquadramento 193. Egli ha quindi diritto alle differenze retributive conseguentemente maturate.
7. Risulta tuttavia meritevole di parziale accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dall' pacifica l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c., ed in CP_1 assenza di atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica del ricorso al datore di lavoro
(22.4.2016), devono ritenersi prescritte le pretese anteriori al 22.4.2011.
8. La quantificazione delle differenze retributive maturate dal lavoratore dal 22.4.2011 alla data di deposito del ricorso (4.2.2016) è stata demandata ad apposita c.t.u. contabile, che le ha determinate in complessivi euro 20.562,69.
Le conclusioni cui è giunto il consulente incaricato meritano piena condivisione, essendo incontestate ed esenti da vizi logico – matematici, adeguatamente motivate ed illustrate sulla base di tabelle facilmente verificabili.
9. Sulla base delle considerazioni che precedono, l' va condannata Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 20.562,69, a Parte_2 titolo di differenze retributive maturate dal 22.4.2011 al 4.2.2016 tra il trattamento economico percepito nel profilo di operatore qualificato della mobilità parametro 151 e quello relativo al profilo di addetto all'esercizio parametro 193 C.C.N.L. Autoferrotranvieri. La somma andrà maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dal dovuto al soddisfo.
10. Il parziale accoglimento delle domande giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si pone a carico dell' e si liquida come da CP_1 dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nei limiti dell'accoglimento, ed applicando i valori tariffari medi considerate la
7 durata del giudizio e l'attività processuale svolta. Esse vanno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe Zanghì, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. separatamente liquidati vanno definitivamente posti a carico della resistente A.T.M.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato in Parte_1 data 4.2.2016 contro l' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni CP_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di dell'importo di euro 20.562,69 Parte_2
a titolo di differenze retributive maturate dal 22.4.2011 al 4.2.2016 tra il trattamento economico percepito nel profilo di operatore qualificato della mobilità parametro 151 e quello relativo al profilo di addetto all'esercizio parametro 193 C.C.N.L. Autoferrotranvieri, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione di due CP_1 terzi delle spese giudiziali in favore del ricorrente, che liquida – già ridotte – in euro 3.592,00 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe Zanghì, compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico dell' n persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 11 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
8
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 529/2016 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giuseppe Zanghì, giusta procura in atti. RICORRENTE
E
p.iva. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in via La Farina n. 336, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Letterio Cammaroto, giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: inquadramento superiore e differenze retributive
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.2.2016 premetteva di essere stato assunto Parte_2 dall' nel 1997 con il profilo di operatore di esercizio e mansioni di autista. Riferiva che nel CP_1
2005 era stato dichiarato inidoneo alla guida ed era stato riqualificato definitivamente nel 2008 con l'attribuzione del profilo e mansioni di “verificatore titoli di viaggio” parametro 151 di operatore qualificato alla mobilità; che a partire dal 2008 aveva avuto attribuite le mansioni di controllore con potere di identificare e denunciare se del caso i contravventori ed elevare contravvenzioni, e tali mansioni egli aveva svolto dal 2008 in avanti senza soluzione di continuità.
1 Esponeva che i verificatori dei titoli di viaggio avrebbero dovuto semplicemente controllare i titoli di viaggio, riferendo ai controllori per l'elevazione delle contravvenzioni. Quest'ultima attività competeva infatti ai controllori che avevano parametro 193 e non 151.
Richiamava le disposizioni del CCNL di categoria e riferiva di avere continuativamente svolto mansioni di controllore con elevazione di contravvenzioni e attività di polizia amministrativa e deduceva di avere diritto all'inquadramento nel superiore parametro 193, anziché nel parametro 151 di formale assegnazione, nonché alle relative differenze retributive.
Chiedeva di ritenere e dichiarare lo svolgimento di mansioni superiori e precisamente quelle di “Addetto all'Esercizio, parametro 193” malgrado il formale inquadramento nel profilo di
“Operatore di Esercizio, parametro 151”, a far data dal maggio del 2008 in poi, e condannare CP_1 al pagamento di tutte le conseguenti differenze retributive maturate e dovute, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. L si costituiva in giudizio con memoria depositata in data Controparte_1
12.10.2016.
Spiegava che il ricorrente era stato dichiarato inidoneo alla guida in via definitiva il
26.10.2007 e successivamente nel 2008 era stato riqualificato definitivamente con l'attribuzione del profilo e mansioni di “verificatore titoli di viaggio” parametro 151, “operatore qualificato alla mobilità”, e che le mansioni da egli svolte rientravano esattamente nel parametro individuato.
Affermava che non poteva riconoscersi in capo al ricorrente l'attribuzione della qualifica
“Addetto all'Esercizio par. 193”, per accedere al quale l' resistente aveva indetto una CP_1 selezione concorsuale interna, all'esito della quale erano stati selezionati agenti in possesso di specifiche competenze e provenienti da un parametro già elevato, ovvero il 183 “Operatore di esercizio” e che, comunque, il passaggio ad aree professionali differenti poteva avvenire solo per selezione concorsuale.
Deduceva che il ricorrente non aveva svolto mansioni superiori e che, nel settore autoferrotranviario, non trovava applicazione l'art. 2103 c.c., bensì l'art. 18, all. A), R.D. n. 148/1931.
In ogni caso eccepiva che non ricorrevano le condizioni di cui al citato art. 18, poiché non sussisteva un ordine scritto con cui erano state attribuite mansioni superiori ed il ricorrente non aveva comunque svolto mansioni equiparabili al parametro 193, che erano diverse e più complesse rispetto a quelle svolte dal ricorrente e richiedevano peraltro capacità di coordinamento e di controllo, prevedendo solo in via residuale compiti di polizia amministrativa e di vigilanza ispettiva.
Eccepiva la prescrizione del diritto per decorso del termine quinquennale.
2 Chiedeva di rigettare integralmente il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento di spese e compensi di lite;
nell'eventuale ipotesi di accoglimento del ricorso, di ridurre il condannatorio a quanto effettivamente provato, con compensazione delle spese di lite stante il comportamento processuale ed extraprocessuale del ricorrente.
Con memoria difensiva depositata in data 16.1.2020 si costituiva in giudizio l'avv. Letterio
Cammaroto in sostituzione dell'avv. Vittorio Di Pietro nell'interesse dell' riportandosi alle CP_1 difese ed alle domande articolate nei propri atti e verbali di causa.
3. La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale e prova per testi.
Esperito negativamente un tentativo di conciliazione e riassegnato il fascicolo a questo decidente, veniva disposta c.t.u. contabile.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 10.6.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa.
4. Parte ricorrente chiede il superiore inquadramento nel parametro 193 malgrado formalmente inquadrato nel parametro 151, a far data dal maggio del 2008, e le differenze retributive conseguentemente maturate.
Preliminarmente occorre accertare quale sia la corretta normativa applicabile nel caso di specie.
Per la specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, unanimemente riconosciuta in giurisprudenza, nonostante l'entrata in vigore della legge 12.07.1988 n. 270, risulta inapplicabile la disciplina sulla c.d. promozione automatica dettata dall'art. 2103 c.c., ed occorre, pertanto, in tema di diritto alla promozione fare riferimento alla disciplina speciale di cui all'art. 18 all. A al R.D.
18.01.1931 n. 148 a norma del quale “Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente.
Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per
l'espletamento del concorso”.
La "promozione automatica" può, quindi, essere riconosciuta solo in presenza delle seguenti condizioni: a) sussistenza di ordine scritto del Direttore dell'Azienda di affidamento delle mansioni superiori;
b) sussistenza della vacanza del posto in organico;
c) concreto svolgimento delle mansioni superiori. Su tale problematica non appare influire, come detto, la legge n. 270/1988 (attuazione del
3 contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore), che non incide sulla specialità del rapporto, poiché in essa è soltanto prevista la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni contenute nel regolamento allegato al R.D.
n. 148 /1931, da reputarsi pertanto in vigore fino a quando tale possibilità non trovi attuazione (Cass.
19 marzo 1991 n. 2898).
Dunque, il lavoratore che rivendica una qualifica superiore in ragione delle mansioni svolte di fatto ha l'onere di dimostrare la ricorrenza delle relative condizioni previste dall'art. 18, all. A al
R.D. n. 148 del 1931 e cioè, l'esistenza della vacanza del posto e di un ordine scritto del direttore dell'azienda di svolgere dette mansioni, nonché lo svolgimento delle mansioni corrispondenti al superiore inquadramento invocato.
5. Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, costituisce circostanza documentale che il ricorrente, a seguito di giudizio di inidoneità definitiva alle precedenti mansioni di autista espletate in seno all'Azienda, sia stato destinato a mansioni di verifica titoli di viaggio già con ordine di servizio n. 17 del 29 febbraio 2008, confermato dall'ordine di servizio n. 21 del
3/3/2008, e dettagliato dai successivi ordini di servizio n. 35 del 7/4/2008 e 37 del 16/4/2008, con conseguente riqualificazione dello stesso dal precedente inquadramento di “operatore di esercizio” parametro 158 (area professionale 3, area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario) al nuovo inquadramento di “operatore qualificato della mobilità” parametro 151 (area professionale 3, area operativa: servizi ausiliari per la mobilità). Con fono n. 10 del 22.1.2010 veniva confermata l'assegnazione del ricorrente al servizio di verifica titoli di viaggio.
Occorre premettere che rientrano nel parametro 151 i “Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o gestionali, tali da assicurare un'autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti anche ispettivi. Svolgono, inoltre, le seguenti attività che, in relazione all'organizzazione dell'impresa, potranno essere anche accessorie a quelle considerate principali a livello di singola impresa e fra loro complementari:
- attività di cui ai commi 132 e 133 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997;
- competenza a disporre la rimozione forzata dei veicoli (lettere b), c) e d) - comma 2 dell'art.
158 - del D.Lgs. n. 285 del 1992) nonché all'effettuazione di tutte le attività connesse;
- verifica dei titoli di viaggio;
- vendita dei titoli di sosta, di trasporto ed integrati;
- informazioni al pubblico;
- funzioni di concetto svolte con margini di autonomia, richiedenti la conoscenza di specifiche procedure amministrative e/o tecniche anche complesse;
4 - altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche se non espressamente indicate”.
L'invocato parametro 193 (area professionale 2, area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario) si applica invece ai “Lavoratori che, in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e successive modifiche della legge
127 del 1997 e di supporto alla clientela”.
Tale ultimo parametro 193, pertanto, si differenzia dal parametro 151, in quanto include, a differenza di quest'ultimo, anche un'attività di coordinamento degli operatori e di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante e sull'utenza.
Orbene, si rileva che, dalla documentazione in atti, non è emersa né l'esistenza di un ordine scritto del direttore dell'azienda di svolgere dette mansioni di coordinamento e controllo, né
l'esistenza di posti vacanti in tale ruolo (ed anzi è documentale che la ricollocazione sia dipesa essenzialmente dalla necessità di riqualificare il personale dichiarato inidoneo alle precedenti mansioni).
Il ricorrente non ha dunque diritto alla promozione automatica, non sussistendo alcuni dei presupposti richiesti a tale fine dall'art. 18 all. A) R.D. 148/1931.
6. Occorre tuttavia verificare se lo stesso abbia in concreto svolto mansioni corrispondenti al superiore inquadramento invocato, essendo comunque tenuta l'Azienda, in caso di positivo esito dell'accertamento, a corrispondere le differenze retributive maturate tra quanto percepito sulla base del parametro di formale inquadramento e quanto dovuto sulla base delle mansioni superiori svolte
(“Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente”).
Lo svolgimento delle mansioni superiori deve ritenersi provato alla luce di quanto emerso dalla prova testimoniale.
Il teste (ud. 24.6.2019), collega del ricorrente, ha dichiarato: “È vero che a Testimone_1 partire dal 2008 ad oggi il sig. ha avuto attribuite le mansioni di controllore con poteri di Pt_2 elevare contravvenzioni e denunciare i contravventori. Ciò posso dire perché anche io svolgo le stesse mansioni del collega. È vero che dal 2008 ad oggi il ha sempre svolto le mansioni di Pt_2 controllore… Posso però precisare che per mancanza di personale, l'azienda, vista la carenza del profilo di addetto all'esercizio, parametro 193, ci faceva svolgere sia a me che a mansioni Pt_2 come capolinea, deviazioni percorso autobus e coordinamento dei contrattisti che si occupavano
5 della verifica dei titoli di viaggio, tutto questo sempre all'interno del settore esercizio perché noi facevamo sempre parte del movimento… Preciso che l'azienda ci alternava tra le mansioni di controllore e capolinea in ragioni più o meno paritarie. Tutto ciò sempre all'interno del settore esercizio. Nello svolgimento delle mansioni di capolinea… avevamo un certo coordinamento degli autisti e nel caso in cui vi fossero dei ritardi, o degli imprevisti per chiusura strada o incidenti o altro davamo le disposizioni agli autisti di variare orari di partenza o i percorsi previsti”.
Il teste (ud. 24.6.2019), anch'egli collega del , ha reso dichiarazioni di Testimone_2 Pt_2 analogo tenore: “Sì, è vero che nel 2003 venne dichiarato inidoneo e nel 2008 riqualificato Pt_2 come verificatore titoli di viaggio settore esercizio… È vero che dal 2008 poteva fare le Pt_2 contravvenzioni come controllore, chiedeva documenti dei viaggiatori e si qualificava come pubblico ufficiale esibendo relativo tesserino… Facevamo spesso mansioni di capolinea tutte le volte che
l'azienda ci destinava a tale servizio e l'ha svolto per un lungo periodo. In queste mansioni davamo disposizioni agli autisti in caso di ritardi… o incidenti, di cambio orari e percorsi anche ad esempio durante manifestazioni o altre anomalie di servizio e in questi casi eravamo posti in servizio di deviazione autobus e potevamo anche interessarci per far cambiare il mezzo. Non è fissato un calendario o forse solo per chi lo fa più spesso, ricordo che il faceva il capolinea per un lungo Pt_2 periodo”.
Ed ancora, la teste (ud. 24.6.2019): “Confermo che dal 2008 il sig. ha Tes_3 Pt_2 avuto le mansioni di controllore invece io le svolgevo già da prima ovvero dal 2005… È vero che il
con altri colleghi svolgeva anche le mansioni di coordinatore capolinea, nel senso che in caso Pt_2 di manifestazioni, guasti, incidenti, lavori in corso il ricorrente dava disposizione di cambiare orari
o percorsi. Ciò faceva anche in caso di ritardi potendo dare indicazione di fare rientro al deposito o al si dice di “rimettersi in orario”. Confermo che il ha svolto mansioni di Parte_3 Pt_2 coordinamento degli operatori di esercizio e controllo della regolarità dell'esercizio”.
Infine, anche la teste (ud. 12.4.2021), ha ribadito: “a partire Testimone_4 dall'anno 2008 il ricorrente ha avuto attribuite le mansioni di controllore con potere di elevare contravvenzioni e denunciare i contravventori… il dal 2008 ad oggi ha sempre svolto con Pt_2 continuità le mansioni di controllore salendo e scendendo dagli autobus e anche di coordinatore.
Considerato che il faceva parte dei controllori più anziani, svolgeva mansioni di Pt_2 coordinamento, nei confronti controllori di più recente nomina fra i quali io stessa, nonché ci spiegava come lavorare e come fare le contravvenzioni. Ciò mi risulta in quanto io stessa sono controllore, e ho svolto tali mansioni per quindici anni, fino a sei mesi addietro, e il coordinava Pt_2 il lavoro mio e dei miei colleghi… il servizio di controlleria era articolato con circa una decina di operatori, divisi in circa tre squadre, a seconda della giornata e delle direttive aziendali. Venivamo
6 coordinati, nel senso che venivamo divisi e assegnati alle varie squadre, e distribuiti nelle varie zone della città, dal , e anche da altri anziani a seconda dei turni”. Pt_2
Le testimonianze risultano precise e concordanti in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente: questi, oltre ai compiti ispettivi di verifica titoli di viaggio, attribuiti con gli ordini di servizio menzionati (ed il cui svolgimento risulta incontestato), svolgeva anche “attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza”, che contraddistinguono i lavoratori di cui al parametro 193 rispetto a quelli appartenenti al parametro 151. Egli, infatti, era assegnato anche al capolinea con funzioni di coordinamento dell'esercizio, in caso di criticità (ritardi, guasti, manifestazioni, incidenti, anomalie varie), e coordinamento degli altri operatori di esercizio e dei controllori. Non può dunque recarsi in dubbio che lo stesso abbia in concreto svolto, dal 2008, mansioni superiori corrispondenti al parametro di inquadramento 193. Egli ha quindi diritto alle differenze retributive conseguentemente maturate.
7. Risulta tuttavia meritevole di parziale accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dall' pacifica l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c., ed in CP_1 assenza di atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica del ricorso al datore di lavoro
(22.4.2016), devono ritenersi prescritte le pretese anteriori al 22.4.2011.
8. La quantificazione delle differenze retributive maturate dal lavoratore dal 22.4.2011 alla data di deposito del ricorso (4.2.2016) è stata demandata ad apposita c.t.u. contabile, che le ha determinate in complessivi euro 20.562,69.
Le conclusioni cui è giunto il consulente incaricato meritano piena condivisione, essendo incontestate ed esenti da vizi logico – matematici, adeguatamente motivate ed illustrate sulla base di tabelle facilmente verificabili.
9. Sulla base delle considerazioni che precedono, l' va condannata Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 20.562,69, a Parte_2 titolo di differenze retributive maturate dal 22.4.2011 al 4.2.2016 tra il trattamento economico percepito nel profilo di operatore qualificato della mobilità parametro 151 e quello relativo al profilo di addetto all'esercizio parametro 193 C.C.N.L. Autoferrotranvieri. La somma andrà maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dal dovuto al soddisfo.
10. Il parziale accoglimento delle domande giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si pone a carico dell' e si liquida come da CP_1 dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nei limiti dell'accoglimento, ed applicando i valori tariffari medi considerate la
7 durata del giudizio e l'attività processuale svolta. Esse vanno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe Zanghì, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. separatamente liquidati vanno definitivamente posti a carico della resistente A.T.M.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato in Parte_1 data 4.2.2016 contro l' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni CP_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di dell'importo di euro 20.562,69 Parte_2
a titolo di differenze retributive maturate dal 22.4.2011 al 4.2.2016 tra il trattamento economico percepito nel profilo di operatore qualificato della mobilità parametro 151 e quello relativo al profilo di addetto all'esercizio parametro 193 C.C.N.L. Autoferrotranvieri, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione di due CP_1 terzi delle spese giudiziali in favore del ricorrente, che liquida – già ridotte – in euro 3.592,00 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe Zanghì, compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico dell' n persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 11 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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