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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 3673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3673 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 17.09.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; visto ed applicato l'art. 429 c.p.c. lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
8567/2024 avente ad oggetto “Opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 ss L 689/1981”
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Orlando Caponigro presso il cui studio in Salerno alla via V.
Fornari n. 52 è elettivamente domiciliata;
– RICORRENTE –
CONTRO
(CF ), in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso - giusta procura generale ad lites rep. n. 1018/2022 sia congiuntamente che disgiuntamente e con pari facoltà di legge - dai legali dell'Avvocatura comunale Rosalinda
Amabile (C.F. ) e Anna Attanasio (C.F. ), C.F._2 C.F._3 unitamente ai quali elettivamente domicilia in Salerno, alla via Roma, presso il Palazzo di
Città-Settore Avvocatura;
– RESISTENTE-
E
) già Controparte_3 [...]
( , con sede legale in lla via D. Morelli n. Controparte_4 CP_5 CP_4
75, C.F. , in persona del Presidente, Legale Rappresentante p.t. dott. P.IVA_2 CP_6
nato a [...] [...], C.F.: , rappresentato e difeso, giusta
[...] CP_4 C.F._4 procura alle liti in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Cinzia Coppa, c.f.:
), e dall'avv. Anna Antonietta Manganelli ), C.F._5 C.F._6 dell'avvocatura interna dell'ente pubblico ed elettivamente domiciliato presso la sede legale in lla Via Domenico Morelli n. 75. CP_4
TERZO CHIAMATO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione all'esecuzione, notificato in data 14.11.2024, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio innanzi a codesto Tribunale il al fine di
[...] Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza: 1) Sospendere, l'esecuzione ed il verbale ordinanza dirigenziale di sgombero notificato il
22.10.2024 in uno alla comunicazione di esecuzione avente prot. interno n. 5686 del 21.10.2024 in danno della ricorrente relativamente all'immobile sito in Salerno alla P.zza Solferino n. 1 scala unica int. 1 stante i gravi e giusti motivi decantati;
2) Fissare, con decreto in calce al presente ricorso, la data dell'udienza e ordinarne la comunicazione al ricorrente, presso il domicilio eletto, nonché all'autorità amministrativa competente (nel caso di specie che ha emesso e Controparte_1 notificato il provvedimento impugnato;
3) Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito ex officio attivarsi ec art
185 – 185 bis cpc onde formulare alle parti ove possibile una proposta transattiva o conciliativa;
4)
Accogliersi integralmente il ricorso e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare integralmente
l'ordinanza dirigenziale di sgombero notificato in danno della ricorrente relativamente all'immobile sito in Salerno alla P.zza Solferino n. 1 scala unica int. 1 notificato il 22.10.2024; 5) Dichiarare il diritto della ricorrente alla regolarizzazione contrattuale e alla conseguente assegnazione dell'alloggio di proprietà di – dipartimento di Salerno sito in Salerno alla P.zza Solferino n. 1 CP_7 int. 1”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.12.2024, si costituiva in giudizio il chiedendo di a) revocare il provvedimento cautelare di sospensione Controparte_1 dell'esecuzione emesso in data 14.11.2024; d) nel merito rigettare, siccome infondata in fatto e in diritto, la presente opposizione ed ogni avversa pretesa.
In particolare, il Comune eccepiva come, la ricorrente non avesse diritto all'assegnazione dell'alloggio in ragione dell'art. art. 19 del Regolamento Regionale n. 11/2019 del CP_7
28.10.20219 nonché della legge n. 76 del 2016, non essendo la stessa parte, al momento del decesso della Signora presente nel nucleo familiare originariamente Persona_1 assegnatario o ampliato e non avendo documentato una prodromica e preliminare richiesta di ampliamento del nucleo familiare né tanto meno sarebbe presente una dichiarazione anagrafica della convivenza e della variazione dello stato di famiglia, necessaria ai fini del riconoscimento della convivenza more uxoria.
Con provvedimento reso in data 14.11.2024 il G.U. sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed all'udienza di prima comparizione svolta in data 15.01.2025 riservava la decisione. A scioglimento della riserva, con provvedimento del 24.01.2025, veniva fissata l'udienza del 09.04.2025, con conferma del provvedimento di sospensione ed autorizzazione alla chiamata in causa del terzo CP_3
Con comparsa del 03.04.2025, si costituiva succeduta ope legis allo CP_7 CP_5 impugnando il ricorso proposto dalla sig.ra parola per parola in quanto Parte_1 inammissibile, privo di fondamento in fatto e diritto e carente di prova in ordine ai fatti allegati. Rassegnava le seguenti conclusioni: “A) rigettare la domanda di sospensione per carenza di fumus e periculum;
B) rigettare integralmente la presente opposizione nonchè tutte le richieste e domande formulate da parte ricorrente perché nulle, inammissibili nonché infondate in fatto e diritto
e carenti di prova in ordine ai fatti allegati. c) Con vittoria si spese e competenze di causa.”
Senza svolgimento di attività istruttoria, veniva fissata per la discussione e decisione l'udienza del 17.09.2025, assegnando alle parti termine fino al 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato .
La disciplina delle convivenze di fatto è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge
20 maggio 2016, n. 76 c.d. “legge Cirinnà” che ha rappresentato il primo riconoscimento normativo delle convivenze fondate su un legame affettivo e su un comune progetto di vita.
La Legge Cirinnà, dopo aver definito all' art. 1 comma 36 la nozione di 'conviventi di fatto' intendendosi per tali: “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.” al successivo comma 37 ha aggiunto che: “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per
l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”. Inoltre, i conviventi potranno ufficializzare il loro status affettivo attraverso una dichiarazione anagrafica, con la sua successiva registrazione nei registri anagrafici;
oppure, potranno permanere nella mera convivenza di fatto (art. 1, comma 36, l. 76/2016), per la quale non è previsto, quale elemento costitutivo, la dichiarazione anagrafica poiché un elemento formale contrasterebbe con la natura stessa di questa forma familiare che eÌ, appunto, di fatto. I diritti ex lege, dunque, prescinderanno dall'elemento anagrafico.
In linea con l'orientamento pacificamente espresso dalla giurisprudenza di merito, la mera situazione fattuale della convivenza tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale è, dunque, elemento necessario e sufficiente a dar luogo alla fattispecie tutelata dal legislatore, rispetto alla quale la dichiarazione anagrafica assolve a fini meramente probatori della sua esistenza.
Quindi ciò che rileva è la situazione di fatto. Inoltre, anche lo stesso regolamento regionale n. 11/2019 del 28.10.2019, prevede che “
1. In caso di decesso dell'assegnatario o di suo CP_7 abbandono dell'alloggio, i componenti del nucleo familiare originario o ampliato, purché stabilmente conviventi, hanno diritto al subentro nell'assegnazione secondo l'ordine di cui all'articolo 8, comma
1”.
Tuttavia nel caso di specie, anche volendo prescindere dalla dichiarazione anagrafica, non presente agli atti di causa, la ricorrente non ha offerto prova sufficiente della dell'esistenza con la defunta sig.ra di una stabile e duratura relazione di coppia Persona_1 caratterizzata da un lungo periodo di convivenza tale da consentire al Tribunale di valutare l'esistenza della convivenza affettiva. Difatti, dalle verifiche anagrafiche, eseguite dal Settore
Gestione e Manutenzione del Patrimonio Pubblico Comunale – Ufficio Casa, risulta che la sig.ra vedova residente dal 2003 in Via Capone n. 66, è persona Parte_1 Per_2 sola. In particolare, il “certificato contestuale di Residenza, di Stato di famiglia” attesta che la sig.ra risulta iscritta nella famiglia anagrafica composta solo dalla stessa e Parte_1 all'indirizzo via Capone Alfredo n. 66 – int. 4 in Salerno (cfr. all.
3 - doc. 3).
Ancora, il “certificato di stato di famiglia originario”, relativo alla ricorrente, menziona esclusivamente il marito deceduto, , e il figlio, . Né Persona_3 Controparte_8 tali carenze probatorie potevano essere supplite mediante la richiesta prova testimoniale poiché manca agli atti un principio di prova .
In conclusione, la domanda della Signora deve essere rigettata con Parte_1 conferma del provvedimento impugnato.
Spese
Con riguardo alle spese di lite sussistono gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle stesse rappresentate dalla peculiarità della vicenda e dalle documentate condizioni di salute di parte ricorrente .
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull' opposizione all'esecuzione proposta da avverso l'ordinanza dirigenziale di sgombero notificata il Parte_1
22.10.2024 in uno alla comunicazione di esecuzione avente prot. interno n. 5686 del
21.10.2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso proposto dalla sig. Parte_1
2) Spese integralmente compensate
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 17.09.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; visto ed applicato l'art. 429 c.p.c. lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
8567/2024 avente ad oggetto “Opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 ss L 689/1981”
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Orlando Caponigro presso il cui studio in Salerno alla via V.
Fornari n. 52 è elettivamente domiciliata;
– RICORRENTE –
CONTRO
(CF ), in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso - giusta procura generale ad lites rep. n. 1018/2022 sia congiuntamente che disgiuntamente e con pari facoltà di legge - dai legali dell'Avvocatura comunale Rosalinda
Amabile (C.F. ) e Anna Attanasio (C.F. ), C.F._2 C.F._3 unitamente ai quali elettivamente domicilia in Salerno, alla via Roma, presso il Palazzo di
Città-Settore Avvocatura;
– RESISTENTE-
E
) già Controparte_3 [...]
( , con sede legale in lla via D. Morelli n. Controparte_4 CP_5 CP_4
75, C.F. , in persona del Presidente, Legale Rappresentante p.t. dott. P.IVA_2 CP_6
nato a [...] [...], C.F.: , rappresentato e difeso, giusta
[...] CP_4 C.F._4 procura alle liti in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Cinzia Coppa, c.f.:
), e dall'avv. Anna Antonietta Manganelli ), C.F._5 C.F._6 dell'avvocatura interna dell'ente pubblico ed elettivamente domiciliato presso la sede legale in lla Via Domenico Morelli n. 75. CP_4
TERZO CHIAMATO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione all'esecuzione, notificato in data 14.11.2024, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio innanzi a codesto Tribunale il al fine di
[...] Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza: 1) Sospendere, l'esecuzione ed il verbale ordinanza dirigenziale di sgombero notificato il
22.10.2024 in uno alla comunicazione di esecuzione avente prot. interno n. 5686 del 21.10.2024 in danno della ricorrente relativamente all'immobile sito in Salerno alla P.zza Solferino n. 1 scala unica int. 1 stante i gravi e giusti motivi decantati;
2) Fissare, con decreto in calce al presente ricorso, la data dell'udienza e ordinarne la comunicazione al ricorrente, presso il domicilio eletto, nonché all'autorità amministrativa competente (nel caso di specie che ha emesso e Controparte_1 notificato il provvedimento impugnato;
3) Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito ex officio attivarsi ec art
185 – 185 bis cpc onde formulare alle parti ove possibile una proposta transattiva o conciliativa;
4)
Accogliersi integralmente il ricorso e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare integralmente
l'ordinanza dirigenziale di sgombero notificato in danno della ricorrente relativamente all'immobile sito in Salerno alla P.zza Solferino n. 1 scala unica int. 1 notificato il 22.10.2024; 5) Dichiarare il diritto della ricorrente alla regolarizzazione contrattuale e alla conseguente assegnazione dell'alloggio di proprietà di – dipartimento di Salerno sito in Salerno alla P.zza Solferino n. 1 CP_7 int. 1”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.12.2024, si costituiva in giudizio il chiedendo di a) revocare il provvedimento cautelare di sospensione Controparte_1 dell'esecuzione emesso in data 14.11.2024; d) nel merito rigettare, siccome infondata in fatto e in diritto, la presente opposizione ed ogni avversa pretesa.
In particolare, il Comune eccepiva come, la ricorrente non avesse diritto all'assegnazione dell'alloggio in ragione dell'art. art. 19 del Regolamento Regionale n. 11/2019 del CP_7
28.10.20219 nonché della legge n. 76 del 2016, non essendo la stessa parte, al momento del decesso della Signora presente nel nucleo familiare originariamente Persona_1 assegnatario o ampliato e non avendo documentato una prodromica e preliminare richiesta di ampliamento del nucleo familiare né tanto meno sarebbe presente una dichiarazione anagrafica della convivenza e della variazione dello stato di famiglia, necessaria ai fini del riconoscimento della convivenza more uxoria.
Con provvedimento reso in data 14.11.2024 il G.U. sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed all'udienza di prima comparizione svolta in data 15.01.2025 riservava la decisione. A scioglimento della riserva, con provvedimento del 24.01.2025, veniva fissata l'udienza del 09.04.2025, con conferma del provvedimento di sospensione ed autorizzazione alla chiamata in causa del terzo CP_3
Con comparsa del 03.04.2025, si costituiva succeduta ope legis allo CP_7 CP_5 impugnando il ricorso proposto dalla sig.ra parola per parola in quanto Parte_1 inammissibile, privo di fondamento in fatto e diritto e carente di prova in ordine ai fatti allegati. Rassegnava le seguenti conclusioni: “A) rigettare la domanda di sospensione per carenza di fumus e periculum;
B) rigettare integralmente la presente opposizione nonchè tutte le richieste e domande formulate da parte ricorrente perché nulle, inammissibili nonché infondate in fatto e diritto
e carenti di prova in ordine ai fatti allegati. c) Con vittoria si spese e competenze di causa.”
Senza svolgimento di attività istruttoria, veniva fissata per la discussione e decisione l'udienza del 17.09.2025, assegnando alle parti termine fino al 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato .
La disciplina delle convivenze di fatto è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge
20 maggio 2016, n. 76 c.d. “legge Cirinnà” che ha rappresentato il primo riconoscimento normativo delle convivenze fondate su un legame affettivo e su un comune progetto di vita.
La Legge Cirinnà, dopo aver definito all' art. 1 comma 36 la nozione di 'conviventi di fatto' intendendosi per tali: “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.” al successivo comma 37 ha aggiunto che: “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per
l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”. Inoltre, i conviventi potranno ufficializzare il loro status affettivo attraverso una dichiarazione anagrafica, con la sua successiva registrazione nei registri anagrafici;
oppure, potranno permanere nella mera convivenza di fatto (art. 1, comma 36, l. 76/2016), per la quale non è previsto, quale elemento costitutivo, la dichiarazione anagrafica poiché un elemento formale contrasterebbe con la natura stessa di questa forma familiare che eÌ, appunto, di fatto. I diritti ex lege, dunque, prescinderanno dall'elemento anagrafico.
In linea con l'orientamento pacificamente espresso dalla giurisprudenza di merito, la mera situazione fattuale della convivenza tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale è, dunque, elemento necessario e sufficiente a dar luogo alla fattispecie tutelata dal legislatore, rispetto alla quale la dichiarazione anagrafica assolve a fini meramente probatori della sua esistenza.
Quindi ciò che rileva è la situazione di fatto. Inoltre, anche lo stesso regolamento regionale n. 11/2019 del 28.10.2019, prevede che “
1. In caso di decesso dell'assegnatario o di suo CP_7 abbandono dell'alloggio, i componenti del nucleo familiare originario o ampliato, purché stabilmente conviventi, hanno diritto al subentro nell'assegnazione secondo l'ordine di cui all'articolo 8, comma
1”.
Tuttavia nel caso di specie, anche volendo prescindere dalla dichiarazione anagrafica, non presente agli atti di causa, la ricorrente non ha offerto prova sufficiente della dell'esistenza con la defunta sig.ra di una stabile e duratura relazione di coppia Persona_1 caratterizzata da un lungo periodo di convivenza tale da consentire al Tribunale di valutare l'esistenza della convivenza affettiva. Difatti, dalle verifiche anagrafiche, eseguite dal Settore
Gestione e Manutenzione del Patrimonio Pubblico Comunale – Ufficio Casa, risulta che la sig.ra vedova residente dal 2003 in Via Capone n. 66, è persona Parte_1 Per_2 sola. In particolare, il “certificato contestuale di Residenza, di Stato di famiglia” attesta che la sig.ra risulta iscritta nella famiglia anagrafica composta solo dalla stessa e Parte_1 all'indirizzo via Capone Alfredo n. 66 – int. 4 in Salerno (cfr. all.
3 - doc. 3).
Ancora, il “certificato di stato di famiglia originario”, relativo alla ricorrente, menziona esclusivamente il marito deceduto, , e il figlio, . Né Persona_3 Controparte_8 tali carenze probatorie potevano essere supplite mediante la richiesta prova testimoniale poiché manca agli atti un principio di prova .
In conclusione, la domanda della Signora deve essere rigettata con Parte_1 conferma del provvedimento impugnato.
Spese
Con riguardo alle spese di lite sussistono gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle stesse rappresentate dalla peculiarità della vicenda e dalle documentate condizioni di salute di parte ricorrente .
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull' opposizione all'esecuzione proposta da avverso l'ordinanza dirigenziale di sgombero notificata il Parte_1
22.10.2024 in uno alla comunicazione di esecuzione avente prot. interno n. 5686 del
21.10.2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso proposto dalla sig. Parte_1
2) Spese integralmente compensate
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara