Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
Federica Acquaviva Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza al n. 13248
/2024
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti IOVINE Parte_1
TAMMARO domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
E
in persona del suo presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti
Resistente Contumace
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/10/2024, il ricorrente dichiarava:
1. in data 05/09/2024, la sede CP 1 di Aversa notificava alla sig.ra Parte 1
[...] a mezzo racc. a/r, n. 2 provvedimenti di indebito oggettivo, datati 23 '
agosto 2024, con cui le richiedeva la restituzione di somme che ella avrebbe percepito a titolo di indennità di malattia e maternità, senza alcun indicazione degli anni a cui si riferirebbero, per un importo complessivo di € 769,25, con avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto alla emissione di avviso di addebito
2. che la ricorrente non ha mai percepito tali somme, anche se non indicate le annualità cui si riferiscano, non le è comunque mai stato mai notificato alcun atto relativo ad eventuali accertamenti che l'CP 1 avrebbe posto in essere nei suoi confronti, in
Per l'effetto, chiedeva, in applicazione dell'art. 52 L. 88/89 e dell'art. 1, comma 260 e ss. L. 662/96, la declaratoria di irripetibilità della somma suddetta da parte dell' CP_1, la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme recuperate, oltre interessi e spese di lite con attribuzione.
L'CP_1, al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si costituiva, se ne dichiara pertanto la contumacia.
All'odierna udienza lette le note di trattazione della parte ricorrente la causa veniva decisa con sentenza di cui all'art. 127 ter cpc.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' noto che il criterio della ripetibilità dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., risulta derogato in materia di pensione da numerose norme, quali:
1. l'art. 80 del RD 1422/24, in vigore fino al 27.3.89, interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2701/89) nel senso che, prevedendo l'inefficacia, sui pagamenti pensionistici già effettuati dall' CP_1, di rettifiche operate oltre l'anno, costituisce una norma eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria sia alle riliquidazioni successive limitatamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione, con esclusione delle ipotesi in cui il provvedimento dell'istituto è inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto ovvero in cui vengano accertate sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione, totale o parziale, del diritto al trattamento pensionistico;
2. l'art. 52 della L. 88/89, in vigore dal 28.3.89 al 30.12.91, secondo cui le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 L. 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errori di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
3. l'art. 13 della L. 412/91, in vigore dal 31.12.91 ai sensi della sentenza della Corte
Costituzionale del 39/93, secondo cui le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, L. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. In base a tale norma l'CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
In base alle pronunce delle SS.UU. della Corte di Cassazione (Cass. 1315, 1316 e 1965 del 1995), in tema di prestazioni previdenziali indebite, l'applicabilità delle eccezioni all'art. 2033 c.c. apportate dagli artt. 80 R.D. 1422.24, 52 1. 88.89 e 13 1. 412.91 (norme che, succedutesi nel tempo, hanno differentemente regolato la materia) va affermata anche di ufficio con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione, essendo esclusa la retroattività delle indicate norme. Occorre, quindi, dare rilievo al momento in cui l'indebito viene ad esistenza, in modo tale che ogni situazione sia disciplinata dalla normativa all'epoca in vigore.
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Nel caso di specie, il ricorrente chiede che venga dichiarata la irripetibilità dell'indebito CP e che venga condannato l' al pagamento delle somme recuperate.
Occorre, invero, operare un distinguo in base al momento temporale in cui è intervenuto
CP il recupero da parte dell'
Quando, infatti, esiste una norma che esclude la ripetizione dell'indebito e
CP ciononostante viene effettuato il recupero dall' successivamente, è ammissibile l'azione dell'interessato nei confronti dell'ente previdenziale (si pensi all'ipotesi del recupero effettuato dall'ente dopo l'entrata in vigore della legge del 1996 ovvero dopo l'instaurazione della causa).
Quando, invece, il recupero precede l'entrata in vigore della norma che esclude la ripetizione, il recupero può essere giustificato dall'assenza di causa del pagamento, nel qual caso la norma sopravvenuta che attribuisce al cittadino il diritto di ripetizione, non
‚CP_ gli attribuisce alcun credito, né azione contro l'
*** CP Alla luce di tali principi, va rilevato che il recupero dell'indebito da parte dell' è stato effettuato attraverso una comunicazione che non reca alcuna motivazione in ordine alla trattenuta né in ordine alle annualità cui l'indebito sarebbe riferito.
CP Orbene, alla luce del comportamento dell' che senza alcuna motivazione ha trattenuto le somme per presunti indebiti, è ammissibile l'azione dell'interessato nei confronti dell'ente previdenziale con conseguente diritto del ricorrente al pagamento CP .CP delle somme recuperate dall' va allora condannato alla restituzione di tutte le somme trattenute, oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro e della previdenza ed in persona della d.ssa Federica Acquaviva Coppola, definitivamente pronunciando sulla domanda di parte Parte 1 contro 1' [...]
in persona del suo presidente pro-tempore, ogni Controparte_1 diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara il ricorrente non tenuto alla restituzione della somma di EURO 769,25;
CP al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme trattenute oltre condanna 1
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interessi legali;
condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.600,00, oltre, I.V.A. e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore.
Aversa 14/04/2025
Il Giudice
Federica Acquaviva Coppola