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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 686/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 686 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. , nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Cosma Raffone (c.f. ), presso il cui studio in C.F._3
Marano di Napoli (NA), Viale Duca d'Aosta n. 13, elettivamente domiciliano, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 05.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 05.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 14.03.2025.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 20.02.2025, i ricorrenti e Parte_1 [...]
, premettevano: di aver contratto matrimonio concordatario in ON (CE) il Parte_2
26.07.1993, dalla cui unione nascevano tre figli, (il 30.08.1996), (il 01.10.1999) e Per_1 Per_2
(il 06.05.2003), tutti maggiorenni ma solo il primo economicamente autosufficiente;
che con Per_3
provvedimento del Tribunale di Napoli Nord reso il 13.02.2020 (RG n 7297/2019) era stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi;
che con successiva dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marano di Napoli in data 19.05.2022, iscritta nei registri di matrimonio del Comune di Marano di Napoli al n. 67 P.II S.C. anno 2022, i coniugi manifestavano di essersi riconciliati in data 13.06.2021; che tale successivo tentativo di proseguire l'unione coniugale falliva in seguito a una nuova crisi coniugale che rendeva impossibile la prosecuzione della convivenza;
tanto premesso chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
All'udienza del 05.06.2025, sostituita con note scritte, depositate il 27.05.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per pronunziare la separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
ART. 1
I coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto fissando in piena autonomia la loro residenza
e il loro domicilio.
ART. 2
La casa coniugale, sita in Marano di Napoli (NA) al Viale Duca D'Aosta n. 13, in comproprietà tra i
pagina 2 di 4 coniugi, resta assegnata alla sig.ra sino a quando con la stessa abiteranno i figli. Restano a Pt_1
carico della sig.ra tutte le utenze relative alla casa coniugale, il condominio ordinario e la parte Pt_1 di tasse attinenti alla sua quota di proprietà dell'immobile, così come la TARES relativa all'immobile.
Il sig. sul quale ricadranno unicamente le spese in quota (50%) del condominio straordinario, è Pt_2
attualmente alla ricerca di un immobile dove trasferire la propria residenza, impegnandosi a completare le proprie ricerche entro il termine massimo di 60 (sessanta) .
ART.3
Atteso che il figlio è economicamente autosufficiente, e ha già trasferito la propria residenza Per_1 altrove, il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di €400,00 (euro mille/00) Pt_2 Pt_1
quale contributo al mantenimento delle due figlie e , con lei conviventi, nella misura Per_2 Per_3 di €200,00 (euro duecento/00) per ciascuna figlia, sino all'autosufficienza economica di ciascuna di esse.
L'importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il predetto pagamento sarà effettuato entro il 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da versarsi sul conto corrente intestato alla sig. alle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...]CC8500652443
Il padre provvederà, altresì, al pagamento del 50% di tutte quelle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie, purché rientranti nel protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese straordinarie in materia di famiglia, sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del COA
Napoli Nord in data 25/10/2019, che abbiasi qui per integralmente ripetuto e trascritto.
Per ogni e qualsivoglia comunicazione dovesse rendersi necessaria tra i coniugi, la sig.ra Pt_1 indica quale proprio recapito il seguente indirizzo e-mail: oltre l'utenza Email_1
cellulare 338-4807151, mentre il sig. indica il seguente indirizzo e-mail: Pt_2 Email_2 oltre l'utenza cellulare 3336374778;
ART. 4
Ciascuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art 155/1 codice civile secondo il quale i minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento;
ART 5 Le parti sono comproprietarie, altresì, di un immobile sito in Scalea (CS), località Baia del
Carpino, dichiarando che lo stesso immobile resta nella disponibilità di entrambi e dell'intero nucleo familiare. Detto immobile, nel periodo da Settembre a Luglio, verrà utilizzato da chi desidera (genitori
o figli), con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni agli altri componenti del nucleo familiare, ma
pagina 3 di 4 garantendo, comunque, un periodo di utilizzo ad ogni coniuge in ossequio al criterio dell'alternanza.
Riguardo il mese di Agosto, invece, l'immobile verrà utilizzato a settimane alternate: la prima e seconda settimana, a partire dal primo lunedì di Agosto, l'immobile sarà usato da un coniuge;
la terza
e la quarta settimana dall'altro; l'anno successivo il contrario.
Tutte le spese attinenti alla proprietà, ivi comprese le utenze, ricadranno sui proprietari al 50% come per legge.
ART. 6
Per tutto quanto non previsto nel presente ricorso verranno applicate le norme vigenti in materia”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico e conformi agli interessi della prole non economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
24.01.1967, e nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. Parte_2
1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON (Atto n. 16, Parte I - Anno 1993);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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