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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/05/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO FIGLI MINORI/NON AUTONOMI
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa IN R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24.04.2025 , da
1) Parte_1
Nata a Como il 5.6.1973
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
Titolo di studio Diploma
Professione Commessa
con gli Avv.ti Gianluca Dosi e Laura Mariani
e
2) Parte_2
Nato a Como il 4.4.1974
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
1
Professione Operaio
con gli Avv.ti Gianluca Dosi e Laura Mariani
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Merone, in data 8.9.2007
(anno 2007, atto 12, parte II, serie A )
regime patrimoniale: separazione dei beni
SEPRAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 10.9.24
omologato con decreto del 30.9.24
con sentenza n. 1039/24, del 30.9.24
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
- nata il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16.11.23, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. La dimora coniugale, di proprietà comune ubicata nel Comune di Merone in Via Europa n.6 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli ivi Pt_1
tuttora stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
2. I coniugi confermano quanto dichiarato in sede di separazione, ossia di essere indipendenti ed autonomi economicamente, godendo ognuno di uno stipendio adeguato alle proprie necessità di vita.
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-
2 fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resterà collocato presso la dimora materna;
i genitori si occupano entrambi giornalmente della cura del figlio, alternativamente: i genitori svolgono, a settimane alterne, turni di lavoro mattinieri e pomeridiani e allorquando la madre ha il turno mattiniero, il padre ha quello pomeridiano,
in modo che mezza giornata (salvo le ore di scuola, naturalmente) venga trascorsa con l'uno o con l'altro genitore che si preoccuperà anche del suo accompagnamento alle attività extrascolastiche.
Nei fine settimana, verrà seguito lo stesso criterio (allorquando la madre - lavorando in un supermercato sempre aperto - avrà il turno mattiniero o pomeridiano, il padre - lavorando in un'azienda chiusa sabato e domenica - starà con i figli).
Le vacanze estive verranno trascorse quindici giorni con la madre nel mese di giugno/luglio e quindici giorni con il padre nel mese di agosto (mese di chiusura dell'azienda).
Le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, ciascun genitore starà con il figlio minore seguendo il criterio dell'alternanza; è evidente che il padre supplirà alle assenze della madre alloquando quest'ultima dovrà svolgere turni di lavoro al supermercato.
5. La figlia IN, maggiorenne, tuttora non è autosufficiente, frequentando ancora la scuola secondaria superiore;
vive nella casa familiare di Merone insieme alla madre e al fratello Per_1
per il quale è sempre presente.
6. Il sig. continuerà a versare alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro il giorno cinque Pt_2 Pt_1
di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 350,00 e così € 175,00
per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso l'anno dall'omologazione della separazione. I coniugi hanno deciso di fissare e mantenere, anche in sede divorzile, il contributo al mantenimento da parte del padre in tale misura in quanto costui non riesce tuttora, a causa del basso stipendio, a mantenere se stesso e tutte le spese ricorrenti per il proprio sostentamento (spese anche di lavanderia, stireria, etc.) essendo uscito dalla casa familiare e alloggiando nell'appartamento del fratello, concessogli finora in comodato gratuito.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto dettato dal Protocollo Spese Straordinarie del Tribunale di Como.
3 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 [...]
Pt_2
in data 8.9.2007, in Merone
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Merone
(anno 2007, atto 12, parte II, serie A )
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
4 3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Merone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 27.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel est.
Dott. Alessandro Petronzi
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