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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/10/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4626/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4626/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PELLICCIA Parte_1 C.F._1 ELENA e dell'avv. PIGLIAPOCO CHIARA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PELLICCIA ELENA MAURO MICCIO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PELLICCIA ELENA e C.F._3 dell'avv. PIGLIAPOCO CHIARA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PELLICCIA ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Via C.F._4 Fontevivo 21/N 19125 La Spezia presso il difensore avv. ORNATI ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 16/09/2025 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
, tramite la procuratrice , ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale CP_1 Controparte_2 di Perugia il decreto ingiuntivo 966/2019 del 10/6/2019 nei confronti di e Parte_1
, per l'importo di € 29.268,85 quale residuo non restituito del finanziamento CP_3 stipulato dagli stessi con , poi incorporata da CP_4 Controparte_5
, che ha ceduto il credito alla odierna ricorrente in monitorio.
[...]
e hanno proposto opposizione, non contestando di aver Parte_1 CP_3 sottoscritto il contratto invocato dal creditore, né di aver ricevuto le somme concesse in finanziamento e non aver terminato la restituzione dovuta, bensì deducendo la incertezza del credito indicato nel ricorso, la nullità della clausola TAEG inserita nel contratto in quanto applicato poi in misura superiore al pattuito, la mancanza di buona fede per non aver consegnato la documentazione relativa all'assicurazione stipulata in occasione del finanziamento.
La si è costituita, ribadendo la fondatezza della propria pretesa. CP_1
Visti gli atti, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, non appare condivisibile la doglianza degli opponenti riguardo l'indeterminatezza del credito che intende far valere. CP_1
La somma concessa in finanziamento, si apprende dal contratto, era di € 21.109,00 (sono state computate anche le spese di istruttoria e di assicurazione) ed è stata fornita, già con il ricorso introduttivo del procedimento per ingiunzione, una dettagliata lista dei movimenti e dei conteggi,
(docc. 6 e 7 “estratto conto”), da cui si evince la scadenza delle rate (in misura fissa da € 416,59 ciascuna) e l'ammontare e il titolo degli ulteriori addebiti, in parte per spese in parte per interessi, che portano al risultato finale chiesto in pagamento (€ 29.268,85).
Nessuna carenza è imputabile all'opposta, quindi, sotto tale profilo.
Né si possono condividere i dubbi degli opposti sulla quantificazione degli interessi di mora richiesti dalla creditrice, secondo la (generica) prospettazione che gli stessi non sono dovuti perché non comunicata la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente messa in mora. pagina 2 di 4 Si deve chiarire, riguardo all'argomento della decadenza del beneficio del termine, che la problematica non rileva per le rate scadute, che generano di per sé gli interessi di mora, senza ricorrere all'istituto dell'art. 1186 c.c. (e delle clausole contrattuali 8 e 9 del caso di specie) bensì per quelle successive, non scadute e che il creditore pretende prima dell'originaria scadenza.
Nel caso di specie ciò è ancor più vero perché il contratto prevede lo stesso interesse di mora sia per il ritardo del pagamento sia per la decadenza del beneficio del termine (tasso del 15,96% su base annua), per cui la eventuale dichiarazione avrebbe inciso solamente sulle rate a scadere.
Il contratto, poi, si riferisce alla decadenza del beneficio del termine come facoltativa, per scelta del creditore e non come automatica.
La creditrice non afferma di aver espresso tale facoltà, ma anzi lascia intendere di non averlo fatto fino alla proposizione del ricorso monitorio. E' senz'altro possibile dichiarare di avvalersi della clausola della decadenza del beneficio del termine (o dell'art. 1186 c.c.) per la prima volta in sede giudiziale, ma i relativi interessi di mora si possono calcolare solo da quel momento.
Dalla documentazione allegata al ricorso, ad ogni modo, si evince – nonostante non sia stato evidenziato dalla difesa dell'opposta – che abbia considerato la “decadenza Controparte_5 dal beneficio del termine” non in senso proprio, ossia ad un certo momento per tutto il capitale residuo non ancora scaduto, ma per ogni rata alla singola scadenza. In pratica, cioè, pur avendo usato l'annotazione “decadenza dal beneficio del termine” ha calcolato la valuta di ciascuna rata secondo le scadenze contrattuali, non avvalendosi quindi della possibilità di far scattare la mora sullo scadere.
Poiché la restituzione doveva avvenire in 72 rate (6 anni), è evidente che il ricorso monitorio è stato presentato dopo la scadenza naturale di tutte le rate, sicchè diviene irrilevante valutare ulteriormente i requisiti della decadenza dal beneficio del termine per il debitore.
Riguardo al motivo di opposizione riguardo al TAEG contrattuale, si evidenzia che gli opponenti non lamento in realtà una errata indicazione del tasso riguardo le voci contrattuali da comprendervi, bensì ipotizzano una applicazione successiva di oneri non corrispondente alle pattuizioni, un calcolo non rispondente alle condizioni di contratto. Tale problematica esula, già in astratto, dall'ambito di applicazione dell'art. 125 bis TUB, che riguarda la trasparenza contrattuale, ma attiene semmai all'adempimento del contratto. Non emergono, però, sotto tale ottica inosservanze da parte della banca alle condizioni contrattuali (ed infatti non vi sono contestazioni specifiche da parte degli opponenti). pagina 3 di 4 Ad ogni modo, poiché nella consulenza di parte allegata alla citazione si accenna ad un TAEG superiore al dichiarato considerate le condizioni contrattuali, si osserva che a fronte di tale astratta considerazione non vi sono riscontri oggettivi negli atti e non emergono elementi che consentano la sua verifica. Il motivo di opposizione, pertanto, non può essere condiviso.
Non può comportare la revoca del decreto ingiuntivo neppure l'eccezione riguardante la mancanza di buona fede da parte della banca per aver mai ricevuto dalla controparte copia del contratto di assicurazione, comunicato il nome della Compagnia assicuratrice, né ricevuto gli estremi della polizza. L'assunto, infatti, è smentito dalla documentazione depositata da con la CP_1 comparsa di costituzione e risposta, ossia dal contratto di assicurazione, stipulato da Parte_1
e in cui lo stesso dà atto di aver ricevuto la relativa documentazione, dal cui elenco si può desumere vi fossero quanto meno gli elementi essenziali per poter comprendere le proprie obbligazioni e i propri diritti, anche a maggiori infirmazioni, derivanti dalla stipulazione della polizza.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna e a rifondere a , Parte_1 CP_3 Controparte_2 quale mandataria di le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi CP_1
€ 1.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4626/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PELLICCIA Parte_1 C.F._1 ELENA e dell'avv. PIGLIAPOCO CHIARA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PELLICCIA ELENA MAURO MICCIO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PELLICCIA ELENA e C.F._3 dell'avv. PIGLIAPOCO CHIARA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PELLICCIA ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Via C.F._4 Fontevivo 21/N 19125 La Spezia presso il difensore avv. ORNATI ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 16/09/2025 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
, tramite la procuratrice , ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale CP_1 Controparte_2 di Perugia il decreto ingiuntivo 966/2019 del 10/6/2019 nei confronti di e Parte_1
, per l'importo di € 29.268,85 quale residuo non restituito del finanziamento CP_3 stipulato dagli stessi con , poi incorporata da CP_4 Controparte_5
, che ha ceduto il credito alla odierna ricorrente in monitorio.
[...]
e hanno proposto opposizione, non contestando di aver Parte_1 CP_3 sottoscritto il contratto invocato dal creditore, né di aver ricevuto le somme concesse in finanziamento e non aver terminato la restituzione dovuta, bensì deducendo la incertezza del credito indicato nel ricorso, la nullità della clausola TAEG inserita nel contratto in quanto applicato poi in misura superiore al pattuito, la mancanza di buona fede per non aver consegnato la documentazione relativa all'assicurazione stipulata in occasione del finanziamento.
La si è costituita, ribadendo la fondatezza della propria pretesa. CP_1
Visti gli atti, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, non appare condivisibile la doglianza degli opponenti riguardo l'indeterminatezza del credito che intende far valere. CP_1
La somma concessa in finanziamento, si apprende dal contratto, era di € 21.109,00 (sono state computate anche le spese di istruttoria e di assicurazione) ed è stata fornita, già con il ricorso introduttivo del procedimento per ingiunzione, una dettagliata lista dei movimenti e dei conteggi,
(docc. 6 e 7 “estratto conto”), da cui si evince la scadenza delle rate (in misura fissa da € 416,59 ciascuna) e l'ammontare e il titolo degli ulteriori addebiti, in parte per spese in parte per interessi, che portano al risultato finale chiesto in pagamento (€ 29.268,85).
Nessuna carenza è imputabile all'opposta, quindi, sotto tale profilo.
Né si possono condividere i dubbi degli opposti sulla quantificazione degli interessi di mora richiesti dalla creditrice, secondo la (generica) prospettazione che gli stessi non sono dovuti perché non comunicata la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente messa in mora. pagina 2 di 4 Si deve chiarire, riguardo all'argomento della decadenza del beneficio del termine, che la problematica non rileva per le rate scadute, che generano di per sé gli interessi di mora, senza ricorrere all'istituto dell'art. 1186 c.c. (e delle clausole contrattuali 8 e 9 del caso di specie) bensì per quelle successive, non scadute e che il creditore pretende prima dell'originaria scadenza.
Nel caso di specie ciò è ancor più vero perché il contratto prevede lo stesso interesse di mora sia per il ritardo del pagamento sia per la decadenza del beneficio del termine (tasso del 15,96% su base annua), per cui la eventuale dichiarazione avrebbe inciso solamente sulle rate a scadere.
Il contratto, poi, si riferisce alla decadenza del beneficio del termine come facoltativa, per scelta del creditore e non come automatica.
La creditrice non afferma di aver espresso tale facoltà, ma anzi lascia intendere di non averlo fatto fino alla proposizione del ricorso monitorio. E' senz'altro possibile dichiarare di avvalersi della clausola della decadenza del beneficio del termine (o dell'art. 1186 c.c.) per la prima volta in sede giudiziale, ma i relativi interessi di mora si possono calcolare solo da quel momento.
Dalla documentazione allegata al ricorso, ad ogni modo, si evince – nonostante non sia stato evidenziato dalla difesa dell'opposta – che abbia considerato la “decadenza Controparte_5 dal beneficio del termine” non in senso proprio, ossia ad un certo momento per tutto il capitale residuo non ancora scaduto, ma per ogni rata alla singola scadenza. In pratica, cioè, pur avendo usato l'annotazione “decadenza dal beneficio del termine” ha calcolato la valuta di ciascuna rata secondo le scadenze contrattuali, non avvalendosi quindi della possibilità di far scattare la mora sullo scadere.
Poiché la restituzione doveva avvenire in 72 rate (6 anni), è evidente che il ricorso monitorio è stato presentato dopo la scadenza naturale di tutte le rate, sicchè diviene irrilevante valutare ulteriormente i requisiti della decadenza dal beneficio del termine per il debitore.
Riguardo al motivo di opposizione riguardo al TAEG contrattuale, si evidenzia che gli opponenti non lamento in realtà una errata indicazione del tasso riguardo le voci contrattuali da comprendervi, bensì ipotizzano una applicazione successiva di oneri non corrispondente alle pattuizioni, un calcolo non rispondente alle condizioni di contratto. Tale problematica esula, già in astratto, dall'ambito di applicazione dell'art. 125 bis TUB, che riguarda la trasparenza contrattuale, ma attiene semmai all'adempimento del contratto. Non emergono, però, sotto tale ottica inosservanze da parte della banca alle condizioni contrattuali (ed infatti non vi sono contestazioni specifiche da parte degli opponenti). pagina 3 di 4 Ad ogni modo, poiché nella consulenza di parte allegata alla citazione si accenna ad un TAEG superiore al dichiarato considerate le condizioni contrattuali, si osserva che a fronte di tale astratta considerazione non vi sono riscontri oggettivi negli atti e non emergono elementi che consentano la sua verifica. Il motivo di opposizione, pertanto, non può essere condiviso.
Non può comportare la revoca del decreto ingiuntivo neppure l'eccezione riguardante la mancanza di buona fede da parte della banca per aver mai ricevuto dalla controparte copia del contratto di assicurazione, comunicato il nome della Compagnia assicuratrice, né ricevuto gli estremi della polizza. L'assunto, infatti, è smentito dalla documentazione depositata da con la CP_1 comparsa di costituzione e risposta, ossia dal contratto di assicurazione, stipulato da Parte_1
e in cui lo stesso dà atto di aver ricevuto la relativa documentazione, dal cui elenco si può desumere vi fossero quanto meno gli elementi essenziali per poter comprendere le proprie obbligazioni e i propri diritti, anche a maggiori infirmazioni, derivanti dalla stipulazione della polizza.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna e a rifondere a , Parte_1 CP_3 Controparte_2 quale mandataria di le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi CP_1
€ 1.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4