Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1078/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dott. Stefano Billet Presidente
dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice
dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 1078/2025, avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 30.05.2025 congiuntamente dalle parti:
C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
19.05.1971, residente in [...],
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Daniele Tofanelli e
Giovanni Pieri, presso lo studio dei quali eleggono domicilio in Monsummano Terme
(PT), via Ottaviano Colzi n. 14
e
PM in sede
Interventore necessario
1
1. Con ricorso congiunto depositato in data 30.05.2025 i sig.ri e Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 08.10.2000 in Controparte_2
LA (PT), precisavano che dall'unione era nata la figlia (nata il [...]), Per_1
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Premettevano altresì, che il
Tribunale di Pistoia (r.g. n. 3197/2014) con sentenza n. 921/2017 dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) I coniugi dichiarano di rinunciare, rispettivamente e reciprocamente, a qualsiasi diritto per mantenimento od altro.
Dichiarano inoltre di non aver niente da pretendere l'uno nei confronti dell'altro sotto il profilo economico, per tutto quanto riguarda il mantenimento come disposto in sede di separazione.
2) La figlia, , ormai maggiorenne, frequenta il corso di laurea presso la Persona_2
facoltà di Lettere Antiche a Pisa e risiede con il padre nella di lui abitazione in
LA (PT), Via Francesca n. 341/A.
Il padre, , continuerà a mantenerla ed a farsi carico di tutte le Controparte_1 necessità della figlia fino a che la stessa non raggiungerà l'indipendenza economica.
La madre, , potrà comunque liberamente contribuire alle spese a Controparte_2
favore della figlia.
3) I ricorrenti dichiarano di aver già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 16.06.2025 e acquisito il parere del PM in data
13.06.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
2
Considerato che
le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
08.10.2000 in LA (PT) dai sig.ri nato a [...] Controparte_1
(PT) il 19.05.1971 e nata a [...] il [...], alle condizioni da Controparte_2
essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 25
P. II, Serie A, Anno 2000);
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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