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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 958/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Davide Lombardi del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliata presso la PEC : Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) e le sue Controparte_1 P.IVA_1 articolazioni periferiche Controparte_2
e
[...] Controparte_3
(C.F. in persona dei rispettivi
[...] P.IVA_2 legali rappresentanti pro-tempore ; rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa Antonia Cassalia in servizio presso il
[...]
– Controparte_1 Controparte_4
– e che
[...] Controparte_5 Controparte_6 elegge domicilio presso la sede del predetto in Rimini, C.so Controparte_3 d'Augusto n. 231, PEC: Email_2
RESISTENTE
Avente ad oggetto
SANZIONE DISCIPLINARE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 11\09\2024 , Parte_1 docente di ruolo presso il Liceo statale A. Serpieri di Rimini , conveniva in giudizio il per Controparte_7
l'annullamento della sanzione disciplinare della censura irrogato con provvedimento del Dirigente Scolastico in data 29\09\2022 .
Si perveniva così alla udienza del 19\03\2025 nella quale si prendeva atto che nelle more l'Amministrazione scolastica ritualmente costituita in giudizio aveva attivato il procedimento ex art. 501 del D. Lgs. 297/94 che aveva portato all'annullamento della sanzione disciplinare come da provvedimento prot. 1432 del 17.03.2025 di seguito riportato per stralcio “…a seguito dell'istanza prodotta dalla prof.ssa ( docente a tempo Parte_1 C.F._1 indeterminato titolare presso il Liceo “A. Serpieri” di Rimini – classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino, in ordine alla sanzione disciplinare della censura irrogata dal Dirigente Scolastico pro-tempore del Liceo “A. Serpieri” di Rimini con provvedimento prot. n. 6518 del 29.09.2022, gli effetti della predetta sanzione sono resi nulli ai sensi e per gli effetti dell'art. 501 co.1 del D. Lgs. 297/94”
Alla luce delle suddette ed inequivoche risultanze che comprovano come nel corso del giudizio siano venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e l'interesse sottostante alla richiesta di pronuncia di merito , la concorde richiesta delle parti può dunque trovare sicuro accoglimento .
Le spese di lite si compensano integralmente come da concorde richiesta delle parti .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 11\09\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con il
[...]
e le sue Controparte_8 articolazioni periferiche :
1) Dichiara cessata la materia del contendere 2) Spese di lite integralmente compensate tra le parti .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 19\03\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'