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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3319/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. AL MO Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. AN UL Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3319/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Petrone Nadia che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Fenoglio Andrea che la rappresenta e difende in virtù di CP_1 procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ed contraevano matrimonio in GORIZIA il Parte_1 CP_1 08/08/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GORIZIA (atto n. 143 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22.11.2014 e il 21.08.2017. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 21.04.2023.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 14/02/2025 i coniugi chiedevano a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, nulla ostando al loro accoglimento in fatto e in diritto, per quanto emerso in atti.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GORIZIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido condiviso dei minori e , con collocazione prevalente presso Persona_3 Persona_4 la madre. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative a istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni inerenti alla ordinaria gestione dei figli minori potranno essere assunte separatamente e disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei momenti in cui li avranno con loro;
DISPONE l'assegnazione della casa famigliare sita in Torino, via Buenos Aires 18, a;
CP_1
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto in ogni caso conto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, questi rispetteranno il seguente calendario di frequentazione genitori / figli: normale turnazione, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne, la prima settimana per un giorno infrasettimanale (salvo diverso accordo, dall'uscita da scuola di martedì – in periodo non scolastico dalle ore 17,30 – sino al rientro a scuola del mercoledì ovvero a casa della madre entro le ore 9,00 se in un giorno non scolastico e non lavorativo ovvero alle ore 7,30 se in un giorno non scolastico ma lavorativo) oltre al fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola (in periodo non scolastico dalle ore 17,30) sino alla domenica sera alle ore 19,00, la seconda settimana per due giorni infrasettimanali (salvo pagina 2 di 4 diverso accordo, dall'uscita da scuola di martedì – in periodo non scolastico dalle ore 17,30 – sino al rientro a scuola del giovedì ovvero a casa della madre entro le ore 9,00 se in un giorno non scolastico e non lavorativo ovvero alle ore 7,30 se in un giorno non scolastico ma lavorativo); con sospensione dalla normale turnazione: durante il periodo di vacanze scolastiche estive, per 21 giorni anche non consecutivi da concordarsi di anno in anno entro il giorno 31/03 di ogni anno;
in difetto di accordo, ad anni alterni, negli anni pari il padre terrà con sé i figli minori nella seconda e nella terza settimana di luglio, da sabato a sabato (in tale anno la madre terrà con sé i figli nella prima e seconda settimana di agosto, da sabato a sabato), mentre negli anni dispari il padre terrà con sé i figli nella prima e seconda settimana di agosto, da sabato a sabato (in tale anno la madre terrà con sé i figli nella seconda e nella terza settimana di luglio, da sabato a sabato); inoltre ciascun genitore terrà con sé i figli per una settimana, dal sabato alle ore 9,30 sino alle ore 21,00 del sabato successivo, da concordare in modo che non sia consecutiva con quelle del mese di agosto;
durante il periodo di vacanze scolastiche invernali, ad anni alterni, negli anni pari il padre terrà con sé i figli dalle ore 9,00 del 24/12 sino alle ore 19,00 del 30/12 (in tale anno, la madre terrà con sé i figli dalle ore 19,00 del 30/12 sino alle ore 19,00 del 06/01), mentre negli anni dispari il padre terrà con sé i figli dalle ore 19,00 del 30/12 sino alle ore 19,00 del 06/01 (in tale anno, la madre terrà con sé i figli dalle ore 9,00 del 24/12 sino al alle ore 19,00 del 06/01); durante le vacanze scolastiche di carnevale e di Pasqua, ad anni alterni tra i genitori, dalle ore 9,00 del primo giorno festivo sino alle ore 19,00 dell'ultimo giorno festivo, le vacanze scolastiche di carnevale e le vacanze scolastiche pasquali;
ad anni alterni tra i genitori in occasione dei ponti infrannuali e delle altre festività, dalle ore 9,00 del primo giorno della festività sino alle ore 19,00 dell'ultimo giorno della festività (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 25/04, 01/05, 02/06, 01/11, 08/12, festa patronale, etc.). I figli minori trascorreranno il giorno del compleanno di entrambi i genitori con il relativo genitore, la Festa del Papà con il padre e la Festa della Mamma con la madre.
In ogni caso, entrambi i genitori avranno diritto di presenziare in occasione di attività extrascolastiche (sportive, ludiche e ricreative) anche nei giorni non di spettanza, impegnandosi altresì a garantire almeno un contatto telefonico / videotelefonico giornaliero tra i figli minori e il genitore non collocatario;
DÀ ATTO che le parti concordano che, al fine di permettere la costante frequentazione dei figli minorenni con entrambi i genitori, gli stessi si impegnano a non trasferire la loro residenza e/o la residenza / dimora abituale dei figli medesimi al di fuori della Regione Piemonte. Tale trasferimento sarà, infatti, possibile solo con il consenso scritto di entrambe le parti ovvero previa disposizione da parte del Tribunale competente che valuterà la soluzione da adottarsi nel miglior ed esclusivo interesse dei minori;
DISPONE che entrambi i genitori provvedano al mantenimento dei figli e Persona_3 Persona_4 sino alla loro indipendenza economica. A tal fine, contribuirà corrispondendo, entro Parte_1 il giorno venticinque di ogni mese, a mezzo bonifico da versarsi in favore di , la somma CP_1 mensile di € 200,00 per ciascun figlio, da aggiornarsi annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita. Entrambi i genitori contribuiranno alle spese extra relative ai figli minori di cui al Protocollo di Intesa del 15/03/2016 e s.m.i., oltre alle spese per la mensa scolastica e le spese di pre e post scuola in misura pari a 1/2 ciascuno;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico (o altro equipollente) e le detrazioni fiscali relative ai figli verranno percepite / fruite da entrambi i genitori affidatari in misura pari a 1/2 ciascuno;
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e concordano di non dar luogo ad assegni di mantenimento reciproci;
DÀ ATTO che le parti concordano che si accolla integralmente tutte le obbligazioni CP_1 derivanti dal mutuo contratto dai ricorrenti con CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA per l'acquisto della casa famigliare, impegnandosi a provvedere all'integrale pagamento di tutto quanto dovuto in forza dello stesso mutuo. provvederà a inviare a al termine di ogni anno formale CP_1 Parte_1 dichiarazione rilasciata da CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA di avvenuto integrale pagamento delle rate maturate;
a semplice richiesta di , provvederà a chiedere la liberazione Parte_1 CP_1 del primo dalle obbligazioni derivanti dal mutuo contratto dai ricorrenti con CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA per l'acquisto della casa famigliare, adoperandosi in buona fede per far tutto quanto necessario al fine di ottenere tale liberazione;
DÀ ATTO che le parti concordano che entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, provvederà e cedere e trasferire in favore di , Parte_1 CP_1 la quale a sua volta si impegna a ricevere e accettare, la quota del 15% della casa famigliare, senza alcun corrispettivo, con oneri, imposte e spese notarili integralmente a carico della moglie. Da tale momento godrà integralmente di tutte le detrazioni derivanti dalle spese sostenute per la sostituzione CP_1 degli infissi e per gli interessi del mutuo;
DÀ ATTO che, fatta eccezione per quanto espressamente indicato nelle presenti condizioni e con il puntuale adempimento di quanto ivi previsto, le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra, con reciproca contestuale compensazione di tutti i debiti/crediti tra di loro esistenti;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già regolato separatamente ogni altro rapporto patrimoniale;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di riconoscersi il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'espatrio degli stessi e dei figli minori, con intesa che entrambi dovranno reciprocamente autorizzare l'eventuale espatrio extra UE dei minori;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
AN UL AL MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. AL MO Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. AN UL Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3319/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Petrone Nadia che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Fenoglio Andrea che la rappresenta e difende in virtù di CP_1 procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ed contraevano matrimonio in GORIZIA il Parte_1 CP_1 08/08/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GORIZIA (atto n. 143 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22.11.2014 e il 21.08.2017. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 21.04.2023.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 14/02/2025 i coniugi chiedevano a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, nulla ostando al loro accoglimento in fatto e in diritto, per quanto emerso in atti.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GORIZIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido condiviso dei minori e , con collocazione prevalente presso Persona_3 Persona_4 la madre. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative a istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni inerenti alla ordinaria gestione dei figli minori potranno essere assunte separatamente e disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei momenti in cui li avranno con loro;
DISPONE l'assegnazione della casa famigliare sita in Torino, via Buenos Aires 18, a;
CP_1
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto in ogni caso conto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, questi rispetteranno il seguente calendario di frequentazione genitori / figli: normale turnazione, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne, la prima settimana per un giorno infrasettimanale (salvo diverso accordo, dall'uscita da scuola di martedì – in periodo non scolastico dalle ore 17,30 – sino al rientro a scuola del mercoledì ovvero a casa della madre entro le ore 9,00 se in un giorno non scolastico e non lavorativo ovvero alle ore 7,30 se in un giorno non scolastico ma lavorativo) oltre al fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola (in periodo non scolastico dalle ore 17,30) sino alla domenica sera alle ore 19,00, la seconda settimana per due giorni infrasettimanali (salvo pagina 2 di 4 diverso accordo, dall'uscita da scuola di martedì – in periodo non scolastico dalle ore 17,30 – sino al rientro a scuola del giovedì ovvero a casa della madre entro le ore 9,00 se in un giorno non scolastico e non lavorativo ovvero alle ore 7,30 se in un giorno non scolastico ma lavorativo); con sospensione dalla normale turnazione: durante il periodo di vacanze scolastiche estive, per 21 giorni anche non consecutivi da concordarsi di anno in anno entro il giorno 31/03 di ogni anno;
in difetto di accordo, ad anni alterni, negli anni pari il padre terrà con sé i figli minori nella seconda e nella terza settimana di luglio, da sabato a sabato (in tale anno la madre terrà con sé i figli nella prima e seconda settimana di agosto, da sabato a sabato), mentre negli anni dispari il padre terrà con sé i figli nella prima e seconda settimana di agosto, da sabato a sabato (in tale anno la madre terrà con sé i figli nella seconda e nella terza settimana di luglio, da sabato a sabato); inoltre ciascun genitore terrà con sé i figli per una settimana, dal sabato alle ore 9,30 sino alle ore 21,00 del sabato successivo, da concordare in modo che non sia consecutiva con quelle del mese di agosto;
durante il periodo di vacanze scolastiche invernali, ad anni alterni, negli anni pari il padre terrà con sé i figli dalle ore 9,00 del 24/12 sino alle ore 19,00 del 30/12 (in tale anno, la madre terrà con sé i figli dalle ore 19,00 del 30/12 sino alle ore 19,00 del 06/01), mentre negli anni dispari il padre terrà con sé i figli dalle ore 19,00 del 30/12 sino alle ore 19,00 del 06/01 (in tale anno, la madre terrà con sé i figli dalle ore 9,00 del 24/12 sino al alle ore 19,00 del 06/01); durante le vacanze scolastiche di carnevale e di Pasqua, ad anni alterni tra i genitori, dalle ore 9,00 del primo giorno festivo sino alle ore 19,00 dell'ultimo giorno festivo, le vacanze scolastiche di carnevale e le vacanze scolastiche pasquali;
ad anni alterni tra i genitori in occasione dei ponti infrannuali e delle altre festività, dalle ore 9,00 del primo giorno della festività sino alle ore 19,00 dell'ultimo giorno della festività (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 25/04, 01/05, 02/06, 01/11, 08/12, festa patronale, etc.). I figli minori trascorreranno il giorno del compleanno di entrambi i genitori con il relativo genitore, la Festa del Papà con il padre e la Festa della Mamma con la madre.
In ogni caso, entrambi i genitori avranno diritto di presenziare in occasione di attività extrascolastiche (sportive, ludiche e ricreative) anche nei giorni non di spettanza, impegnandosi altresì a garantire almeno un contatto telefonico / videotelefonico giornaliero tra i figli minori e il genitore non collocatario;
DÀ ATTO che le parti concordano che, al fine di permettere la costante frequentazione dei figli minorenni con entrambi i genitori, gli stessi si impegnano a non trasferire la loro residenza e/o la residenza / dimora abituale dei figli medesimi al di fuori della Regione Piemonte. Tale trasferimento sarà, infatti, possibile solo con il consenso scritto di entrambe le parti ovvero previa disposizione da parte del Tribunale competente che valuterà la soluzione da adottarsi nel miglior ed esclusivo interesse dei minori;
DISPONE che entrambi i genitori provvedano al mantenimento dei figli e Persona_3 Persona_4 sino alla loro indipendenza economica. A tal fine, contribuirà corrispondendo, entro Parte_1 il giorno venticinque di ogni mese, a mezzo bonifico da versarsi in favore di , la somma CP_1 mensile di € 200,00 per ciascun figlio, da aggiornarsi annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita. Entrambi i genitori contribuiranno alle spese extra relative ai figli minori di cui al Protocollo di Intesa del 15/03/2016 e s.m.i., oltre alle spese per la mensa scolastica e le spese di pre e post scuola in misura pari a 1/2 ciascuno;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico (o altro equipollente) e le detrazioni fiscali relative ai figli verranno percepite / fruite da entrambi i genitori affidatari in misura pari a 1/2 ciascuno;
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e concordano di non dar luogo ad assegni di mantenimento reciproci;
DÀ ATTO che le parti concordano che si accolla integralmente tutte le obbligazioni CP_1 derivanti dal mutuo contratto dai ricorrenti con CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA per l'acquisto della casa famigliare, impegnandosi a provvedere all'integrale pagamento di tutto quanto dovuto in forza dello stesso mutuo. provvederà a inviare a al termine di ogni anno formale CP_1 Parte_1 dichiarazione rilasciata da CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA di avvenuto integrale pagamento delle rate maturate;
a semplice richiesta di , provvederà a chiedere la liberazione Parte_1 CP_1 del primo dalle obbligazioni derivanti dal mutuo contratto dai ricorrenti con CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA per l'acquisto della casa famigliare, adoperandosi in buona fede per far tutto quanto necessario al fine di ottenere tale liberazione;
DÀ ATTO che le parti concordano che entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, provvederà e cedere e trasferire in favore di , Parte_1 CP_1 la quale a sua volta si impegna a ricevere e accettare, la quota del 15% della casa famigliare, senza alcun corrispettivo, con oneri, imposte e spese notarili integralmente a carico della moglie. Da tale momento godrà integralmente di tutte le detrazioni derivanti dalle spese sostenute per la sostituzione CP_1 degli infissi e per gli interessi del mutuo;
DÀ ATTO che, fatta eccezione per quanto espressamente indicato nelle presenti condizioni e con il puntuale adempimento di quanto ivi previsto, le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra, con reciproca contestuale compensazione di tutti i debiti/crediti tra di loro esistenti;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già regolato separatamente ogni altro rapporto patrimoniale;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di riconoscersi il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'espatrio degli stessi e dei figli minori, con intesa che entrambi dovranno reciprocamente autorizzare l'eventuale espatrio extra UE dei minori;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
AN UL AL MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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