Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 537
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito erariale

    La Corte ritiene che la proposta di compensazione sia un atto impugnabile autonomamente in quanto esprime una pretesa tributaria attuale. Accerta che la cartella di pagamento è stata notificata nel 2005 e che l'Agente della riscossione non ha fornito prova di atti interruttivi della prescrizione nel periodo successivo. Pertanto, il credito principale e gli accessori sono estinti per prescrizione.

  • Accolto
    Conseguenza della prescrizione

    Dato l'accoglimento della eccezione di prescrizione, la Corte dispone lo sgravio integrale del ruolo in quanto il credito erariale era estinto al momento della notifica dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 537
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 537
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo