Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2012, n. 5778
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Sentenza 12 aprile 2012

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In tema di pensioni ai superstiti, l'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, nell'introdurre un regime deteriore rispetto alla piena cumulabilità coi redditi del beneficiario, ha disposto per le pensioni in godimento (fatte salve in quanto più favorevoli), il riassorbimento sui futuri "miglioramenti", dovendosi intendere in tale nozione solo gli incrementi reali della prestazione e non anche gli "aumenti" per perequazione automatica, che sono invece meri recuperi dell'adeguamento al costo della vita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2012, n. 5778
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5778
    Data del deposito : 12 aprile 2012

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