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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2253/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.02.2024 da
1) OL TO nato a [...]; cittadino: Italiano;
Cod. Fisc. ; C.F._1 residente in [...]; con l'Avv. Davide Scaglione presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) AS RI nata a [...]; cittadina: Italiana;
Cod. Fisc. ; C.F._2 residente in [...]; con l'Avv. Davide Scaglione presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Oristano il 12.6.1993
(anno 1993; atto n. 15; parte 1)
pagina 1 di 4 Separati con sentenza n. 838/2024 del 19.6.2024 (passata in giudicato l'1.7.2024) resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
Con i seguenti figli:
RO RC, nato il [...], cittadino italiano;
RO LE, nato il [...], cittadino italiano.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.1.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“a) Il figlio minore LE viene affidato congiuntamente ai genitori in applicazione dell'art. 155, c.c. con esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori con tutti i diritti e doveri previsti per essi dalla legge, con collocazione presso l'abitazione della Sig.ra MA, sita in Milano, Via Turati, 7;
b) il padre, una volta trovata una collocazione abitativa alternativa a quella sita in Milano, Via Turati,
7, godrà di ogni più ampio diritto di visita della figlia minore, in particolare:
- il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé LE a weekend alterni dal sabato mattina alle ore
10.00 alla domenica sera fino alle ore 19:00;
- il padre potrà, inoltre, trascorrere un pomeriggio a settimana con LE, dall'orario di uscita da scuola e fino alle ore 18, da determinarsi di settimana in settimana tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
- il padre potrà, inoltre, tenere il figlio minore con sé fino a due settimane durante le vacanze estive, in epoca da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno, nonché ad anni alterni, durante le vacanze di Natale, il giorno di Natale, il giorno di Capodanno, la Pasqua e in altre circostanze concordate tra i coniugi nell'interesse e secondo i desideri del minore;
c) Durante il fine settimana, previo accordo, i coniugi si occuperanno del figlio minore in modo alternato ciò nell'interesse esclusivo del minore.
d) Previo accordo, ciascun coniuge trascorrerà con il figlio minore due settimane di vacanza nell'arco dell'anno solare;
pagina 2 di 4 e) I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare l'un l'altro il periodo in cui trascorreranno le vacanze almeno un mese prima della partenza.
f) Il Sig. RO contribuirà al mantenimento indiretto di entrambi i figli nella misura complessiva di €
400,00. Tale somma corrisponde a quanto già percepito dalla Sig.ra MA dal Condominio per
l'attività lavorativa svolta dal Sig. RO il quale rinuncia alla rivendicazione del predetto importo che, pertanto, viene incamerato a titolo definitivo dalla Sig.ra MA a titolo di mantenimento indiretto dei figli da parte del Sig. RO.
g) Il Sig. RO contribuirà a sostenere il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli previo assenso al sostenimento delle stesse con onere di esibizione dei relativi giustificativi a richiesta.
n) Il Sig. RO ha in corso trattative finalizzate ad una nuova collocazione abitativa da prendere in locazione con impegno ad abbandonare la casa familiare entro il 30.06.2024;
o) I coniugi sono comproprietari di due immobili siti in San Quirico, Podere 48 (OR). Entrambi si impegnano alla vendita a terzi della propria quota entro il 30.12.2026.
q) I coniugi chiedono altresì al Tribunale l'autorizzazione a mantenere temporaneamente la residenza entrambi presso la casa coniugale sita in Milano, Via Turati, 7 fino all'avveramento della condizione rappresentata dalla individuazione di una nuova collocazione abitativa da parte del Sig. RO e comunque non oltre il 30.6.2024 (cfr. Cassazione n. 3323/2000)”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di pagina 3 di 4 legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
•Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Oristano il 12.6.1993 tra i Signori RO
TO e MA IT;
•Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
•Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
•Nulla sulle spese;
•Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oristano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.02.2024 da
1) OL TO nato a [...]; cittadino: Italiano;
Cod. Fisc. ; C.F._1 residente in [...]; con l'Avv. Davide Scaglione presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) AS RI nata a [...]; cittadina: Italiana;
Cod. Fisc. ; C.F._2 residente in [...]; con l'Avv. Davide Scaglione presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Oristano il 12.6.1993
(anno 1993; atto n. 15; parte 1)
pagina 1 di 4 Separati con sentenza n. 838/2024 del 19.6.2024 (passata in giudicato l'1.7.2024) resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
Con i seguenti figli:
RO RC, nato il [...], cittadino italiano;
RO LE, nato il [...], cittadino italiano.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.1.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“a) Il figlio minore LE viene affidato congiuntamente ai genitori in applicazione dell'art. 155, c.c. con esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori con tutti i diritti e doveri previsti per essi dalla legge, con collocazione presso l'abitazione della Sig.ra MA, sita in Milano, Via Turati, 7;
b) il padre, una volta trovata una collocazione abitativa alternativa a quella sita in Milano, Via Turati,
7, godrà di ogni più ampio diritto di visita della figlia minore, in particolare:
- il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé LE a weekend alterni dal sabato mattina alle ore
10.00 alla domenica sera fino alle ore 19:00;
- il padre potrà, inoltre, trascorrere un pomeriggio a settimana con LE, dall'orario di uscita da scuola e fino alle ore 18, da determinarsi di settimana in settimana tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
- il padre potrà, inoltre, tenere il figlio minore con sé fino a due settimane durante le vacanze estive, in epoca da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno, nonché ad anni alterni, durante le vacanze di Natale, il giorno di Natale, il giorno di Capodanno, la Pasqua e in altre circostanze concordate tra i coniugi nell'interesse e secondo i desideri del minore;
c) Durante il fine settimana, previo accordo, i coniugi si occuperanno del figlio minore in modo alternato ciò nell'interesse esclusivo del minore.
d) Previo accordo, ciascun coniuge trascorrerà con il figlio minore due settimane di vacanza nell'arco dell'anno solare;
pagina 2 di 4 e) I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare l'un l'altro il periodo in cui trascorreranno le vacanze almeno un mese prima della partenza.
f) Il Sig. RO contribuirà al mantenimento indiretto di entrambi i figli nella misura complessiva di €
400,00. Tale somma corrisponde a quanto già percepito dalla Sig.ra MA dal Condominio per
l'attività lavorativa svolta dal Sig. RO il quale rinuncia alla rivendicazione del predetto importo che, pertanto, viene incamerato a titolo definitivo dalla Sig.ra MA a titolo di mantenimento indiretto dei figli da parte del Sig. RO.
g) Il Sig. RO contribuirà a sostenere il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli previo assenso al sostenimento delle stesse con onere di esibizione dei relativi giustificativi a richiesta.
n) Il Sig. RO ha in corso trattative finalizzate ad una nuova collocazione abitativa da prendere in locazione con impegno ad abbandonare la casa familiare entro il 30.06.2024;
o) I coniugi sono comproprietari di due immobili siti in San Quirico, Podere 48 (OR). Entrambi si impegnano alla vendita a terzi della propria quota entro il 30.12.2026.
q) I coniugi chiedono altresì al Tribunale l'autorizzazione a mantenere temporaneamente la residenza entrambi presso la casa coniugale sita in Milano, Via Turati, 7 fino all'avveramento della condizione rappresentata dalla individuazione di una nuova collocazione abitativa da parte del Sig. RO e comunque non oltre il 30.6.2024 (cfr. Cassazione n. 3323/2000)”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di pagina 3 di 4 legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
•Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Oristano il 12.6.1993 tra i Signori RO
TO e MA IT;
•Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
•Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
•Nulla sulle spese;
•Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oristano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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